Allegato A
Seduta n. 769 del 25/7/2000


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(A.C. 159 - Sezione 20)

ARTICOLO 20 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE

Sezione II.

DISCIPLINA FISCALE, DIRITTI E ALTRE AGEVOLAZIONI

Art. 20.
(Prestazioni in favore dei familiari degli associati).

1. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese nei confronti dei familiari conviventi degli associati sono equiparate, ai fini fiscali, a quelle rese agli associati.
2. Per gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa massima di lire 2.700 milioni per il 2000, lire 5.400 milioni per il 2001 e lire 5.400 milioni a decorrere dal 2002.