Allegato A
Seduta n. 770 del 26/7/2000


Pag. 33


...

(A.C. 6661 - sezione 13)

ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 13.
(Attuazione della direttiva 97/36/CE sull'esercizio delle attività televisive).

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni del comma 2 nonché del primo e del


Pag. 34

secondo periodo del comma 3 dell'articolo 3 della legge 30 aprile 1998, n. 122, si applicano anche ai programmi i cui diritti di utilizzazione siano stati acquisiti prima del 28 febbraio 1998.

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 13.
(Attuazione della direttiva 97/36/CE, sull'esercizio delle attività televisive).

Sopprimerlo.
13. 1. Pittino.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 13. (Attuazione della direttiva 97/36/CE sull'esercizio delle attività televisive).
L'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 3 della legge 30 aprile 1998, n. 122, è abrogato.
13. 10. Governo.

Subemendamenti all'emendamento 13. 3 del Governo.

All'emendamento 13. 3, sopprimere il comma 2.
0. 13. 3. 12. Teresio Delfino, Volontè, Tassone.

All'emendamento 13. 3, sopprimere i commi 3, 4 e 5.
0. 13. 3. 8. Follini, Peretti.

All'emendamento 13. 3, sostituire i commi 3, 4 e 5 con i seguenti:
3. Nel sistema delle comunicazioni è riconosciuto il diritto prevalente alla tutela dello sviluppo fisico, psichico e morale dei minori quali soggetti in età evolutiva. Pertanto i minori devono essere tutelati dalla diffusione di informazioni e di immagini che ne possano turbare il naturale sviluppo psico-fisico nei servizi audiovisivi e d'informazione messi a disposizione del pubblico. Tale obiettivo deve essere perseguito attraverso l'introduzione di strumenti volti a facilitare ai genitori o ai tutori il controllo dei programmi o delle informazioni la cui visione può essere accessibile ai minori, garantendo la possibilità di inibire la visione di taluni programmi o informazioni. Le disposizioni si pongono come norme di esecuzione degli obblighi assunti dall'Italia con la firma e la ratifica della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176.
4. Il Governo è delegato ad emanare, sentite le competenti commissioni parlamentari, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo avente ad oggetto la tutela dei minori nei servizi audiovisivi e di informazione con riguardo alle trasmissioni televisive e alla rete Internet, secondo i seguenti criteri direttivi:
a) riconoscimento del prevalente interesse dei minori anche nelle fasce orarie non dedicate ai minori;

b)
previsione di una disciplina specifica per la pubblicità dedicata ai minori;

c)
divieto di trasmissione in chiaro di film vietati ai minori degli anni diciotto;

d)
divieto di trasmissione in forma codificata di film vietati ai minori degli anni diciotto in canali che trasmettono anche programmazione destinata ai minori;
e) previsione della possibilità di trasmettere in chiaro film vietati ai minori degli anni quattordici fra le ore 22,30 e le ore 7;


Pag. 35


f) istituzione di una commissione centrale per la classificazione dei contenuti informativi per le seguenti fasce di età: minori degli anni dieci e minori degli anni diciotto;

g)
individuazione delle modalità tecniche per l'introduzione di un sistema di filtro delle trasmissioni televisive che consenta ai genitori di inibire, attraverso il televisore, la visione di programmi non adatti all'età del minore;

h)
individuazione delle modalità tecniche per l'introduzione di un sistema di filtro delle pagine web e degli altri servizi che veicolano informazioni che consenta ai genitori di inibire, attraverso opportuni settaggi del software di comunicazione installato nel personal computer di casa, la visione di informazioni ed immagini non adatti all'età del minore distribuiti sulla rete Internet;

i)
introduzione dell'obbligo per chi pubblica informazioni su reti telematiche di applicare delle etichette di classificazione dei contenuti secondo le modalità tecniche definite;

l)
introduzione dell'obbligo delle aziende televisive pubbliche e private di provvedere alla etichettatura secondo le modalità tecniche definite;

m)
previsione di un meccanismo che consenta il costante aggiornamento delle modalità tecniche e un confronto a livello europeo ed internazionale sull'attuazione della normativa e i risultati raggiunti;

n)
introduzione del divieto di diffusione di materiale pornografico sulla rete Internet in assenza di un sistema di controllo degli accessi che consenta di stabilire l'età anagrafica dell'utente.
0. 13. 3. 9. Follini, Peretti.

All'emendamento 13. 3, al comma 3, lettera b), sopprimere la parola: gratuita.
0. 13. 3. 1. Pittino, Caparini.

All'emendamento 13. 3, sopprimere il comma 4.
0. 13. 3. 2. Pittino, Caparini.

