Allegato A
Seduta n. 769 del 25/7/2000


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PROPOSTE DI LEGGE: CORLEONE; SCALIA; LUCÀ ED ALTRI; DI CAPUA E CHIAVACCI; MASSIDDA ED ALTRI; ERRIGO; GALEAZZI ED ALTRI: DISCIPLINA DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE (159-285-577-1167-2674-3300-3969)

(A.C. 159 - Sezione 1)

ARTICOLO 1 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE

Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.
(Finalità e oggetto della legge).

1. La Repubblica riconosce il valore sociale dell'associazionismo liberamente costituito e delle sue molteplici attività come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo; ne promuove lo sviluppo in tutte le sue articolazioni territoriali, nella salvaguardia della sua autonomia; favorisce il suo apporto originale al conseguimento di finalità di carattere sociale, civile, culturale e di ricerca etica e spirituale.
2. La presente legge, in attuazione degli articoli 2, 3, secondo comma, 4, secondo comma, 9 e 18 della Costituzione, detta principi fondamentali e norme per la valorizzazione dell'associazionismo di promozione sociale e stabilisce i principi cui le regioni e le province autonome devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le associazioni di promozione sociale nonché i criteri cui debbono uniformarsi le amministrazioni statali e gli enti locali nei medesimi rapporti.
3. La presente legge ha, altresì, lo scopo di favorire il formarsi di nuove realtà associative e di consolidare e rafforzare quelle già esistenti che rispondono agli obiettivi di cui al presente articolo.