Allegato A
Seduta n. 770 del 26/7/2000


Pag. 48


(A.C. 6661 - sezione 17)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,
esaminato il disegno di legge comunitaria per il 2000 e considerati i risultati raggiunti dal Paese con i dati consuntivi del bilancio dello Stato per il 1999 relativamente al rapporto deficit/PIL, alla crescita economica, alla occupazione e all'inflazione;
valutato che:
l'intensità della crescita economica nei diversi paesi dell'Unione economica e monetaria è ancora significativamente e fortemente differenziata;
secondo i dati ISTAT relativi all'esercizio 1999, la pressione fiscale è ulteriormente cresciuta rispetto al 1998, salendo al 43,3 per cento;
è stata più volte sottolineata la necessità di una maggiore armonizzazione nella struttura dei sistemi tributari dell'Unione europea, attraverso il «pacchetto Monti», approvato dall'Ecofin nel dicembre 1997, finalizzato ad un coordinamento tra i paesi per combattere la concorrenza fiscale dannosa all'interno del Mercato unico, prevenire la crescente erosione del gettito e stimolare una politica fiscale a favore dell'occupazione;
queste iniziative fiscali prevedono due aree di intervento specifico, la tassazione dei redditi di impresa e la tassazione del risparmio;
la struttura dei sistemi fiscali europei è andata evolvendosi nel senso di accentuare il carico sul fattore lavoro;
la completa instaurazione del mercato unico impone la istituzione di un coordinamento minimo delle politiche fiscali portando a compimento i progetti sulla fiscalità del risparmio e su quello delle imprese;

impegna il Governo:

a svolgere ogni azione al fine di rendere operativo il «pacchetto Monti», evitando distorsioni sul fattore lavoro e sviluppando un'azione per favorire forme di cooperazione fiscale, presupposto di un equilibrio cooperativo;
a ridurre significativamente la pressione fiscale italiana portandola sotto la media dei Paesi dell'Unione europea.
9/6661/1. Volontè, Tassone, Teresio Delfino, Grillo, Buttiglione, Cutrufo, Bergamo.

La Camera,
premesso che:
le isole minori soffrono di particolari problemi in ragione della loro posizione geografica;
l'azione dello Stato assume il significato di solidarietà nel riequilibrio delle aree particolarmente svantaggiate del Paese;
rilevata la particolare vocazione turistica dell'arcipelago toscano;
l'arcipelago toscano ha in fase di elaborazione un patto territoriale che prevede investimenti nel solo settore alberghiero per circa 40 miliardi;
valutata la necessità di difendere le priorità per lo Stato italiano, data la sua particolare diversità regionale e la elevata differenziazione nella distribuzione del reddito;
valutata altresì la necessità di dotare il territorio delle isole di peculiari interventi in infrastrutture, soprattutto in impianti di depurazione e di difesa ambientale che non possono essere disgiunti da investimenti privati;

impegna il Governo

a svolgere ogni azione al fine di consentire che l'arcipelago toscano - attualmente nelle aree dell'obiettivo 5B, - possa restare


Pag. 49

tra le aree oggetto di interventi comunitari consentendo così la realizzazione degli investimenti decisivi per lo sviluppo dell'offerta turistica legata alle esigenze specifiche emergenti dalle singole realtà regionali.
9/6661/2. Teresio Delfino, Tassone, Volontè.

La Camera,
premesso che:
in occasione di recenti operazioni relative al passaggio di proprietà di aeromobili da soggetti italiani a soggetti comunitari, si sono registrate alcune difficoltà nel momento in cui questi ultimi hanno chiesto la cancellazione del Registro aeronautico nazionale dell'aeromobile acquistato, per poterlo iscrivere nel Registro aeronautico del proprio stato di appartenenza, membro dell'Unione europea, dal momento che il registro italiano, non ritenendo di poter dare immediato seguito alla richiesta, ha avviato la procedura prevista dall'articolo 758 del codice della navigazione (il cosiddetto «avviso ad opponendum»), in quanto la fattispecie della cancellazione immediata per trasferimento dell'iscrizione dell'aeromobile in un registro di altro stato membro dell'Unione europea non è contemplata tra quelle per le quali l'articolo 762 del codice della navigazione prevede la non applicabilità della procedura di cui all'articolo 758 del medesimo codice;
l'applicazione nella ricordata fattispecie della procedura prevista dall'articolo 758 del codice della navigazione non solo non trova alcun riscontro negli altri stati dell'Unione europea, ma pone a carico del legittimo proprietario (comunitario) oneri impropri per poter disporre del bene acquistato, con conseguente lesione del principio della libera circolazione

impegna il Governo

a farsi promotore di una apposita iniziativa legislativa, eventualmente anche in occasione della presentazione del disegno di legge comunitaria 2001, volta a modificare l'articolo 762 del codice della navigazione, nel senso di prevedere che la procedura di cui all'articolo 758, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma, del codice della navigazione non si applica anche nel caso in cui il proprietario dell'aeromobile faccia domanda di cancellazione al fine di iscrivere l'aeromobile nel registro di un altro stato membro dell'Unione europea e nel caso in cui l'aeromobile sia stato riconsegnato al proprietario da parte delle società di cui all'articolo 751, secondo comma, del codice della navigazione, e che, in tali casi, l'autorità che ha ricevuto la denuncia di cui al primo comma dell'articolo 758 del codice della navigazione esegua la cancellazione dell'aeromobile dal registro di iscrizione se sull'aeromobile non risultino iscritti diritti reali o di garanzia.
9/6661/3. Bova.


