Allegato A
Seduta n. 770 del 26/7/2000


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(A.C. 6661 - sezione 16)

ARTICOLO 16 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 16.
(Modifiche al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626).

1. Al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 51, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) lavoratore: il lavoratore che utilizza un'attrezzatura munita di videoterminali, in modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali, dedotte le interruzioni di cui all'articolo 54»;
b) all'articolo 55, i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
«3. I lavoratori sono sottoposti a sorveglianza sanitaria, ai sensi dell'articolo 16.
3-bis. Le visite di controllo sono effettuate con le modalità di cui ai commi 1 e 2.
3-ter. La periodicità delle visite di controllo, fatti salvi i casi particolari che richiedono una frequenza diversa stabilita dal medico competente, è biennale per i lavoratori classificati come idonei con prescrizioni e per i lavoratori che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età; quinquennale negli altri casi.
4. Il lavoratore è sottoposto a controllo oftalmologico a sua richiesta, ogniqualvolta sospetti una sopravvenuta alterazione


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della funzione visiva, confermata dal medico competente, oppure ogniqualvolta l'esito della visita di cui ai commi 1 e 3 ne evidenzi la necessità»;
c) l'articolo 58 è sostituito dal seguente:
«Art. 58 - (Adeguamento alle norme). - 1. I posti di lavoro devono essere conformi alle prescrizioni minime di cui all'allegato VII».

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 16 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 16.
(Modifiche al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626).

Sopprimerlo.
16. 1. Pittino.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).
* 16. 2. Pittino.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).
* 16. 3. Lamacchia.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).
16. 4. Pittino.

Al comma 1, lettera b), sopprimere il capoverso 3.
16. 5. Lamacchia.

Al comma 1, lettera b), capoverso 3-ter, aggiungere, in fine, le parole: relativamente ai lavoratori di cui all'articolo 51, lettera c).
16. 6. Lamacchia.

Al comma 1, lettera b), sopprimere il capoverso 4.
16. 7. Lamacchia.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).
16. 8. Pittino.

Al comma 1, lettera c), capoverso, dopo le parole: I posti di lavoro aggiungere le seguenti: dei lavoratori di cui all'articolo 51, lettera c).
16. 9. Lamacchia.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:
Art. 17. - 1. All'articolo 1746 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Sono fatte comunque salve le disposizioni in materia di star del credere, stabilite dagli accordi economici collettivi di categoria.
16. 01. Lamacchia.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:
Art. 17. - (Modifiche al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155). - 1. Per le industrie alimentari con un numero massimo di dipendenti pari a cinque, le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, si applicano dal 1o gennaio 2001.
2. Per le industrie alimentari con un numero massimo di dipendenti pari a cinque, i termini di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, sono differiti al 31 dicembre 2000.
* 16. 02. Pivetti.


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Aggiungere, in fine, il seguente articolo:
Art. 17. - (Modifiche al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155). - 1. Per le industrie alimentari con un numero massimo di dipendenti pari a cinque, le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, si applicano dal 1o gennaio 2001.
2. Per le industrie alimentari con un numero massimo di dipendenti pari a cinque, i termini di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, sono differiti al 31 dicembre 2000.
*16. 04. Pezzoli, Lembo, Losurdo, Franz, Aloi, Mazzocchi, Contento, Carlesi, Nan, Pittino, Collavini.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:
Art. 17. - (Integrazioni e modifiche al decreto legislativo 1o settembre 1998, n. 333, attuazione della direttiva 93/119/CE relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento). - 1. All'articolo 1 del decreto legislativo 1o settembre 1998, n. 333, è aggiunto il seguente comma:
«3. Tutte le macellazioni sono inderogabilmente precedute da stordimento ed avvengono esclusivamente in luoghi autorizzati dalle autorità competenti e sono vietate su tutto il territorio nazionale le macellazioni e gli abbattimenti che non risparmiano agli animali eccitazioni, dolori e sofferenze».
16. 07. Losurdo, Porcu, Franz, Conti, Pezzoli, Lembo, Nan, Pittino, Collavini.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:
Art. 17. - (Integrazioni e modifiche al decreto legislativo 1o settembre 1998, n. 333, attuazione della direttiva 93/119/CE relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento). - 1. La lettera b), comma 2, dell'articolo 1 del decreto legislativo 1o settembre 1998, n. 333, è soppressa.
16. 08. Franz, Pezzoli, Losurdo, Lembo, Nan, Pittino, Collavini.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:
Art. 17. - (Integrazioni e modifiche al decreto legislativo 1o settembre 1998, n. 333, attuazione della direttiva 93/119/CE relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento). - 1. La lettera h) del comma 1, dell'articolo 2, del decreto legislativo 1o settembre 1998, n. 333 è sostituita dalla seguente:
«h) autorità competente: il Ministero della sanità, il servizio veterinario della regione e della provincia autonoma, il veterinario ufficiale quale definito dall'articolo 2, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, e successive modifiche; per macellazioni secondo determinati riti religiosi, l'autorità competente in materia di applicazione e controllo delle disposizioni particolari relative alla macellazione secondo i riti religiosi sono le regioni».
16. 09. Losurdo, Franz, Conti, Pezzoli, Lembo, Gramazio, Porcu, Nan, Pittino, Collavini.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:
Art. 17. - (Integrazioni e modifiche al decreto legislativo 1o settembre 1998, n. 333, attuazione della direttiva 93/119/CE relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento). - 1. Il comma 2, dell'articolo 5, del decreto legislativo 1o settembre 1998, n. 333, è sostituito dal seguente:
«2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera c), si applicano alle macellazioni che avvengono secondo i riti religiosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h)».
16. 010. Franz, Pezzoli, Losurdo, Lembo, Nan, Pittino, Collavini.


