...
1. Salvi gli specifici princìpi e criteri direttivi stabiliti negli articoli seguenti ed in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 saranno informati ai seguenti princìpi e criteri generali:
dell'ammenda fino a lire duecento milioni e dell'arresto fino a tre anni, saranno previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi generali dell'ordinamento interno o l'ecosistema. In tali casi saranno previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravità. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a lire duecentomila e non superiore a lire duecento milioni sarà prevista per le infrazioni che ledano o espongano a pericolo interessi diversi da quelli sopra indicati. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni sopra indicate saranno determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole o alla persona o ente nel cui interesse egli agisce. In ogni caso, in deroga ai limiti sopra indicati, per le infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi saranno previste sanzioni penali o amministrative identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per le violazioni che siano omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni medesime;
2. Nell'attuazione delle normative comunitarie gli oneri di prestazioni e controlli da eseguire da parte di uffici pubblici in applicazione delle normative medesime sono posti a carico dei soggetti interessati in relazione al costo effettivo del servizio, ove ciò non risulti in contrasto con la disciplina comunitaria. Le tariffe di cui al precedente periodo sono predeterminate e pubbliche.
Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: con le ordinarie strutture amministrative.
Al comma 1 sopprimere la lettera b).
Al comma 1 sostituire la lettera b) con la seguente:
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: le disarmonie con le seguenti: contrasti normativi.
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: saranno introdotte le occorrenti modifiche o integrazioni con le seguenti: possono essere introdotte le modifiche o integrazioni strettamente necessarie.
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: per i quali l'eventuale attuazione di direttive ha luogo con le seguenti: materie e procedimenti per i quali le eventuali modifiche e integrazioni delle relative discipline hanno luogo con regolamenti autorizzati.
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: per i quali l'eventuale attuazione di direttive ha luogo con le seguenti: materie e procedimenti per i quali le eventuali modifiche ed integrazioni hanno luogo con regolamenti autorizzati.
Al comma 1, sopprimere la lettera c).
Al comma 1, lettera c), secondo periodo, sostituire le parole: duecento milioni con le seguenti: centocinquanta milioni.
Al comma 1, lettera c), secondo periodo, sostituire le parole: duecento milioni con le seguenti: centosettanta milioni.
Al comma 1, lettera c), secondo periodo, sostituire le parole: tre anni con le seguenti: un anno.
Al comma 1, lettera c), secondo periodo, sostituire le parole: tre anni con le seguenti: due anni.
Al comma 1, lettera c), secondo periodo, sopprimere le parole: o l'ecosistema.
Al comma 1, lettera c), quarto periodo, sostituire la parola: duecentomila con la seguente: quattrocentomila.
Al comma 1, lettera c), quarto periodo, sostituire la parola: duecentomila con la seguente: centomila.
Al comma 1, lettera c), quarto periodo, sostituire la parola: duecentomila con la seguente: trecentomila.
Al comma 1, lettera c), quarto periodo, sostituire la parola: duecentomila con la seguente: centocinquantamila.
Al comma 1, lettera c), quarto periodo, sostituire le parole: duecento milioni con le seguenti: cento milioni.
Al comma 1, lettera c), quarto periodo, sostituire le parole: duecento milioni con le seguenti: trecento milioni.
Al comma 1, lettera c), quarto periodo, sostituire le parole: duecento milioni con le seguenti: centocinquanta milioni.
Al comma 1, lettera c), quarto periodo, sostituire le parole: duecento milioni con le seguenti: duecentocinquanta milioni.
Al comma 1, lettera c), sostituire il sesto periodo con il seguente: In ogni caso saranno previste sanzioni identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per le violazioni che siano omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi.
Al comma 1, sopprimere la lettera d).
Al comma 1, lettera d), dopo le parole: relativa copertura aggiungere le seguenti: nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive.
Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le parole: , nonché, per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, i disposti dello Statuto speciale e delle relative norme d'attuazione.
Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le parole: , nonché, per le province di Trento e di Bolzano, i disposti dello Statuto speciale e delle relative norme d'attuazione.
Al comma 1 sopprimere la lettera h).
Al comma 1, lettera h), sopprimere le parole: attraverso le opportune forme di coordinamento.
Al comma 1, lettera h), dopo le parole: forme di coordinamento aggiungere le seguenti: rispettando il principio di sussidiarietà e le competenze delle Regioni.
Al comma 1, lettera h), sopprimere le parole: l'univocità dei processi decisionali.
Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: l'univocità con le seguenti: l'unitarietà.
Al comma 1, lettera h), dopo la parola: trasparenza aggiungere le seguenti: e la celerità.
Al comma 1, lettera h), dopo la parola: trasparenza aggiungere le seguenti: e l'efficacia.
