Allegato A
Seduta n. 770 del 26/7/2000


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(A.C. 6303 - sezione 5)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,
esaminata la legge-quadro in materia di incendi boschivi;
valutata la grave emergenza che nei giorni scorsi ha interessato il nostro Paese, soprattutto nelle regioni meridionali e che ha visto, purtroppo, la distruzione di migliaia di ettari di patrimonio boschivo, determinando forti preoccupazioni sulla natura degli incendi, sulle misure di difesa poste in essere per contrastare l'emergenza e sul coordinamento dei corpi impiegati;
valutato che appare indispensabile un maggiore coordinamento tra le forze di polizia, compresi i carabinieri, individuando compiti precisi tra le stesse forze di polizia ed evitando contrapposizioni con il Corpo delle guardie forestali, anche per definire il ruolo di polizia ambientale come riconosciuto dall'ordinamento;


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valutato altresì che le disposizioni di cui all'articolo 3 appaiono in contrasto con gli incerti orientamenti del Governo in materia di pianificazione regionale che risiedono nella autonoma determinazione delle regioni nonché sulle prospettive del Corpo forestale dello Stato;
valutate infine le tematiche affrontate dall'articolo 12 del testo approvato dal Senato, concernente l'istituzione di una sezione investigativa e di controllo antincendi del nucleo operativo ecologico dell'Arma dei Carabinieri, in contrasto con l'esigenza di un più forte coordinamento tra le forze di polizia e con un più forte coinvolgimento del Corpo forestale dello Stato, che deve mantenere la sua natura di Corpo nazionale di polizia;
considerato infine che il Governo ha più volte ribadito, anche recentemente, che la natura degli incendi è ascrivibile ad atti criminosi mentre pochissimi di essi sono determinati da autocombustione;
preso atto che appare indispensabile un potenziamento del Corpo forestale dello Stato alla luce dei nuovi compiti nell'azione di difesa e di tutela del territorio,

impegna il Governo:

a rivedere e potenziare gli organici del Corpo forestale dello Stato precisando e ampliando i compiti in difesa del territorio anche attraverso qualificati corsi di aggiornamento e di specializzazione nell'azione di prevenzione, investigativa e di contrasto;
a rafforzare l'azione di coordinamento tra le forze di polizia nell'azione di contrasto agli incendi boschivi e nella tutela ambientale.
9/6303/1. (Testo così modificato nel corso della seduta)Tassone, Volontè, Teresio Delfino, Grillo, Cutrufo.

La Camera,
esaminata la proposta di legge n. 6303 - Legge quadro sugli incendi boschivi;
rilevato che il testo fa più volte riferimento al contributo del Corpo forestale dello Stato, sia in ordine alla predisposizione da parte del Consiglio dei ministri delle linee guida e delle direttive per i piani regionali, sia per quanto riguarda il sostegno diretto alle regioni, in termini di risorse, mezzi e personale, ai fini della programmazione della lotta attiva contro gli incendi boschivi;
considerato che il Governo ha presentato al Parlamento, ai fini dell'espressione del relativo parere da parte della Commissione bicamerale per le riforme amministrative, lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente il trasferimento di risorse dallo Stato alle regioni in materia di agricoltura, contenente anche il trasferimento del 70 per cento del personale del Corpo forestale dello Stato, nonché il trasferimento delle relative risorse e di una serie di beni mobili ed immobili non più necessari all'esercizio dei residui compiti attribuiti allo Stato;
tenuto conto che sono stati registrati cospicui ritardi nell'emanazione di tale decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, originariamente prevista per il 31 dicembre 1997 ai sensi del decreto legislativo n. 143 del 1997;
tenuto conto altresì che lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri tende a riaffermare il principio della competenza statale su una parte, benché minore, di funzioni del Corpo forestale, impedendo in realtà alle regioni di disporre integralmente dei mezzi e degli strumenti necessari per la tutela del proprio patrimonio boschivo e risultando perciò superato ed in contraddizione con l'ulteriore trasferimento alle stesse regioni di competenze in materia forestale previsto dalla presente legge-quadro;
preso atto che nella seduta della Commissione bicamerale del 22 marzo 2000 è emersa l'esigenza di un'istruttoria integrativa ed, in particolare, la necessità di un'integrazione della relazione del Governo che consenta una valutazione più