La Camera,
premesso che le direttive comunitarie spesso recano disposizioni eccessivamente particolari e dettagliate, che non tengono conto delle specifiche realtà sociali ed economiche dei singoli Stati membri,

impegna il Governo

a tener conto, sia nella fase di negoziazione degli atti normativi comunitari, sia nella fase di recepimento degli stessi nell'ordinamento nazionale, delle specifiche realtà nazionali e dei settori economici ed imprenditoriali sui quali tali atti intervengono.
9/6661/4. Pezzoli, Lembo.


La Camera,
esaminato il disegno di legge comunitaria per il 2000 (n. 6661);
valutata l'importanza assunta in campo alimentare dall'utilizzo di prodotti derivanti da OGM (organismi geneticamente modificati);


Pag. 50


tenuto conto dei molteplici aspetti, positivi e negativi, che lo sviluppo delle biotecnologie comporta nella dieta dei consumatori italiani ed europei e, soprattutto, della mancanza di risultati sperimentali certi che comprovino che i prodotti biotecnologici siano assolutamente privi di rischi per i consumatori;
valutata positivamente la decisione della Commissione europea che ha presentato il 15 gennaio il «libro bianco sulla sicurezza alimentare» che prevede l'istituzione dell'Authority comunitaria che dovrà garantire la salubrità dei cibi che arrivano sulle tavole dei consumatori europei;
preso atto che sono entrati in vigore due regolamenti comunitari (Reg. 49 e Reg. 50 del 10 gennaio 2000) che impongono l'etichettatura dei prodotti alimentari che contengono più dell'uno per cento di componenti geneticamente modificate;
valutata l'importanza che il consumatore finale debba venir informato, tramite opportuna etichetta, della presenza o meno di prodotti ottenuti da OGM negli alimenti che intende acquistare;

impegna il Governo:

a dare piena attuazione ai citati regolamenti comunitari da poco in vigore;
ad intervenire tramite provvedimento legislativo, per completare e modificare la normativa nazionale in materia di etichettatura, in particolare per quei prodotti che non sono compresi nei due regolamenti comunitari sopra menzionati.
9/6661/5. Carlesi.

La Camera,
esaminato il disegno di legge comunitaria per il 2000 (n. 6661);
valutato che le materie plastiche, oltre ad essere altamente inquinanti per la loro scarsa biodegradabilità, sono anche fortemente cancerogene visto che alcuni monomeri che costituiscono la loro struttura polimerica sono tossici e sono facilmente riscontrabili nelle acque minerali e nelle bevande gassate;
esaminato positivamente l'articolo 30 del trattato che istituisce le Comunità europee, modificato successivamente dal Trattato di Amsterdam, sulla tutela della salute e sulla salvaguardia della sicurezza alimentare;
constatata l'importanza di poter utilizzare materie prime, come il vetro, che diano certezza al consumatore dal punto di vista della sicurezza alimentare e siano in linea con i contenuti del libro bianco sulla sicurezza degli alimenti che prevede l'istituzione dell'Authority comunitaria che dovrà garantire la salubrità dei prodotti alimentari che arrivano sulle tavole dei consumatori europei;

impegna il Governo:

ad intraprendere qualsiasi iniziativa di carattere legislativo, in piena sintonia con la Comunità europea, volta ad impedire il confezionamento di acqua naturale e di acqua e bevande addizionate con anidride carbonica in contenitori di plastica;
ad incentivare l'uso del vetro come materia prima succedanea per il confezionamento dei prodotti sopra citati e quindi ad istituire un fondo per l'incentivazione delle politiche di riciclaggio di tale materia prima.
9/6661/6. Polizzi.

La Camera,
esaminato il disegno di legge comunitaria per il 2000 (n. 6661);
valutata la necessità di modificare il decreto legislativo 1o settembre 1998, n. 333, che va ad attuare la direttiva 93/119/CE relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento, in particolare per quanto riguarda


Pag. 51

l'autorità competente all'applicazione e controllo sulle macellazioni per alcuni riti religiosi;
premesso che la direttiva comunitaria 93/119/CE a cui fa riferimento il decreto legislativo n. 333 del 1998, sul punto riguardante l'autorità competente all'applicazione e al controllo sulle macellazioni per i riti religiosi indicati è vaga e confusa e lascia ampia discrezionalità, per quanto riguarda l'intervento legislativo, agli Stati membri;

impegna il Governo:

ad intervenire urgentemente per modificare il decreto legislativo sopra menzionato, nell'ottica di tutelare gli animali da inutili sofferenze, praticando, prima di ogni tipo di macellazione, lo stordimento;
a modificare la definizione di autorità competente, come prevista dal decreto legislativo sopra menzionato, in particolare per le macellazioni secondo determinati riti religiosi, in cui l'autorità competente deve essere rappresentata dalle regioni.
9/6661/7. Aloi, Losurdo, Lembo.

