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1. Dopo l'articolo 423 del codice penale è inserito il seguente:
2. All'articolo 424, primo comma, del codice penale, dopo la parola: «Chiunque» sono inserite le seguenti: «, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 423-bis,».
FUNZIONI AMMINISTRATIVE, SANZIONI E ATTIVITÀ DI INVESTIGAZIONE E DI CONTROLLO Sopprimerlo.
Al comma 1, capoverso ART. 423-bis, primo comma, sopprimere le parole: con dolo.
Al comma 1, capoverso ART. 423-bis, primo comma, sostituire le parole: da quattro a dieci anni con le seguenti: da cinque a quindici anni.
Al comma 1, capoverso ART. 423-bis, secondo comma, sostituire le parole: da due a sei anni con le seguenti: da uno a cinque anni.
Al comma 1, capoverso ART. 423-bis, sopprimere il terzo e il quarto comma.
Al comma 1, capoverso ART. 423-bis, terzo comma, dopo le parole: sono aumentate aggiungere le seguenti: di un terzo.
Al comma 1, capoverso ART. 423-bis, quarto comma, sopprimere le parole: disastro ecologico consistente in.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:
Ministro dell'ambiente, da emanare entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
(Modifiche al codice penale).
«Art. 423-bis. - (Incendio boschivo). - Chiunque cagioni con dolo un incendio su boschi, selve o foreste ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento, propri o altrui, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.
Se l'incendio di cui al primo comma è cagionato per colpa, la pena è della reclusione da due a sei anni.
Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate se dall'incendio deriva pericolo per edifici o danno su aree protette.
Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate della metà, se dall'incendio deriva disastro ecologico consistente in un danno grave, esteso e persistente all'ambiente».
3. All'articolo 424, secondo comma, del codice penale, le parole: «dell'articolo precedente» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 423».
4. All'articolo 424 del codice penale, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:
«Se al fuoco appiccato a boschi, selve e foreste, ovvero vivai forestali destinati al rimboschimento, segue incendio, si applicano le pene previste dall'articolo 423-bis».
5. All'articolo 425, alinea, del codice penale, le parole: «dai due articoli precedenti» sono sostituite dalle seguenti: «dagli articoli 423 e 424».
6. All'articolo 425 del codice penale, il numero 5) è abrogato.
7. All'articolo 449, primo comma, del codice penale, dopo la parola: «Chiunque» sono inserite le seguenti: «, al di fuori delle ipotesi previste nel secondo comma dell'articolo 423-bis,».
(Modifiche al codice penale).
10. 2. Tassone, Volontè.
10. 6. La Commissione.
Conseguentemente, al medesimo capoverso ART. 423-bis, secondo comma, sostituire la parola: due con la seguente: tre.
10. 4. Testa.
10. 7. La Commissione.
10. 3. Foti, Stradella, Radice.
10. 1. De Cesaris.
10. 8. La Commissione.
8. Ferme restando le sanzioni di carattere penale ed amministrativo, l'autorità giudiziaria dispone mediante ordinanza che i colpevoli dei reati di cui ai precedenti commi svolgano attività di ripristino dello stato del luoghi e di riforestazione per un periodo da sei mesi a due anni.
10. 5. Paissan, Scalia, Cento, Procacci, Turroni.
Art. 10-bis. - (Istituzione della sezione investigativa e di controllo antincendi). - 1. Il Nucleo operativo ecologico dell'Arma dei carabinieri, di cui al comma 4 dell'articolo 8 della legge 8 luglio 1986, n. 349, assicura, fermi restando i compiti e le attribuzioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 11 novembre 1986, anche lo svolgimento, in forma coordinata, delle attività di investigazione preventiva attinenti agli incendi boschivi, effettua controlli e verifiche circa l'osservanza dei vincoli d'uso di cui al comma 2 dell'articolo 10 ed effettua altresì indagini di polizia giudiziaria relativa ai delitti di cui agli articoli 423, 423-bis, 424, 425, 449 e 451 del codice penale.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituita, nell'ambito del Nucleo operativo ecologico dell'Arma dei carabinieri, una sezione investigativa e di controllo antincendi, la quale opera secondo le norme del decreto del Ministro dell'ambiente di cui al comma 1.
3. Il personale del Nucleo operativo ecologico dell'Arma dei carabinieri da assegnare alla sezione investigativa e di controllo antincendi è collocato in soprannumero nei ruoli organici dell'Arma dei carabinieri. I criteri e le modalità di assegnazione sono definiti con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il
4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3, nei limiti massimi di spesa di lire 4 miliardi a decorrere dal 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.
5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
10. 01. Stradella, Radice, Leone.