Allegato A
Seduta n. 769 del 25/7/2000


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(A.C. 159 - Sezione 29)

ARTICOLO 29 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE

Art. 29.
(Norme regionali e delle province autonome).

1. Le leggi regionali e le leggi delle province autonome di Trento e di Bolzano concorrono alla promozione e favoriscono lo sviluppo dell'associazionismo di promozione sociale, salvaguardandone l'autonomia di organizzazione e di iniziativa.