La Camera,
esaminato il disegno di legge comunitaria per il 2000 (n. 6661);
premesso che:
non esiste attualmente una normativa comune a tutti i paesi membri dell'Unione europea in materia di amministrazione immobiliare e condominiale;
l'attuale normativa applicata in Italia inerente l'amministrazione immobiliare e condominiale presenta notevoli differenze con quella adottata dagli altri paesi membri;
valutata la necessità di uniformare tali distinte normative in un testo comunitario;

impegna il Governo

ad intervenire urgentemente al fine di provvedere alla realizzazione di un testo normativo comunitario di carattere preliminare, in materia di amministrazioni immobiliari e condominiali, da proporre agli altri paesi membri per una loro valutazione ed eventuale approvazione in sede legislativa.
9/6661/8. Apolloni, Lamacchia.

La Camera,
in occasione della discussione del disegno di legge comunitaria per il 2000 (n. 6661);
premesso che
un'attendibile ricerca americana effettuata dalla «The Humane Society of the United States/Humane Society Intemational (HSUS/HSI), in collaborazione con il giornalista tedesco Manfred Karremann, e ripresa da diverse associazioni animaliste internazionali, ha denunciato, anche attraverso foto e sequenze di immagini, il vergognoso commercio di pelli e pellicce di cani e gatti;
la ricerca è durata diciotto mesi e si è svolta in paesi asiatici come Cina (considerato il maggior produttore di pelli di cani e gatti), Filippine, Thailandia e Corea, paesi dove questa «attività» rappresenta una realtà abbastanza diffusa e quotidiana;
si stima che questo commercio veda come vittime oltre due milioni di gatti e di cani ogni anno;
il nostro Paese, assieme a Germania, Francia, Gran Bretagna e Stati Uniti, risulterebbe essere uno dei maggiori importatori di pellicce di cani e gatti che servono per rivestire animali giocattolo, per guarnire interni di scarpe, bordare capi di abbigliamento e accessori vari, che vengono etichettati o sotto denominazioni generiche, o come «volpe azzurra», «vera pelliccia», «pelliccia di cane della Mongolia»;


Pag. 52


il 22 aprile la trasmissione televisiva di Raitre «King-Kong, un pianeta da salvare» ha mandato in onda spezzoni di un video che documentava questa tragica realtà;
i laboratori di analisi dell'Università di Tor Vergata di Roma, hanno recentemente esaminato il DNA di campioni di pelli di giacconi, provenienti dal mercato romano di via Sannio. Giacconi della stessa marca sono comunque reperibili in altri mercati cittadini e della provincia e in qualche negozio. Sul rapporto delle analisi eseguite dall'Università si legge tra l'altro: «il frammento di DNA ottenuto dalla pelliccia del giaccone analizzato è risultato identico, nella banca dei geni, per Canis familiaris (cane domestico)»;

impegna il Governo:

ad adoperarsi affinché in tutti i paesi dell'Unione europea venga proibita ogni forma di importazione e di commercializzazione di pelli di animali domestici;
a sollecitare una forte presa di posizione dell'Unione europea nei riguardi dei paesi produttori di pelli di cani e gatti, promuovendo nel contempo una politica di sensibilizzazione nei confronti della comunità internazionale finalizzata a vietare o comunque scoraggiare questo tipo di odioso commercio;
ad emanare norme che prevedano l'obbligo di etichettatura (specie animale impiegata; se di allevamento o da cattura in natura; paese di provenienza delle pelli) di tutti i capi di abbigliamento realizzati in parte o completamente con pelli da pellicceria come definite dalla legge 16 dicembre 1966, n. 1112, provenienti da qualsiasi tipo di animale e commercializzate in Italia;
a mettere in atto tutte quelle iniziative finalizzate ad effettuare un attento monitoraggio del fenomeno, che permettano, quindi, di valutare l'esatta dimensione e diffusione del commercio di pellicce di cani e gatti.
9/6661/9. Galletti, Procacci.

La Camera,
nell'ambito della discussione del disegno di legge comunitaria 2000, con particolare riferimento alle materie collegate alla sicurezza e alla prevenzione nei luoghi di lavoro, nei luoghi di visite specialistiche che utilizzano tecnologie che richiedono precauzione d'uso a tutela della salute, nei centri di ricerca medica dove vengono condotte analisi, sperimentazioni diagnostiche e terapeutiche nelle quali le persone sane sono esposte a radiazioni ionizzanti,

impegna il Governo

all'utilizzazione della competenza dell'ANPA (Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente) alla quale affidare il vaglio preventivo dei provvedimenti relativi alle materie sopra indicate.
9/6661/10. De Benetti, Paissan, Scalia.