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efficace delle scelte quantitative contenute nello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;
considerato che la regionalizzazione del Corpo forestale, sul modello delle regioni a statuto speciale, è improcrastinabile non solo per migliorare le condizioni di pronto intervento e porre fine ai ritardi verificatisi fino ad oggi nello spegnimento degli incendi boschivi, ma anche per migliorare l'utilizzo di tale Corpo e riscattare le indiscutibili professionalità del personale, potenziando i mezzi e le strutture a disposizione e adattandoli alle esigenze del territorio,

impegna il Governo

a provvedere all'immediata regionalizzazione del Corpo forestale dello Stato, attraverso l'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri citato in premessa, adottando ogni iniziativa finalizzata a consentire l'espressione del parere da parte della Commissione bicamerale per le riforme amministrative e prevedendo il trasferimento alle regioni delle relative risorse e beni immobili e mobili, compresi gli aeromobili a disposizione del Corpo medesimo.
9/6303/2. Terzi, Formenti, Guido Dussin, Parolo.

La Camera,
premesso che:
il 66 per cento degli oltre 8 milioni di superficie boschiva nel nostro Paese appartiene ai privati e la sua gestione è divenuta negli anni diseconomica;
un'avanzata ed efficace lotta agli incendi non si attua solo con un rafforzamento dei controlli ed un inasprimento delle pene;
è importante realizzare anche un miglioramento strutturale dei boschi, diminuendone la vulnerabilità;
per questo risulta necessario ipotizzare delle agevolazioni fiscali ai privati per incentivare le operazioni di manutenzione, di creazione e sistemazione di siepi, di fasce frangivento e tagliafuoco, di opere di difesa idrologica e di difesa ambientale;
nel contempo le agevolazioni potrebbero essere concesse per sviluppare anche forme consortili di gestione tra i vari proprietari di boschi,

impegna il Governo

a prevedere nella prossima legge finanziaria 2001 specifiche risorse per le finalità sopra richiamate.
9/6303/3. Gerardini, Zagatti, Vigni, Panattoni.

La Camera,
considerato che le spese sostenute dai proprietari per effettuare operazioni di manutenzione silvicolturale e pulizia di boschi e foreste, prioritariamente finalizzate alla prevenzione di incendi boschivi ed adeguatamente documentate, devono costituire oneri deducibili dal reddito delle persone fisiche e giuridiche,

impegna il Governo

ad adoperarsi in tale direzione a condizione che gli interventi predetti siano autorizzati dal Corpo forestale dello Stato, dalle regioni a statuto ordinario e dagli uffici dei corpi forestali regionali nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano.
9/6303/4. Stradella, Radice, De Ghislanzoni Cardoli, Leone, Scarpa Bonazza Buora, Collavini.

La Camera,
esaminato il disegno di legge n. 6303, «Legge quadro sugli incendi boschivi»;
rilevato che il provvedimento fa riferimento alle competenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per l'organizzazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi;


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considerato che i vigili del fuoco della stazione di S. Stefano di Cadore svolgono funzioni importanti ed insostituibili per tutto il territorio di Comelico e Sappada;
preso atto che da molti anni, oltre agli interventi strettamente collegati alla prevenzione incendi e alla protezione civile, con senso di responsabilità ed abnegazione, i vigili di fuoco della stazione di S. Stefano hanno assunto un ruolo di supporto nel servizio di pronto soccorso attraverso la gestione dell'autoambulanza;
preso atto altresì che il medesimo servizio assume particolare rilevanza in considerazione delle condizioni di precarietà e pericolosità della viabilità in zona montana, soprattutto nel periodo invernale, nonché alla luce della recente dismissione del pronto soccorso presso l'ospedale di Auronzo, e che, dall'analisi dei dati statistici riferiti al servizio reso nell'anno 1999, è emerso un costante e significativo aumento dell'attività svolta;
tenuto conto che, per le condizioni di precarietà e di scarsa funzionalità dell'attuale caserma, dovrà essere reperita a breve un'area su cui costituirne una nuova,

impegna il Governo

ad evitare qualsiasi ipotesi di dismissione della stazione vigili del fuoco di S. Stefano di Cadore assumendo, congiuntamente, le opportune iniziative verso soluzioni dirette al miglioramento della struttura ed al potenziamento della dotazione dei mezzi.
9/6303/5. Calzavara.