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Aggiungere, in fine, il seguente articolo:
Art. 17. - (Integrazioni e modifiche al decreto legislativo 1o settembre 1998, n. 333, attuazione della direttiva 93/119/CE relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento). - 1. Le lettere a) e b) del comma 3, dell'articolo 5 del decreto legislativo 1o settembre 1998, n. 333, sono soppresse.
16. 011. Franz, Pezzoli, Losurdo, Lembo, Conti, Nan, Pittino, Collavini.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:
Art. 17. - (Integrazioni e modifiche al decreto legislativo 1o settembre 1998, n. 333, attuazione della direttiva 93/119/CE relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento). - 1. Il comma 2, dell'articolo 9 del decreto legislativo 1o settembre 1998, n. 333, è soppresso.
16. 012. Losurdo, Franz, Pezzoli, Lembo, Porcu, Nan, Pittino, Collavini.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:
Art. 17. - (Integrazioni e modifiche al decreto legislativo 1o settembre 1998, n. 333, attuazione della direttiva 93/119/CE relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento). - 1. I commi 1 e 2 dell'articolo 15, del decreto legislativo 1o settembre 1998, n. 333, sono sostituiti dai seguenti:
«1. L'inosservanza delle prescrizioni indicate all'articolo 5 comma 1, all'articolo 6, all'articolo 7 comma 1, nonché agli articoli 9 e 10 è punito con la reclusione da 1 a 2 anni e con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 2 milioni a 10 milioni.
2. La ripetuta inosservanza delle prescrizioni indicate al comma 1 è punita con la reclusione a 5 anni e con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 8 a lire 20 milioni».
16. 013. Franz, Losurdo, Pezzoli, Lembo, Conti, Nan, Pittino, Collavini.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:
Art. 17. - (Integrazioni e modifiche al decreto legislativo 1o settembre 1998, n. 333, attuazione della direttiva 93/119/CE relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento). - 1. Al comma 2, allegato B, del decreto legislativo 1o settembre 1998, n. 333, il secondo periodo è soppresso.
16. 014. Losurdo, Franz, Pezzoli, Lembo, Conti.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:
Art. 17. - (Modifiche al decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196, di attuazione della direttiva 97/12/CE che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CE relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina). - 1. In attuazione della direttiva 2000/15/CE, che modifica la direttiva 64/432/CE relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina, all'articolo 12 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
«4-bis. Le informazioni di cui al comma 4, limitatamente agli animali della specie suina, sono fornite a decorrere dal 31 dicembre 2000»;
b) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
«5-bis. Le informazioni di cui al comma 5, lettera b), limitatamente agli animali della specie suina, sono fornite:
1) per gli animali in partenza dall'azienda di nascita, entro il 31 dicembre 2001;
2) per gli animali in partenza da tutte le altre aziende, entro il 31 dicembre 2002».
c) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«6-bis. Limitatamente alla movimentazione degli animali della specie


