(Sezione 9 - Applicazione della riforma in materia di accademia e conservatori)
I)
I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri per la funzione pubblica, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e della pubblica istruzione, per sapere - premesso che:
il 19 gennaio 2000 è entrata in vigore la legge 21 dicembre 1999, n. 508, riguardante «la riforma delle accademie di belle arti, dell'accademia nazionale di danza, dell'accademia nazionale di arte drammatica, degli istituti superiori per le industrie artistiche, conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati»;
l'articolo 2 della suddetta legge n. 508/99 prevede che il rapporto di lavoro del personale delle medesime istituzioni sia regolato contrattualmente nell'ambito di un apposito comparto articolato in due distinte aeree di contrattazione, rispettivamente per il personale docente e non docente;
in data 22 giugno 2000 il ministero della pubblica istruzione - ispettorato istruzione artistica - con nota protocollo 91/71 avente per oggetto «esami di ammissione degli alunni per l'anno accademico 2000-2001», a firma del capo dell'ispettorato stesso, ha dato implicitamente facoltà ai direttori del conservatorio: a) di violare le norme vigenti in materia di esami di ammissione, anticipandoli a giugno, («gli esami di ammissione si tengono in un'unica sessione, che è quella autunnale», regio decreto 11 dicembre 1930, n. 1945, articolo 6) espressamente richiamate dal decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, articolo 239, comma 3, e ulteriormente ribadite dal decreto ministeriale 27 gennaio 1999, articolo 2, relativo al triennio accademico 1999-2002 («gli esami di ammissione hanno luogo nella sessione autunnale secondo modalità stabilite dal direttore sentito il collegio dei professori»); b) di violare le norme stabilite dalla stessa legge n. 508/99, articolo 2, comma 9, ove è prescritto che l'abrogazione di precedenti norme eventualmente ritenute incompatibili con la nuova legge avvenga contestualmente all'entrata in vigore dei relativi regolamenti, da emanarsi ai sensi dell'articolo
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17, comma 2 della legge n. 400/88, su proposta del ministero dell'università, di concerto con il ministero della pubblica istruzione, previo parere del consiglionazionale per l'alta formazione artistica e musicale (Cnam) e delle competenti commissioni parlamentari;
l'inspiegabile ritardo nella definizione dell'apposito comparto contrattuale presso l'Aran, malgrado l'avvio, sia da parte del Ministro per la funzione pubblica che del Ministro dell'università e delle ricerca scientifica e tecnologica, delle relative procedure e la contestuale iniziativa destabilizzante e contraria agli interessi dei conservatori di musica, assunta dal ministero della pubblica istruzione - ispettorato istruzione artistica - rischiano di vanificare l'applicazione della citata legge n. 508/99, approvata ad unanimità dal Parlamento, dopo lunghi anni di attesa;
l'articolo 33 della Costituzione, come già ribadito dall'articolo 4 della legge n. 537/94, si riferisce a tutte le attuali istituzioni di alta cultura, ivi compresi gli attuali conservatori di musica, nei quali soltanto sussiste il massimo livello di qualificazione degli studi musicali, e nei quali soltanto è possibile conseguire i massimi titoli di studio nel settore specifico, in analogia alle istituzioni di grado universitario;
l'articolo 4 della legge n. 508/99, commi 1 e 2, sancisce la validità dei diplomi rilasciati da tutte le attuali istituzioni anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di riforma, riconoscendo ai diplomi medesimi dignità pari alla laurea e piena validità ai fini dell'accesso ai corsi di specializzazione post-laurea, di cui alla legge n. 341/90, come peraltro già previsto dalla legge n. 127/97, articolo 17, comma 17;
la legge n. 508/99 non disconosce tali specificità, pur prevedendo una fase di transizione finalizzata a regolare gradualmente l'età degli studenti, fino all'entrata in vigore delle norme sul riordino dei cicli, in modo da consentire, a regime, l'accesso ai conservatori di musica, nonché all'accademia di belle arti e di arte drammatica (alle quali, attualmente, possono essere ammessi anche allievi privi del diploma di scuola secondaria superiore, ai sensi del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, articolo 207, comma 5 e articolo 219, comma 1), ai soli studenti in possesso di detto diploma;
il percorso di trasformazione delle attuali istituzioni di alta cultura, da attuare mediante specifici regolamenti, come stabilito dall'articolo 2, comma 7, della legge n. 508/99, non comporta comunque la disapplicazione di quanto sancito precettivamente dal medesimo articolo 2, comma 4, e va quindi riferito a tutte le istituzioni indicate nell'articolo 1; ciò trova conferma evidente nel fatto che il Cnam è costituito con la rappresentanza di tutte le istituzioni elencate nell'articolo 1 della legge n. 508/99 e che il comparto relativo al personale di dette istituzioni è unico, con incardinamento immediato delle istituzioni stesse nel Murst; il che non sarebbe possibile ove prevalesse l'ipotesi che, nelle more della realizzazione dei licei musicali (questo l'impegno primario del ministero della pubblica istruzione, anticipando ovunque possibile, in via sperimentale, l'attuazione dei cicli), si rinviasse la trasformazione dei conservatori di musica in istituzioni esclusivamente di livello superiore, livello che già è stato loro riconosciuto in forza delle leggi sopra richiamate -:
quali iniziative i Ministri interpellati intendano assumere, rispettivamente, per impedire errate interpretazioni della legge n. 508/99 ed il persistere di autonome iniziative assunte, ad avviso degli interpellanti, intempestivamente ed illegittimamente da uffici dipendenti. con l'intento di
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mantenere a tempo indeterminato lo status quo, noncuranti del gravissimo danno che ne deriverebbe alle istituzioni, al personale e, soprattutto, agli studenti di conservatorio, i quali, nel caso l'ipotesi negativa sopra descritta trovasse attuazione, vedrebbero improvvisamente disconosciuto il valore del loro diploma, finora paritario rispetto a quello di accademia, e ciò in contrasto con l'articolo 4 della stessa legge n. 508/99, con conseguente ulteriore perdita di competitività in ambito musicale europeo ed internazionale;
quali determinazioni i Ministri interpellati intendano adottare, rispettivamente, per assicurare l'immediata apertura del comparto contrattuale previsto dalla legge n. 508/99 e l'immediata revoca della nota diramata, in violazione delle norme vigenti, dal ministero della pubblica istruzione - ispettorato istruzione artistica - con conseguente caducazione degli effetti sortiti dall'applicazione della nota stessa, nonché per impedire l'assunzione di ulteriori iniziative contrastanti con lo spirito e la lettera della legge n. 508/99 che esprime la volontà univoca del Parlamento.
(2-02533)
«Sbarbati, Mazzocchin, Albanese, Albertini, Barral, Bastianoni, Boato, Cambursano, Cento, Ceremigna, Crema, Dalla Chiesa, Leone Delfino, Teresio Delfino, Di Capua, Marco Fumagalli, Galletti, Loddo, Manca, Mangiacavallo, Monaco, Negri, Orlando, Paissan, Pisapia, Piscitello, Prestamburgo, Rogna Manassero di Costigliole, Scalia, Stajano, Testa, Treu, Voglino, Volpini, Brugger, Caveri, Detomas, Frigato, Marongiu, Saraca, Widmann, Zeller».
(12 luglio 2000)