Allegato A
Seduta n. 770 del 26/7/2000


Pag. 30


(A.C. 6661 - sezione 10)

ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 10.
(Discariche di rifiuti: criteri di delega).

1. L'attuazione della direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti sarà informata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) garantire un'adeguata qualità del progetto delle discariche nonché della gestione, anche successivamente alla chiusura, al fine di prevenire o ridurre i rischi per la salute nonché l'impatto sull'ambiente, ivi compreso l'effetto serra;
b) individuare e definire i trattamenti preliminari necessari per il conferimento di rifiuti in discarica;
c) identificare i parametri per l'individuazione delle tipologie di rifiuti recuperabili con particolare riferimento alla frazione putrescibile recuperabile tramite trattamento biologico, a quella suscettibile di recupero energetico e alla frazione di rifiuti inerti recuperabili;
d) individuare i criteri per la definizione del trattamento di inertizzazione;
e) definire i termini entro i quali raggiungere i contenuti massimi consentiti in discarica dei rifiuti di cui alla lettera c), assicurando un congruo periodo transitorio, in conformità a quanto previsto in merito dalla direttiva;
f) adottare interventi per minimizzare lo smaltimento in discarica di rifiuti pericolosi, fatto salvo quanto disposto dal decreto del Ministro dell'ambiente 11 marzo 1998, n. 141;
g) prevedere semplificazioni procedurali per le discariche oggetto di certificazione ambientale di cui alle norme ISO 14001 ed al regolamento (CEE) n. 1836/93 del Consiglio, del 29 giugno 1993, relativo alle registrazioni dei siti EMAS, nel rispetto della normativa comunitaria in materia;
h) definire le modalità, anche temporali, per la chiusura della discarica nonché gli obblighi del gestore durante la fase operativa e post-operativa, determinando criteri di massima uniformi per le attività di ispezione e controllo;
i) definire le modalità di prestazione e di gestione delle garanzie finanziarie di cui all'articolo 8, lettera a), punto iv), della direttiva, assicurando altresì la trasparenza nella rilevazione e nell'uso delle informazioni in materia di costi.

EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 10.
(Discariche di rifiuti: criteri di delega).

Sopprimerlo.
10. 1. Pittino.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).
10. 2. Pittino.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: un'adeguata qualità del progetto con le seguenti: i più elevati livelli di sicurezza del progetto.
10. 3. Pittino.

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: o con la seguente: e.
10. 15. Nan, Bergamo, Cascio, Collavini, Cosentino, D'Ippolito, Matranga.


Pag. 31

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: la salute aggiungere le seguenti: e per l'integrità dell'ecosistema locale e la tutela del paesaggio.
10. 4. Pittino.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: la salute aggiungere le seguenti: e per l'integrità dell'ecosistema locale.
10. 5. Pittino.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: la salute aggiungere le seguenti: e per l'integrità dell'ambiente antropico circostante.
10. 6. Pittino.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).
10. 7. Pittino.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).
10. 8. Pittino.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).
10. 9. Pittino.

Al comma 1, sopprimere la lettera e).
10. 10. Pittino.

Al comma 1, sopprimere la lettera f).
10. 11. Pittino.

Al comma 1, sopprimere la lettera g).
10. 12. Pittino.

Al comma 1, sopprimere la lettera h).
10. 13. Pittino.

Al comma 1, sopprimere la lettera i).
10. 14. Pittino.

Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:
Art. 10-bis. - 1. L'attuazione della direttiva 94/45/CE del Consiglio del 22 settembre 1994, riguardante l'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie, sarà informata al seguente principio e criterio direttivo:
a) prevedere una rappresentanza specifica per i lavoratori ad alta qualificazione tramite l'assegnazione di un seggio supplementare, con elettorato attivo e passivo separato, per ciascun Stato membro in cui sia impiegato almeno il 15 per cento dei lavoratori con qualifica di dirigente e di quadro dell'impresa o del gruppo di imprese.
10. 01. Selva, Pace, Lembo, Pezzoli, D'Ippolito.