La Camera,
in sede di esame della legge quadro sugli incendi boschivi;
considerato che:
gran parte della superficie boschiva del nostro paese appartiene a soggetti privati;
per un efficace coinvolgimento in opere di manutenzione e pulizia dei boschi sarebbe auspicabile che le spese sostenute dai proprietari di aree boschive per effettuare le operazioni di manutenzione silvicolturale dei boschi, prioritariamente finalizzate alla prevenzione degli incendi boschivi, possano costituire oneri deducibili dal reddito delle persone fisiche e giuridiche;
similmente dovrebbero essere considerate deducibili le spese per la creazione e sistemazione di siepi, fasce frangivento, fasce tagliafuoco, punti d'acqua, strade forestali e piccole opere di difesa idrogeologica e di difesa ambientale;

impegna il Governo

a prevedere, negli strumenti di programmazione finanziaria per gli anni 2001-2004, adeguate risorse per le finalità sopra richiamate.
9/6303/6. Casinelli.

La Camera,
nell'ambito del riordino della intera materia degli incendi boschivi di cui la legge quadro oggi al nostro esame costituisce il primo passo, valutata la grave emergenza che continua ad interessare vaste aree del nostro paese, già comprese dalla normativa comunitaria tra quelle ad alto rischio, con distruzione di migliaia di ettari di patrimonio boschivo e con pericolo a persone ed a cose;
evidenziate le forti preoccupazioni sulla natura degli incendi e sulle misure sinora adottate per prevenire detto fenomeno, contrastare la emergenza, coordinare i corpi impiegati;
valutato in particolare che occorre un maggiore coordinamento tra le forze di polizia, compresi i carabinieri, individuando compiti precisi tra le stesse forze di polizia ed evitando contrapposizioni con il corpo delle guardie forestali, anche per definire il ruolo di polizia ambientale come riconosciuto dall'ordinamento;
considerato che il Governo ha più volte ribadito che la gran parte degli incendi


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è ascrivibile ad atti criminosi, mentre pochissimi appaiono determinati da fenomeni di autocombustioni;
preso atto che appare indispensabile un potenziamento del corpo forestale dello Stato, che deve mantenere la sua natura di corpo nazionale di polizia alla luce dei nuovi e più professionali compiti nell'azione di difesa e di tutela del territorio

impegna il Governo:

a potenziare gli organi del corpo forestale dello Stato, secondo le indicazioni poste in premessa, precisando e ampliando i compiti in difesa del territorio anche attraverso qualificati corsi di aggiornamento e di specializazione nell'azione di prevenzione, investigativa e di contrasto;
a rafforzare l'azione di coordinamento tra le forze di polizia nell'azione di contrasto agli incendi boschivi e nella tutela ambientale.
9/6303/7. Riccio.

La Camera,
considerato che il provvedimento in esame in materia di incendi boschivi, pur nella previsione di precisi interventi quale lotta attiva contro gli stessi, altresì nella previsione di attività dirette alla prevenzione del rischio di incendi, limita queste ultime esclusivamente al controllo e alla vigilanza delle aree a rischio, con individuate responsabilità - distinte, e concorrenti - tra dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio, regioni, province, comuni e comunità montane;
considerato altresì che per normare in maniera completa l'aspetto della prevenzione, da considerare elemento principale di una efficace politica di tutela del patrimonio forestale, gioverebbe considerare anche il ruolo dei privati proprietari di zone forestali;
rilevato che la proposta di legge n. 7039 (del 31 maggio 2000) introduce degli incentivi fiscali a favore dei proprietari di zone forestali che effettuino lavori di manutenzione del territorio boschivo finalizzati anche alla prevenzione degli incendi;

impegna il Governo:

a valutare rapidamente la possibilità di introdurre i meccanismi fiscali predetti al fine di accrescere il contributo dei proprietari privati all'opera di prevenzione degli incendi boschivi;
ad attivare, comunque, una adeguata attenzione sulla questione sollevata, accelerando l'esame ed il coordinamento delle proposte ad essa inerenti.
9/6303/8. D'Ippolito.

