1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B.
ALLEGATO A
96/48/CE: direttiva del Consiglio, del 23 luglio 1996, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità.
ALLEGATO B
93/104/CE: direttiva del Consiglio, del 23 novembre 1993, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro.
Al comma 1, sostituire le parole: un anno con le seguenti: sei mesi.
Al comma 1, sostituire le parole: un anno con le seguenti: otto mesi.
Al comma 1, sostituire le parole: un anno con le seguenti: nove mesi.
Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: nonché alle direttive relative a materie per le quali sia prevista la riserva di legge, non ancora recepite dall'ordinamento italiano ed oggetto di specifica sentenza di condanna per inadempimento da parte della Corte di giustizia delle Comunità.
Al comma 1, allegato A, aggiungere la seguente direttiva: 98/24/CE: direttiva del Consiglio, del 7 aprile 1998, sulla protezione della salute e sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro (quattordicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CE).
Al comma 1, allegato B, aggiungere la direttiva 409/79/CEE.
Al comma 2, dopo le parole: degli affari esteri aggiungere le seguenti: delle finanze,
Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative ed acquisito
il parere della conferenza Stato-Regioni e delle Giunte regionali eventualmente interessate.
Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e le Giunte regionali eventualmente interessate.
Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: sentita la conferenza Stato-Regioni.
Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: di cui all'allegato B fino alla fine del comma con le seguenti: di cui agli allegati A e B sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica, affinché su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni competenti per materia; decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere. Qualora il termine scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti dal comma 1 o successivamente, questi sono prorogati di novanta giorni. I pareri sugli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B hanno, qualora espressi nei termini previsti dal presente articolo, natura vincolante.
Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge.
Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge con le seguenti: acquisito il parere della conferenza Stato-Regioni e di quello delle Giunte regionali eventualmente interessate.
Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: previsti dalla legge aggiungere le seguenti: incluso quello della conferenza Stato-Regioni.
Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: quaranta giorni con le seguenti: venti giorni.
Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: quaranta giorni con le seguenti: trenta giorni.
Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: nei casi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g).
Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere.
Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: dieci giorni.
Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: venti giorni.
Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: al comma 1 con le seguenti: ai commi 1 e 4.
Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: novanta giorni con le seguenti: cinquanta giorni.
Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: novanta giorni con le seguenti: sessanta giorni.
Sopprimere il comma 4.
Sopprimere il comma 4.
Al comma 4, sostituire le parole: un anno con le seguenti: sei mesi.
Al comma 4, sostituire le parole: può emanare con le seguenti: emana.
Al comma 4, sopprimere le parole: e correttive.
DISPOSIZIONI GENERALI SUI PROCEDIMENTI PER L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI COMUNITARI
(Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie).
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni competenti per materia, nonché, nei casi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), della Commissione parlamentare per le questioni regionali; decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere. Qualora il termine previsto per il parere delle Commissioni scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti al comma 1 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.
4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e dei criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può emanare, con la procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1.
(Articolo 1, comma 1)
1999/36/CE: direttiva del Consiglio, del 29 aprile 1999, in materia di attrezzature a pressione trasportabili.
1999/60/CE: direttiva del Consiglio, del 17 giugno 1999, che modifica la direttiva 78/660/CEE per quanto concerne gli importi espressi in ecu.
1999/82/CE: direttiva della Commissione, dell'8 settembre 1999, recante modifica dell'allegato della direttiva 75/318/CEE del Consiglio relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti le norme e i protocolli analitici, tossico-farmacologici e clinici in materia di sperimentazione delle specialità medicinali.
1999/83/CE: direttiva della Commissione, dell'8 settembre 1999, recante modifica dell'allegato della direttiva 75/318/CEE del Consiglio relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti le norme e i protocolli analitici, tossico-farmacologici e clinici in materia di sperimentazione delle specialità medicinali.
1999/93/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche.
1999/105/CE: direttiva del Consiglio del 22 dicembre 1999, relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione.
