Allegato A
Seduta n. 770 del 26/7/2000


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(A.C. 6661 - sezione 8)

ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 8.
(Apparecchiature di telecomunicazione: criteri di delega).

1. L'attuazione della direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione ed il reciproco riconoscimento della loro conformità, sarà informata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) individuare le regole per la definizione delle specifiche tecniche delle interfaccie


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delle reti offerte in Italia e delle procedure per la pubblicazione delle stesse;
b) definire le procedure da adottare per la valutazione della conformità delle apparecchiature;
c) definire le modalità per la designazione degli organismi notificati;
d) disciplinare la sorveglianza e il controllo del mercato;
e) vigilare affinché l'utilizzo delle apparecchiature non determini rischi per la salute e sia commisurato alle esigenze dei disabili ed all'espletamento dei servizi di emergenza;
f) tutelare i dati relativi alla vita privata;
g) promuovere l'uso efficace di risorse limitate, in particolare per quanto riguarda lo spettro delle radiofrequenze;
h) specificare che le attività inerenti alla vigilanza, al controllo, all'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle relative sanzioni sono di competenza del Ministero delle comunicazioni.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 8.
(Apparecchiature di telecomunicazione: criteri di delega).

Sopprimerlo.
*8. 1. Nan, Bergamo, Collavini.

Sopprimerlo.
*8. 2. Pittino, Caparini.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: , come previsto dall'articolo 4 della direttiva;
8. 3. Pittino.

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: secondo le previsioni dell'articolo 10 della direttiva e dei relativi allegati;
8. 4. Pittino.

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: alla commissione, secondo le previsioni degli articoli 10 e 11 della direttiva;
8. 5. Pittino.

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: in collegamento con quanto disposto dall'articolo 11 della direttiva;
8. 6. Pittino.

Al comma 1, lettera e), dopo la parola: determini aggiungere la seguente: inutili
8. 7. Pittino.

Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: come disposto dall'articolo 3 della direttiva;
8. 8. Pittino.

Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, le parole: dell'utente e dell'abbonato;
8. 9. Pittino.

Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le parole: ove ciò rientri nelle competenze esclusive degli Stati membri;
8. 10. Pittino.

Al comma 1, lettera h), aggiungere, in fine, le parole: ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 1o dicembre 1993, n. 487, convertito con modificazioni dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71;
8. 11. Pittino.