Allegato A
Seduta n. 769 del 25/7/2000


Pag. 85


...

(A.C. 159 - Sezione 15)

ARTICOLO 15 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE

Art. 15.
(Collaborazione dell'ISTAT).

1. L'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) è tenuto a fornire all'Osservatorio adeguata assistenza per l'effettuazione di indagini statistiche a livello nazionale e regionale e a collaborare nelle medesime materie con gli osservatori regionali.
2. Per gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 50 milioni per il 2000 e di lire 100 milioni annue a decorrere dal 2001.