La Camera,
esaminata la legge quadro in materia di incendi boschivi;
valutata la grave condizione nella quale versa lo straordinario patrimonio boschivo del nostro paese annualmente depauperato di migliaia di ettari da incendi il più delle volte di origine dolosa;
premesso che:
molto spesso gli incendi riguardano aree naturali protette, parchi, riserve naturali dello Stato e sembrano proprio avere come obiettivo lo stesso sistema delle aree naturali protette nazionali;
la legge quadro in materia di incendi boschivi stabilisce l'unitarietà della pianificazione e degli interventi nei parchi nazionali e nelle riserve naturali affidandone la responsabilità al Ministero dell'ambiente;
in attuazione dell'obbligo costituzionale e di diritto internazionale di proteggere il paesaggio e l'ambiente il nostro paese si è dotato di un articolato sistema di aree naturali protette mediante il quale viene tutelato quasi il dieci per cento del territorio nazionale;
la difesa della biodiversità italiana e la sua conservazione per le generazioni


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future nella prospettiva dello sviluppo sostenibile emersa alla conferenza mondiale di Rio de Janeiro del 1992, e stata finora resa possibile da un sistema di protezione della natura affidato principalmente alle riserve naturali statali e ai parchi nazionali, ovvero alle aree naturali che per l'eccezionale valore naturalistico e scientifico che presentano, sono considerate di interesse nazionale ed internazionale e sono gestite direttamente dallo Stato;
la tutela del grande patrimonio boschivo del nostro paese non è solamente connessa ad una efficace azione preventiva per combattere la piaga degli incendi né alla tempestività dei conseguenti interventi tesi a limitare gli inevitabili danni, ma anche e soprattutto ad una corretta gestione del patrimonio forestale;
le foreste ricadenti all'interno delle riserve naturali dello Stato sono di enorme importanza essendo state queste ultime appositamente istituite per la tutela del patrimonio forestale demaniale e della ricca biodiversità italiana;
il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, all'articolo 77 comma 1 stabilisce, fra l'altro, che hanno rilievo nazionale i compiti e le funzioni in materia di parchi naturali e riserve statali, marine e terrestri;
il decreto legislativo n. 112 del 1998, all'articolo 78, comma 2, dispone inoltre che vengano individuati i criteri in base ai quali tali riserve, escluse quelle ricadenti nel perimetro dei parchi nazionali, possano passare in gestione alle regioni o agli enti locali;
è altresì necessario definire rigorosi criteri per l'individuazione delle riserve la cui gestione resta di competenza statale proprio al fine di assicurare il rispetto dell'articolo 77 del decreto legislativo n. 112 del 1998, nonché il mantenimento del sistema nazionale di aree naturali protette;
il controllo dei territori boscati è estremamente difficoltoso e che è necessario evitare di smembrare un sistema comunque sottoposto ad un controllo organizzato e gestito con criteri di unitarietà e con alta professionalità, senza che allo stato attuale esistano, ipotesi credibili di gestioni alternative;

impegna il Governo:

a stabilire criteri che garantiscano in primo luogo l'effettiva conservazione del patrimonio forestale e della biodiversità del nostro paese, condizionando di conseguenza il passaggio in gestione alle regioni di parte del medesimo al rispetto di rigorosi requisiti di affidabilità, efficienza e qualità di gestione di tali beni ambientali;
di stabilire che i predetti criteri, al fine di definire le riserve di competenza dello Stato consentano tra l'altro d'individuare le seguenti tipologie di riserve:
a) le riserve naturali statali ricadenti in territori individuati dalla legislazione vigente (legge n. 394 del 1991) come aree di reperimento per l'istituzione di nuovi parchi nazionali;
b) le riserve naturali statali che per vicinanza o comunque per continuità ambientale possano essere considerate afferenti, in qualita di corridoio biologico e/o di sistema naturale, all'area protetta nazionale, o che possano costituire areali possibili di espansione delle suddette aree protette;
c) riserve naturali statali che includano popolazioni e aerali di distribuzione, significativi di specie minacciate di estinzione la cui conservazione è di importanza nazionale e internazionale, come quelle inserite nelle appendici della direttiva Habitat, che rappresentano habitat critici per funzioni ecologiche fondamentali;
d) le riserve naturali statali classificate come riserve biogenetiche con provvedimento nazionale, al fine di contrastare la perdita di biodiversità connessa all'erosione genetica di specie e varietà vegetali conseguente alla contrazione degli areali selvatici, anche secondo il «Piano nazionale per la Biodiversità» redatto in attuazione della convenzione di Rio de Janeiro;


