Allegato A
Seduta n. 769 del 25/7/2000


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(A.C. 159 - Sezione 19)

ARTICOLO 19 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE

Art. 19.
(Flessibilità nell'orario di lavoro).

1. Per poter espletare le attività istituzionali svolte anche in base alle convenzioni di cui all'articolo 30, i lavoratori che facciano parte di associazioni iscritte nei registri di cui all'articolo 7 hanno diritto di usufruire delle forme di flessibilità dell'orario di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con l'organizzazione aziendale.