Allegato A
Seduta n. 766 del 20/7/2000


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(Sezione 4 - Organizzazione dell'ARAN)

D) Interrogazioni:

TASSONE, VOLONTÈ, DI NARDO, ANGELONI e GRILLO. - Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro per la funzione pubblica. - Per sapere - premesso che:
l'Aran (Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni) ha dimostrato preferenze per alcune sigle sindacali e una mancanza di elasticità nell'interpretazione delle direttive del Governo, cosa che incide, svilendoli, sul suo ruolo e sulle sue funzioni -:
quale sia il numero dei consulenti a vario titolo che l'Aran ha assunto, i criteri con cui sono stati scelti ed a quanto ammonti la loro retribuzione;
quale sia il numero dei dipendenti, compreso il personale distaccato o comandato o fuori ruolo, che prestano servizio all'Aran;
quali attività i componenti del comitato direttivo dell'Aran, svolgano al di fuori dell'Agenzia, quali criteri che hanno determinato la loro nomina, la durata del loro incarico e le retribuzioni ad essi spettanti;
quali dirigenti generali prestino servizio all'Aran;


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quale affitto sia corrisposto per i locali che occupa l'Agenzia;
quante ore di «lezione» o «interventi» in seminari, corsi, conferenze, hanno effettuato i componenti dell'Agenzia, e a carico di chi e per quale retribuzione complessiva;
se i componenti dell'Agenzia svolgano, a tale titolo lezioni o interventi in seminari, corsi e conferenze a carico di chi e per quale retribuzione complessiva.
(3-03326)
(27 gennaio 1999)

TASSONE, TERESIO DELFINO e BUTTIGLIONE. - Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro per la funzione pubblica. - Per sapere - premesso che:
l'Aran (Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni) fu istituita con decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni, allo scopo di snellire e rendere più duttili nonché tempestive le procedure inerenti alla definizione dei contratti collettivi nazionali di lavoro per il pubblico impiego;
ad ormai sette anni dall'avvenuta istituzione della predetta Agenzia appare non idoneo il suo ruolo ordinamentale, stante il fatto che risultano vanificate nella pratica proprio quella tempestività e quell'autonomia negoziale, le quali costituivano presupposto essenziale per la nascita e l'operatività dell'Aran;
troppo spesso, inoltre, la medesima Agenzia si limita, nelle trattative con i sindacati, ad applicare in materia le direttive del Governo pedissequatamente e con spirito «notarile» nonché con un eccesso burocratico che svilisce il ruolo e la funzione dell'organismo -:
quali siano i componenti del comitato direttivo dell'Aran, quale retribuzione essi percepiscano rispettivamente per il loro incarico e se tale retribuzione sia cumulabile con altri redditi;
quali attività questi componenti «di vertice» esercitino al di fuori dell'Agenzia, con quali criteri - tra tante professionalità presenti nel nostro Paese - essi siano stati nominati all'Aran e quanto duri il loro incarico;
quante ore di «lezione» ovvero quanti «interventi» in seminari, corsi, conferenze, abbiano effettuato i componenti dell'Agenzia dalla sua nascita, a carico di chi e per quale retribuzione complessiva;
di quanti e di quali «consulenti esterni» disponga a vario titolo l'Aran, come questi siano stati scelti ed a quanto ammontino le loro rispettive retribuzioni;
quanti dipendenti abbia in totale l'Aran (ivi compreso il personale distaccato o comandato o fuori ruolo), come - in particolare - siano distribuiti tali dipendenti per qualifiche od aree professionali nonché per fasce dirigenziali (per il personale appartenente a tale area separata di contrattazione), e quanti dirigenti generali prestino servizio all'Aran;
quale importo di locazione venga corrisposto per i locali occupati dall'Agenzia, nonché quale proprietario abbia la corrispondente unità immobiliare;
il costo totale, quindi, dell'esistenza della stessa Aran;
se, inoltre, l'avvenuta costituzione dell'Aran (deputata per il pubblico impiego alle trattative tra l'amministrazione pubblica e le forze sindacali) abbia effettivamente conseguito il proclamato obiettivo di consentire uno snellimento delle competenze e dell'organico del dipartimento per la funzione pubblica nella Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché il totale di quanti dipendenti abbia avuto per ogni anno (dal 1992 al 2000) quel dipartimento (compreso il personale distaccato o comandato o fuori ruolo), come siano attualmente distribuiti tali dipendenti per qualifiche od aree professionali nonché per fasce dirigenziali (per il personale appartenente a tale area separata di contrattazione), e quanti dirigenti generali vi prestino servizio;


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per quali motivi, infine - prescindendo da considerazioni giuridiche sulla discutibile necessità d'affidare ad un'«agenzia» le contrattazioni nel pubblico impiego, con riferimento all'asserita esigenza d'evitare che «il politico» cedesse ad eccessive richieste salariali -, la contrattazione nel settore pubblico a questo punto non ritorni, come per il passato, al dipartimento per la funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, che con le sue espressioni di professionalità darebbe garanzie comunque maggiori di riuscita delle trattative tra l'amministrazione ed i sindacati, consentendo allo Stato-istituzione notevoli «economie di gestione», tanto sbandierate ma nei fatti mai realizzate.(3-06052)
(17 luglio 2000)
(ex 5-07628 del
30 marzo 2000).