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e) le riserve naturali statali inserite nella rete europea delle riserve biogenetiche istituita dal comitato dei ministri del Consiglio d'Europa con la risoluzione n. 17 del 15 marzo 1976;
f) le riserve naturali statali attualmente gestite dalle associazioni ambientaliste;
a mantenere in ogni caso in maniera puntuale ogni potere di indirizzo e controllo alle autorità statali con possibilità di revoca e di poteri sostitutivi in caso di gestione non consona alle linee di indirizzo o comunque alle esigenze di conservazione delle aree;
a garantire in particolare modo la tutela di quelle riserve sulle quali ricadono vincoli internazionali quali quelli della direttiva Habitat, che contempla i siti di importanza comunitari (S.I.C.) e della direttiva Uccelli, che prevede le zone di protezione speciale (Z.P.S.) e della convenzione di Ramsar;
a garantire che non venga disperso il patrimonio e l'esperienza acquisita nella gestione delle riserve biogenetiche ed anzi a potenziare tale esperienza che potrebbe rivelarsi fondamentale nell'ambito del piano nazionale per la tutela del biodiversità, redatto in attuazione della convenzione di Rio de Janeiro del 1992.
9/6303/9. Turroni, Paissan, Boato, Cento, De Benetti, Galletti, Gardiol, Leccese, Procacci, Saraceni, Scalia.

La Camera,
esaminata la proposta di legge n. 6303 - legge quadro sugli incendi boschivi,
vista la grave situazione di costante emergenza in cui tutte le aree deprese, svantaggiate e site in zone montane, vengono a trovarsi durante qualsiasi evento calamitoso che, purtroppo, le colpisce per prime ed in modo catastrofico;
considerato che ciò avviene spesso perché tali aree isolate del paese si stanno sempre più spopolando in quanto mancando servizi di qualsiasi genere e presenti, in misura sempre maggiore, disagi per la gente che stoicamente ancora resiste in quelle lande, dove il reddito per la coltivazione di quelle aree, specie quelle site all'interno di aree parco, non esiste più;
appurato che sono queste le aree realmente soggette a qualsiasi rischio di natura calamitosa perché in dette aree manca sempre più la presenza dell'essere umano e che gran parte della superficie boscata del nostro paese appartiene a privati cittadini che da tale superficie riescono a trarre ancora un minimo reddito;

impegna il Governo:

a prevedere negli strumenti di programmazione finanziaria per gli anni 2000-2004 cospicue risorse per una efficace manutenzione e pulizia dei boschi e che tale spesa programmata venga distribuita, dopo servizi ed attenti controlli, a quei proprietari di aree boschive per effettuare quelle operazioni silvicolturali, di smacchiamento e di manutenzione finalizzate alla prevenzione di incendi boschivi siti prioritariamente in aree depresse, svantaggiate, montane e all'intero delle aree parco;
parimenti stanziati fondi in dette aree interne e montane per la creazione di punti di raccolta di acque, piccole opere di difesa idrogeologica, fasce tagliafuoco, e incentivi per la ristrutturazione di abitati in quelle aree, senza aumento di cubatura, per rendere stabile e confortevole la residenza dell'uomo in quelle zone;
di intensificare il controllo e la vigilanza delle forze dell'ordine preposte a tale ruolo sia in autunno quando i furti di legna recano danni pari agli incendi, sia da maggio ad ottobre quando il pericolo d'incendio è reale e devastanti ne sono le conseguenze, anche attraverso monitoraggio satellitare.
9/6303/10. Marinacci, Fronzuti.