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PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali delle modifiche introdotte dal Senato.
ANTONIO DI BISCEGLIE, Relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la proposta di legge che stabilisce disposizioni concernenti l'elezione diretta dei presidenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano torna nuovamente all'esame della Camera e mi auspico che si riesca a completarne la prima lettura, come stabilisce l'articolo 138 della Costituzione per le leggi costituzionali.
necessità e l'urgenza e dimostrano altresì come tali disposizioni possano contribuire a favorire stabilità e governabilità.
conservare, per quanto possibile, il testo approvato dalla Camera in modo tale che non tornassero ad aprirsi tutte le questioni che vi sono sottese e non si prolungasse all'infinito l'iter di questa riforma senza che poi si determinasse uno sbocco positivo.
deve essere ricondotto all'ambito dei diretti interessati. Così è stato motivato, ma la questione non è ancora chiusa. Dovremo riconsiderare questo punto nell'ambito del disegno di legge sul federalismo e del nuovo testo dell'articolo 116 della Costituzione, quando sarà portato all'esame dell'Assemblea. Riferisco in questa sede il parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali che, proprio in riferimento alla soppressione di queste due norme, osserva quanto segue: «Si ritiene che tali modifiche non pregiudichino comunque il riconoscimento del carattere politicamente vincolante dei pareri espressi dalle regioni ad autonomia speciale e dalle province autonome nei procedimenti di revisione dei rispettivi statuti; tale vincolo dovrà auspicabilmente assumere la forma giuridica dell'intesa (o di altro analogo atto paritetico) attraverso una modifica da apportare all'articolo 116 della Costituzione in sede di esame dei progetti di legge costituzionale in materia di ordinamento federale della Repubblica».
Da ultimo, intendo accennare ad un elemento di discussione, di dibattito e perfino di contesa importante, ad una questione non del tutto sopita. Essa ha connotato l'intero iter del provvedimento: si tratta della cosiddetta natura pattizia degli statuti speciali, argomento sul quale penso di esprimere un'opinione e, certamente, non di chiudere un dibattito aperto.
vi sono molti dubbi che, senza rompere la continuità dell'ordinamento, possa farlo in generale anche in sede di modifica a norma dell'articolo 138.
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.
DARIO FRANCESCHINI, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Governo si riserva di intervenire in sede di replica.
PRESIDENTE. Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Garra. Ne ha facoltà.
GIACOMO GARRA. Signor Presidente, intervengo a nome del gruppo di Forza Italia nella discussione generale in questa riedizione forzata della discussione svolta nello scorso anno e conclusasi nel novembre del 1999. Il 22 giugno scorso il Senato della Repubblica ha approvato, purtroppo con modifiche ed integrazioni, il testo della proposta di legge costituzionale sull'elezione diretta dei presidenti delle regioni a statuto speciale. Con la stessa proposta erano stati rivisitati dalla Camera gli statuti vigenti a suo tempo approvati con legge costituzionale. Come ricorderete, questa Camera era pervenuta all'approvazione in prima lettura del testo primigenio fin dalla seduta del 25 novembre 1999. Tra l'approvazione della Camera e l'approvazione con modifiche ad opera del Senato sono intercorsi ben sette mesi ed è ben giustificata la preoccupazione che, di modifica in modifica, non si riesca a concludere l'iter entro questa legislatura. Inoltre, tale ritardo ha posto la Camera dei deputati nella necessità di procedere speditamente. Se adeguarsi o meno al testo votato dal Senato è una scelta politica assai delicata. Oggi, ogni incertezza sul futuro della medesima proposta di legge costituzionale non avrebbe ragione d'esistere se fossimo stati ascoltati.
dello stesso statuto, recante la disciplina in materia di finanze, demanio e patrimonio, possono essere modificate con legge ordinaria su proposta della regione o anche su proposta del Governo centrale, sentita in ogni caso la regione; per una garanzia di stampo federalista, la Camera, con il testo approvato il 25 novembre 1999, aveva sostituito le parole «in ogni caso sentita la regione» con le parole «e, in ogni caso, d'intesa con la regione».
MARCO BOATO. C'era un po' di egoismo siciliano, in questa richiesta!
GIACOMO GARRA. Credo anche un po' più di buon senso e un po' più di rispetto per la legge-voto, che era stata votata quasi all'unanimità dall'assemblea regionale siciliana. Ancor più doverosa era l'esigenza di dare un distinto iter alla proposta di modifica dello statuto speciale,
almeno per la regione siciliana, tenuta presente, appunto, la legge-voto. Forza Italia non avrebbe avuto ragione alcuna per chiedere, su emendamento proposto dal senatore Schifani, l'inserimento di un articolo 7, recante norme in materia di elezioni regionali, ove l'iter al Senato fosse stato tempestivo o comunque ove non vi fossero state proposte emendative approvate dall'altro ramo del Parlamento sugli articolo 3, 4 e 5.
che il presidente della regione avrebbe potuto abusare di tali poteri, perché in tal caso, ai sensi dell'articolo 31, comma 2, dello statuto, il Governo avrebbe potuto e dovuto assumere i poteri di direzione della polizia a tutela dell'interesse generale e della sicurezza pubblica. Le violazioni di legge hanno il loro regime sanzionatorio di carattere penale, civile, amministrativo o disciplinare. Dubiterei che, nei confronti di chi riveste quell'ufficio, il fatto di avere la qualifica di presidente della regione possa aggravare le sanzioni, aggiungendo a quelle penali, civili, disciplinari e amministrative sanzioni di rango costituzionale.
PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Detomas. Ne ha facoltà.
GIUSEPPE DETOMAS. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, colleghi, credo che non serva ripetere qui quanto ho più volte affermato su questo progetto di legge e, in particolare, su quanto contenuto nell'articolo 4 relativamente alle problematiche delle popolazioni ladine residenti nella regione Trentino-Alto Adige. Credo sia noto a tutti l'impegno con cui mi sono battuto per questa disposizione che la popolazione ladina saluta positivamente.
Voglio però sottolineare alcune questioni che riguardano l'articolo 4 e, in particolare, la mia regione. Alcune forze politiche negli ultimi tempi hanno mosso alcuni rilievi a questo progetto di legge e specialmente all'articolo 4: da un lato, si dice che la riforma dello statuto deve essere frutto di una decisione che viene dalla comunità locale e, dall'altro, che con il trasferimento delle competenze in materia elettorale dalla regione alle province si toglierebbero competenze importanti all'ente regione, svuotandolo sostanzialmente di ogni competenza.
PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Boato. Ne ha facoltà.
