Allegato A
Seduta n. 770 del 26/7/2000


Pag. 38


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(A.C. 6661 - sezione 14)

ARTICOLO 14 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 14.
(Modifica alla legge 9 febbraio 1963, n. 82, in materia di disciplina delle tasse e dei diritti marittimi).

1. Al fine di conformare la disciplina delle tasse e dei diritti marittimi al principio della libera prestazione dei servizi di trasporto marittimo tra gli Stati membri dell'Unione europea, è abrogato, a decorrere dal 1o gennaio 2001, il capo II del titolo II della legge 9 febbraio 1963, n. 82, concernente la revisione delle tasse e dei diritti marittimi.
2. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a lire 270 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002, di cui lire 80 milioni relative alle minori entrate già spettanti alle autorità portuali, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per gli stessi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.
3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

EMENDAMENTO ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 14 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 14.
(Modifica alla legge 9 febbraio 1963, n. 82, in materia di disciplina delle tasse e dei diritti marittimi).

Sopprimerlo.
14. 1. Pittino.


Pag. 39

Dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:
Art. 14-bis. (Modifiche alla legge 24 dicembre 1976, n. 898) - 1. Il secondo comma dell'articolo 18 della legge 24 dicembre 1976, n. 898, come modificato dall'articolo 9 della legge 2 maggio 1990, n. 104, è sostituito dal seguente:
«L'autorizzazione del prefetto e il parere dell'autorità militare previsti per gli atti di alienazione totale o parziale di immobili dalla legge 3 giugno 1935, n. 1095, modificata dalla legge 22 dicembre 1939, n. 2207, non sono richiesti per gli atti di alienazione totale o parziale ai cittadini dell'Unione europea o alle amministrazioni dello Stato, ivi comprese le aziende autonome, ai comuni, alle province e agli altri enti locali, alle regioni, agli enti pubblici economici, nonché a ogni altra persona giuridica pubblica o privata, avente la sede principale delle proprie attività nel territorio dell'Unione europea.
*14. 01. La Commissione.

Dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:
Art. 14-bis. (Modifiche alla legge 24 dicembre 1976, n. 898) - 1. Il secondo comma dell'articolo 18 della legge 24 dicembre 1976, n. 898, come modificato dall'articolo 9 della legge 2 maggio 1990, n. 104, è sostituito dal seguente:
«L'autorizzazione del prefetto e il parere dell'autorità militare previsti per gli atti di alienazione totale o parziale di immobili dalla legge 3 giugno 1935, n. 1095, modificata dalla legge 22 dicembre 1939, n. 2207, non sono richiesti per gli atti di alienazione totale o parziale ai cittadini dell'Unione europea o alle amministrazioni dello Stato, ivi comprese le aziende autonome, ai comuni, alle province e agli altri enti locali, alle regioni, agli enti pubblici economici, nonché a ogni altra persona giuridica pubblica o privata, avente la sede principale delle proprie attività nel territorio dell'Unione europea.
*14. 02. Governo.