La Camera,
rimarcando come le condizioni di mercato prevalenti in alcuni settori produttivi stiano incentivando i produttori di beni agroalimentari tipici nazionali ad importare dall'estero le materie prime necessarie alla loro fabbricazione, e ciò allo scopo di resistere alle pressioni competitive che impongono loro di abbassare i prezzi ad ogni costo;
sottolineando come vi siano evidenti prove di questa tendenza, specialmente nel settore oleario, nel quale il prodotto finito nazionale è scambiato ad un prezzo che risulta essere inferiore persino al costo di spremitura delle olive;
apprezzando la necessità di tutelare le produzioni agroalimentari tipiche nazionali, non solo quali cespiti di entrate fiscali, ma in quanto vere e proprie espressioni culturali;

impegna il Governo

ad agire energicamente sul versante della tutela dei prodotti agroalimentari nazionali,


Pag. 53

sia intensificando i controlli, sia introducendo speciali agevolazioni a favore di coloro che impiegano nella lavorazione materie prime di origine nazionale.
9/6661/11. Pittino.

La Camera,
esaminato il disegno di legge comunitaria 2000;
premesso che la legge comunitaria, insieme alla relazione annuale del Governo al Parlamento sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, agli obiettivi strategici 2000-2005, al programma di lavoro per il 2000 della Commissione europea e al programma della Presidenza portoghese, rappresentano il pacchetto comunitario che il nostro Paese deve «recepire» per partecipare pienamente alle istituzioni europee;
premesso che la legge comunitaria non deve rappresentare esclusivamente il sistema con cui l'Italia recepisce la legislazione comunitaria (fase discendente), ma anche lo strumento con cui le istituzioni nazionali possono partecipare attivamente alla crescita politica ed economica della Comunità europea (fase ascendente);
tenuto conto dell'importanza di migliorare i sistemi di recepimento della normativa comunitaria, cercando di integrarla e uniformarla il più possibile alle esigenze socio-economiche dei singoli Stati membri;
valutata positivamente l'indagine conoscitiva sulla qualità e sui modelli di recepimento delle direttive comunitarie, promossa dalla XIV Commissione della Camera e sulle diverse proposte di modifica della legge La Pergola (legge 9 marzo 1989, n. 86);
tenuto conto della necessità di aggiornare e semplificare la normativa nazionale di recepimento e di attuazione della legislazione comunitaria, attraverso la compilazione di testi unici;
tenuto conto che alcune volte la legislazione comunitaria viene recepita ed attuata senza considerare l'impatto che essa ha sul tessuto economico e sociale del nostro Paese, rendendo quanto mai complessa e difficile la sua applicazione da parte dei soggetti interessati;
considerato quanto mai opportuno che il Parlamento nazionale possa esprimere un giudizio di legittimità e di conformità con l'ordinamento interno dello Stato italiano nei confronti della normativa comunitaria;

impegna il Governo

ad assumere iniziative di propria competenza al fine di modificare la legge La Pergola nell'ottica di prevedere che le leggi comunitarie future non siano solo un sistema di recepimento, ma uno strumento di modifica di norme di attuazione già preesistenti nella nostra legislazione che possono non essere conformi con il nostro tessuto economico e sociale e di norme di attuazione che hanno dato luogo a procedure di infrazione da parte della CE e che devono essere corrette in base alla norma comunitaria originale.
9/6661/12. Lembo, Pezzoli, De Benetti.

La Camera,
esaminato il disegno di legge comunitaria 2000;
tenuto conto dell'importanza che il settore agro-alimentare riveste nel tessuto economico del nostro Paese;
valutato l'articolo 30 del Trattato che istituisce la Comunità europea, come modificato dal Trattato di Amsterdam, di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209, sulla tutela della salute e di salvaguardia della sicurezza alimentare;
tenuto conto della necessità di tutelare contemporaneamente sia il consumatore finale sia il settore produttivo nel rispetto delle normative nazionali e comunitarie in materia;


Pag. 54


constatata l'importanza di alcune tematiche che sono state presentate, tramite emendamenti al disegno di legge sopra menzionato, tra cui si ricordano:
1) l'etichettatura dei prodotti contenenti organismi geneticamente modificati;
2) le modifiche al decreto legislativo 1o settembre 1998, n. 333, di attuazione della direttiva 93/119/CE, relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento;
3) le integrazioni al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, che recepisce le direttive 93/43/CE e 96/3/CE, che reca norme in materia di igiene dei prodotti alimentari;
4) il sistema di utilizzo della plastica come materia prima per la conservazione di acque minerali e bevande addizionate con anidride carbonica;

 

impegna il Governo:

ad intervenire urgentemente per completare e modificare la normativa nazionale in materia di etichettatura in riferimento agli alimenti contenenti OGM (organismi geneticamente modificati);
ad intervenire urgentemente per modificare il decreto legislativo 1o settembre 1998, n. 333, nell'ottica di tutelare gli animali da inutili e gratuite sofferenze;
ad apportare integrazioni e modifiche al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, nell'ottica di semplificare ed elasticizzare ulteriormente la normativa, adeguandola a quella che è la realtà produttiva del Paese;
ad intraprendere qualsiasi iniziativa presso la Comunità europea volta a ridurre gradualmente l'utilizzo di contenitori di plastica per il confezionamento di acqua naturale e di acqua e bevande addizionate con anidride carbonica;
ad incentivare l'uso del vetro come materia prima succedanea per il confezionamento dei prodotti sopra citati e quindi a promuovere l'istituzione di un fondo per l'incentivazione delle politiche di riciclaggio di tale materia prima.
9/6661/13. Losurdo, Lembo, Pezzoli.

