...
DISPOSIZIONI FINANZIARIE, ABROGAZIONE DI NORME ED ENTRATA IN VIGORE
1. Entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della pre
una ricognizione delle somme assegnate con i provvedimenti di cui alla presente legge ad enti e dagli stessi non utilizzate, in tutto o in parte, entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti. Con decreto del medesimo Ministro si provvede alla revoca, totale o parziale, dei provvedimenti di assegnazione, laddove si riscontri il mancato utilizzo delle relative somme da parte degli enti assegnatari; tali somme sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, all'unità previsionale di base 20.2.1.3 «Fondo per la protezione civile» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e possono essere impiegate, mediante ordinanze emesse ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per esigenze connesse all'attuazione della presente legge e volte in particolare ad eliminare situazioni di pericolo non fronteggiabili in sede locale; all'attuazione degli interventi provvede il Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile, in deroga alle norme vigenti e nel rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento.
DISPOSIZIONI FINANZIARIE, ABROGAZIONE DI NORME ED ENTRATA IN VIGORE
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: le risorse finanziarie aggiungere le seguenti: , ad eccezione di quelle destinate all'assolvimento dei compiti istituzionali delle amministrazioni statali competenti,.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali aggiungere le seguenti: e con il Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile.
Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: articoli 3, 4, 5, comma 2, 6, 7 e 8 con le seguenti: articoli 1, comma 3, 3, 4, 5, comma 2, 6, 7, 8 e 9, comma 3.
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: di lire 20 miliardi annue, di cui lire 10 miliardi con le seguenti: di lire 40 miliardi annue, di cui lire 20 miliardi.
Conseguentemente, al medesimo comma 2, primo periodo, sostituire le parole: e lire 10 miliardi suddivise con le seguenti e lire 20 miliardi suddivise.
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: di lire 20 miliardi annue, di cui lire 10 miliardi con le seguenti: di lire 40 miliardi annue, di cui lire 20 miliardi.
Conseguentemente, al medesimo comma 2, primo periodo, sostituire le parole: e lire 10 miliardi suddivise con le seguenti e lire 20 miliardi suddivise.
Al comma 2, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Nel primo anno di applicazione della presente legge l'intero ammontare delle risorse disponibili è ripartito tra le regioni proporzionalmente al patrimonio boschivo di ciascuna regione rilevato dall'inventario forestale nazionale, costituito presso il Corpo forestale dello Stato.
Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: articoli 3, 4, 5, comma 2, 6, 7 e 8 con le seguenti: articoli 1, comma 3, 3, 4, 5, comma 2, 6, 7, 8 e 9, comma 3.
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
(Disposizioni finanziarie).
sente legge le risorse finanziarie iscritte nelle unità previsionali di base per la lotta agli incendi boschivi, individuate con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, sono trasferite in apposite unità previsionali di base del centro di responsabilità n. 20 «Protezione civile» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per analoga destinazione. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
2. In sede di prima applicazione della presente legge, per lo svolgimento delle funzioni di cui agli articoli 3, 4, 5, comma 2, 6, 7 e 8 lo Stato trasferisce alle regioni, nel triennio 2000-2002, la somma di lire 20 miliardi annue, di cui lire 10 miliardi ripartite proporzionalmente al patrimonio boschivo rilevato dall'inventario forestale nazionale, costituito presso il Corpo forestale dello Stato, e lire 10 miliardi suddivise in quote inversamente proporzionali al rapporto tra superficie percorsa dal fuoco e superficie regionale boscata totale prendendo a riferimento il dato medio del quinquennio precedente; alla predetta ripartizione provvede il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; di tali risorse le regioni provvedono a trasferire agli enti locali territoriali la parte necessaria allo svolgimento delle attribuzioni loro conferite dalla presente legge. Al predetto onere si provvede per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. A decorrere dall'anno finanziario 2003, per il finanziamento delle funzioni di cui agli articoli 3, 4, 5, comma 2, 6, 7 e 8
si provvede con stanziamento determinato dalla legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. La ripartizione delle risorse fra le regioni avviene con le medesime modalità di cui al comma 2.
4. Il Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile, avvalendosi dell'Agenzia, ovvero, fino alla effettiva operatività della stessa, del Dipartimento, effettua
(Disposizioni finanziarie).
11. 7. La Commissione.
11. 8. La Commissione.
Conseguentemente, al medesimo articolo, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.
11. 12. La Commissione.
11. 9. La Commissione.
*11. 1. De Cesaris.
*11. 2. Terzi, Formenti, Guido Dussin, Parolo.
11. 3. Terzi, Formenti, Guido Dussin, Parolo.
11. 10. La Commissione.
3-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 6 e 7 connessi all'esercizio di funzioni di competenza dello Stato si provvede nei limiti degli ordinari stanziamenti assegnati agli organi competenti.
11. 11. La Commissione.