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1. Al fine di pervenire alla piena attuazione della direttiva 85/384/CEE del Consiglio, del 10 giugno 1985, recante norme in materia di riconoscimento dei diplomi, delle certificazioni ed altri titoli nel settore dell'architettura, il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di cui all'articolo 1, comma 1, un decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 129.
Sopprimerlo.
Sopprimerlo.
Al comma 1, sostituire le parole: il termine di cui all'articolo 1, comma 1 con le seguenti: sei mesi.
Al comma 1, sostituire le parole: il termine di cui all'articolo 1, comma 1 con le seguenti: nove mesi.
Sopprimere il comma 2.
Al comma 2 sopprimere la lettera a).
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, relativamente al controllo della fauna selvatica, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano dispongono le deroghe di cui all'articolo 9 della direttiva 409/79/CEE relativamente al proprio territorio. Nell'ambito del territorio provinciale, le deroghe sono attuate dalle Province, acquisito il parere degli ATC, secondo le modalità individuate dalla legge regionale. Le deroghe di cui alla lettera c) dell'articolo 9 della direttiva 409/79/CEE sono disposte acquisito il parere dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica e gli Osservatori faunistici venatori e non possono comunque avere ad oggetto specie per le quali sia stata dichiarata la grave diminuzione della consistenza numerica.
5. Entro il 31 maggio di ogni anno, ciascuna regione trasmette alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed all'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, nonché alle Amministrazioni interessate, una relazione analitica sull'esercizio delle deroghe di cui alla presente legge.
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
5. Entro il 31 maggio di ogni anno, ciascuna Regione trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed all'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, nonché alle Amministrazioni interessate, una relazione analitica sull'esercizio delle deroghe di cui alla presente legge.
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
5. Entro il 31 maggio di ogni anno ciascuna regione trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e all'Istituto nazionale per la fauna selvatica, nonché alle Amministrazioni interessate una relazione analitica sull'esercizio delle deroghe di cui alla presente legge.
DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO, CRITERI SPECIFICI DI DELEGA LEGISLATIVA
(Delega al Governo per la revisione del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 129).
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si atterrà, oltre che ai criteri e ai princìpi direttivi generali indicati nell'articolo 2, ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) attuazione delle disposizioni contenute nella direttiva 85/384/CEE tenuto conto anche della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee in materia di infrastrutture professionali;
b) attuazione delle finalità della direttiva in modo da rendere agevole il riconoscimento dei titoli e l'esercizio dell'attività nel settore dell'architettura, senza restrizioni o impedimenti rispetto a dette finalità;
c) disciplina della procedura di riconoscimento automatica dei titoli rilasciati da altri Stati membri, sulla base del meccanismo di aggiornamento degli elenchi dei relativi titoli predisposto dalla Commissione delle Comunità europee. A tale scopo dovranno essere definiti opportuni meccanismi che consentano di effettuare detto riconoscimento con tempestività.
(Delega al Governo per la revisione del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 129).
*7. 1. Nan, Bergamo, Collavini.
*7. 2. Pittino.
7. 5. Nan, Bergamo, Cascio, Collavini, Cosentino, D'Ippolito, Matranga.
7. 6. Nan, Bergamo, Cascio, Collavini, Cosentino, D'Ippolito, Matranga.
7. 3. Pittino.
7. 4. Pittino.
Art. 7-bis. - 1. All'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, come modificato dall'articolo 10, comma 4, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, le parole: «centoventi giorni» sono sostituite dalle seguenti: «centocinquanta giorni».
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, entro il 31 dicembre 2000, agli adempimenti di cui all'articolo 10, comma 5, della legge 21 dicembre 1999, n. 526. L'inadempimento conseguente all'accertata inattività da parte di una o più delle amministrazioni competenti, comporta l'applicazione, su proposta del Ministro della Sanità, di quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
3. L'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 26 maggio1997, n. 155, è sospesa nei confronti del responsabile dell'industria alimentare che, alla data del secondo controllo, esibisca agli agenti incaricati la propria istanza scritta all'amministrazione competente di inclusione nelle categorie di industrie alimentari di cui all'articolo 10, comma 5, della legge 21 dicembre 199, n. 526 e certifichi di non aver ricevuto un provvedimento di diniego all'istanza stessa.
4. Nei confronti dei responsabili delle industrie alimentari individuate ai sensi dell'articolo 10, comma 5, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, le sanzioni previste all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, si applicano dal sessantesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del provvedimento di individuazione delle industrie che possono beneficiare delle procedure semplificate previste dalla legge.
7. 05. La Commissione.
Art. 7-bis. - (Norme integrative per l'attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari). - 1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano individuano, con proprio provvedimento, le industrie alimentari nei confronti delle quali adottare, in relazione alla tipologia di attività, alle dimensioni dell'impresa e al numero di addetti, misure dirette a semplificare le procedure del sistema Hazard analysis and critical control points (HACCP).
2. I provvedimento di cui al comma 1 sono inviati al Ministro della Sanità ai fini dell'emanazione degli opportuni regolamenti ovvero, ove occorra, della proposizione di appropriate modifiche alla direttiva 93/43/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993.
3. Fino all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 1, gli accertamenti relativi all'applicazione delle procedure del sistema HACCP nelle imprese aventi fino a 5 dipendenti sono sospesi, così come l'esazione delle multe inflitte alle imprese della medesima classe dimensionale in ragione della riscontrato mancato od incompleto adeguamento alla normativa di attuazione della Direttiva 93/43/CEE del Consiglio.
