Allegato A
Seduta n. 769 del 25/7/2000


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(A.C. 159 - Sezione 5)

ARTICOLO 5 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE

Art. 5.
(Donazioni ed eredità).

1. Le associazioni di promozione sociale prive di personalità giuridica possono ricevere donazioni e, con beneficio di inventario, lasciti testamentari, con l'obbligo di destinare i beni ricevuti e le loro rendite al conseguimento delle finalità previste dall'atto costitutivo e dallo statuto.
2. I beni pervenuti ai sensi del comma 1 sono intestati alle associazioni. Ai fini delle trascrizioni dei relativi acquisti si applicano gli articoli 2659 e 2660 del codice civile.