La Camera,
esaminato il disegno di legge n. 6661, recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2000»;
considerato che tra le direttive per la cui emanazione è prevista la delega legislativa (allegato B) figura anche quella relativa al comitato aziendale europeo (94/45/CE: direttiva del Consiglio del 22 settembre 1994, riguardante l'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie);
rilevato che tale direttiva, prima di essere inclusa nel disegno di legge comunitaria per il 2000, era stata oggetto di un accordo interconfederale siglato l'11 dicembre 1996 per la parte datoriale da Confindustria e Assicredito e per i sindacati dei lavoratori da CGIL, CISL e UIL, con la conseguente esclusione delle altre organizzazioni, sia datoriali, sia dei lavoratori ad alta qualificazione (dirigenti e quadri);
tenuto conto che né il testo della direttiva né quello dell'accordo utilizzano, nel definire la composizione del comitato aziendale europeo, il criterio della rappresentanza nazionale e non quello della rappresentanza «categoriale»;
ricordato che la risoluzione sulla situazione dei dirigenti d'impresa nella Comunità europea approvata nel 1993 dal Parlamento europeo chiedeva alla Commissione delle Comunità europee di «avviare le iniziative necessarie a garantire nelle imprese e gruppi di dimensione


Pag. 55

europea il diritto dei dirigenti d'impresa ... a una rappresentanza che consenta loro di riunirsi e operare in modo autonomo»;
sottolineato che né il testo della direttiva né il testo dell'accordo garantiscono l'esercizio di tale diritto, poiché la composizione dei comitati aziendali europei nello Stato membro è stabilita in relazione al numero complessivo dei lavoratori della multinazionale senza tenere minimamente conto delle specificità delle categorie interessate;

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa di sua competenza affinché sia prevista una rappresentanza specifica per i lavoratori ad alta qualificazione (dirigenti e quadri), attraverso l'assegnazione di un seggio supplementare, con elettorato attivo e passivo separato, per ciascuno Stato membro in cui sia impiegato almeno il 15 per cento dei lavoratori con qualifica di dirigente e quadro dell'impresa o del gruppo di imprese.
* 9/6661/14. Selva, Pace, Lembo, Pezzoli.

La Camera,
esaminato il disegno di legge n. 6661, recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2000»;
considerato che tra le direttive per la cui emanazione è prevista la delega legislativa (allegato B) figura anche quella relativa al comitato aziendale europeo (94/45/CE: direttiva del Consiglio del 22 settembre 1994, riguardante l'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie);
rilevato che tale direttiva, prima di essere inclusa nel disegno di legge comunitaria per il 2000, era stata oggetto di un accordo interconfederale siglato l'11 dicembre 1996 per la parte datoriale da Confindustria e Assicredito e per i sindacati dei lavoratori da CGIL, CISL e UIL, con la conseguente esclusione delle altre organizzazioni, sia datoriali, sia dei lavoratori ad alta qualificazione (dirigenti e quadri);
tenuto conto che né il testo della direttiva né quello dell'accordo utilizzano, nel definire la composizione del comitato aziendale europeo, il criterio della rappresentanza nazionale e non quello della rappresentanza «categoriale»;
ricordato che la risoluzione sulla situazione dei dirigenti d'impresa nella Comunità europea approvata nel 1993 dal Parlamento europeo chiedeva alla Commissione delle Comunità europee di «avviare le iniziative necessarie a garantire nelle imprese e gruppi di dimensione europea il diritto dei dirigenti d'impresa ... a una rappresentanza che consenta loro di riunirsi e operare in modo autonomo»;
sottolineato che né il testo della direttiva né il testo dell'accordo garantiscono l'esercizio di tale diritto, poiché la composizione dei comitati aziendali europei nello Stato membro è stabilita in relazione al numero complessivo dei lavoratori della multinazionale senza tenere minimamente conto delle specificità delle categorie interessate;

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa di sua competenza affinché sia prevista una rappresentanza specifica per i lavoratori ad alta qualificazione (dirigenti e quadri), attraverso l'assegnazione di un seggio supplementare, con elettorato attivo e passivo separato, per ciascuno Stato membro in cui sia impiegato almeno il 15 per cento dei lavoratori con qualifica di dirigente e quadro dell'impresa o del gruppo di imprese.
* 9/6661/17. D'Ippolito, Matranga, Nan, Collavini.


