Resoconto stenografico dell'Assemblea
Seduta n. 770 del 26/7/2000
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(Discussione sulle linee generali - A.C. 5491-D)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali delle modifiche introdotte dal Senato.
Avverto che le Commissioni II (Giustizia) e III (Affari esteri) si intendono autorizzate a riferire oralmente.


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Il relatore per la II Commissione, onorevole Cesetti, ha facoltà di svolgere la relazione.

FABRIZIO CESETTI, Relatore per la II Commissione. Presidente, intervengo anche a nome del collega Trantino, relatore per la III Commissione.
Il provvedimento al nostro esame, giunge alla Camera in terza lettura, essendo stato approvato già due volte sia alla Camera dei deputati sia al Senato della Repubblica. Pertanto, non posso che riferirmi, per brevità espositiva, alle relazioni da me svolte sia nelle Commissioni riunite sia in quest'aula nel corso di tutto l'iter parlamentare.
È mio dovere evidenziare soltanto le modifiche apportate dal Senato della Repubblica rispetto alla seconda lettura di questa Camera, le quali attengono all'ambito dei soggetti interessati dalla delega. Il Senato, rispetto al testo approvato in seconda lettura dalla Camera, precisa, al comma 2 dell'articolo 11, che per persone giuridiche si intendono gli enti forniti di personalità giuridica, eccettuati lo Stato e gli altri enti pubblici che esercitano pubblici poteri. Sono interessate dalla delega le persone giuridiche private, le società, le associazioni e gli enti privi di personalità giuridica che non svolgano funzioni di rilievo costituzionale.
Nel corso dell'esame in seconda lettura è emersa l'opportunità di escludere espressamente dalla delega gli enti pubblici, salvo quelli che svolgano attività economica. Si ritenne superfluo prevedere tale eccezione in quanto sembrò che essa fosse, comunque, desumibile sulla base del contesto normativo nel quale la delega andrà ad operare. L'altra modifica contenuta nel testo pervenuto dal Senato è la seguente: la responsabilità delle persone giuridiche private e delle società sussiste, oltre che in relazione alla commissione dei reati già indicati in seconda lettura, anche per quanto riguarda alcuni reati espressamente previsti nelle lettere b), c) e d) in materia di tutela del territorio, di incolumità pubblica o conseguenti alla violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o che abbiamo determinato una malattia professionale.
Il testo del Senato conferma, quindi, la notevole estensione dell'ambito applicativo della norma, includendovi ipotesi delittuose che erano inizialmente escluse dal testo approvato in prima lettura dalla Camera che si riferiva, infatti, esclusivamente ai reati indicati nel disegno di legge relativo alla corruzione attiva e all'istigazione alla corruzione. Le Commissioni, in seconda lettura, avevano ridotto tale estensione, poiché l'individuazione di ulteriori figure di reato era stata demandata al decreto legislativo di attuazione in maniera non adeguata ai principi che regolano il contenimento delle deleghe al Governo, in particolare, con riguardo alla materia penale.
Pertanto, si era soppressa la generica disposizione inerente ai reati in materia di tutela dell'ambiente e del territorio, relativi alla tutela dell'incolumità pubblica o conseguenti alla violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale. Il Senato ha inteso pertanto riformulare con maggiore precisione le disposizioni che questa Camera aveva soppresso con emendamenti presentati dai relatori.
È stata poi modificata la lettera t) (lettera q) del testo della Camera), la quale prevede un'articolata tutela del socio che non ha preso parte al fatto illecito commesso dalla società. Il Senato, in sostanza, ha confermato le scelte effettuate in seconda lettura dalla Camera, le quali si basavano sulla constatazione che il testo approvato in prima lettura dal Senato fissava condizioni economiche vantaggiose per il recesso, ma con un'incidenza troppo onerosa sul patrimonio sociale, del quale si sarebbe potuto determinare un considerevole depauperamento.
Le modifiche apportate dalla Camera si ispiravano al principio della par condicio creditorum e comunque dell'affidamento dei terzi, tutelando le ragioni del socio ed anche quelle dei creditori e dei dipendenti della società, i quali sono soggetti lontani dalla commissione del reato.


