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1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie nell'ordinamento nazionale, il Governo, fatte
salve le norme penali vigenti, è delegato ad emanare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di direttive comunitarie attuate ai sensi della presente legge in via regolamentare o amministrativa e di regolamenti comunitari vigenti alla data del 30 giugno 2000 per i quali non siano già previste sanzioni penali o amministrative.
Sopprimerlo.
Sopprimerlo.
Sopprimerlo.
Al comma 1, sostituire le parole: due anni con le seguenti: un anno.
Al comma 1, dopo le parole: ai sensi della presente legge aggiungere le seguenti: e delle leggi comunitarie che l'hanno preceduta.
Al comma 1, sostituire le parole: 30 giugno 2000 con le seguenti: 30 maggio 2000.
Al comma 1, sostituire le parole: 30 giugno 2000 con le seguenti: 20 giugno 2000.
Al comma 2, dopo le parole: competenti per materia aggiungere le seguenti: , sentita la conferenza Stato-Regioni ed acquisiti i pareri delle regioni eventualmente interessate.
Al comma 2, dopo le parole: competenti per materia aggiungere le seguenti: , sentita la conferenza Stato-Regioni.
Al comma 2, dopo le parole: competenti per materia aggiungere le seguenti: , acquisiti i pareri delle regioni eventualmente interessate.
Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: acquisisce i pareri aggiungere le seguenti: delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, della Conferenza Stato-Regioni, delle regioni eventualmente più direttamente interessate.
Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: quaranta giorni.
Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: cinquanta giorni.
Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.
Al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: Se le Commissioni non esprimono il parere entro il termine previsto, quest'ultimo è prorogato di trenta giorni.
Al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: Se le Commissioni non esprimono il parere entro il termine previsto, quest'ultimo è prorogato di venti giorni.
(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie).
2. La delega di cui al comma 1 è esercitata con decreti legislativi adottati a norma dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia; i decreti legislativi si informeranno ai princìpi e ai criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c).
3. Sugli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo il Governo acquisisce i pareri delle competenti Commissioni parlamentari, che devono essere espressi entro sessanta giorni dalla ricezione degli schemi stessi. Decorsi inutilmente i termini predetti, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.
(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie).
*4. 1. Pittino.
*4. 7. Peretti.
*4. 8. Nan, Bergamo, Cascio, Collavini, Cosentino, D'Ippolito, Matranga.
4. 11. Nan, Bergamo, Cascio, Collavini, Cosentino, D'Ippolito, Matranga.
4. 2. Pittino.
4. 9. Nan, Bergamo, Cascio, Collavini, Cosentino, D'Ippolito, Matranga.
4. 10. Nan, Bergamo, Cascio, Collavini, Cosentino, D'Ippolito, Matranga.
4. 3. Pittino.
4. 4. Pittino.
4. 5. Pittino.
4. 6. Pittino.
4. 12. Nan, Bergamo, Cascio, Collavini, Cosentino, D'Ippolito, Matranga.
4. 13. Nan, Bergamo, Cascio, Collavini, Cosentino, D'Ippolito, Matranga.
4. 14. Nan, Bergamo, Cascio, Collavini, Cosentino, D'Ippolito, Matranga.
4. 15. Nan, Bergamo, Cascio, Collavini, Cosentino, D'Ippolito, Matranga.
4. 16. Nan, Bergamo, Cascio, Collavini, Cosentino, D'Ippolito, Matranga.