MARCO BOATO. Signor Presidente, signor sottosegretario Franceschini (che ringrazio per l'attenzione con cui, da quando ha ricevuto il suo incarico, segue la materia), colleghi e in particolar modo signor presidente della I Commissione, stiamo esaminando una importante proposta di legge costituzionale, con una partecipazione limitata, come sempre accade in discussione generale. Tuttavia, domani e dopodomani vi sarà certamente la partecipazione di tutta l'Assemblea su una proposta di legge che rappresenta una tappa importante di un disegno di riforma delle autonomie speciali; tale disegno si colloca, però, in un quadro riformatore di più ampia portata, sia pure dopo il blocco del processo riformatore - ancora più ampio - che riguardava l'intera seconda parte della Costituzione, il cui risultato è stato presentato al Parlamento dalla Commissione bicamerale.
e la sua immediata approvazione, i rappresentanti del Polo, in quest'aula, hanno insistito perché non si esaminasse in luglio la materia, ma ne slittasse l'esame al 19 settembre, con tutte le difficoltà che conosciamo, avendo ormai il Parlamento pochi mesi a disposizione per la propria attività legislativa ordinaria e ancor meno per quella di revisione costituzionale.
al nostro esame; tra tre mesi l'approveremo definitivamente. Di contro, però, dobbiamo tutti stare attenti a forme di demagogia irresponsabile che arriverebbero a violare lo stesso articolo 5 della nostra Carta costituzionale.
PIETRO MITOLO. Anche altri partiti!
MARCO BOATO. Bene o male una norma dello statuto in qualche modo lo consentiva. Non voglio quindi aprire qui la discussione sul bene o sul male, in ogni caso non è un fatto che viene deciso con questa legge costituzionale, ma che è stato deciso nel corso di un processo iniziato con il «los von Trient» alla fine degli anni cinquanta, che ha avuto una prima tappa nello statuto del 1971-1972 e poi una progressiva attuazione nella logica che ha improntato quel secondo statuto di autonomia, cioè quella di rafforzare il più possibile le due province, sia pure, giustamente, in un quadro regionale unitario. Per tale quadro unitario io mi sono battuto in tutti i modi, bocciando e facendo bocciare dalla maggioranza della Commissione bicamerale, per esempio, tutti gli emendamenti - legittimi, ma sbagliati - della Südtiroler Volkspartei che miravano a scindere in due l'unica regione. Li abbiamo bocciati, quegli emendamenti, ed il fatto che la Südtiroler Volkspartei abbia accettato il terreno d'incontro di questa riforma costituzionale degli statuti è una conquista di chi storicamente ha voluto mantenere il ruolo dell'ente regione, anche se tale ruolo, considerato ciò che è avvenuto dal 1972 in
poi, va ridefinito, reinventato, rilanciato, in un terreno prioritario di collaborazione, anche istituzionale - quindi, nell'ente regione -, tra le due province autonome.
proposta di legge, il Senato potrà approvarla a fine settembre in seconda lettura, consentendo alla Camera di approvarla definitivamente a fine ottobre. Passeranno poi altri tre mesi, per la eventuale scadenza referendaria, ma a quel punto la Sicilia potrà approvare la sua legge regionale.
gruppi misto-verdi-l'Ulivo, dei Democratici di sinistra-l'Ulivo, dei Popolari e democratici-l'Ulivo e misto minoranze linguistiche).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Mitolo. Ne ha facoltà.
PIETRO MITOLO. Onorevole Presidente, onorevole sottosegretario, gentile presidente della I Commissione, onorevoli colleghi, torna alla Camera, per riprendere il suo iter legislativo, il provvedimento di legge riguardante le modifiche degli statuti speciali. Un provvedimento che abbiamo avuto modo di esaminare mesi or sono e che la mia parte politica contesta, soprattutto per quanto attiene alle proposte che riguardano il Trentino-Alto Adige.
MARCO BOATO. Li ripetiamo reciprocamente!
PIETRO MITOLO. Ma non posso non dirti con tutta franchezza che, all'enfasi, che spesso aggiungi nel discutere certi argomenti, dobbiamo unire una critica sostanziale e di fondo. Questo statuto regionale, frutto di tante lotte, discussioni e mediazioni, è anche il frutto - e non lo si può dimenticare - dell'accordo De Gasperi-Gruber, che è completamente rovesciato e stravolto da questa proposta legge.
MARCO BOATO. Non è vero! Purtroppo, non è vero!
PIETRO MITOLO. Tutto il problema che riguarda proprio la definizione territoriale - tu hai fatto un'abile affermazione - è un cavillo: abbiamo mantenuto l'unicità dello statuto e dobbiamo tenere ben presente questo valore. A cosa serve uno statuto nel quale il Trentino-Alto Adige è definito come una regione, ma la si spoglia completamente delle sue funzioni, tant'è che oggi risulta - come dicevo poc'anzi - una pura finzione giuridica? Tutte le competenze sono passate - è vero! -, a seguito delle iniziative
politiche di chi governava quella regione, in particolare sotto la spinta della Volkspartei, alle province, ma è vero anche che la legge elettorale unica, ad esempio, una tra le poche competenze rimaste, viene oggi spezzata in due, procedendo, in tal modo, all'eliminazione di un punto fondamentale che caratterizzava la regione: l'unicità della legge elettorale.
MARCO BOATO. Le garanzie le abbiamo mantenute e rafforzate.
PIETRO MITOLO. Non è vero che le avete mantenute e rafforzate, caro Boato, perché la possibilità di una legge elettorale di un certo tipo, addirittura con l'istituzione di collegi uninominali, porta...
MARCO BOATO. C'è il vincolo proporzionale nello statuto!
PIETRO MITOLO. No! Puoi prevedere il vincolo proporzionale, ma vi è la definizione territoriale dei collegi dove si devono presentare le candidature. Ciò porterà, praticamente, all'eliminazione di quasi tutta l'opposizione in seno al consiglio provinciale di Bolzano, con la riduzione della rappresentanza del gruppo di lingua italiana e l'eliminazione delle minoranze di lingua tedesca, nonché di quella ladina, nonostante ciò che dite.
MARCO BOATO. La Corte lo dichiarerebbe incostituzionale!
PIETRO MITOLO. Speriamo, sappiamo perfettamente che possiamo ricorrere anche alla Corte costituzionale, e vi sono gli elementi per farlo. Di fatto, però, si fa un
regalo alla Volkspartei, che ha ventuno consiglieri su trentacinque, che ha la maggioranza assoluta e fa già quel che vuole, tant'è che sta per modificare il regolamento del consiglio provinciale, come tu stesso hai lamentato e segnalato. Quel regolamento sta per essere modificato per strozzare l'attività dell'opposizione e per impedire lo svolgimento democratico dei diritti che l'opposizione rappresenta, soprattutto nel consiglio provinciale di Bolzano.
MARCO BOATO. Infatti ci preoccupa.