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Si fece riferimento, per la determinazione del quantum della quota posseduta, al valore delle quote al momento del recesso, da determinarsi evidentemente sulla base del valore di mercato o, quando ciò non sia possibile, della situazione patrimoniale delle società.
Il Senato ha preferito specificare che tale valore sia determinato ai sensi degli articoli 2289, comma 2, e 2437 del codice civile, che ovviamente disciplinano la società semplice e le società per azioni.
Altra modifica, sempre alla lettera t), è quella relativa alla specificazione che il recesso del socio estraneo non inibisce lo stesso dalla legittimazione e per l'azione di risarcimento del danno nei confronti degli amministratori di cui sia stata accertata la responsabilità per i reati dei quali è amministrativamente responsabile la società.
L'ultima modifica riguarda sempre l'azione di risarcimento del danno nei confronti dell'amministratore. Si prevede infatti che le regole che la disciplinano, le quali sono dettate dalla lettera v), si applicano anche all'azione proposta contro l'azionista, il socio o l'associato agli enti amministrativamente responsabili, che sia stato consenziente od abbia svolto, anche indirettamente o di fatto, funzioni di gestione, controllo o amministrazione anteriormente alla commissione di fatto.
Per il resto il testo approvato dal Senato è identico a quello della Camera e la Commissione ha soltanto approvato un emendamento dei relatori che coordinava nella forma - ma questo si rivelava un fatto sostanziale - la nuova disciplina come approvata dal Senato. Questo è quanto risulta dal testo al nostro esame.

PRESIDENTE. Il relatore per la III Commissione, onorevole Trantino, ha facoltà di svolgere la relazione.

ENZO TRANTINO, Relatore per la III Commissione. Signor Presidente, onorevoli colleghi, quello licenziato dalla Camera, in effetti, era un testo più equilibrato e più armonico. Il Senato ha voluto introdurre un emendamento allo scopo di esplicitare meglio la materia, provocando, a nostro modo di vedere, una commistione di materie ed una contaminazione di istituti inaccostabili, al punto che la dilatazione della responsabilità investe comparti, oltre a quello tecnicamente e squisitamente penalistico, che certamente nulla hanno a che vedere o che sono pleonastici, perché derivanti dall'accertamento penale.
Per questa ragione con il collega Cesetti, con il quale su questa vicenda abbiamo avuto parità di vedute, ci siamo trovati in Commissione in difficoltà in ordine alla pura osservanza tecnica rispetto ad un testo che, a seguito dell'emendamento del Senato, aveva al suo interno contraddizioni che sembrano lacerazioni di ordine tecnico. Siamo stati però «inforcati» dalla legge del tempo, essendo penalizzati per il forte ritardo che abbiamo accumulato, perché siamo uno degli ultimi paesi che deve sottoscrivere il disciplinare. Siccome la corruzione è un mostro che avanza senza chiedere permesso a nessuno, abbiamo dovuto cedere a questa esigenza del tempo senza però rinunciare - questa è la rivendicazione che intendo fare a titolo personale - all'accertamento di un ibridismo che si verifica all'interno del provvedimento e che intendo rivendicare. Tutte le volte in cui si verificherà una tesi sulla materia, intendo risparmiare il mio nome dall'essere accomunato ad una valutazione - quella del Senato - che certamente non è pura osservanza tecnica e che con questa commistione dilata la materia stessa, sicché codesta materia o è estranea, o è pleonastica.
Per queste ragioni, noi ci rimetteremo alla valutazione dell'Assemblea, ferma restando la valutazione che faremo domani, prima della riunione del Comitato dei 18 e successivamente in aula, degli emendamenti che saranno proposti.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