Pag. 56

La Camera,
premesso che:
i ritardi di pagamento dei debiti contrattuali non lasciano indenni le imprese che ne sono vittime in quanto perturbano seriamente il flusso di cassa, compromettono la redditività e danneggiano la concorrenzialità;
nel peggiore dei casi essi possono portare all'insolvenza ed alla perdita di posti di lavoro: un caso di insolvenza su quattro è dovuto ai ritardi di pagamento (Federation National de l'Information d'Enterprises ed de la Gestion de Créances, Lione, settembre 1997);
il 33 per cento delle imprese europee considera il problema dei ritardi di pagamento grave, quando non addirittura tale da minacciare la loro esistenza. Questo fenomeno raggiunge infatti livelli del 51 per cento in Grecia, del 50 per cento in Italia e del 46 per cento in Francia (European Payment Habits Survey - rassegna europea delle abitudini in fatto di pagamenti - 1996, Intrum Justitia, Amsterdam, aprile 1997);
in un momento in cui a livello europeo la disoccupazione interessa 18 milioni di persone circa, i ritardi di pagamento costituiscono un problema impossibile da ignorare;
la Commissione ha ripetutamente fatto notare che il rischio di fallimento per le imprese europee risulta inaccettabilmente elevato: il 50 per cento delle imprese di nuova costituzione non riesce a sopravvivere oltre il quinto anno (Le imprese in Europa - Quarta relazione; Commissione europea 1996, p. 62);
i ritardi di pagamento rappresentano un fattore di importanza cruciale per la sopravvivenza delle imprese e pertanto qualsiasi intervento volto a combatterli è assolutamente improrogabile;
il fatto di non pagare entro i termini prescritti costituisce una violazione di contratto. In troppi casi tuttavia i ritardi di pagamento sono divenuti la norma piuttosto che l'eccezione ed i debitori trattano con leggerezza il loro obbligo contrattuale di rispettare i termini di pagamento, con effetti dannosi particolarmente marcati per le imprese di piccole e medie dimensioni;
quanto agli effetti sul mercato unico, i ritardi di pagamento ne intralciano il buon funzionamento ed impediscono alle piccole e medie imprese (PMI) di approfittare pienamente delle occasioni che esso offre. Le differenze tra le prassi seguite nei diversi Stati membri a questo proposito sono molto considerevoli: i tempi medi effettivi di pagamento dei Paesi sudeuropei risultano tre volte superiori a quelli dei Paesi più settentrionali. Le differenze nei tempi di pagamento ed i problemi post dai ritardi di pagamento si ripercuotono sulla concorrenzialità e finiscono per dissuadere le imprese dall'impegnarsi in scambi transfrontalieri. In media il 21 per cento delle imprese europee sarebbero indotte ad esportare di più se i pagamenti dei clienti esteri fossero meno dilazionati;
le legislazioni degli Stati membri in tema di ritardi di pagamento sono notevolmente varie. Per quanto riguarda ad esempio il diritto legale agli interessi di mora si constata che tale diritto non è riconosciuto in tutti gli Stati membri e che, laddove lo è, il tasso di interesse ed il dispositivo per stabilirlo differiscono notevolmente, come differiscono le procedure di ricorso e i dispositivi di risarcimento dei vari costi attinenti al recupero dei crediti. Queste differenze rendono complicato, aleatorio e spesso estenuante incassare crediti in altri Stati membri;
le PMI risentono più pesantemente delle conseguenze dei ritardi di pagamento dei loro clienti a causa delle vulnerabilità del loro flusso di cassa, del fatto che frequentemente fanno affidamento su un numero limitato di fornitori e della loro debolezza nei confronti delle grandi imprese loro clienti. I costi amministrativi


Pag. 57

attinenti al recupero dei crediti risultano parimenti sproporzionatamente elevati per le PMI, le quali non dispongono di personale per occuparsi dei crediti in essere. La categoria delle PMI è quella che trarrà il massimo beneficio da un'efficace legislazione sui ritardi di pagamento;
alcuni paventano che i provvedimenti legislativi miranti ad affrontare il problema dei ritardi di pagamento, ad esempio riconoscendo senza mezzi termini il diritto agli interessi di mora, possano ritorcersi contro le PMI. L'esempio dei paesi nordici tuttavia dimostra che tale categorie di imprese, lungi dal risentire negativamente dei tassi di interesse elevati sui ritardi di pagamento, ne ha tratto vantaggio: effettivamente la stragrande maggioranza delle imprese di tali paesi, tra cui quelle di piccole dimensioni, esercita il proprio diritto agli interessi di mora: dato che le PMI sono creditrici di importi superiori a quelli che essi devono ad imprese di maggiori dimensioni, esse risulterebbero beneficiare nette di tassi di interesse legale più elevati sui ritardi di pagamento come pure di riduzioni del volume globale dei debiti. Uno studio di imprese private britanniche nel 1994 ha mostrato che le PMI vantavano crediti pari al doppio dei loro debiti (40 miliardi di GBP contro 20 miliardi di GBP); tale proporzione risulta invariata per l'importo complessivo dei ritardi di pagamento: 20 miliardi di GBP di crediti in mora contro 10 miliardi di debiti in mora. Ciò significa che se si eliminassero i ritardi di pagamento le sole PMI britanniche otterrebbero un importo complessivo netto pari a 10 miliardi di GBP;
la rapidità di recupero dei crediti ha un effetto importante sulla liquidità delle PMI. È quindi importante che tali imprese possano disporre di procedure di recupero accelerate, che consentano di ottenere un titolo esecutivo in breve periodo di tempo. Ciò consentirebbe alle PMI di trarre benefici molto maggiori degli attuali dal funzionamento del mercato interno;
altrettanto dicasi per le procedure legali semplificate che sono disponibili in molti Stati membri per il recupero di piccoli crediti («small claims Court», «juge de paix», «Amtsgericht» ed altre). È la facilità di adire tali organi che li rende interessanti per le PMI;
in diversi paesi il settore pubblico è uno tra i peggiori pagatori. Per gli ospedali pubblici vengono riportati tempi di pagamento nei confronti delle imprese che forniscono loro attrezzature sanitarie pari in media a 307 giorni in Italia e a 305 in Spagna (European Diagnostic Minifacturers Association, ottobre 1997);
due principali ragioni impongono provvedimenti speciali per questo settore: in primo luogo i ritardi di pagamento delle autorità pubbliche rappresentano un cattivo esempio per tutti gli operatori economici. Gli organismi pubblici hanno l'obbligo di privilegiare l'interesse generale rispetto al proprio e dovrebbero conservare una rigorosa disciplina nel pagare i propri fornitori. Nell'ambito della politica volta ad accelerare i pagamenti nell'Unione le amministrazioni pubbliche, che con il volume dei loro acquisti producono ripercussioni considerevoli sull'economia, dovrebbero assumere un ruolo di guida trascinando l'intera economia in un miglioramento delle prassi di pagamento. In secondo luogo, si riscontra uno squilibrio tra le parti: un gran numero di imprese dipende da contratti pubblici, specialmente in determinati settori (ad esempio edilizia e difesa) e teme quindi di perdere il cliente più importante o unico. A causa delle loro rispettive posizioni negoziali e delle norme del settore pubblico in tema di termini di pagamento né incoraggiano a farlo, le imprese non possono veramente trattare con il settore pubblico;
il 2 maggio 2000 il Parlamento europeo ed il Consiglio hanno approvato la direttiva relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento, licenziata successivamente dal Consiglio dei ministri UE dell'industria;
la direttiva si occupa delle seguenti materie:


