...
1. Alla legge 9 marzo 1989, n. 86, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
2. Sono abrogati l'articolo 14 della legge 24 aprile 1998, n. 128, e l'articolo 3 della legge 16 giugno 1998, n. 209.
Sopprimerlo.
Al comma 1, lettera a), capoverso, comma 1, sopprimere la parola: presunta.
Al comma 1, lettera a), capoverso, comma 1, sostituire la parola: presunta con la seguente: prevista.
Al comma 1, lettera a), capoverso, comma 3, primo periodo, sostituire le parole: ogni opportuno atto di indirizzo con le seguenti: un parere.
Al comma 1, lettera a), capoverso, sopprimere il comma 4.
Al comma 1, lettera a), capoverso, sostituire il comma 4 con il seguente:
Al comma 1, lettera a), capoverso, comma 4, sostituire le parole: quarantacinque giorni con le seguenti: sessanta giorni.
Al comma 1, lettera a), capoverso, comma 4, sostituire le parole: quarantacinque giorni con le seguenti: cinquanta giorni.
Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere le seguenti:
Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: I provvedimenti con le seguenti: Le leggi e i provvedimenti.
Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: e le parole «di ciascuna legge» sono sostituite dalle seguenti: «di ciascun provvedimento».
(Modifiche alla legge 9 marzo 1989, n. 86).
a) dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:
«Art. 1-bis (Trasmissione al Parlamento e alle regioni dei progetti di atti comunitari). - 1. I progetti degli atti normativi e di indirizzo degli organi dell'Unione europea e delle Comunità europee, nonché gli atti preordinati alla formulazione degli stessi, e le loro modificazioni, sono trasmessi, contestualmente alla loro ricezione, alle Camere per l'assegnazione alle Commissioni parlamentari competenti, nonché alle regioni anche a statuto speciale e alle province autonome, dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro competente per le politiche comunitarie, indicando la data presunta per la loro discussione o adozione da parte degli organi predetti.
2. Tra i progetti e gli atti di cui al comma 1 sono ricompresi anche quelli relativi alle misure previste dal Titolo VI del Trattato sull'Unione europea, ratificato ai sensi della legge 3 novembre 1992, n. 454, nonché quelli di cui al Titolo V dello stesso Trattato volti alla definizione della politica estera e di sicurezza comune.
3. Le Commissioni parlamentari competenti formulano osservazioni e adottano ogni opportuno atto di indirizzo al Governo. Le regioni e le province autonome possono inviare al Governo osservazioni.
4. Decorso il termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dei progetti e degli atti di cui ai commi 1 e 2, il Governo può procedere alle attività di propria competenza per la formazione dei relativi atti dell'Unione europea e delle Comunità europee»;
b) all'articolo 9, comma 2-bis, le parole: «Le leggi» sono sostituite dalle seguenti: «I provvedimenti».
(Modifiche alla legge 9 marzo 1989, n. 86).
6. 1. Nan, Bergamo, Collavini.
6. 6. Nan, Bergamo, Cascio, Collavini, Cosentino, D'Ippolito, Matranga.
6. 7. Nan, Bergamo, Cascio, Collavini, Cosentino, D'Ippolito, Matranga.
6. 11. Nan, Bergamo, Cascio, Collavini, Cosentino, D'Ippolito, Matranga.
6. 12. Nan, Bergamo, Cascio, Collavini, Cosentino, D'Ippolito, Matranga.
4. Qualora le osservazioni e gli atti di indirizzo parlamentare, di cui al comma 3, non siano pervenuti al Governo in tempo utile entro la data presunta indicata o comunque, se diversa, entro il giorno precedente quella di effettiva discussione, il Governo può procedere alle attività di propria competenza per la formazione dei relativi atti dell'Unione europea e delle Comunità europee.
6. 5. Governo.
6. 14. Nan, Bergamo, Cascio, Collavini, Cosentino, D'Ippolito, Matranga.
6. 13. Nan, Bergamo, Cascio, Collavini, Cosentino, D'Ippolito, Matranga.
a-bis) all'articolo 2, comma 3, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«d) si dà partitamente conto delle ragioni dell'eventuale inserimento nel disegno di legge di disposizioni modificative o abrogative di vigenti norme attuative di direttive comunitarie, in relazione alle esigenze, derivanti da procedure di infrazione in corso, di un più compiuto o corretto recepimento delle direttive medesime»;
a-ter) all'articolo 3, dopo la lettera a), è aggiunta la seguente:
«a-bis) disposizioni modificative o abrogative di vigenti norme attuative di direttive comunitarie, riguardanti aspetti che costituiscono oggetto di procedure di infrazione in corso e nell'ambito delle quali sia già stato emesso parere motivato da parte della Commissione delle Comunità europee.»
6. 2 (nuova formulazione) .La Commissione.
6. 4. De Benetti.
6. 3. La Commissione.