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1. L'attuazione della direttiva 1999/64/CE della Commissione, del 23 giugno 1999, che modifica la direttiva 90/388/CEE al fine di garantire che le reti di telecomunicazioni e le reti televisive via cavo appartenenti ad un unico proprietario siano gestite da persone giuridiche distinte, sarà informata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
forniscono sia reti pubbliche di telecomunicazioni, sia reti televisive via cavo quando detti organismi:
Sopprimerlo.
Al comma 1, lettera a), alinea, sostituire le parole: detti organismi con le seguenti: , per detti organismi ricorrano, contestualmente e singolarmente, le seguenti condizioni:
Al comma 1, lettera a), punto 1), sostituire le parole: di diritti speciali con le seguenti: di concessione unica.
Al comma 1, lettera a), punto 2), sostituire le parole: notevole forza di mercato con le seguenti: oltre il 25 per cento del mercato in ambito nazionale o nell'ambito geografico ove è autorizzato ad operare.
Al comma 1, lettera a), punto 3), sostituire le parole: i diritti speciali od esclusivi con le seguenti: diritti che limitano a due o più le imprese autorizzate a prestare servizi o ad installare e fornire reti di telecomunicazioni.
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: sulla base di una valutazione che deve tener conto della capacità dell'organismo di influenzare le condizioni del mercato, del fatturato relativo in rapporto alle dimensioni del mercato, del controllo, dei mezzi di accesso agli utenti finali, dell'accesso alle risorse finanziarie, della sua esperienza nella fornitura di prodotti e servizi sul mercato.
Aggiungere, in fine, la seguente lettera:
(Reti di telecomunicazioni e reti televisive via cavo: criteri di delega).
a) prevedere un regime di separazione societaria nei confronti degli organismi che
1) siano controllati dallo Stato ovvero siano titolari di diritti speciali;
2) siano notificati tra quelli aventi notevole forza di mercato nel mercato comune della fornitura di reti pubbliche di telecomunicazioni e di servizi di telefonia vocale pubblica;
3) gestiscano nella stessa area geografica una rete televisiva via cavo installata sulla base di diritti speciali od esclusivi;
b) prevedere la possibilità di modifica delle disposizioni a seguito delle decisioni della Commissione europea assunte ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4, della direttiva.
(Reti di telecomunicazioni e reti televisive via cavo: criteri di delega).
11. 1. Pittino, Caparini.
11. 2. Pittino, Caparini.
11. 3. Pittino.
11. 5. Pittino, Caparini.
11. 6. Pittino.
11. 7. Pittino, Caparini.
11. 8. Pittino.
c) prevedere che sia possibile rilasciare concessione per l'installazione e l'esercizio di impianti radiotelevisivi digitali mediante l'uso di frequenze terrestri e dei connessi collegamenti di telecomunicazioni, secondo i criteri stabiliti dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sulla base della legge 31 luglio 1997, n. 249, dei piani di assegnazione delle frequenze e dei regolamenti adottati dall'Autorità stessa.
11. 9. Teresio Delfino, Tassone, Volontè.