7. 01. Pittino.
Art. 7-bis. - (Norme in materia di conservazione degli uccelli selvatici). - 1. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano disciplinano le modalità di esercizio delle deroghe di cui all'articolo 9 della direttiva 409/79/CEE nell'ambito dei principi stabiliti dalla presente legge che costituiscono, altresì, norme fondamentali di riforma economico-sociale.
2. Le deroghe di cui al precedente comma possono essere disposte soltanto in assenza di altre soluzioni soddisfacenti ai fini del raggiungimento delle finalità indicate dall'articolo 9 della Direttiva 409/79/CEE e per periodi determinati strettamente necessari al soddisfacimento delle ragioni che ne hanno determinato l'adozione, sentito l'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica e gli Osservatori faunistici venatori, ove previsti.
4. Il provvedimento di deroga deve specificare:
a) la specie oggetto del provvedimento in questione;
b) i soggetti abilitati;
c) i mezzi, gli impianti ed i metodi di prelievo autorizzati;
d) le circostanze di tempo ed i luoghi del prelievo;
e) il numero dei capi prelevabili complessivamente nell'intero periodo in relazione alla consistenza delle popolazioni di ciascuna specie, dai soggetti autorizzati secondo le modalità stabilite dalle Regioni;
f) i controlli e le forme di vigilanza cui il prelievo è soggetto;
g) la motivazione con riferimento alle ragioni indicate al comma 1 dell'articolo 9 della Direttiva 409/79/CEE.
7. 02. Vascon, Pittino, Dozzo.
Art. 7-bis. - (Norme in materia di conservazione degli uccelli selvatici). - 1. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano disciplinano le modalità di esercizio delle deroghe di cui all'articolo 9 della direttiva 409/79/CEE nell'ambito dei principi stabiliti dalla presente Legge che costituiscono, altresì, norme fondamentali di riforma economico-sociale.
2. Le deroghe di cui al precedente comma possono essere disposte soltanto in assenza di altre soluzioni soddisfacenti ai fini del raggiungimento delle finalità indicate dall'articolo 9 della Direttiva 409/79/CEE e per periodi determinati strettamente necessari al soddisfacimento delle ragioni che ne hanno determinato l'adozione, sentito l'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica e gli Osservatori faunistici venatori, ove previsti.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano dispongono le deroghe di cui all'articolo 9 della Direttiva 409/79/CEE relativamente al proprio territorio. Nell'ambito del territorio provinciale, le deroghe sono attuate dalle province, acquisito il parere degli ATC, secondo le modalità individuate dalla legge regionale.
4. Il provvedimento di deroga deve specificare:
a) la specie oggetto del provvedimento in questione;
b) i soggetti abilitati;
c) i mezzi, gli impianti ed i metodi di prelievo autorizzati;
d) le circostanze di tempo ed i luoghi del prelievo;
e) il numero dei capi prelevabili complessivamente nell'intero periodo in relazione alla consistenza delle popolazioni di ciascuna specie, dai soggetti autorizzati secondo le modalità stabilite dalle Regioni;
f) i controlli e le forme di vigilanza cui il prelievo è soggetto;
g) la motivazione con riferimento alle ragioni indicate al comma 1 dell'articolo 9 della Direttiva 409/79/CEE.
7. 03. Vascon, Pittino, Dozzo.
Art. 7-bis. - 1. Le regioni e province autonome disciplinano le modalità di esercizio delle deroghe previste dall'articolo 9, della direttiva 409/79/CEE nell'ambito dei principi stabiliti dalla presente legge costituenti altresì, norme fondamentali di riforma economico-sociale.
2. Le deroghe di cui all'articolo 1 possono essere disposte soltanto quando non vi siano altre soluzioni soddisfacenti per il raggiungimento delle finalità indicate dall'articolo 9 della direttiva 409/79/CEE e per i periodi determinati, strettamente necessari al soddisfacimento delle ragioni che ne hanno determinato l'adozione, sentito l'istituto nazionale per la fauna selvatica e gli Osservatori faunistici venatori, ove previsti.
3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 19 della Legge 11 febbraio 1992, n. 157, relativamente al controllo della fauna selvatica, le regioni e le province autonome dispongono le deroghe di cui all'articolo 9 della direttiva 409/79/CEE relativamente al proprio territorio. Nell'ambito del territorio provinciale le deroghe sono attuate dalle Province, sentiti gli ATC secondo le modalità stabilite dalla legge regionale. Le di cui alla lettera c) dell'articolo 9 della direttiva 409/79/CEE sono disposte sentito l'istituto nazionale per la fauna selvatica e gli Osservatori faunistici venatori e non possono avere comunque ad oggetto specie per le quali sia stata dichiarata la grave diminuzione della consistenza numerica.
4. Le deroghe previste devono specificare:
a) le specie oggetto dello stesso;
b) i soggetti abilitati;
c) i mezzi, gli impianti e i metodi di prelievo autorizzati;
d) le circostanze di tempo ed i luoghi di prelievo;
e) il numero dei capi prelevabili complessivamente nell'intero periodo in relazione alla consistenza delle popolazioni di ciascuna specie, dai soggetti autorizzati con le modalità stabilite dalle Regioni;
f) i controlli e le forme di vigilanza cui il prelievo è soggetto;
g) la motivazione con riferimento alle regioni indicate al comma I dell'articolo 9 della Direttiva 409/79/CEE.
7. 04. Lembo, Berselli, Pezzoli, Losurdo, Franz, Nan, Collavini.