PIETRO MITOLO. Vi preoccupa, però questa frase la sento ripetere ormai da cinquant'anni. Siete sempre preoccupati, ma finite sempre per fare quello che vuole la Volkspartei (Applausi dei deputati dei gruppi di Alleanza nazionale e della Lega nord Padania). Questo è il punto. Ogni volta siamo tutti preoccupati, ma ogni volta la Volkspartei, grazie ai suoi tre voti in questa Camera e ai due voti al Senato, riesce a raggiungere i traguardi che si è prefissa. Fin dal 1918 il gruppo di lingua tedesca si è sempre prefisso un certo traguardo. Oggi, in questa fase storica, come nelle precedenti, si approfitta di una certa situazione politica. Non a caso la Volkspartei sostiene da tempo il desiderio di avere mano libera in Alto Adige, di staccare la provincia di Bolzano dalla provincia di Trento. E sicuramente con questa legge noi non abbiamo aiutato né aiutiamo quel processo di integrazione che ci deve preoccupare e che deve essere una costante della nostra politica.
come si giustifica, a fronte del quadro nazionale, la somma di poteri e di competenze che stabilite per la provincia di Trento? Questo accade soltanto se si rispetta l'accordo De Gasperi-Gruber, che invece, con questo provvedimento, viene completamente disatteso, per cui non vi è più la ragione, se volete di carattere internazionale, che giustifica una situazione di privilegio per Trento nei confronti di tutte le altre province d'Italia. Non vedo perché a Trento si debbano dare poteri e competenze maggiori rispetto a Vicenza, Treviso, Udine, Bergamo ed altre province d'Italia, e credo che questo problema non possa essere considerato di carattere secondario.
MARCO BOATO. In democrazia succede così! Sono stato minoranza per tutta la vita!
PIETRO MITOLO. Succede di tutto in democrazia, onorevole Boato! Di fronte a certi problemi, credo si debba avere la forza e la volontà democratica di tenere conto ed avere rispetto della minoranza e dell'opposizione.
MARCO BOATO. Abbiamo fatto anche questo!
PIETRO MITOLO. Avete fatto anche questo, ma evidentemente non a sufficienza,
perché su un tema di questo genere credo che avreste potuto senz'altro tenere nel debito conto le osservazioni rivolte dalla minoranza, in particolare da minoranze che non fanno parte solo dei grandi partiti tradizionali del centrodestra, ma sono, per così dire, minoranze indipendenti locali.
PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Olivieri. Ne ha facoltà.
LUIGI OLIVIERI. Signor Presidente, signor sottosegretario Franceschini, colleghi, mi unisco al ringraziamento al relatore, onorevole Antonio Di Bisceglie, agli uffici e al presidente della Commissione, onorevole Rosa Jervolino Russo, per la capacità dimostrata, che ci permette in tempi direi sufficientemente brevi, di affrontare il testo normativo al nostro esame.
prevedendo che il consiglio regionale sia costituito dai componenti dei consigli provinciali. Su questo il collega Mitolo mi permetta di interloquire direttamente con lui. Questa Camera, che, come io spero e penso, domani o dopodomani approverà il testo al nostro esame, interviene sulla questione della tripolarità per la terza volta in due anni.
uno dei consiglieri o deputati regionali comportano lo scioglimento del consiglio e l'elezione contestuale del presidente della giunta, se eletto a suffragio universale. Si può avere scioglimento anticipato del consiglio regionale, se viene approvata una mozione di sfiducia al presidente della giunta oppure per rimozione o dimissioni volontarie, morte o impedimenti permanenti dello stesso presidente (anche per quanto riguarda la specificità del Trentino-Alto Adige vi è una norma ad hoc). Le modifiche statutarie sono adottate con la procedura di cui all'articolo 138 della Costituzione, con possibilità di iniziativa anche dei consigli regionali e con l'obbligo di consultazione per ogni iniziativa parlamentare governativa. È prevista una norma transitoria, ad eccezione della regione Valle d'Aosta e per la provincia di Bolzano.
sono definite specifiche norme per garantire l'assegnazione di un seggio consiliare al territorio ladino della val di Fassa, disponendo che esso sia attribuito alla lista che, nel territorio dei 7 comuni interessati, abbia ottenuto il maggior numero di consensi e che nell'ambito della lista il seggio sia attribuito al candidato che abbia riportato il maggior numero di preferenze espresse. Le ulteriori novità sono state puntualmente richiamate dal collega relatore e non ritengo di tornarci sopra. L'articolo 7 si è reso necessario per scongiurare che la regione Sicilia andasse al rinnovo del proprio consesso regionale nella primavera del 2001, senza poter usufruire della riforma costituzionale del proprio statuto.
del problema delle minoranze di lingua tedesca in una questione interna allo Stato italiano.
GIACOMO GARRA. Olivieri, nel 1971 Almirante parlò, ma non mise le bombe, come fecero altri in Alto Adige!
PRESIDENTE. Onorevole Garra, la prego, mi ascolti un attimo.
ROLANDO FONTAN. Senz'altro, signor Presidente.
PRESIDENTE. In tal caso, onorevole Fontan, lei ha facoltà di parlare. La prego però di tener conto che abbiamo assunto reciprocamente un impegno.
ROLANDO FONTAN. Signor Presidente, innanzitutto, prima di entrare nella materia, desidero salutare, anche perché rimanga a verbale, la presenza oggi in quel di Roma di tutti i colleghi non solo della Lega, ma anche delle altre forze politiche che sono contro questa legge: il Centro-UPD, Forza Italia, Alleanza nazionale, PATT, Unitalia, Ladins, Union für Südtirol e Freiheitlichen, che poco fa ci hanno lasciati, perché ritengo che sia un fatto estremamente importante: per la prima volta nella storia della nostra regione, o delle due province, che dir si voglia, un gruppo così nutrito di rappresentanze istituzionali è venuto in quel di Roma per protestare contro l'iter di una legge che ovviamente cambierà moltissimo per il Trentino-Alto Adige.
Premesso questo, voglio fare qualche riflessione di carattere generale, prima di entrare nell'esame dell'articolo 4, su cui si è maggiormente incentrata la discussione in questo passaggio parlamentare. Ho ascoltato con attenzione il relatore Di Bisceglie: egli ha affermato che con questa legge finalmente si riconoscerebbe alle regioni il potere di decidere. Nulla di più falso! Vede, relatore, le regioni a statuto speciale hanno già il potere di legiferare: se non lo hanno fatto o lo hanno fatto come ritenevano di farlo è perché erano convinte che andasse bene così, quindi non avevano sicuramente bisogno che da parte del Parlamento di Roma si addivenisse ad una nuova legge che le obbligherà - ora sì, purtroppo - a legiferare in una certa maniera, mentre prima avevano la libertà di decidere altrimenti. Forse il relatore si è confuso con le regioni a statuto ordinario, che non avevano questo tipo di possibilità, ma qui stiamo parlando di un'altra cosa.
messo nero su bianco. Sarebbe stata una follia solo discuterne: voi, invece, avete realizzato tale follia, mettendola nero su bianco.
ANTONIO DI BISCEGLIE, Relatore. È la Costituzione che parla di autonomie differenziate!
ROLANDO FONTAN. No, questo lo ha affermato il relatore.
LUIGI OLIVIERI. È bulgara!
ROLANDO FONTAN. Risicatissime! Nei prossimi giorni avremo modo di verificarlo ancora. E da risicatissime diventeranno non più tali, ma minoranze; questo però è un altro problema. Una norma costituzionale che nel bene e nel male va ad incidere, a trasformare e a dare un assetto al sistema elettorale per parecchi anni, per qualche lustro, per qualche decennio, non può certo essere approvata a colpi di risicatissime o rubate maggioranze.
chiesto e l'altra dato per quieto vivere e per ragioni di interesse politico - la regione. Ha ragione!