MARIANNA LI CALZI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Il provvedimento che è oggi all'esame dell'Assemblea ha per


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oggetto la ratifica di importanti convenzioni internazionali in materia di lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali.
È certamente innegabile, già sul piano dei principi, il valore di una disciplina normativa che è finalizzata alla repressione della corruzione; tanto più se essa riguarda specificatamente la realtà internazionale. Si è a lungo sostenuto, infatti - e a ragione si continua a sostenere -, che un'efficace azione repressiva del fenomeno della corruzione non possa estrinsecarsi in un ambito puramente nazionale.
Ma è soprattutto nel merito che il testo in esame presenta profili di estrema rilevanza. Si rafforza, infatti, l'apparato sanzionatorio, introducendo nuove ipotesi di reato in aggiunta a quelle già esistenti.
L'aspetto maggiormente innovativo riguarda tuttavia l'introduzione della responsabilità degli enti per le condotte illecite ad essi riconducibili. Il disegno di legge contiene, infatti, una delega al Governo per la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e degli enti privi di personalità giuridica.
Si tratta di aspetti che hanno formato oggetto di articolate discussioni nei lavori parlamentari. Superate le perplessità - ed erano notevoli - di natura scientifica che si accompagnavano all'introduzione nel nostro sistema del principio della responsabilità della persona giuridica per condotte che configurano reati, va rilevato come poi Camera e Senato si siano a lungo confrontati sulla ipotesi nella quale tale responsabilità potesse essere configurata.
Inevitabilmente, la scelta di limitare l'ambito applicativo della nuova previsione ha comportato diversità di vedute sul novero dei reati da ricomprendere nella elencazione riportata al comma 1 dell'articolo 11 del disegno di legge.
Nonostante tutto, così come è stato accennato dai relatori (soprattutto dall'onorevole Trantino), e ferma restando la disponibilità in sede - domani - di Comitato dei 18 per qualche eventuale modifica che si rendesse necessaria per rendere più coerente il testo, l'avviso del Governo è che questo provvedimento debba essere approvato immediatamente consentendo così al nostro paese di onorare gli accordi assunti in sede internazionale.

PRESIDENTE. Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Pecorella. Ne ha facoltà.
Così ci spiegherà perché societas delinquere potest.

GAETANO PECORELLA. La ringrazio, Presidente.
Per la verità, si tratta proprio di un articolo che ebbi a scrivere alcuni anni fa con questo titolo.

PRESIDENTE. In effetti, lo ricordavo!

GAETANO PECORELLA. Questo, ovviamente, può solo farmi piacere.
Credo che questa legge sia assolutamente opportuna e urgente, posto che la corruzione rappresenta non soltanto l'origine della disfunzione della pubblica amministrazione, ma anche un'occasione di danno per le imprese e per tutti coloro che si trovano ad operare nel campo economico. È evidente infatti che la corruzione è sempre a favore di qualcuno e a danno di qualcun altro!
La posizione di Forza Italia, quindi, è per un deciso sì al passaggio rapido di questa legge ad un'approvazione finale.
Credo che ciò sia particolarmente necessario in un sistema come quello europeo che è ancora in via di formazione e di attuazione e nel quale è bene che si intervenga subito prima che si radichino prassi, costumi o atteggiamenti e comportamenti contrari al principio della parità delle parti, che è il principio che è toccato fondamentalmente ogni volta che interviene la corruzione.
Il Senato ha fatto alcuni interventi che, per alcuni aspetti, possono anche essere condivisibili: ha ampliato i casi della confisca; ha preso in considerazione l'ipotesi dell'estensione della competenza italiana


