Allegato A
Seduta n. 769 del 25/7/2000


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(A.C. 159 - Sezione 6)

ARTICOLO 6 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE

Art. 6.
(Rappresentanza).

1. Le associazioni di promozione sociale anche non riconosciute sono rappresentate in giudizio dai soggetti ai quali, secondo lo statuto, è conferita la rappresentanza legale.
2. Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione di promozione sociale i terzi creditori devono far valere i loro diritti sul patrimonio dell'associazione medesima e, solo in via sussidiaria, possono rivalersi nei confronti delle persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.