GIACOMO GARRA. Perché offendi la DC!
ROLANDO FONTAN. È quello che è accaduto a suo tempo, caro Garra!
ROSA JERVOLINO RUSSO. Non ti preoccupare! Ha un valore storico che è difficile da distruggere.
MARCO BOATO. Fondamentalmente ci accusi di aver fatto la secessione!
ROLANDO FONTAN. Vedi, Boato, noi vogliamo la secessione di tutta la Padania e non solo di una parte (Commenti dei deputati Boato e Garra)!
PRESIDENTE. Colleghi, vi prego di lasciar parlare l'onorevole Fontan!
ROLANDO FONTAN. Arriviamo poi alla famigerata norma transitoria, cioè al principio secondo il quale, se un consiglio provinciale non approva una legge entro un determinato tempo - in questo caso entro tre anni -, allora si applica una legge «esterna», nella fattispecie, diciamo così, una legge che riguarda le altre regioni. Non entro nel merito della questione, ma è chiaro che anche in questo caso vi è un grosso vulnus; si omologa il sistema delle specialità e la sua possibilità di darsi una normativa o di non darsela e non se ne può certo sindacare il motivo. Il principio di specialità e di autonomia vera viene, in tal modo, a saltare. Credo siano queste le argomentazioni principali che ho sentito. Riguardo all'intervento di Olivieri, non tanto a quello di oggi...
MARCO BOATO. Non risparmia nessuno!
LUIGI OLIVIERI. Vendicatore!
ROLANDO FONTAN. ... perché non ha detto granché, ma alla sua intervista su il Giornale, egli dichiara di ritenere essenziale la riforma per tre motivi. In primo luogo, perché essa «valorizza gli elementi fondanti della nostra specialità»: ciò è completamente falso! Se, infatti, in base ad una possibilità normativa, si impone da Roma un sistema elettorale e se quel sistema non viene approvato, ci si aggancia ad un altro sistema; ciò non significa valorizzazione delle specialità, anzi, è esattamente il contrario.
odierna che tre anni fa la regione Trentino-Alto Adige ha votato una propria legge in materia di sistema elettorale. Stiamo parlando, infatti, di sistema elettorale, non di riforma dello statuto: anche a questo riguardo state imbrogliando la gente parlando di riforma dello statuto: si cambia solo il sistema elettorale! Tre anni fa - lo ripeto - la regione Trentino-Alto Adige, con la maggioranza dell'80 per cento dei consiglieri regionali, ha approvato una legge condivisa da tutti e che è stata bocciata dal Governo di Roma, dal vostro Governo!
MARCO BOATO. È stata bocciata dalla Corte costituzionale!
ROLANDO FONTAN. Dal vostro Governo, che ha fatto pressioni sulla Corte costituzionale!
MARCO BOATO. Il ricorso lo hanno fatto i ladini!
ROLANDO FONTAN. Il vostro Governo ha fatto pressioni sulla Corte costituzionale perché avevate già in mente il modello elettorale, non la riforma dello statuto!
MARCO BOATO. Fontan, non confondere il Governo con la Corte costituzionale: è l'abbiccì del diritto!
ROLANDO FONTAN. Avete in mente un modello elettorale che volete imporre con un'esigua maggioranza, che tra poco non ci sarà più a livello regionale e nemmeno nella provincia di Trento. Questa, purtroppo, è la realtà dei fatti! Comunque, il consiglio regionale del Trentino-Alto Adige tre anni fa ha approvato una legge che dava garanzia a tutti e che garantiva stabilità. È il vostro sistema che non garantisce stabilità e ve ne accorgerete! Basteranno due o tre persone che abbiano raccolto un po' di voti per rompere tutti gli equilibri; lo sapete benissimo che nell'espressione del voto, dalle nostre parti, conta molto il rapporto con il territorio. Nella vostra grande legge troveremo il mercato delle vacche; vi saranno alcuni personaggi forti che raccogliendo un po' di consenso non risponderanno a nessuno se non ai loro biechi interessi.
MARCO BOATO. È la legge a doppio turno sui sindaci!
ANTONIO DI BISCEGLIE, Relatore. La Lega l'ha già seguita, la conosce bene.
ROLANDO FONTAN. Quell'1, 2 o 3 per cento sarà determinante per far vincere una parte o l'altra, ma senza nessun progetto, senza nessuna articolazione. Questo è il progetto verso il quale - purtroppo non ve ne siete neppure accorti - state per andare a parare; è questa l'amara realtà.
PRESIDENTE. A questo punto dobbiamo sospendere la seduta, che potrà riprendere alle 18,20.
ROSA JERVOLINO RUSSO, Presidente della I Commissione. Alle 18,20?
MARCO BOATO. Per quale motivo riprenderà la seduta?
PRESIDENTE. Ho detto in precedenza che ho un impegno istituzionale.
MARCO BOATO. Ma il relatore ed il rappresentante del Governo potrebbero replicare domani!
PRESIDENTE. Manca ancora l'intervento dell'onorevole Frattini.
La seduta, sospesa alle 17,25, è ripresa alle 18,20.
PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.
ROSA JERVOLINO RUSSO, Presidente della I Commissione. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ROSA JERVOLINO RUSSO, Presidente della I Commissione. Signor Presidente, le chiedo scusa e mi dispiace farlo con lei, perché è persona di assoluta cortesia e di assoluta puntualità nel presiedere i lavori dell'Assemblea, ma trovo abbastanza irrituale - vorrei dirglielo con molta semplicità - che il Presidente sospenda i lavori per un impegno, che indubbiamente sarà istituzionale, di grande livello e di grande spessore, però ognuno di noi, non solo come persona, ma anche, direi, come organismo della Camera, ha organizzato i lavori delle istituzioni delle quali è responsabile pensando ad una seduta senza interruzioni. Per esempio, in Commissione affari costituzionali, noi avevamo l'audizione dei rappresentanti dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNCEM sul testo unico sulle leggi comunali per il quale dobbiamo esprimere il parere entro mercoledì.
PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole Jervolino. Penso che lei abbia anche ragione nel fare questo appunto. Il problema è che nell'organizzazione delle varie incombenze avevamo forse sottovalutato la durata di questa discussione generale e quindi da ciò è nato il problema. Difatti, in realtà stavamo per finire; mancavano giusto dieci minuti di tempo e avremmo finito.
