Allegato A
Seduta n. 769 del 25/7/2000


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(A.C. 159 - Sezione 26)

ARTICOLO 26 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE

Art. 26.
(Diritto all'informazione ed accesso ai documenti amministrativi).

1. Alle associazioni di promozione sociale è riconosciuto il diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui all'articolo 22, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. Ai fini di cui al comma 1 sono considerate situazioni giuridicamente rilevanti quelle attinenti al perseguimento degli scopi statutari delle associazioni di promozione sociale.