Allegato A
Seduta n. 770 del 26/7/2000


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(A.C. 6303 - sezione 4)

ARTICOLO 12 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 12.
(Norme abrogate ed entrata in vigore).

1. Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge e in particolare:
a) la legge 1 marzo 1975, n. 47, recante norme integrative per la difesa dei boschi dagli incendi;
b) il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547, recante misure urgenti per la protezione civile.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 12 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 12.
(Norme abrogate ed entrata in vigore).

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:
0a) la lettera c) del primo comma dell'articolo 9 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, recante riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani;
12. 1. Scalia, Gardiol, Procacci.