Allegato A
Seduta n. 770 del 26/7/2000


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(A.C. 6661 - sezione 6)

ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 6.
(Modifiche alla legge 9 marzo 1989, n. 86).

1. Alla legge 9 marzo 1989, n. 86, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:
«Art. 1-bis (Trasmissione al Parlamento e alle regioni dei progetti di atti comunitari). - 1. I progetti degli atti normativi e di indirizzo degli organi dell'Unione europea e delle Comunità europee, nonché gli atti preordinati alla formulazione degli stessi, e le loro modificazioni, sono trasmessi, contestualmente alla loro ricezione, alle Camere per l'assegnazione alle Commissioni parlamentari competenti, nonché alle regioni anche a statuto speciale e alle province autonome, dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro competente per le politiche comunitarie, indicando la data presunta per la loro discussione o adozione da parte degli organi predetti.
2. Tra i progetti e gli atti di cui al comma 1 sono ricompresi anche quelli relativi alle misure previste dal Titolo VI del Trattato sull'Unione europea, ratificato ai sensi della legge 3 novembre 1992, n. 454, nonché quelli di cui al Titolo V dello stesso Trattato volti alla definizione della politica estera e di sicurezza comune.
3. Le Commissioni parlamentari competenti formulano osservazioni e adottano ogni opportuno atto di indirizzo al Governo. Le regioni e le province autonome possono inviare al Governo osservazioni.
4. Decorso il termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dei progetti e degli atti di cui ai commi 1 e 2, il Governo può procedere alle attività di propria competenza per la formazione dei relativi atti dell'Unione europea e delle Comunità europee»;
b) all'articolo 9, comma 2-bis, le parole: «Le leggi» sono sostituite dalle seguenti: «I provvedimenti».

2. Sono abrogati l'articolo 14 della legge 24 aprile 1998, n. 128, e l'articolo 3 della legge 16 giugno 1998, n. 209.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 6.
(Modifiche alla legge 9 marzo 1989, n. 86).

Sopprimerlo.
6. 1. Nan, Bergamo, Collavini.


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Al comma 1, lettera a), capoverso, comma 1, sopprimere la parola: presunta.
6. 6. Nan, Bergamo, Cascio, Collavini, Cosentino, D'Ippolito, Matranga.

Al comma 1, lettera a), capoverso, comma 1, sostituire la parola: presunta con la seguente: prevista.
6. 7. Nan, Bergamo, Cascio, Collavini, Cosentino, D'Ippolito, Matranga.

Al comma 1, lettera a), capoverso, comma 3, primo periodo, sostituire le parole: ogni opportuno atto di indirizzo con le seguenti: un parere.
6. 11. Nan, Bergamo, Cascio, Collavini, Cosentino, D'Ippolito, Matranga.

Al comma 1, lettera a), capoverso, sopprimere il comma 4.
6. 12. Nan, Bergamo, Cascio, Collavini, Cosentino, D'Ippolito, Matranga.

Al comma 1, lettera a), capoverso, sostituire il comma 4 con il seguente:
4.
Qualora le osservazioni e gli atti di indirizzo parlamentare, di cui al comma 3, non siano pervenuti al Governo in tempo utile entro la data presunta indicata o comunque, se diversa, entro il giorno precedente quella di effettiva discussione, il Governo può procedere alle attività di propria competenza per la formazione dei relativi atti dell'Unione europea e delle Comunità europee.
6. 5. Governo.

Al comma 1, lettera a), capoverso, comma 4, sostituire le parole: quarantacinque giorni con le seguenti: sessanta giorni.
6. 14. Nan, Bergamo, Cascio, Collavini, Cosentino, D'Ippolito, Matranga.

Al comma 1, lettera a), capoverso, comma 4, sostituire le parole: quarantacinque giorni con le seguenti: cinquanta giorni.
6. 13. Nan, Bergamo, Cascio, Collavini, Cosentino, D'Ippolito, Matranga.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere le seguenti:
a-bis)
all'articolo 2, comma 3, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«d) si dà partitamente conto delle ragioni dell'eventuale inserimento nel disegno di legge di disposizioni modificative o abrogative di vigenti norme attuative di direttive comunitarie, in relazione alle esigenze, derivanti da procedure di infrazione in corso, di un più compiuto o corretto recepimento delle direttive medesime»;
a-ter) all'articolo 3, dopo la lettera a), è aggiunta la seguente:
«a-bis) disposizioni modificative o abrogative di vigenti norme attuative di direttive comunitarie, riguardanti aspetti che costituiscono oggetto di procedure di infrazione in corso e nell'ambito delle quali sia già stato emesso parere motivato da parte della Commissione delle Comunità europee.»
6. 2 (nuova formulazione) .La Commissione.

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: I provvedimenti con le seguenti: Le leggi e i provvedimenti.
6. 4. De Benetti.


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Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: e le parole «di ciascuna legge» sono sostituite dalle seguenti: «di ciascun provvedimento».
6. 3. La Commissione.