FRANCO FRATTINI. Signor Presidente, in conclusione di questa prima parte della discussione, cioè della discussione generale, ho colto alcuni spunti negli interventi dei colleghi che mi hanno preceduto. Vorrei fare una prima annotazione: sette colleghi su otto che sono intervenuti sono parlamentari della regione Trentino-Alto Adige. Questo naturalmente significherà pure qualcosa e non solo che noi siamo particolarmente attenti alle realtà che toccano l'autonomia dello statuto del Trentino-Alto Adige! Ciò significa che, da un lato, ci siamo noi della «Casa delle libertà», che denunziamo, indichiamo, segnaliamo quelli che riteniamo dei punti critici di indebolimento del quadro autonomistico (e non di rafforzamento) e dall'altro, vi è lo schieramento del centrosinistra che, da parte sua, difende il testo con argomenti per i quali ho un profondo rispetto, ma dai quali dissenso radicalmente (almeno su alcuni aspetti). Il primo punto è questo: vi è il tentativo, attraverso questa legge, di trattare insieme, non dico con regole identiche, ma di trattare insieme, statuti regionali diversissimi l'uno dall'altro. A questo punto, credo che in linea generale noi dobbiamo essere convinti che una sommatoria di tante regole che riguardano istituti e statuti diversi non può sanare eventuali ferite arrecate all'uno o all'altro ambito regionale. E lo voglio dire uscendo di metafora: quello che va benissimo per la Sicilia - ho apprezzato le considerazioni del collega Garra (ha detto mezzo pieno e mezzo vuoto) - non vale a sanare gli eventuali attacchi all'autonomia della
regione Trentino-Alto Adige, se ce ne fossero. In altri termini, l'argomento che, essendo un pacchetto completo bisogna fare in fretta, è un argomento che prova molto poco. Prova poco, perché qui si pone mano a regole di rango costituzionale e, per la regione Trentino-Alto Adige, si pone mano alla regola delle regole, la legge elettorale. Debbo dire che le modifiche apportate dal Senato (l'ho detto in Commissione e lo ripeto qui) sono, a mio avviso, peggiorative ed incidono negativamente, producendo un arretramento del sistema di autonomia. Ciò non vale solo per la regione Trentino-Alto Adige: lo dico anche per il Friuli-Venezia Giulia e la Sardegna, ad esempio, per le quali la Camera aveva approvato, anche con il nostro voto favorevole, una norma che stabiliva che per le modifiche statutarie, che incidono tra l'altro sulla quota di compartecipazione finanziaria (quindi, sul cuore dell'autonomia pattizia tra Stato e regione), si potesse procedere solo d'intesa con la regione interessata; il Senato, invece, ha previsto la formula «sentita la regione».
Roma anche le modalità di convocazione dei comizi elettorali e della prima seduta. Questo francamente è un po' troppo e i colleghi lo capiscono bene.
In tal modo non si compie un passo in avanti, ma un passo indietro: lo voglio dire, essendo presente il rappresentante del Governo. Ricordo le parole del ministro Maccanico in quest'aula durante la precedente lettura di questo provvedimento, ma ho sentito anche le parole recenti del Presidente del Consiglio, che dice «sì» alla Camera delle regioni, ipotesi alla quale dico anch'io «sì» convintamente. Come conciliamo la Camera delle regioni, che sarebbe il custode che dovrebbe evitare che si faccia una cosa del genere - diciamolo francamente - con un parere favorevole del Governo, che io spero non ci sia, su una norma transitoria come quella che il Senato ha inserito all'articolo 4? Lo vorrei sentire in quest'aula dal Governo: dal sottosegretario, di cui ho grandissimo rispetto e, se possibile, anche dal ministro Maccanico, la cui indubbia competenza di giurista mi tranquillizzerebbe, se dicesse una parola di coerenza costituzionale tra un'ipotesi tanto avanzata, come quella che racconta il Presidente Amato e che mi trova d'accordo, e un'ipotesi tanto arretrata per cui oggi diamo alla maggioranza centrale del Parlamento il potere di determinare la percentuale di compartecipazione regionale, che è prevista negli statuti, limitandosi a sentire le regioni. C'è una contraddizione stridente.
PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali delle modifiche introdotte dal Senato.
Avverto che la I Commissione (Affari costituzionali) si intende autorizzata a riferire oralmente.
Il relatore, onorevole Di Bisceglie, ha facoltà di svolgere la relazione.
Con la legge concernente l'elezione diretta dei presidenti delle regioni a statuto ordinario è stato chiaro per tutti quale forza sia stata messa in campo per il federalismo e quale processo si apre, sempre per il federalismo, con la nuova stagione degli statuti. Gli effetti sono sotto gli occhi di tutti e sono tangibili. Anche coloro i quali hanno avversato quella riforma o ne sono stati sostenitori molto tiepidi la ritengono ora un criterio di riferimento per le riforme che dovranno seguire.
Affermo ciò, perché le regioni a statuto speciale e le province autonome sono invece ancora bloccate dai loro statuti nella forma di governo, nel sistema elettorale e nella costruzione e definizione del proprio ordinamento. Tali statuti stabiliscono vincoli e limiti all'autonomia organizzativa e alla definizione delle funzioni degli organi della regione.
La proposta di legge al nostro esame intende rimuovere quei vincoli e riconoscere anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome il potere di decidere sulla propria forma di governo e sul sistema di elezione dei propri organi.
Dopo averla approvata nel novembre scorso in prima lettura qui alla Camera dei deputati, siamo ora chiamati a completare l'iter della sua prima deliberazione. È importante che ciò avvenga in tempo utile, innanzitutto perché nel giugno del 2001 il presidente della regione siciliana possa essere eletto a suffragio universale diretto e all'assemblea si applichino, sin dall'inizio, le nuove regole statutarie. Le vicende di queste ultime settimane, che hanno registrato l'ennesima crisi di quel governo, ne dimostrano la
Questa proposta di legge modifica insieme gli statuti delle cinque regioni ad autonomia speciale. In ciascuno di essi la disciplina relativa alla forma di governo, al sistema di elezione degli organi statutari e ai rapporti fra di essi, al referendum e all'iniziativa legislativa popolare non sarà più riservata, come è adesso, al Parlamento nazionale. Per il futuro essa è riconosciuta quale competenza legislativa primaria delle regioni e delle due province autonome. Le disposizioni restanti dello statuto proteggono questa competenza con norme di rango costituzionale.
Con legge regionale approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti del consiglio, ciascuna regione potrà decidere della propria forma di governo, del proprio sistema elettorale e della propria organizzazione. Tale legge non sarà sottoposta a quello che si definisce un visto governativo e potrà essere soltanto impugnata per contrasto con la Costituzione. Se richiesto, essa sarà sottoposta a referendum popolare regionale.
A questo potere di autorganizzazione lo statuto costituzionale pone solo pochi limiti e vincoli: la permanenza del rapporto di fiducia tra assemblea rappresentativa ed esecutivo, il rispetto della scelta elettorale con lo scioglimento del consiglio regionale quando questi sfiduci il presidente della regione eletto direttamente, l'obbligo di dar vita ad una maggioranza di governo entro il termine massimo di 60 giorni e, infine, in via suppletiva, l'adozione del sistema di elezione della forma di governo ora vigente per le regioni a statuto ordinario qualora i consigli regionali e provinciali in carica nelle regioni Sardegna e Friuli-Venezia Giulia e nella provincia di Trento non avranno fatto uso della propria competenza legislativa primaria per approvare una propria legge prima della loro naturale scadenza.
