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1. Il Governo è autorizzato a dare attuazione alle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato C con uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, attenendosi a princìpi e criteri direttivi corrispondenti a quelli enunciati nelle lettere b), e), f) e g) del comma 1 dell'articolo 2.
ALLEGATO C
1999/41/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 giugno 1999, che modifica la direttiva 89/398/CEE del Consiglio relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare.
Sopprimerlo.
Al comma 1, allegato C, aggiungere la seguente direttiva: 96/51/CE direttiva del Consiglio, del 23 luglio 1996 recante modifica della direttiva 70/524/CE relativa agli additivi nella alimentazione sugli animali.
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
Al comma 2, sostituire la parola: possono con la seguente: devono.
Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , nonché, per le parti interessate, alle direttive la cui attuazione comporti la modifica o l'integrazione di discipline già delegificate ovvero riguardanti procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa.
Sopprimere il comma 3.
Al comma 3, sostituire le parole: può prevedere con la seguente: prevede.
(Attuazione di direttive comunitarie con regolamento autorizzato).
2. Fermo restando il disposto dell'articolo 5, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 86, i regolamenti di cui al comma 1 possono, altresì, per tutte le materie non coperte da riserva assoluta di legge, dare attuazione alle direttive che costituiscono modifica, aggiornamento o completamento delle direttive comprese nell'allegato C.
3. Ove le direttive cui essi danno attuazione prescrivano di adottare discipline sanzionatorie, il Governo può prevedere nei regolamenti di cui al comma 1, per le fattispecie individuate dalle direttive stesse, adeguate sanzioni amministrative, che dovranno essere determinate in ottemperanza ai princìpi stabiliti in materia dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2.
(Articolo 3)
1999/94/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, relativa alla disponibilità di informazioni sul risparmio di carburante e sulle emissioni di CO
(Attuazione di direttive comunitaria con regolamento autorizzato).
3. 1. Pittino.
3. 3. Governo.
1-bis. Lo schema di regolamento è trasmesso alle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, che esprimono il loro parere entro venti giorni dal ricevimento.
3. 5. Nan, Bergamo, Cascio, Collavini, Cosentino, D'Ippolito, Matranga.
1-bis. Gli schemi di regolamenti sono trasmessi alle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, che esprimono il loro parere entro trenta giorni dall'assegnazione.
3. 6. Nan, Bergamo, Cascio, Collavini, Cosentino, D'Ippolito, Matranga.
3. 7. Nan, Bergamo, Cascio, Collavini, Cosentino, D'Ippolito, Matranga.
3. 2. La Commissione.
3. 8. Nan, Bergamo, Cascio, Collavini, Cosentino, D'Ippolito, Matranga.
3. 4. Nan, Bergamo, Cascio, Collavini, Cosentino, D'Ippolito, Matranga.