1. Il Governo è delegato ad attuare la direttiva 96/48/CE del Consiglio, del 23 luglio 1996, di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 5 febbraio 1999, n. 25, entro il termine di tre mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo i criteri e i princìpi direttivi di cui all'articolo 18 della citata legge n. 25 del 1999, coordinando e adeguando l'ordinamento interno in materia di trasporto ferroviario anche in base ai princìpi e ai criteri desumibili dalla stessa direttiva 96/48/CE, nonché dalle direttive 91/440/CEE, 95/18/CE e 95/19/CE.
Sopprimerlo.
Al comma 1, sostituire le parole da: ad attuare fino a: presente legge con le seguenti: ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 96/48/CE del Consiglio, del 23 luglio 1996, di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 5 febbraio 1999, n. 25.
Al comma 1, sostituire le parole: tre mesi con le seguenti: un anno.
Al comma 1, sostituire le parole: tre mesi con le seguenti: sei mesi.
Al comma 1, sostituire le parole: tre mesi con le seguenti: un mese.
Al comma 1, sostituire le parole: tre mesi con le seguenti: due mesi.
Al comma 1, sopprimere le parole: coordinando e.
Al comma 1, sopprimere le parole: anche in base.
(Attuazione della direttiva 96/48/CE, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità).
(Attuazione della direttiva 96/48/CE, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità).
12. 1. Pittino.
12. 6. (Testo così modificato nel corso della seduta)La Commissione.
12. 2. Pittino.
12. 3. Pittino.
12. 7. Nan, Bergamo, Cascio, Collavini, Cosentino, D'Ippolito, Matranga.
12. 8. Nan, Bergamo, Cascio, Collavini, Cosentino, D'Ippolito, Matranga.
12. 4. Pittino.
12. 5. Pittino.