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1. Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge e in particolare:
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:
(Norme abrogate ed entrata in vigore).
a) la legge 1 marzo 1975, n. 47, recante norme integrative per la difesa dei boschi dagli incendi;
b) il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547, recante misure urgenti per la protezione civile.
(Norme abrogate ed entrata in vigore).
0a) la lettera c) del primo comma dell'articolo 9 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, recante riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani;
12. 1. Scalia, Gardiol, Procacci.