Questa disciplina è sostanzialmente comune a tutte le regioni a statuto speciale e alle province autonome perché comuni sono i principi costituzionali a cui essa si ispira. Solo alcune disposizioni non si applicano alla regione Valle d'Aosta e alla provincia autonoma di Bolzano perché in queste realtà vi sono situazioni peculiari che non possono non essere tenute in considerazione proprio in rapporto alle forti minoranze linguistiche presenti, che portano a discipline peculiari.
Infine, questa proposta traduce in norme statutarie l'assetto costituzionale effettivo che si è andato stabilendo dopo lo statuto del 1971 nella regione Trentino-Alto Adige. Da tempo, mi pare, le due province hanno assunto il compito di rappresentare in via primaria le rispettive collettività. Il testo che stiamo per approvare - mi auguro che sia così - prende atto di questa mutata realtà istituzionale e la trasfonde nello statuto di autonomia. I due consigli provinciali non scaturiranno più da un consiglio regionale primario, essi saranno gli organi eletti dai cittadini e agendo come organo unitario costituiranno insieme il consiglio regionale del Trentino-Alto Adige.
È dunque una riforma importante ed incisiva, anche contrastata, anzi per taluni aspetti molto contrastata, e per questo ha già avuto un lungo esame parlamentare.
Devo però subito sottolineare il valore della scelta compiuta dal Senato di confermare nella sostanza il testo approvato dalla Camera. Come dicevo, anche in quel ramo del Parlamento alcune scelte normative e talune specifiche disposizioni sono state molto contrastate. Sappiamo quante osservazioni critiche sono state mosse su molte questioni di merito e in primo luogo sulla decisione di procedere unitariamente con una sola legge costituzionale alla modifica di tutti gli statuti speciali, legando sul piano della politica istituzionale le sorti di tutte le motivazioni che sono sottese alle modifiche di questo o quell'altro statuto. E non vi è dubbio che talune di quelle critiche hanno un fondamento e comunque sarebbero state possibile scelte alternative, di merito e di procedimento. Molti le avrebbero preferite, tra questi anche una parte dei rappresentanti istituzionali di qualche regione. Il Senato ha invece deciso di
È stata confermata la scelta di far procedere insieme la riforma dei cinque statuti speciali; ognuno sa bene che, spezzate con cinque diversi testi le ragioni unitarie che motivano e tengono insieme questa riforma, sui singoli statuti sarebbe stato possibile soltanto coalizzare le avversioni e ben difficilmente i consensi necessari.
Ma il Senato ha anche confermato nella sostanza il merito delle scelte effettuate dalla Camera; ha soltanto introdotto poche modificazioni ed una integrazione, che è giusto ricordare ed evidenziare.
Due delle modificazioni introdotte dal Senato riguardano la soppressione della lettera q) del comma 1 dell'articolo 3, relativo allo statuto speciale della Sardegna, e la soppressione della lettera p) del comma 1 dell'articolo 5, relativo allo statuto speciale del Friuli-Venezia Giulia. Sarebbero le cosiddette norme finanziarie di questi statuti speciali. Al riguardo, debbo ricordare che le norme finanziarie degli statuti speciali, in sostanza quelle che stabiliscono la misura della compartecipazione ai tributi erariali di ciascuna regione o provincia autonoma, possono essere modificate anche con legge ordinaria dello Stato, anche su iniziativa della regione.
Lo statuto sardo e quello della regione Friuli-Venezia Giulia prevedono che sul testo della legge debba essere «sentita la regione». Si tratta di un parere che, formalmente necessario, non vincola né la proposta del Governo né il legislatore.
Il testo approvato dalla Camera prevedeva (a seguito di un mio emendamento, mi si consenta di dirlo in maniera per così dire soffusa) che le modificazioni da apportarsi con legge ordinaria fossero introdotte non «sentita», come prevede il testo oggi al nostro esame, ma «d'intesa» con la regione.
Per la Valle d'Aosta e il Trentino-Alto Adige i rispettivi statuti prevedono formule differenziate di intesa tra il Governo e la regione sulla proposta di modificazione. Per la verità non è che il Parlamento debba approvare la legge d'intesa con la regione o con la provincia autonoma! Le norme finanziarie dello statuto siciliano possono invece essere modificate soltanto dal Parlamento con legge costituzionale.
Non vi è dubbio che questa introduzione dell'intesa sarebbe stata più autonomista o, se si vuole, più favorevole a quelle regioni rispetto alle formule presenti negli statuti della Valle d'Aosta e del Trentino.
Sul piano formale, il testo approvato dalla Camera riferiva l'intesa al contenuto della legge e per questo ne sarebbe risultata condizionata l'autonomia del legislatore. Il relatore del provvedimento al Senato e l'Assemblea del Senato hanno sottolineato più volte l'inopportunità e l'incongruità di decidere questa materia soltanto con riferimento alle regioni a statuto speciale e più ancora a singole regioni a statuto speciale.
La materia finanziaria e la ripartizione delle risorse tributarie tra Stato e regioni e tra i diversi livelli di Governo non possono essere decise considerando questo o quell'ente un livello di Governo separato dall'altro; in una serie di accordi a due, ai quali il Parlamento deve attenersi, si ingenera l'accordo già definito dal Governo. Sono questioni e decisioni, il cui impatto - come è stato detto - va inevitabilmente al di là dell'ambito regionale e investono tutta la collettività nazionale.
Le norme sull'autonomia finanziaria, sul potere impositivo, sulla ripartizione delle risorse, sulla perequazione intesa a garantire condizioni uniformi nei servizi e sul potere generale di coordinamento della finanza pubblica costituiscono il nucleo più determinante delle diverse espressioni e graduazioni del federalismo che è al centro (o è uno dei centri) dell'attuale dibattito istituzionale. Esse richiedono, perciò, un ampio confronto tra tutti gli interessi che
Due ulteriori modificazioni introdotte dal Senato riguardano la garanzia della rappresentanza del gruppo linguistico ladino nella giunta regionale del Trentino-Alto Adige e la soppressione della disposizione che rendeva immediatamente applicabile ai consiglieri della provincia autonoma di Trento l'incompatibilità con la carica di parlamentare europeo. Di rilievo, anche per il consenso che esso trova nelle forze politiche locali, è infine il nuovo testo del terzo comma dell'articolo 4.
Nel riscrivere le disposizioni transitorie per l'elezione del presidente della provincia e del consiglio provinciale, il Senato ha accolto nelle sue parti essenziali la soluzione auspicata dal consiglio provinciale stesso in una mozione approvata nel settembre 1999. Ha ritenuto, quindi, di considerare positivamente quel documento. Il sistema elettorale adottato è misto con doppio turno eventuale per il ballottaggio dei candidati alla presidenza della provincia e prevede un premio di maggioranza; la formula di ripartizione dei seggi fa sì che, in ogni caso, la lista o la coalizione collegata al presidente eletto ottenga almeno 21 dei 34 seggi da assegnare. All'interno delle coalizioni i seggi conseguiti o assegnati sono ripartiti proporzionalmente; la proclamazione dei candidati è fatta in ragione dei voti di preferenza ottenuti.
