Allegato A
Seduta n. 770 del 26/7/2000


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(A.C. 6661 - sezione 15)

ARTICOLO 15 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 15.
(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, di attuazione della direttiva 76/160/CEE, relativa alla qualità delle acque di balneazione).

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, terzo comma, le parole: «analisi eseguite con la frequenza indicata nella tabella (allegato 1)» sono sostituite dalle seguenti: «analisi eseguite almeno con la frequenza indicata nella tabella (allegato 1)»;
b) all'articolo 6, secondo comma, le parole: «analisi dei campioni prelevati con la frequenza fissata nella tabella (allegato 1)» sono sostituite dalle seguenti: «analisi dei campioni prelevati almeno con la frequenza fissata nella tabella (allegato 1)»;
c) all'articolo 6, quarto comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora per i parametri "coliformi totali" e "coliformi fecali" vengano superati, rispettivamente, i valori di 10.000/100 ml e 2000/100 ml, la percentuale dei campioni conformi per detti parametri è aumentata al 95 per cento»;
d) all'articolo 6, decimo comma, le parole: «i controlli con la frequenza indicata nella tabella (allegato 1)» sono sostituite dalle seguenti: «i controlli almeno con la frequenza indicata nella tabella (allegato 1)»;
e) all'articolo 6, undicesimo comma, le parole: «due campioni consecutivi prelevati con la frequenza prevista in tabella (allegato 1)» sono sostituite dalle seguenti: «due campioni consecutivi prelevati almeno con la frequenza prevista nella tabella (allegato 1)»;


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f) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:
«Art. 7 - 1. Quando per due stagioni balneari consecutive i risultati dei campioni routinari prelevati in uno stesso punto dimostrino per entrambi i periodi la non idoneità alla balneazione, la zona interessata dovrà essere vietata alla balneazione. Quando in una stagione balneare i risultati dei campioni routinari prelevati in uno stesso punto dimostrino la non idoneità alla balneazione con un numero di campioni non conformi superiore ad un terzo di quelli effettuati, la zona interessata dovrà essere vietata alla balneazione. Poste in atto le misure di miglioramento volte a rimuovere le cause dell'inquinamento, nei limiti delle risorse finanziarie previste da apposite leggi di spesa, il giudizio di idoneità alla balneazione sarà subordinato all'esito favorevole di analisi eseguite negli ultimi sei mesi distribuite anche in due periodi di campionamento consecutivi almeno con la frequenza prevista nella tabella (allegato 1).
2. Se nella stagione balneare precedente sono stati effettuati campionamenti routinari in numero inferiore a quelli minimi previsti nella tabella (allegato 1), la zona interessata dovrà essere vietata alla balneazione. Il suddetto divieto potrà essere rimosso a seguito dell'esito favorevole di analisi eseguite per un intero periodo di campionamento almeno con la frequenza prevista nella tabella (allegato 1)»;
g) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:
«Art. 8 - 1. Le regioni, per i punti non idonei alla balneazione per i quali adottano misure di miglioramento nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, comunicano al Ministero dell'ambiente, ai sensi e secondo le modalità previste dall'articolo 9, comma 2, del citato decreto legislativo n. 152 del 1999, tali misure, anche al fine di ottemperare agli obblighi comunitari. Per i casi in cui le regioni accertino che la situazione non necessiti di misure di miglioramento, le stesse dovranno darne adeguata motivazione.
2. Per i punti non idonei alla balneazione, per i quali è necessario adottare misure di miglioramento, fermo restando il divieto di balneazione, non è obbligatorio sottoporre a controllo le acque interessate.
3. Le misure di cui ai commi 1 e 2 sono adottate nei limiti delle risorse finanziarie previste da apposite leggi di spesa»;
h) nell'allegato 1:
1) nella terza colonna, le parole: «Frequenza campioni» sono sostituite dalle seguenti: «Frequenza minima dei campioni»;
2) nella nota n. 1 le parole: «la frequenza di campionamento» sono sostituite dalle seguenti: «la frequenza minima di campionamento».
2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dall'inizio del periodo di campionamento relativo all'anno 2001.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 15 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 15.
(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, di attuazione della direttiva 76/160/CEE, relativa alla qualità delle acque di balneazione).

