(Sezione 8 - Trasferimento dei dipendenti della ex azienda di Stato dei servizi telefonici presso la Telecom)
H) Interrogazioni:
SAIA. - Ai Ministri per la funzione pubblica e delle comunicazioni - Per sapere - premesso che:
la legge 29 gennaio 1992, n. 58, nel sancire la soppressione dell'azienda di Stato per i servizi telefonici (Asst), definiva l'affidamento in concessione dei servizi ad una Società appositamente costituita dall'Iri;
l'articolo 4 della suddetta legge ha altresì previsto che il personale in servizio presso l'Asst passi alle dipendenze della società concessionaria conservando il trattamento giuridico, economico e pensionistico proprio del personale del pubblico impiego;
il comma 3 del suddetto articolo 4 sancisce altresì che il personale dell'Asst può optare per la permanenza nel pubblico impiego, facendone espressamente domanda. Il comma stesso prevede che il Ministro delle comunicazioni con proprio decreto da emanarsi di concerto con il Ministro della funzione pubblica, determina «i criteri per l'assegnazione delle sedi prevedendo comunque la facoltà per il dipendente di essere destinato nel territorio provinciale nell'ambito del quale ha svolto il precedente servizio»;
tale legge in alcune regioni italiane (prevalentemente del Mezzogiorno) e specialmente in Abruzzo è stata applicata in modo parziale sicché molti ex dipendenti Asst che ne avevano fatto richiesta non è stato concesso di rimanere nella pubblica amministrazione, in aperta violazione dei propri diritti sanciti dalla legge stessa;
in alcune regioni italiane alcuni dipendenti sono stati costretti a ricorrere alla magistratura amministrativa per affermare i propri diritti ed alcuni tribunali amministrativi regionali (Tar Lazio, e Tar Sicilia) hanno già dato loro ragione;
allo stato attuale vi sono ancora circa cento dipendenti ex Asst, (in aggiunta a quelli riassegnati in seguito a sentenze tribunale amministrativo regionale) che pur avendo fatto richiesta, non sono stati trasferiti alla pubblica amministrazione e, di essi, molti sono in Abruzzo;
in questa regione sembra addirittura che nessuno abbia potuto ottenere tale trasferimento, in aperto dispregio della legge;
va infine aggiunto che in taluni casi alcuni di questi dipendenti ex Asst transitati alla società concessionaria, sono apertamente discriminati da parte della società stessa, sia per quanto riguarda la loro
Pag. 12
professionalità, sia per quanto riguarda la sede di assegnazione e l'incarico lavorativo ricoperto -:
per quale motivo la legge 29 gennaio 1992, n. 58, sia stata disattesa, nel senso denunciato, per quanto riguarda la salvaguardia dei diritti dei dipendenti ex Asst;
per quale motivo il mancato rispetto delle disposizioni relative al diritto dei dipendenti ex Asst a rimanere nella pubblica amministrazione sia stato violato esclusivamente per i lavoratori delle regioni meridionali;
per quale motivo l'evidente violazione di legge sia stata diffusamente e sistematicamente perpetrata in Abruzzo;
di chi siano le precise responsabilità di tale evidente violazione di legge;
se il Governo abbia verificato quali siano le condizioni dei lavoratori ex Asst transitati alle dipendenze della società concessionaria;
se il Governo italiano ritenga giusto che i cittadini italiani, per far valere di fronte allo Stato i propri diritti sanciti per legge, siano costretti a ricorrere alla magistratura;
se e quali provvedimenti saranno adottati per assicurare i diritti sanciti dalla legge e tutti i lavoratori ex Asst che, ai sensi dell'articolo 4, hanno chiesto di rimanere nella pubblica amministrazione.(3-04249)
(16 settembre 1999)
MASSIDDA e BURANI PROCACCINI - Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri per la funzione pubblica e gli affari regionali e delle comunicazioni. - Per sapere - premesso che:
la legge n. 58 del 29 gennaio 1992 ha disposto lo scioglimento dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici (Asst);
il servizio svolto dalla Asst venne assegnato in concessione - per un anno - all'Iritel, una società costituita appositamente per questa finalità;
nel nuovo ente privato confluirono tutti i dipendenti ex Asst e tutto il personale delle stazioni radiocostiere del territorio nazionale, appartenenti ai «centri radio» dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;