Il sistema assicura, dunque, l'elezione diretta del presidente e una solida maggioranza nel consiglio provinciale, accentua la rilevanza delle coalizioni, conserva la ripartizione proporzionale dei seggi fra le liste e il valore della scelta personale del candidato che si esprime nel voto di preferenza. Confesso che, per quest'ultimo aspetto, due voti di preferenza mi sono parsi un eccesso che contrasta, in qualche misura, con la generale abolizione del voto di preferenza stesso, ma queste - lo ripeto - sono le diversità che emergono dall'autonomia.
Ricordo, da ultimo, l'articolo 7 introdotto dal Senato. Esso prevede che, se il provvedimento in esame dovesse entrare in vigore quando siano già state indette le elezioni in una regione a statuto speciale o in una provincia autonoma, tali elezioni verrebbero rinviate di sei mesi per consentire che si svolgano secondo le nuove norme statutarie. L'articolo 7 prevede, inoltre, che il consiglio o l'assemblea regionale eventualmente eletti con le attuali leggi elettorali siano sciolti qualora, entro sei mesi dalla loro elezione, entri in vigore la proposta di legge costituzionale che ci accingiamo ad approvare. Per quanto formulate in via generale, queste disposizioni riguardano, di fatto, la prossima scadenza elettorale siciliana.
Desta certamente qualche elemento di perplessità l'ipotesi che si consideri come non avvenuta un'elezione svoltasi da meno di sei mesi, quantomeno per ragioni di opportunità; tuttavia, essa viene posta come norma di rango costituzionale. È per questo che la Commissione affari costituzionali della Camera ha deciso di conservare l'articolo 7 nella formulazione introdotta dal Senato, oltre che perché ne condivide la finalità. Del resto, è possibile approvare questo provvedimento rapidamente, secondo tempi tali che le disposizioni dell'articolo 7 non dispieghino alcun effetto.
Nell'avviare l'esame delle proposte di riforma degli statuti speciali, la Commissione affari costituzionali aveva ben chiaro che le stesse regioni avrebbero dovuto avere un ruolo nella determinazione del contenuto dei propri statuti, ovvero che la Commissione stessa avrebbe dovuto interloquire con le regioni interessate. Il dominio esclusivo del Parlamento sulla forma dello statuto (cioè la legge costituzionale) non avrebbe dovuto escludere la partecipazione di ciascuna regione nel determinare il contenuto della propria legge fondamentale; in questo senso (di natura sostanziale), lo statuto speciale è stato considerato pattizio, ossia frutto del rapporto tra Parlamento e regione ad autonomia differenziata interessata. Lo statuto è stato definito dal Parlamento con il concorso degli organi costituzionali di ciascuna regione; è per tale ragione che per ben due volte i rappresentanti di ciascuna giunta, di ciascuna assemblea legislativa interessata, di ciascuna commissione di assemblea legislativa interessata hanno discusso con la Commissione affari costituzionali il testo in formazione. I rappresentanti della regione Val d'Aosta hanno chiesto un terzo incontro quando il testo era all'esame dell'Assemblea della Camera. In molte parti del testo, il Parlamento ha modificato il proprio orientamento rapportandosi con le regioni ed accogliendo determinati indirizzi, impostazioni, suggerimenti provenienti proprio dalle regioni.
Secondo la tesi della natura pattizia degli statuti speciali o, meglio, chi ha una particolare concezione di tale natura ritiene, però, che il Parlamento abbia il diritto di modificare tali statuti e debba farlo con legge costituzionale soltanto in modo conforme a quanto chiedono o consentono le regioni attraverso i propri organi costituzionali; si sostiene, anzi, che tale principio debba essere formalizzato negli statuti stessi o, per taluni, negli articoli 116 o 138 della Costituzione, in modo che, da allora in poi, nessuna legge costituzionale possa intervenire sugli statuti speciali se non in modo conforme a quanto richiesto o consentito dalle regioni.
Devo ricordare che il provvedimento che ci accingiamo ad approvare introduce già due modifiche di non poco conto nella procedura ex articolo 138 della Costituzione, richiamata ora da quattro statuti speciali (anche per la Sicilia, però, non vi è mai stato dubbio sulla sua applicazione). Il provvedimento in esame prevede che sulle future leggi costituzionali che modificheranno gli statuti speciali non potrà più svolgersi il referendum nazionale; sugli statuti speciali non potrà essere chiamata a pronunciarsi l'intera collettività nazionale né viene introdotto il referendum regionale. Desidero soltanto ricordare, se mai ve ne sia bisogno, che la sottoponibilità a referendum è considerata dalla maggior parte dei costituzionalisti un elemento essenziale del procedimento di revisione costituzionale; anzi, taluno lo ritiene addirittura ineliminabile. Non dico poi del valore istituzionale e politico dell'eventuale pronuncia dell'assemblea elettiva regionale come nuovo elemento dell'iter di approvazione della legge costituzionale che interviene sullo statuto speciale. Anche questo elemento a me pare non sia stato sufficientemente colto; in qualche misura è stato sottovalutato, nella sua reale portata, dagli assertori della natura pattizia degli statuti speciali che, talvolta, rischiano di vedere il ruolo del Parlamento semplicemente come notaio delle decisioni dell'assemblea elettiva e non come una forma di interlocuzione e di ascolto reciproco per meglio individuare poi la norma. Ora il punto è questo: dubito che nel contesto di questa legge il Parlamento nazionale potrebbe legittimamente rinunciare al proprio potere costituente, in altre parole, che potrebbe rinunciare al suo potere di chiudere l'ordinamento;
Non voglio però ovviamente dilungarmi o suscitare un dibattito su questo punto. La rinuncia all'autonomia della legge costituzionale però è questione che non può essere decisa a margine o come complemento di questa riforma degli statuti speciali e, comunque, senza un approfondimento peculiare che in altre sedi è opportuno fare. Essa riguarda eventualmente anche la natura degli altri statuti regionali e si colloca prima e più in alto delle stesse soluzioni che saranno date al federalismo: se cioè il potere ultimo di scrivere le regole fondamentali della nazione sia conservato al Parlamento nazionale o se questo se ne spogli condividendolo, anche se pariteticamente, con ciascuna o con alcune, ben specifiche e peculiari collettività locali. Non credo che questo sia un punto così scontato come si vorrebbe o si potrebbe dedurre da chi accentua la tesi della natura pattizia degli statuti speciali. In ogni caso, ogni decisione in proposito dovrebbe essere assunta in altra sede, cioè in sede di revisione della Costituzione.
In conclusione, signor Presidente e onorevoli colleghi, rinnovo l'invito ad approvare il presente provvedimento così come ci viene dal Senato con le modifiche e con le integrazioni che ho cercato di illustrare non solo per il lungo lavoro, per il lungo e approfondito iter fin qui svolto, ma per cercare di produrre un provvedimento che contribuisca a favorire la stabilità e la governabilità in quelle regioni e province, per ammodernare complessivamente l'ordinamento e per fare in modo che vi sia un trasferimento di potestà e di competenza legislativa primaria per corrispondere alle esigenze delle comunità regionali di queste regioni.