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anche per reati commessi all'estero quando riguardino appunto funzionari della Comunità europea.
Si è ricordato che il profilo più nuovo ed avanzato è proprio quello delle ipotesi delle responsabilità delle persone giuridiche. Credo però che questo sia il settore sul quale la riflessione, anche in sede di attuazione della legge delega, dovrà essere particolarmente attenta e prudente. Per esempio, si prevede la responsabilità delle persone prive di personalità giuridica, che a me pare francamente poco condivisibile ed anche poco configurabile, visto che l'assenza di personalità giuridica trasferisce inevitabilmente la responsabilità a coloro che ne fanno parte. Allo stesso modo appare singolare che, una volta che si introduce la responsabilità delle persone giuridiche, questa sia limitata ad alcune fattispecie di reato, restando poi tutte le altre estranee.
Infine, merita una considerazione particolare il tipo di sanzioni che si dovranno introdurre, perché esse hanno come effetto inevitabile quello di colpire anche interessi estranei agli autori del reato: per esempio, la chiusura della fabbrica o la revoca di una concessione non possono che incidere anche sull'attività lavorativa dei dipendenti e quindi provocarne inevitabilmente la perdita del posto del lavoro, con un danno diretto per fatti di cui non sono assolutamente responsabili.
Personalmente condivido, anche se so che da parte di altri vengono rivolte molte critiche, la possibilità costituzionale di configurare la responsabilità delle persone giuridiche; possibilità che si radica sul fatto che il principio della personalità della responsabilità - che tra l'altro attiene alla responsabilità penale, mentre qui siamo nell'ambito della responsabilità amministrativa - in relazione alle persone giuridiche vale nel senso che queste rispondono in quanto il fatto le riguarda direttamente, è opera di coloro che agiscono nel loro interesse e nel loro nome. Quindi il principio è rispettato, in quanto non riguarda soggetti estranei al nesso di causalità e, eventualmente, anche al nesso psicologico.
Quando, poi, si parla di sanzioni inapplicabili, perché la sanzione deve tendere alla rieducazione del condannato, evidentemente questo attiene solo alle sanzioni a ciò utilizzabili. Evidentemente la sanzione pecuniaria, per fare solo un esempio, non ha tale funzione e, ciò nonostante, nessuno l'ha ritenuta incostituzionale.
Ripeto, però, che la costituzionalità di questa soluzione, che mi trova d'accordo per ragioni oramai risalenti addietro nel tempo, non esclude che si debba essere molto prudenti per non toccare interessi di terzi, laddove questi siano assolutamente estranei ad ogni forma di colpa e di responsabilità.
L'approvazione del disegno di legge di ratifica di queste convenzioni è un passo importante, tuttavia credo sia un primo passo e che la prospettiva che dobbiamo avere di fronte a noi sia quella di passare dagli strumenti pattizi alle strutture europee unitarie, ad organismi giudiziari unitari, perché questo sarà veramente l'unico modo per combattere la criminalità all'interno dell'Europa, attraverso un corpo investigativo europeo e tribunali europei a ciò appositamente addetti.
Questo mi pare l'impegno, la prospettiva del nostro futuro. Con ciò confermo il voto favorevole dei deputati del gruppo di Forza Italia.

PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole Pecorella. Poi, magari, in separata sede potremo approfondire l'argomento. Noi amministrativisti riteniamo che la Genossenschaft Theorie ci consenta di arrivare a questi stessi risultati.
È iscritto a parlare l'onorevole Contento. Ne ha facoltà.

MANLIO CONTENTO. Presidente, cercherò di essere estremamente sintetico, anche per rispetto ai colleghi che dopo di noi dovranno occuparsi di un altro provvedimento. Io, signor Presidente e caro onorevole Pecorella, sono invece estremamente preoccupato delle modifiche che il Senato ha imposto al testo, non tanto per quel che concerne gli aspetti relativi all'applicabilità di una sanzione che, in fin