TASSONE, TERESIO DELFINO e VOLONTÈ. - Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro per la funzione pubblica. - Per sapere - premesso che:
l'Aran (Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni) fu istituita con decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni, allo scopo di snellire e rendere più duttili nonché tempestive le procedure inerenti alla definizione dei contratti collettivi nazionali di lavoro per il pubblico impiego;
ad ormai sette anni dall'avvenuta istituzione della predetta agenzia appare non idoneo il suo ruolo ordinamentale, stante il fatto che risultano vanificate nella pratica proprio quella tempestività e quell'autonomia negoziale, le quali costituivano presupposto essenziale per la nascita e l'operatività dell'Aran;
troppo spesso, inoltre, la medesima agenzia si limita, nelle trattative con i sindacati, ad applicare in materia le direttive del Governo pedissequamente e con spirito «notarile» nonché con un eccesso burocratico che svilisce il ruolo e la funzione dell'organismo -:
quali siano i componenti del Comitato direttivo dell'Aran, quale retribuzione essi percepiscano rispettivamente per il loro incarico e se tale retribuzione sia cumulabile con altri redditi;
quali attività questi componenti «di vertice» esercitino al di fuori dell'Agenzia, con quali criteri - tra tante professionalità presenti nel nostro Paese - essi siano stati nominati all'Aran e quanto duri il loro incarico;
quante ore di «lezione» ovvero quanti «interventi» in seminari, corsi, conferenze, abbiano effettuato i componenti dell'Agenzia dalla sua nascita, a carico di chi e per quale retribuzione complessiva;
se le predette attività esterne costituiscano prestazioni occasionali di lavoro, ovvero se in effetti il loro numero nonché la loro frequenza la trasformino in fonte ulteriore di reddito stabile e continuo, e se ciò costituisca un fenomeno difforme dal regime generale d'incompatibilità normativamente previsto per i pubblici impiegati a qualunque livello (anche per il personale di retribuzione più bassa);
di quanti e di quali «consulenti esterni» disponga a vario titolo l'Aran, come questi siano stati scelti ed a quanto ammontino le loro rispettive retribuzioni;
quanti dipendenti abbia in totale l'Aran (ivi compreso il personale distaccato o comandato o fuori ruolo), come - in particolare - siano distribuiti tali dipendenti per qualifiche od aree professionali nonché per fasce dirigenziali (per il personale appartenente a tale area separata di contrattazione), e quanti dirigenti generali prestino servizio all'Aran;
quale importo di locazione venga corrisposto per i locali occupati dall'Agenzia, nonché quale proprietario abbia la corrispondente unità immobiliare;


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il costo totale, quindi, dell'esistenza della stessa Aran, nonché se risulti attendibile un prospetto contabile del Dipartimento per la funzione pubblica che farebbe ammontare a nove miliardi di lire la spesa annuale complessivamente occorrente per il funzionamento dell'Agenzia, e quali voci contabili siano comprese od escluse da tale computo;
se, inoltre, l'avvenuta costituzione dell'Aran (deputata per il pubblico impiego alle trattative tra l'Amministrazione pubblica e le forze sindacali) abbia effettivamente conseguito il proclamato obiettivo di consentire uno snellimento delle competenze e dell'organico del dipartimento per la funzione pubblica nella Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché il totale di quanti dipendenti abbia avuto per ogni anno (dal 1992 al 2000) quel dipartimento (compreso il personale distaccato o comandato o fuori ruolo), come siano attualmente distribuiti tali dipendenti per qualifiche od aree professionali nonché per fasce dirigenziali (per il personale appartenente a tale area separata di contrattazione), e quanti dirigenti generali vi prestino servizio;
per quali motivi, infine - prescindendo da considerazioni giuridiche sulla discutibile necessità d'affidare ad un'«agenzia» le contrattazioni nel pubblico impiego, con riferimento all'asserita esigenza d'evitare che «il politico» cedesse ad eccessive richieste salariali -, la contrattazione nel settore pubblico a questo punto non ritorni, come per il passato, al dipartimento per la funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, che con le sue espressioni di professionalità darebbe garanzie comunque maggiori di riuscita delle trattative tra l'Amministrazione ed i sindacati, consentendo allo Stato-istituzione notevoli «economie di gestione», tanto sbandierate ma nei fatti mai realizzate. (3-06077)
(Interrogazione non iscritta all'ordine del giorno ma vertente sullo stesso argomento).