in base all'articolo 4 della legge n. 58 del 1992, agli stessi ex dipendenti veniva offerta la possibilità di optare per la permanenza nel pubblico impiego, in altra amministrazione della stessa provincia, con la garanzia del mantenimento delle medesime qualifiche e retribuzioni;
la formulazione dei criteri per l'assegnazione delle sedi, secondo il comma 3 dell'articolo 4 della legge n. 58 del 1992, fu demandata ad apposito decreto, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge medesima, ad opera del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle maestranze interessate;
l'individuazione dei posti vacanti nelle pubbliche amministrazioni fu, invece, demandato ad un decreto del Ministro per la funzione pubblica, da concertarsi con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, facendo ricorso all'istituto della mobilità;
la lista dei posti vacanti nella pubblica amministrazione effettuata dal ministero per la funzione pubblica fu pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, 4o serie speciale, del 20 agosto 1993. Ma dalla pubblicazione stessa si evinceva che il numero e la tipologia delle qualifiche poste a disposizione - in molte province del sud Italia ed in particolare in quella Cagliari - non erano rispondenti alle qualifiche possedute dagli ex dipendenti (Asst) e poste e telecomunicazioni. I medesimi non poterono avvalersi dell'opzione contemplata dalla legge n. 58, a causa dell'assenza di posti e qualifiche di sesto, settimo e ottavo livello;
occorre sottolineare, inoltre, che anche i posti realmente usufruibili risultarono
Pag. 13
da tempo occupati, o addirittura inesistenti, a causa dell'inefficienza di numerose amministrazioni pubbliche del sud Italia, che non considerarono l'esatta consistenza dei posti vacanti o fornirono situazioni di organico non veritiere e, pertanto, in palese contrasto con la legge;
la totale mancanza di posti disponibili nelle amministrazioni pubbliche della provincia di Cagliari e la non veritiera situazione degli organici di numerose province del sud Italia ha concorso in maniera determinante alla rinuncia all'opzione di gran parte del personale interessato, penalizzato dal rischio di una scelta al buio che avrebbe potuto comportare la perdita del posto di lavoro;
coloro che ottennero di permanere nella pubblica amministrazione dovettero agire in prima persona attraverso canali non ufficiali concretizzando accordi con amministrazioni che non resero nota alcuna disponibilità di posti nella lista pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 20 agosto 1993, n. 63-bis; e, comunque, trovarono soddisfazione alle legittime richieste unicamente a seguito di ricorso al Tar (sentenza 50/96 paragrafo 4 del «patto»);
la palese violazione dell'esercizio del diritto di opzione ha comportato, per gli ex dipendenti, la decadenza dallo status di pubblico dipendente, che, peraltro, doveva essere ampiamente motivata (testo unico n. 3 del 10 gennaio 1957);
centinaia di lavoratori posti in cassa integrazione e di dipendenti in esubero presso aziende private (ad esempio Olivetti) sui quali incombeva lo spettro del licenziamento, sono stati assunti dall'ente poste italiane, acquisendo, di fatto, lo status di pubblico dipendente senza aver sostenuto (e vinto) alcun concorso;
le stesse ex maestranze Asst e poste e telecomunicazioni, oggi dipendenti della Telecom, si trovano a lavorare in condizioni non volute, esercitando, di fatto, funzioni non corrispondenti alle qualifiche derivanti dalla vincita di regolare concorso pubblico -:
quali provvedimenti si intendano adottare per consentire la riapertura delle liste di mobilità nella pubblica amministrazione per tutto il personale della ex Iritel, oggi dipendente Telecom, che intenda riacquisire lo status di dipendente dell'amministrazione pubblica;
quali iniziative si intendano adottare per riordinare, in modo trasparente, corretto e veritiero, la lista dei posti vacanti nella pubblica amministrazione fornendo ai richiedenti quantità di posti lavoro e qualifiche similari a quelle precedentemente assolte. (3-06051)
(17 luglio 2000)
(ex 4-05713 del 28 novembre 1996).