Sopprimerlo.
15. 1. Pittino.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).
15. 2. Pittino.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con le seguenti:
a) All'articolo 4, primo comma, lettera a), le parole: «a cura dei presidi e servizi multizonali previsti dall'articolo 22


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della legge n. 833/1978 e, fino all'attivazione degli stessi, dai laboratori provinciali di igiene e profilassi» sono sostituite dalle seguenti: «a cura delle agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente, ove istituite, o dai presidi e servizi multizonali»;
a-bis) all'articolo 4, il terzo comma è sostituito dal seguente «i risultati delle analisi eseguite almeno con la frequenza indicata nella tabella (allegato 1) saranno trasmessi mensilmente al Ministero della Sanità a cura delle agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente, ove istituite, o dai presidi e servizi multizonali»;
a-ter) all'articolo 5, lettera e) le parole: ai presidi e servizi multizonali sono sostituite dalle seguenti: «alle agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente, ove istituite, o ai presidi e servizi multizonali».
15. 16. Governo.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).
15. 3. Pittino.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).
15. 4. Pittino.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).
15. 5. Pittino.

Al comma 1, sopprimere la lettera e).
15. 6. Pittino.

Al comma 1, sopprimere la lettera f).
15. 7. Pittino.

Al comma 1, lettera f), capoverso ART. 7, comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: per due stagioni balneari fino a: entrambi con le seguenti: per tre stagioni balneari consecutive i risultati dei campioni routinari prelevati in uno stesso punto dimostrino per tutti e tre.
15. 8. Pittino.

Al comma 1, lettera f), capoverso ART. 7, comma 1, primo periodo, sostituire la parola: due con la seguente: tre.
15. 17. Nan, Bergamo, Cascio, Collavini, Cosentino, D'Ippolito, Matranga.

Al comma 1, lettera f), capoverso ART. 7, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: ad un terzo con le seguenti: alla metà.
15. 9. Pittino.

Al comma 1, lettera f), capoverso ART. 7, sopprimere il comma 2.
15. 10. Pittino.

Al comma 1, sopprimere la lettera g).
15. 11. Pittino.

Al comma 1, lettera g), capoverso ART. 8, comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: , per i punti non idonei alla balneazione fino a: tali misure con le seguenti: comunicano al Ministero dell'ambiente, ai sensi e secondo le modalità previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, le misure adottate per rimuovere le cause che hanno indotto alla dichiarazione di non balneabilità.
15. 12. Pittino.

Al comma 1, sopprimere la lettera h).
15. 13. Pittino.


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Sopprimere il comma 2.
15. 14. Pittino.

Al comma 2, sostituire la parola: 2001 con la seguente: 2002.
15. 15. Pittino.

Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:
Art. 15-bis - (Modifiche alla legge 10 luglio 1991, n. 210) - 1. L'articolo 3, comma 3, della legge 10 luglio 1991, n. 210, recante «Norme di attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite relativa ad un codice di condotta delle conferenze per la navigazione marittima, adottata a Ginevra il 6 aprile 1974», è sostituito dal seguente:
3. Le compagnie marittime che beneficiano del diritto di stabilimento ai sensi del trattato istitutivo della Comunità economica europea hanno identico trattamento delle compagnie di navigazione marittime nazionali italiane.
15. 01. Governo.

Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:
Art. 15-bis - (Modifiche al decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, come modificato dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339) - 1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 11 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, come modificato dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339, è sostituita dalla seguente:
«c) l'indicazione della composizione analitica, con i componenti caratteristici.
15. 02. Governo.

Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:
Art. 15-bis. - (Modifiche al decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319). - 1. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
c-bis) se riguarda le attività di maestro di sci e di guida alpina.
15. 03. Governo.