Pag. 58


a) interessi in caso di ritardato pagamento (articolo 3);
b) riserva di proprietà (articolo 4);
c) procedure di recupero di crediti non contestati (articolo 5);
d) recepimento (articolo 6);

impegna il Governo

ad attivare le procedure di recepimento entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione della direttiva stessa in considerazione della particolare situazione italiana caratterizzata da una diffusa e quanto mai nociva prassi di ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali e, conseguentemente, di violazione dei termini contrattuali.
9/6661/15. Saonara.

La Camera,
esaminato il disegno di legge comunitaria per il 2000 (n. 6661),
premesso che:
il ricorso alle sanzioni penali dovrebbe rappresentare uno strumento di natura eccezionale;
pertanto, occorre limitare lo strumento della delega per quanto riguarda questa delicata materia;
al fine di limitare la discrezionalità attribuita spesso al legislatore, occorre che tali scelte vengano, ove possibile, attribuite alle commissioni di merito competenti,

impegna il Governo

a porre in essere ogni iniziativa di propria competenza per far sì che, nell'elaborazione del disegno di legge comunitaria, sia limitato il ricorso allo strumento della delega per quanto riguarda l'applicazione di sanzioni penalmente rilevanti.
9/6661/16. (nuova formulazione) Nan, Bergamo.

La Camera,
premesso che:
il Consiglio europeo di Nizza del 7-8 dicembre dovrà prendere decisioni rilevanti per il futuro dell'Europa senza che, allo stato, i governi europei abbiano elaborato alcuna valida prospettiva di riforma istituzionale dell'Unione europea;
l'Europa è ogni giorno chiamata ad affrontare i problemi della politica estera, della difesa della sicurezza e del governo dell'economia, oltre a quelli dell'allargamento dell'Unione ai paesi dell'Est europeo;
la capacità di governo non può risiedere esclusivamente nel Consiglio dei Ministri dell'Unione, rendendosi necessaria la riforma del processo decisionale e un diverso rapporto tra potere legislativo ed esecutivo;
il patrimonio comunitario accumulato rischia di essere dilapidato senza un progetto riformatore capace di guidare l'Europa attraverso una Costituzione federale europea;
la recente presa di posizione del Ministro degli esteri tedesco, Joschka Fisher, ha evidenziato i gravi limiti del metodo intergovernativo, auspicando il passaggio dall'Unione alla Federazione per dare all'Unione un governo efficace, stabilisce, capace di agire e di assumere iniziative e decisioni;

impegna il Governo:

ad assumere urgenti iniziative in sede europea per portare avanti il progetto di Costituzione europea prevedendo sia una Camera delle Nazioni che il trasferimento definitivo e totale della funzione legislativa al Parlamento Europeo;
ad assumere iniziative affinché nella Conferenza intergovernativa si assuma l'impegno di adottare una Costituzione federale europea;
a riferire al Parlamento sullo stato dei lavori preparatori prima dello svolgimento


Pag. 59

del Consiglio europeo di Biarritz del 13 e 14 ottobre e della Conferenza di Nizza del 7 dicembre 2000.
9/6661/18. Tassone, Buttiglione, Teresio Delfino, Volontè, Grillo, Cutrufo.