All'emendamento 13. 3, comma 4, alinea, sostituire le parole da: delegato a emanare fino a: decreto legislativo con le seguenti: tenuto a presentare, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un disegno di legge.
0. 13. 3. 3. Pittino, Caparini.

All'emendamento 13. 3, comma 4, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
f)
definizione delle sanzioni.
0. 13. 3. 4. Pittino, Caparini.

All'emendamento 13. 3, sopprimere il comma 5.
0. 13. 3. 5. Pittino, Caparini.

All'emendamento 13. 3, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Al fine di tutelare lo sviluppo fisico, mentale e morale dei minorenni è vietata ogni forma di pubblicità di prodotti per i minori che sia ingannevole in merito alla specificità del prodotto, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, in attuazione della direttiva CEE 84/450 in materia di pubblicità ingannevole.
0. 13. 3. 6. Pittino, Caparini.

All'emendamento 13. 3, sopprimere il comma 6.
0. 13. 3. 11. Teresio Delfino, Tassone, Volontè.

All'emendamento 13. 3, comma 6, sopprimere il secondo periodo.
0. 13. 3. 10. Teresio Delfino, Tassone, Volontè.


Pag. 36

All'emendamento 13. 3, comma 8, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: nonché a quella degli animali, anche attraverso scene di violenza o loro ridicolizzazione.
0. 13. 3. 7 (nuova formulazione) . Procacci.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 13. - (Attuazione della direttiva 97/36/CE sull'esercizio delle attività televisive). - 1. Le emittenti televisive estere sottoposte alla giurisdizione italiana ai sensi del diritto comunitario, ed in particolare dell'articolo 2 della direttiva 89/552/CEE, modificata dalla direttiva 97/36/CE, sono tenute al rispetto delle norme dell'ordinamento giuridico italiano applicabili al contenuto delle trasmissioni televisive destinate al pubblico residente nel territorio della Repubblica.
2. Le emittenti sottoposte alla giurisdizione italiana non possono esercitare i diritti esclusivi di trasmissione televisiva da esse eventualmente acquisiti su eventi che, nel rispetto del diritto comunitario vigente, siano stati dichiarati di particolare importanza per la società da uno Stato membro dell'Unione europea o dello spazio economico europeo, in modo tale da privare una parte importante del pubblico residente in tale Stato della possibilità di seguire tali eventi su di un canale liberamente accessibile, secondo le modalità previste per ogni singolo evento dalla normativa di tale Stato, quale risultante dalla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.
3. Nel sistema delle comunicazioni è riconosciuto il diritto prevalente alla tutela dello sviluppo fisico, psichico e morale dei minori. È vietata la diffusione di produzioni e di programmi che possano ledere tale diritto o che, comunque:
a) possano nuocere al predetto sviluppo psichico, fisico o morale;
b) contengano scene di violenza gratuita oppure insistita oppure efferata oppure pornografiche;
c) contengano incitamenti all'odio o possano indurre ad atteggiamenti di intolleranza basati su differenze di razza, sesso, religione o nazionalità.

4. Il Governo è delegato ad emanare, sentite le competenti Commissioni parlamentari, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo avente ad oggetto una disciplina organica della tutela dei minori nel mezzo radiotelevisivo, secondo i seguenti criteri direttivi:
a) riconoscimento e rafforzamento del diritto prevalente di cui al comma 3, anche nelle fasce orarie di trasmissione non specificatamente dedicate ai minori;
b) previsione di una specifica disciplina per la pubblicità dedicata ai minori;
c) individuazione delle modalità tecniche di protezione o, comunque, idonee a identificare programmi o servizi che necessitano di particolari cautele;
d) conferimento all'Autorità delle competenze in materia di controllo e regolamentazione secondaria, senza aggravio di oneri a carico della finanza pubblica;
e) definizione delle procedure di controllo.

5. Alle violazioni delle disposizioni di cui al comma 3, nonché di quelle adottate ai sensi del comma 4, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223.
6. Per pubblicità televisiva si intende ogni forma di messaggio trasmesso dietro pagamento o altro compenso, ovvero a fini di autopromozione, da un'impresa pubblica o privata nell'ambito di un'attività commerciale, industriale, artigiana o di libera professione, allo scopo di promuovere la fornitura, dietro compenso, di beni o di servizi, compresi i beni immobili, i diritti e le obbligazioni. Rientrano in questa definizione gli spot, gli spot di televendita, le telepromozioni e ogni forma similare di promozione commerciale. È abrogato il comma 9-bis dell'articolo 8 della