Al comma 1, lettera h), dopo la parola: trasparenza aggiungere le seguenti: e l'economicità.
Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: la chiarezza nell'attribuzione di responsabilità con le seguenti: la chiara individuazione dei soggetti responsabili.
Sopprimere il comma 2.
(Criteri e princìpi direttivi generali della delega legislativa).
a) le amministrazioni direttamente interessate provvederanno all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative;
b) per evitare le disarmonie con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, saranno introdotte le occorrenti modifiche o integrazioni alle discipline stesse, fatte salve le materie oggetto di delegificazione ovvero i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa, per i quali l'eventuale attuazione di direttive ha luogo ai sensi dell'articolo 3;
c) salva l'applicazione delle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, saranno previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente,
d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali potranno essere previste nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive; alla relativa copertura, in quanto non sia possibile fare fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvederà a norma degli articoli 5 e 21 della legge 16 aprile 1987, n. 183, osservando altresì il disposto dell'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni;
e) all'attuazione di direttive che modificano precedenti direttive già attuate con legge o decreto legislativo si procederà, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modifiche alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva modificata;
f) i decreti legislativi assicureranno in ogni caso che, nelle materie trattate dalle direttive da attuare, la disciplina disposta sia pienamente conforme alle prescrizioni delle direttive medesime, tenuto anche conto delle eventuali modificazioni comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;
g) nelle materie di competenza delle regioni a statuto ordinario e speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano saranno osservati l'articolo 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e successive modificazioni, l'articolo 6, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e l'articolo 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
h) quando si verifichino sovrapposizioni di competenze fra amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le competenze di più amministrazioni statali, i decreti legislativi individueranno, attraverso le opportune forme di coordinamento, le procedure per salvaguardare l'univocità dei processi decisionali, la trasparenza nell'azione amministrativa e la chiarezza nell'attribuzione di responsabilità.
(Criteri e principi direttivi generali della delega legislativa).
2. 21. Nan, Bergamo, Cascio, Collavini, Cosentino, D'Ippolito, Matranga.
2. 1. Pittino.
b) modifiche od integrazioni verranno disposte per coordinare le discipline di settore interessate dalla direttiva con le previsioni del decreto legislativo di recepimento, salvo in presenza di materie soggette a delegificazione e quando non sia prevista una espressa riserva di legge.
2. 2. Pittino.
2. 3. Pittino.
2. 22. Nan, Bergamo, Cascio, Collavini, Cosentino, D'Ippolito, Matranga.
2. 16 (nuova formulazione) . La Commissione.
2. 19. Governo.
2. 23. Nan, Bergamo, Cascio, Collavini, Cosentino, D'Ippolito, Matranga.
2. 24. Nan, Bergamo, Cascio, Collavini, Cosentino, D'Ippolito, Matranga.
2. 25. Nan, Bergamo, Cascio, Collavini, Cosentino, D'Ippolito, Matranga.
2. 32. Nan, Bergamo, Cascio, Collavini, Cosentino, D'Ippolito, Matranga.
2. 26. Nan, Bergamo, Cascio, Collavini, Cosentino, D'Ippolito, Matranga.
2. 27. Nan, Bergamo, Cascio, Collavini, Cosentino, D'Ippolito, Matranga.
2. 28. Nan, Bergamo, Cascio, Collavini, Cosentino, D'Ippolito, Matranga.
2. 4. Pittino.
2. 29. Nan, Bergamo, Cascio, Collavini, Cosentino, D'Ippolito, Matranga.
2. 5. Pittino.
2. 6. Pittino.
2. 30. Nan, Bergamo, Cascio, Collavini, Cosentino, D'Ippolito, Matranga.
2. 7. Pittino.
2. 31. Nan, Bergamo, Cascio, Collavini, Cosentino, D'Ippolito, Matranga.
2. 20. Governo.
2. 33. Nan, Bergamo, Cascio, Collavini, Cosentino, D'Ippolito, Matranga.
2. 18. La Commissione.
2. 17 (nuova formulazione) .La Commissione.
2. 15. Zeller, Brugger, Caveri, Detomas, Widmann.
2. 8. Pittino.
2. 9. Pittino.
2. 10. Pittino.
2. 11. Pittino.
2. 12. Pittino.
2. 34. Nan, Bergamo, Cascio, Collavini, Cosentino, D'Ippolito, Matranga.
2. 35. Nan, Bergamo, Cascio, Collavini, Cosentino, D'Ippolito, Matranga.
2. 36. Nan, Bergamo, Cascio, Collavini, Cosentino, D'Ippolito, Matranga.
2. 13. Pittino.
2. 14. Pittino.