(Articolo 1, commi 1 e 3)
94/45/CE: direttiva del Consiglio, del 22 settembre 1994, riguardante l'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie.
96/97/CE: direttiva del Consiglio, del 20 dicembre 1996, che modifica la direttiva 86/378/CEE relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne nei regimi professionali di sicurezza sociale.
1999/5/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità.
1999/29/CE: direttiva del Consiglio, del 22 aprile 1999, relativa alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali.
1999/31/CE: direttiva del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti.
1999/42/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 giugno 1999, che istituisce un meccanismo di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali disciplinate dalle direttive di liberalizzazione e dalle direttive recanti misure transitorie e che completa il sistema generale di riconoscimento delle qualifiche.
1999/44/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo.
1999/45/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi.
1999/59/CE: direttiva del Consiglio, del 17 giugno 1999, che modifica la direttiva 77/388/CEE per quanto riguarda il regime di imposta sul valore aggiunto applicabile ai servizi di telecomunicazioni.
1999/62/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 1999, relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture.
1999/63/CE: direttiva del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativa all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare concluso dall'Associazione armatori della comunità europea (ECSA) e dalla Federazione dei sindacati dei trasportatori dell'Unione europea (FST).
1999/64/CE: direttiva della Commissione, del 23 giugno 1999, che modifica la direttiva 90/388/CEE al fine di garantire che le reti di telecomunicazioni e le reti televisive via cavo appartenenti ad un unico proprietario siano gestite da persone giuridiche distinte.
1999/70/CE: direttiva del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato.
1999/74/CE: direttiva del Consiglio, del 19 luglio 1999, che stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole.
1999/79/CE: direttiva della Commissione, del 27 luglio 1999, recante modifica alla terza direttiva 72/199/CEE che fissa i metodi di analisi comunitari per i controlli degli alimenti per gli animali.
(Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie).
1. 15. Nan, Bergamo, Cascio, Collavini, Cosentino, D'Ippolito, Matranga.
1. 16-bis. Nan, Bergamo, Cascio, Collavini, Cosentino, D'Ippolito, Matranga.
1. 17. Nan, Bergamo, Cascio, Collavini, Cosentino, D'Ippolito, Matranga.
1. 1. Pittino.
1. 30. Governo.
1. 12. Vascon, Pittino, Dozzo.
1. 18. Nan, Bergamo, Cascio, Collavini, Cosentino, D'Ippolito, Matranga.
1. 2. Pittino.
1. 3. Pittino.
1. 4. Pittino.
1. 5. Pittino.
1. 13. Peretti.
1. 6. Pittino.
1. 7. Pittino.
1. 8. Pittino.
1. 19. Nan, Bergamo, Cascio, Collavini, Cosentino, D'Ippolito, Matranga.
1. 20. Nan, Bergamo, Cascio, Collavini, Cosentino, D'Ippolito, Matranga.
1. 9. Pittino.
1. 10. Nan, Bergamo, Collavini, Cascio, Cosentino, D'Ippolito, Matranga.
1. 22. Nan, Bergamo, Cascio, Collavini, Cosentino, D'Ippolito, Matranga.
1. 23. Nan, Bergamo, Cascio, Collavini, Cosentino, D'Ippolito, Matranga.
1. 16. La Commissione.
1. 25. Nan, Bergamo, Cascio, Collavini, Cosentino, D'Ippolito, Matranga.
1. 24. Nan, Bergamo, Cascio, Collavini, Cosentino, D'Ippolito, Matranga.
*1. 11. Nan, Bergamo, Collavini, Cascio, Cosentino, D'Ippolito, Matranga.
*1. 14. Peretti.
1. 28. Nan, Bergamo, Cascio, Collavini, Cosentino, D'Ippolito, Matranga.
1. 27. Nan, Bergamo, Cascio, Collavini, Cosentino, D'Ippolito, Matranga.
1. 29. Nan, Bergamo, Cascio, Collavini, Cosentino, D'Ippolito, Matranga.