Pag. 37

legge 6 agosto 1990, n. 223, introdotto dall'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 483. Conseguentemente, al comma 9-ter dell'articolo 8 della citata legge n. 223 del 1990, nel testo modificato dall'articolo 9 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, le parole «le altre forme di pubblicità di cui al comma 9-bis, come le offerte fatte direttamente al pubblico» sono sostituite dalle seguenti: «forme di pubblicità come le offerte fatte direttamente al pubblico ai fini della vendita, dell'acquisto o del noleggio di prodotti oppure della fornitura di servizi».
7. Per televendita si intendono le offerte dirette trasmesse al pubblico allo scopo di fornire, dietro pagamento, beni o servizi, compresi i beni immobili, i diritti e le obbligazioni.
8. Sono vietate la pubblicità radiotelevisiva, le televendite e le radiovendite che propongano o evochino rappresentazioni discriminatorie, o comunque offensive, delle differenze di sesso, di razza, di nazionalità, di convinzioni religiose e politiche, o inducano comportamenti pericolosi per la salute, la sicurezza, l'ambiente, arrechino pregiudizio ai minori o attentino alla dignità umana. Si applicano alle televendite e alle radiovendite le disposizioni di cui al decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50, concernente l'applicazione della direttiva 85/577/CEE in materia di contratti negoziati fuori dai locali commerciali.
9. La pubblicità radiotelevisiva, le televendite e le radiovendite devono essere riconoscibili come tali e distinguersi con mezzi ottici o acustici di facile percezione. A tal fine la trasmissione della pubblicità e delle radiotelevendite deve essere preceduta da un apposito annuncio che ne renda chiara la distinzione dal resto della produzione e seguita da altro annuncio di ripresa della produzione stessa. I messaggi pubblicitari non possono, comunque, utilizzare lo stesso contesto scenico delle produzioni né essere presentati da conduttori di telegiornali o rubriche di attualità.
10. La pubblicità radiotelevisiva, le televendite e le radiovendite non devono utilizzare messaggi cifrati, tecniche subliminali o che modifichino il volume audio della diffusione. Il comma 2 dell'articolo 12 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, è abrogato.
11. Sono vietate la pubblicità radiotelevisiva, le televendite e le radiovendite di prodotti a base di tabacco, di medicinali e di cure mediche disponibili unicamente con ricetta medica.
12. La pubblicità clandestina è vietata. Per pubblicità clandestina si intende la presentazione orale o visiva di beni, di servizi, del nome, del marchio o delle attività di un produttore di beni o di un fornitore di servizi in una produzione, anche mediante effetti speciali, qualora tale presentazione sia fatta intenzionalmente dall'emittente per perseguire scopi pubblicitari e possa ingannare il pubblico circa la sua natura. Si considera in ogni caso intenzionale una presentazione quando è fatta dietro pagamento o altro compenso.
13. È abrogato l'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 3 della legge 30 aprile 1998, n. 122.
13. 3 (nuova formulazione) .Governo.

Al comma 1 sopprimere le parole: nonché del primo e del secondo periodo del comma 3.
13. 2. Pittino.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2. A decorrere dalla data entrata in vigore della presente legge, all'articolo 8 del decreto ministeriale n. 581 del 1993, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. I programmi non possono essere sponsorizzati da imprese la cui attività principale è la produzione o la vendita di sigarette o altri prodotti a base di tabacco. La sponsorizzazione di programmi televisivi


Pag. 38

da parte di imprese le cui attività comprendono la produzione o la vendita di medicinali e cure mediche può riguardare la promozione del nome o dell'immagine dell'impresa ma non di specifici medicinali o cure mediche disponibili unicamente con ricetta medica nel territorio italiano».
13. 4. Nan, Bergamo, Collavini, Peretti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2. A decorrere dalla data di data di entrata in vigore della presente legge, all'articolo 8 della legge 6 agosto 1990, n. 223, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. La trasmissione di messaggi pubblicitari televisivi da parte dei concessionari privati per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale, inclusi gli spot di televendita, gli spot pubblicitari e ogni altra forma di pubblicità, escluse le finestre di televendita, non può superare il 20 per cento del tempo di trasmissione quotidiano. Il tempo di trasmissione per spot pubblicitari non deve superare il 15 per cento del tempo di trasmissione quotidiano. La proporzione di spot pubblicitari e di spot di televendita in una determinata ora d'orologio non deve superare il venti per cento. Le finestre di programmazione destinate alla televendita trasmesse da un canale non esclusivamente dedicato a quest'ultima devono avere una durata minima ininterrotta di 15 minuti. Il numero massimo di finestre di programmazione giornaliera è otto. La loro durata complessiva non può superare le tre ore al giorno. Esse devono essere nettamente individuate come finestre di televendita attraverso dispositivi ottici e acustici».
b) il comma 9-bis è abrogato.
13. 5. Nan, Bergamo, Collavini, Peretti.