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dei conti, è una sanzione amministrativa alle società o ai soggetti aventi personalità giuridica in relazione a reati specifici e molto gravi come quelli oggetto degli atti che sono sostanzialmente ratificati dal provvedimento in esame, quanto, piuttosto, Presidente, per il fatto che il Senato abbia inopinatamente, a nostro giudizio, ampliato le categorie dei reati a cui si estende la sanzione amministrativa.
Quindi, se è vero che la società non può delinquere, anche in forza di un principio costituzionale che andrebbe eventualmente rimosso circa la personalità della responsabilità sancita da un articolo della Costituzione, l'operazione che nel nostro ordinamento si è cercato di effettuare, ovviamente aggirando quel disposto, prevede che, accanto alle sanzioni penali, vi siano semplicemente sanzioni amministrative che vengono irrogate al soggetto avente personalità giuridica, oppure, con l'estensione effettuata dal Senato che il collega Pecorella richiamava, anche nei confronti di altri soggetti che, per come vengono definiti all'articolo 11, sono non soltanto le società aventi personalità giuridica, ma anche le associazioni o gli enti privi di personalità giuridica. Qui vi è il primo ampliamento sul quale non siamo d'accordo e che ci preoccupa da un punto di vista strettamente giuridico.
La questione che ci spaventa di più, però, anche come professionisti chiamati ad applicare le regole del diritto, è tutta nel fatto che il Senato non si è limitato ad affibbiare le sanzioni amministrative esclusivamente per i gravi reati che sono richiamati negli strumenti convenzionali internazionali di cui dobbiamo approvare la ratifica, ma, con l'articolo modificato, signor Presidente, ha esteso questa responsabilità ad una serie di reati che purtroppo sono estremamente frequenti nell'ordinamento e nelle aule giudiziarie. Questi reati, badate bene, vanno dalla violazione delle norme urbanistiche ed ambientali alla violazione della disciplina nel settore alimentare ed in materia di infortunistica sul lavoro. Sono quindi reati che, ripeto, nelle aule giudiziarie vedono protagonisti decine, centinaia di responsabili e di legali rappresentanti delle società e, perché no, anche soggetti che non hanno personalità giuridica.
Se, come credo, qualcuno di noi ha esperienza di aule giudiziarie, sa benissimo che, per esempio, rispetto ai reati che sono riproposti in queste modifiche normative, non vi è imprenditore che non sia incappato per sua disgrazia, almeno in qualche occasione, nel novero delle disposizioni legislative di rilevanza penale che sono state richiamate. Allora, visto che il collega Pecorella richiama le norme costituzionali relative alle modalità di rieducazione cui tende la pena, chiedo all'Assemblea se si possa ritenere corretto che un imprenditore, anche modesto, sia soggetto ad una serie non indifferente di sanzioni: la prima quella morale, che forse non avrà molta rilevanza in quest'aula, ma che è ovviamente oggetto di effetti non indifferenti per chi viene coinvolto in disavventure giudiziarie, la seconda quella penale, che naturalmente è insita nell'ordinamento, che colpisce con specifiche sanzioni certi illeciti, l'altra ed ulteriore è la sanzione civile che consegue alla commissione di un reato. Sappiamo infatti che il soggetto giuridico responsabile, in caso di reato, è comunque tenuto anche al risarcimento del danno: quindi, giustamente, vi è un'ulteriore sanzione di questo tipo che scatta in conseguenza della fattispecie che si è verificata. A questo aggiungiamo oggi, per quella serie di reati che invito i colleghi a rivalutare sotto il profilo del numero e della qualità, un'ulteriore sanzione amministrativa, che nel minimo, si badi, può arrivare addirittura ad importi di 20 milioni.
Allora, chiedo: quando il legislatore non tiene conto di alcune realtà, che non sono quelle delle grosse aziende, delle grosse società di capitali, delle grandi multinazionali spesso evocate in quest'aula, e non ha rispetto per le disavventure che possono capitare, ma aggiunge a sanzioni penali e civili l'ulteriore sanzione amministrativa, non si è superato il senso del limite? Naturalmente, mi riferisco, in particolare, al testo del Senato.


