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DANIELE APOLLONI. Il problema degli incendi boschivi è argomento di
estrema attualità. Infatti, proprio nei giorni scorsi migliaia di ettari di bosco sono andati distrutti negli incendi che hanno colpito diverse regioni.
FRANCO GERARDINI. A questo provvedimento sono state rivolte critiche ed apprezzamenti. Certamente non è, come è stato detto, una «legge manifesto»: è un giudizio non solo ingrato ma anche sbagliato. Direi invece che è una legge che va nella direzione giusta, perché interviene in maniera organica su: prevenzione, programmazione e coordinamento degli interventi, repressione dei fenomeni eco-criminali (inasprendo le pene), e introduce la nuova filosofia «meno fuoco più soldi» che rappresenta un nuovo approccio al problema degli incendi boschivi.
pensi sulla proposta di «regionalizzazione» del Corpo forestale dello Stato proposta a gran voce dalla Lega. A me sembra un esempio di scarsa coesione sul piano programmatico della coalizione di centro-destra.
CESIDIO CASINELLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la Camera approva oggi la legge quadro sugli incendi boschivi. Mentre bruciava Castel Fusano e mezza Italia, molti mi domandavano: ma è necessaria una nuova legge per spegnere gli incendi, una nuova legge per punire i responsabili, una nuova legge per attuare un'efficace opera di prevenzione?
Il quadro normativo attuale in materia di incendi boschivi è delineato essenzialmente dalla legge n. 47 del 1975. Quindi, da una legge che, sebbene ancora valida, necessita di alcune modifiche soprattutto per ciò che riguarda la prevenzione degli incendi. Questa legge già attribuiva alle regioni la competenza in materia di incendi boschivi. Tuttavia, da allora, una serie di interventi di riforma hanno modificato l'organizzazione dello Stato, operando una nuova articolazione delle competenze tra Stato e regioni. Non solo, ma innovazioni sono intervenute anche nell'ambito dell'organizzazione statale, e mi riferisco all'istituzione dell'Agenzia nazionale di protezione civile avvenuta con il decreto legislativo n. 300 del 1999.
Era necessario, pertanto, adeguare la normativa vigente in materia di incendi boschivi in modo tale da offrire un quadro più organico che individuasse i diversi livelli di azione tra i vari organismi incaricati di contrastare e reprimere il fenomeno degli incendi. Si tratta di una legge che affronta il problema degli incendi non nella logica dell'emergenza ambientale, ma sulla base di interventi globali, di azioni coordinate che non siano rivolte esclusivamente allo spegnimento degli incendi, ma che abbiano come fine primario l'opera di previsione e di prevenzione.
È nell'ottica della prevenzione che è inoltre prevista l'introduzione, nelle scuole di ogni ordine e grado, di elementi di educazione ambientale. E proprio su quest'ultimo punto mi trovo perfettamente concorde, avendo io stesso tra l'altro presentato un ordine del giorno diretto ad ottenere i medesimi scopi.
La presente proposta trova dunque il consenso dei deputati del gruppo parlamentare Unione democratica per la Repubblica, particolarmente sensibile alla salvaguardia del territorio e del patrimonio ambientale del nostro paese.
La novità rispetto al quadro legislativo precedente è, infatti, anche l'introduzione di meccanismi incentivanti, agevolativi da parte delle regioni per operazioni di pulizia e di manutenzione selvicolturale, prioritariamente finalizzate alla prevenzione degli incendi boschivi.
Anche se su questo aspetto della buona manutenzione dei boschi, che riveste una valenza strutturale per gli ecosistemi boschivi, è necessario fare di più: introdurre norme di carattere generale che, con strumenti economici e fiscali, aiutino il 66 per cento della proprietà dei boschi, che è privata, ad intervenire. L'introduzione in sintesi di un bonus dello Stato a chi cura e garantisce una corretta gestione di queste aree, alle quali occorrerebbe destinare ancora più risorse, così come indicato da un nostro apposito ordine del giorno.
L'introduzione e l'uso più intensivo delle tecnologie satellitari per l'attività di prevenzione e programmazione nella definizione dei piani regionali potenziamo l'intero sistema per renderlo più efficiente ai fini degli interventi a terra, per una loro massima tempestività.
La critica di centralismo è assolutamente ingiusta, e anche non veritiera. Le regioni hanno competenze importantissime e non rivestono quindi un ruolo secondario. Peraltro, alcune di esse devono darsi ancora una adeguata organizzazione nel settore.
Sulla regionalizzazione del Corpo forestale esprimo la mia convinta contrarietà. E vorrei pure sapere cosa il Polo
Il Corpo forestale è giusto rimanga un corpo di polizia ambientale unitario e diffuso sul territorio attraverso un intelligente e razionale rapporto convenzionale e funzionale con gli enti (regionali, provinciali, comunali, enti parco, eccetera) presenti sul territorio.