La Camera,
esaminato il disegno di legge comunitaria per il 2000, n. 6661;
considerati i dati consuntivi del bilancio dello Stato per il 1999 relativi al rapporto deficit-PIL;
valutato che la crescita economica negli altri paesi dell'Unione economica e monetaria rimane ancora fortemente differenziata rispetto ai risultati raggiunti dalla nostra nazione in termini di sviluppo economico ed occupazionale;
ritenuto che sia necessario armonizzare maggiormente il sistema tributario interno con quello dei diversi paesi dell'Unione al fine di stimolare il mercato e favorire l'occupazione, soprattutto nelle aree depresse di obiettivo 1 e, particolarmente, nella Calabria;

impegna il Governo

a ridurre significativamente la pressione fiscale italiana almeno fino ai livelli della media dei paesi dell'Unione europea per favorire la libera iniziativa con conseguente creazione di nuovi posti di lavoro soprattutto nel Mezzogiorno d'Italia.
9/6661/19. Bergamo.

La Camera,

impegna il Governo

ad informare la redazione del decreto legislativo attuativo della direttiva 1999/74/CE del consiglio del 19 luglio 1999 che stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole, ai seguenti criteri direttivi:
a) nei sistemi di allevamento che consentono alle galline ovaiole di muoversi liberamente fra diversi livelli, prevedere l'altezza libera minima fra i vari livelli di 50 centimetri di spazio per permettere alle galline lo svolgimento di un maggior numero di comportamenti naturali;
b) specificare che dal 1o gennaio 2003 nelle gabbie non modificate ogni gallina ovaiola possa disporre di almeno 800 centimetri quadrati di superficie misurata con le stesse caratteristiche già previste, come proposto dalla commissione europea nella sua proposta originaria di direttiva;
c) prevedere che l'allevamento nelle gabbie modificate di cui al capo III della direttiva sia vietato a decorrere dal 1o gennaio 2012, e che a decorrenza 1o gennaio 2003 sia vietata la costruzione o la messa in funzione per la prima volta di questo tipo di gabbie, data già prevista per gli altri tipi di gabbie;
d) prevedere che a decorrere dal 1o gennaio 2002 nelle gabbie modificate ogni gallina ovaiola disponga di almeno 950 centimetri quadrati di superficie di cui 800 di superficie utilizzabile, quest'ultimo spazio già previsto per le gabbie non modificate;
e) prevedere che le uova immesse sul mercato riportino sull'etichetta una delle seguenti diciture, a modifica degli articoli 1, 3 e allegato del decreto ministeriale 16 aprile 1986:
1) «uova di galline allevate all'aperto», per le uova prodotte da galline allevate in impianti di cui al Capo I della direttiva, con possibilità di accesso a spazi all'aperto;
2) «uova di galline allevate a terra», per le uova prodotte da galline allevate in impianti di cui al Capo I, senza possibilità di accesso a spazi all'aperto;
3) «uova di galline allevate in gabbia», per le uova prodotte da galline allevate in impianti di cui ai Capi II e III della direttiva.
9/6661/20. Procacci, De Benetti, Schmid, Bova.


Pag. 60

La Camera,
premesso che:
la legge 11 ottobre 1986, n. 713 e i successivi decreti legislativi e ministeriali di attuazione hanno recepito la direttiva 76/768/CEE e le sue successive modifiche, concernenti la produzione e la commercializzazione di cosmetici;
numerosi risultano, tuttavia, gli aspetti della normativa europea che non hanno trovato completa attuazione nel nostro Paese, quali quelli riguardanti le modalità per segnalare alle autorità competenti le reazioni indesiderate derivanti dall'uso dei cosmetici e le modalità attraverso le quali le aziende cosmetiche devono trasmettere le informazioni concernenti la composizione dei loro prodotti in previsione di possibili interventi medici urgenti per far fronte alle conseguenze dannose derivanti dall'uso incongruo di cosmetici;
risulta, inoltre, in contrasto con la normativa comunitaria la disciplina delle modalità attraverso le quali il Ministero della sanità definisce gli obblighi di notifica pre-marketing dei cosmetici prodotti in Italia o importati nel nostro Paese da Paesi europei ed extra-europei;
le attuali modalità di notifica che riguardano sia i produttori nazionali, sia le aziende importatrici da Paesi dell'Unione europea o extracomunitari sono soggette a continua evoluzione e richieste di integrazione da parte dell'attuale ufficio del dipartimento dei medicinali e della farmaco-vigilanza del Ministero della sanità, sulla base di interpretazioni volte a prevedere ulteriori obblighi rispetto all'unico obbligo di comunicazione previsto dalla normativa comunitaria in materia, relativo alla comunicazione del luogo di produzione;
il Ministero della sanità non ha ritenuto fino ad ora opportuno attribuire una autonoma competenza nel settore della prevenzione e della vigilanza all'interno dei propri dipartimenti e soprattutto non ha riconosciuto piena autonomia normativa dal comparto dei farmaci al settore dei cosmetici;

impegna il Governo

ad intraprendere una specifica iniziativa legislativa volta ad adeguare la disciplina recata dalla legge n. 713 del 1986 alla normativa comunitaria in materia, con specifico riferimento agli obblighi di notifica pre-marketing dei prodotti realizzati in Italia o importati da altri Stati membri dell'Unione europea o da Paesi extracomunitari e alla individuazione presso il Ministero della sanità di specifiche competenze in materia di prodotti cosmetici.
9/6661/21. Massa, Giannotti.