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Mi dispiace che il Governo - il quale nei proclami relativi ai documenti di programmazione economico-finanziaria parla delle disarmonie normative esistenti tra il nostro sistema giuridico e quello di altri paesi e sottolinea spesso l'esigenza di tutelare, sotto questo profilo di chiarezza del contesto normativo, le iniziative imprenditoriali come quelle di molti soggetti giuridici contemplati nel provvedimento in esame - non senta il dovere di spendere una parola per l'allargamento che è contrario alle convenzioni di cui siamo oggi chiamati ad esprimere la ratifica. Mi dispiace che non si levi una parola di dissenso nei confronti delle conseguenze negative a cui verranno esposte numerose piccole società, numerosi piccoli imprenditori, numerosi rappresentanti legali, che, come ho detto, si vedranno moltiplicare il tipo di sanzioni irrogate nel nostro ordinamento.
Concludo con un esempio che è significativo, richiamando, tra l'altro, quello che il collega Pecorella stava evidenziando. Sono state inserite alcune fattispecie che comportano l'applicazione al disgraziato che vi incorre di sanzioni amministrative micidiali; si pensi che arrivano addirittura alla chiusura degli stabilimenti. Invito i colleghi di questo Parlamento, quei pochi che sono presenti in aula, a leggere attentamente il provvedimento perché, dopo che lo avremo approvato, saremo chiamati, a mio giudizio, dall'opinione pubblica e da quei settori che verranno coinvolti, a rispondere di quanto abbiamo fatto non opponendoci alla scelta che, purtroppo, è stata fatta dall'altro ramo del Parlamento.
Invito i colleghi a riflettere sul paradosso di alcune disposizioni contenute nel provvedimento. Da un lato, l'articolo riferito all'indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, introdotta dall'articolo 316-ter, esclude la rilevanza penale della fattispecie quando gli importi in questione siano inferiori a 7.745 mila lire e, dall'altro, invece, obblighiamo al pagamento di altre sanzioni amministrative questi soggetti nei casi in cui i reati non siano di tale gravità, ma siano di gran lunga inferiori sotto il profilo della sanzione penale prevista dall'ordinamento.
Non credo questo sia un trattamento che possiamo riservare agli imprenditori e alle imprese che sono coinvolti. Tanto più, lo ricordava ancora una volta il collega Pecorella, quando la modifica introdotta dal Senato, badate bene, esclude dall'applicazione di queste sanzioni amministrative proprio i cosiddetti enti pubblici che sono stati ricordati in quest'aula. Quindi, un provvedimento doppiamente iniquo, perché di fronte alla violazione della disciplina infortunistica, mi chiedo perché, tanto per fare un esempio concreto, il dirigente o il responsabile di un'azienda sanitaria locale non debba vedere applicate a quella struttura le stesse sanzioni, mentre il soggetto giuridico della piccola impresa o della società deve essere coinvolto e rispondere sotto il profilo amministrativo.
Anche in questo caso, sento il dovere di dichiarare in quest'aula che, per quanto riguarda Alleanza nazionale, queste modifiche non ci convincono. Lo dobbiamo dire all'Assemblea perché, di fronte agli emendamenti che abbiamo presentato, per esigenze legate alla necessità di un'approvazione celere - dato anche il contesto internazionale nel quale il provvedimento si inquadra - qualcuno non abbia a dire: «non ci eravamo accorti, non avevano capito, non avevamo approfondito questi temi e questi aspetti». Pertanto, abbiamo voluto porli in evidenza in questa sede perché domani, quando voteremo, ognuno si assuma la propria responsabilità di fronte al paese e, purtroppo, di fronte a quei numerosi soggetti che vengono posti sul banco degli imputati non più una, ma addirittura tre volte.

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali delle modifiche introdotte dal Senato.
Prendo atto che i relatori e il rappresentante del Governo rinunciano alla replica.
Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

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