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1. Il Governo è delegato ad emanare, con le modalità di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, testi unici delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite con la presente legge per il recepimento di direttive comunitarie, al fine di coordinare le medesime con le norme legislative vigenti nelle stesse materie, apportando le sole integrazioni e modificazioni necessarie a garantire la semplificazione e la coerenza logica, sistematica e lessicale della normativa.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 5. - (Testi unici nelle materie interessate dalle direttive comunitarie). - 1. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è autorizzato a raccogliere in testi unici le disposizioni legislative emanate in attuazione di direttive comunitarie.
Al comma 1, sostituire le parole: due anni con le seguenti: diciotto mesi.
Al comma 1, sostituire le parole: due anni con le seguenti: diciotto mesi.
Al comma 1, sopprimere le parole: con la presente legge.
Al comma 2, sopprimere le parole: e comprendono, in un unico contesto e con le opportune evidenziazioni, le disposizioni legislative e regolamentari.
Al comma 2, sostituire le parole: commi 3 e 6 con le seguenti: comma 6.
(Riordinamento normativo nelle materie interessate dalle direttive comunitarie).
2. I testi unici di cui al comma 1 riguardano materie o settori omogenei e comprendono, in un unico contesto e con le opportune evidenziazioni, le disposizioni legislative e regolamentari; a tali testi unici si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7, commi 3 e 6, della legge 8 marzo 1999, n. 50.
(Riordinamento normativo nelle materie interessate dalle direttive comunitarie).
5. 4. Peretti.
* 5. 1. (Testo così modificato nel corso della seduta)Pittino.
* 5. 6. (Testo così modificato nel corso della seduta)Nan, Bergamo, Cascio, Collavini, Cosentino, D'Ippolito, Matranga.
5. 5. La Commissione.
5. 2. La Commissione.
5. 3. La Commissione.