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suina, la registrazione nella banca dati di cui al comma 1 deve comprendere almeno: il numero dei suini spostati, il numero di identificazione dell'azienda o dell'allevamento di partenza, il numero di identificazione dell'azienda o dell'allevamento di arrivo, la data di partenza o la data di arrivo».
16. 016. Governo.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:
Art. 17. - (Modifiche al decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339, in materia di acque minerali naturali ed acque di sorgente). - 1. All'articolo 18 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339, in materia di acque minerali naturali ed acque di sorgente, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«1-bis. Le acque di sorgente che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, risultano conformi alle norme igienico-sanitarie prescritte dalla direttiva 96/70/CE del Parlamento europeo, possono essere commercializzate fino al 30 aprile 2001.
16. 017. Governo.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:
Art. 17. - (Modifiche al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, di attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli). - 1. Il comma 7 dell'articolo 27 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, è soppresso.
16. 015. Governo.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:
Art. 17. - 1. Ai fini di tutela della salute e di salvaguardia della sicurezza alimentare, ai sensi dell'articolo 30 del Trattato, che istituisce la Comunità europea, come modificato dal Trattato di Amsterdam di cui alla Legge 16 giugno 1998, n. 209, sarà vietato il confezionamento di acqua naturale e di acqua e bevande addizionate con anidride carbonica in contenitori di materia plastica.
2. Per materia plastica si intende il composto macromolecolare organico ottenuto per polimerizzazione, policondensazione, poliaddizione o qualsiasi altro procedimento simile da molecole di peso molecolare inferiore, ovvero per modifica chimica di macromolecole simili.
3. I soggetti interessati hanno a disposizione, dalla pubblicazione del Decreto attuativo di cui al comma 4, novanta giorni per adeguarsi alle norme di cui al comma 1, e centoventi giorni per mettere in commercio le scorte di acqua naturale e di acqua e bevande addizionate con anidride carbonica ancora confezionate in contenitori di plastica.
4. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in collaborazione con il Ministero della sanità, sentita la Conferenza permanente tra lo Stato e le Regioni, entro sessanta giorni dalla approvazione della presente legge emana un Decreto attuativo per l'applicazione delle norme previste dal presente articolo.
5. Ai fini del presente articolo è istituito un fondo per l'incentivazione delle politiche di riciclaggio del vetro e del suo utilizzo come materia prima per il confezionamento dell'acqua naturale e di acqua e bevande addizionate con anidride carbonica.
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in lire 100 miliardi si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento inscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nella unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, all'uopo utilizzando l'accantonamento destinato al medesimo Ministero.
7. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato stabilisce con proprio decreto, adottato di concerto con il


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Ministro della sanità, le modalità e le procedure per l'attribuzione delle risorse del fondo di cui al comma 5.
8. Per i soggetti che non danno attuazione alle norme previste dai commi 1 e 2, se ciò non costituisca reato, è prevista una sanzione amministrativa da 40 milioni a 100 milioni.
9. Per i soggetti di cui al comma 8, in caso di recidiva, e se ciò non costituisca reato è previsto il ritiro della licenza e il pagamento di una sanzione pecuniaria non inferiore a 150 milioni.
10. I soggetti responsabili delle inadempienze, di cui al comma 8 e 9, sono civilmente responsabili degli eventuali danni alla salute del consumatore derivanti dall'assunzione di acqua naturale e di acqua e bevande addizionate con anidride carbonica confezionate in contenitori in plastica.
16. 05. Carlesi, Pezzoli, Collavini.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:
Art. 17. - 1. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai prodotti, agli ingredienti alimentari e ai prodotti farmaceutici destinati al consumo o uso umano, derivanti interamente o parzialmente da prodotti geneticamente modificati.
2. Le materie prime, i semilavorati, e i prodotti finiti costituiti da uno o più ingredienti modificati geneticamente devono riportare in etichetta la dicitura «prodotto contenente ingredienti geneticamente modificati» e le relative specifiche.
3. Con decreto del Ministero della sanità, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, si provvede alla formulazione di un elenco delle materie prime destinate alla preparazione di prodotti per uso umano.
4. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano vigileranno sull'applicazione delle disposizioni previste dal presente articolo.
5. A chiunque produca prodotti semilavorati e prodotti finiti alimentari e farmaceutici costituiti da uno o più ingredienti geneticamente modificati, privi dell'etichetta prevista dal comma 2 del presente articolo, è applicata la sanzione della sospensione dell'attività per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a diciotto mesi e alla confisca del prodotto.
6. A chiunque ponga in commercio prodotti semilavorati e prodotti finiti alimentari e farmaceutici costituiti da uno o più ingredienti geneticamente modificati, privi dell'etichetta prevista dal comma 2 del presente articolo, è applicata la sanzione della sospensione dell'attività per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore ad un anno, alla confisca del prodotto, e alla sanzione pecuniaria di lire 25 milioni.
7. Per i soggetti di cui ai commi 5 e 6, in caso di recidiva, è previsto il ritiro della licenza e il pagamento di una sanzione pecuniaria non inferiore a 50 milioni.
8. I soggetti giuridici responsabili delle inadempienze, di cui al comma 5 e 6, sono civilmente responsabili degli eventuali danni alla salute del consumatore derivanti dall'assunzione di sostanze geneticamente modificate non dichiarate in etichetta.
16. 06. Carlesi, Conti, Porcu, Gramazio, Pezzoli, Lembo, Losurdo, Franz, Nan, Collavini.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:
Art. 17. - 1. Il Governo, entro sei mesi dalla data di approvazione della presente legge, presenta al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della presente legge.
16. 018. Nan, Bergamo, Cascio, Collavini, Cosentino, D'Ippolito, Matranga.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:
Art. 17. - 1. Il Governo, entro un anno dalla data di approvazione della presente legge, presenta al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della presente legge.
16. 019. Nan, Bergamo, Cascio, Collavini, Cosentino, D'Ippolito, Matranga.