Dichiaro dunque il voto favorevole sul provvedimento dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-l'Ulivo.
Ho risposto loro, e a me stesso, che in questo momento è necessaria, anche se non sufficiente, una nuova legge. Una legge più severa da sola non basta per risolvere il dramma degli incendi; non basta aumentare le pene (anche alla luce di altre esperienze) per frenare l'azione di piromani più o meno malati, speculatori con interessi molto diversificati, viandanti distratti e incoscienti. Occorre infatti tutta una serie di atti e adempimenti che il testo prevede, a fianco dei quali dovranno maturare, più che nel passato, sinergie, collaborazioni e capacità di coordinamento.
La legge è necessaria pure alla luce del nuovo assetto «federale» dello Stato. Anche se già nel passato erano state decentrate competenze, se si era già stabilito che si dovessero fare i piani di prevenzione a livello regionale, occorreva adeguare e aggiornare compiti e funzioni, a tutti i livelli, a quanto previsto dal decreto legislativo n. 112 del 1998; occorreva ridisegnare alcune attribuzioni in base a quanto previsto dal decreto legislativo n. 300, sul riordino dei ministeri.
Il testo, nell'individuare compiti e funzioni ai vari livelli, rispetta fedelmente le attribuzioni del decreto legislativo n. 112: lo Stato individua linee guida e direttive; le regioni redigono e approvano i piani di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi.
La Conferenza unificata interviene, anche se solo a livello consultivo, già in sede di approntamento delle linee guida da parte del Governo. Sarebbe auspicabile, ferme restando le competenze delle singole regioni e delle province autonome, che le regioni mantenessero un tavolo di consultazione e di raffronto durante la redazione dei piani, per garantire sufficiente omogeneità a strumenti che, pur nel rispetto delle peculiarità di ogni territorio, hanno il fine comune di garantire la previsione, la prevenzione a la lotta agli incendi.
È difficile, soprattutto in montagna, distinguere i confini regionali, e sicuramente tali confini non li distingue e non li rispetta il fuoco. A mio avviso sarebbe opportuno che i piani regionali prevedessero azioni coordinate per le zone di frontiera e di confine.
Altri aspetti rilevanti della legge consistono nella mirata attività formativa, in tutte le scuole, per la promozione e la crescita di una attiva educazione ambientale; nella concreta previsione di corsi specifici per gli operatori volontari.
Nella lotta attiva rimane l'azione di coordinamento dell'Agenzia per la protezione civile, per l'utilizzo della flotta aerea antincendio dello Stato. Ma gli enti regionali, che possono comunque dotarsi di una propria flotta, rimangono i veri programmatori e attori di ogni iniziativa: utilizzano proprie strutture, proprie risorse, ma anche mezzi e personale del Corpo dei vigili del fuoco e del Corpo forestale. Con convenzioni e accordi utilizzano e coordinano le organizzazioni di volontariato.
I divieti e le sanzioni, proposti dal testo, sono sostanzialmente già previsti dalle attuali normative: niente di nuovo in assoluto, ma qualche segnale più forte ai trasgressori e qualche misura più severa di dissuasione paiono necessarie ed opportune.
Per quanto riguarda la disponibilità finanziaria, riteniamo che già nell'immediato futuro vadano reperite altre risorse, ma non vanno dimenticati altri provvedimenti adottati dal Governo e dal Parlamento: il potenziamento della flotta antincendio, effettuato nel 1999; il potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con 1.300 unità in aggiunta all'organico attuale (la legge è stata recentemente approvata).
Occorre inoltre fare uno sforzo per reperire disponibilità - che solo apparentemente sarebbero di segno negativo - per incentivare la costituzione di presidi attivi e continui contro gli incendi: i proprietari dei boschi e dei terreni interclusi, ormai abbandonati nella quasi totalità, possono e devono eseguire opere di manutenzione, pulizia e prevenzione ma è necessario un contributo pubblico.
Qualche breve nota sull'articolo 12, soppresso rispetto al testo approvato al Senato. Non mi pare che per prevenire o perseguire un reato occorra prevedere, per legge, l'istituzione di una sezione specializzata di investigatori. Dovremmo prevedere, anche per legge, un nucleo specializzato per le rapine, uno per gli scippi, uno per gli omicidi.
Le nostre forze di polizia, recentemente riorganizzate, e in particolare il Corpo forestale, possono svolgere positivamente il ruolo assegnato. Il vero problema è quello di un'integrazione delle indagini e degli interventi, di un coordinamento fattivo che possa consentire di prevenire il reato e di perseguirlo, se commesso. Per far questo non serve una norma di legge, serve più attenzione per un tipo di reato che, anche quando non causa pericolo diretto e immediato a uomini e cose, anche quando non crea grande allarme sociale, causa comunque un danno certamente non quantificabile solo in termini economici.
Presidente, colleghi, concludo annunciato il voto favorevole dei deputati del gruppo dei popolari.