Credo che il provvedimento sia un formidabile passo in avanti perché l'autonomia differenziata non sia un peso né un costo (oggi e di questi tempi) ma un valido strumento per lo sviluppo peculiare di quelle località (Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-l'Ulivo, Popolari e democratici-l'Ulivo, misto-Verdi-l'Ulivo e misto minoranze linguistiche).
Mi soffermerò ora su alcune delle modifiche introdotte dal Senato. Certamente un passo indietro è la modifica votata dal Senato in ordine allo statuto della Sardegna: nel comma 4 dell'articolo 54 dello statuto sardo in vigore, è sancito il principio secondo cui le disposizioni del titolo III
Ecco, rivolgendomi al relatore, che si è posto una serie di quesiti sul carattere pattizio o meno di alcune norme che attengono agli statuti, osservo che proprio il carattere pattizio veniva affermato con un emendamento che lo stesso relatore aveva proposto a suo tempo. Personalmente, limiterei l'ambito del carattere pattizio ai casi in cui con legge ordinaria si può modificare lo statuto, che diversamente richiede una modifica con legge costituzionale: in questi casi, ove la legge ordinaria possa modificare lo statuto, il carattere pattizio va pienamente affermato; ecco perché a me andava bene, come andava bene al relatore, il principio dell'intesa con la regione, anziché quello di una semplice attività consultiva, che non ci appaga. Quest'ultima innovazione, purtroppo, però, è stata soppressa dal voto del Senato.
Analogamente, con riferimento all'articolo 4 della proposta di legge costituzionale in esame, sul quale il relatore si è soffermato particolarmente, il Senato, con il voto in aula (non è solo questa, ovviamente, l'innovazione apportata), ha modificato tra l'altro il testo del comma 2 afferente allo statuto del Trentino-Alto Adige, sopprimendo la parte finale del comma medesimo. Nel testo approvato dalla Camera, era stato infatti previsto «fatte salve le disposizioni concernenti le incompatibilità dei consiglieri stabilite nella presente legge costituzionale»: anche in questo caso, giudichiamo un arretramento l'avvenuta soppressione ad opera del Senato della disposizione da ultimo citata.
Ulteriore puntualizzazione attiene alla soppressione da parte del Senato della lettera p) del comma 1 dell'articolo 5, recante modifiche allo statuto della regione Friuli-Venezia Giulia: premetto che l'articolo 63 dello statuto vigente prevede che le norme delle disposizioni del titolo IV dello stesso statuto, ossia quelle afferenti a finanze, demanio e patrimonio della regione, possano essere modificate con legge ordinaria «in ogni caso, sentita la regione»; orbene, con l'approvazione del testo da parte della Camera nella seduta del 25 novembre 1999, si era inteso dare una spinta in senso federalista agli assetti statutari con l'espressa sostituzione delle parole «e, in ogni caso, sentita la regione» con le parole «e, in ogni caso, d'intesa con la regione». La lettera p) è stata soppressa dal Senato e ciò costituisce, a mio giudizio, un arretramento rispetto all'impostazione che la Camera aveva inteso dare nel senso di far avanzare in direzione federalista, o se si preferisce di un regionalismo compiuto, l'assetto della regione Friuli-Venezia Giulia, come già avvenuto per la regione sarda con la soppressione della lettera q) del comma 1 dell'articolo 3.
Vi è da osservare che i testi degli articoli 1 e 2 della proposta di legge costituzionale al nostro esame, riguardanti rispettivamente gli statuti della regione siciliana e della regione Valle d'Aosta, sono rimasti invariati: ciò conferma che avevamo ragione, sia il sottoscritto sia il senatore Schifani, allorché chiedevamo, inascoltati, che le modifiche agli statuti speciali di ben cinque regioni non confluissero in un unico calderone, ma potessero formare oggetto di distinte proposte di legge costituzionale, sia pure da portare avanti contemporaneamente...
L'articolo 138 della Costituzione fa sì che la prima lettura di ogni proposta di legge modificativa di testo costituzionale non si possa considerare conclusa se il testo votato da uno dei due rami del Parlamento viene comunque variato dall'altro ramo. In altre parole, con il voto che si esprimerà in quest'aula sul testo al nostro esame, la prima lettura potrebbe concludersi, ove solo la totalità degli emendamenti venisse ritirata o respinta. Ribadisco una notazione politica in ordine alla proposta di legge costituzionale, quale risulta anche dal voto del Senato: si è voluto privilegiare l'aspetto della stabilità del Governo regionale mediante l'elezione diretta dei presidenti delle giunte regionali. Per i presidenti delle regioni a statuto speciale si è proceduto come per l'elezione diretta dei presidenti delle regioni a statuto ordinario. La normativa transitoria estende in sede di prima applicazione il cosiddetto «Tatarellum», ferma restando però la potestà delle assemblee elettive di darsi una diversa forma di Governo, in base ad una decostituzionalizzazione delle disposizioni sulla forma di Governo inserita in ciascuno degli statuti speciali.
Con riferimento all'assetto della regione siciliana, come deputato eletto in quella regione, avevo presentato in data 15 maggio 1996, proprio in occasione del 50o anniversario della promulgazione del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, una proposta di legge costituzionale (l'Atto Camera n. 815), che ho ritirato per non creare qualsivoglia intralcio all'esame della cosiddetta legge-voto deliberata dall'assemblea regionale. Mi riferisco alla proposta n. 5710 presentata alla Camera dalla regione siciliana il 18 febbraio 1999. Aggiungo che, dopo l'approvazione della legge-voto ad opera della Commissione speciale presieduta dall'onorevole Provenzano, poiché la stessa stentava ad essere esaminata dall'Assemblea, avevo fatto mio il relativo testo con la presentazione della proposta di legge n. 5615 risalente al 27 gennaio 1999.
Sull'istituto della rimozione del presidente della regione siciliana non sono mancate contestazioni ad opera di autorevoli esponenti regionali nel corso di un importante convegno indetto da Forza Italia e svoltosi a Catania il 14 luglio scorso sul tema «Elezione diretta e modifiche agli statuti speciali». Devo dire che ogni proposta emendativa al riguardo si appaleserebbe inammissibile stante il fatto che il Senato non ha innovato in tema di rimozione.
Al riguardo devo tuttavia ribadire alcune considerazioni. Lo statuto siciliano dà al presidente della regione siciliana un rango ben diverso da quello di semplice presidente della giunta.
Egli ha avuto attribuito un potere che compete al Presidente della Repubblica, quello di decidere i ricorsi straordinari proposti avverso atti regionali, provinciali e comunali; ricorsi straordinari che, invece, nelle altre regioni italiane sono tuttora decisi dal Presidente della Repubblica, su conforme parere del Consiglio di Stato.
Ancora: il presidente della regione siciliana partecipa con rango di ministro ai lavori del Consiglio dei ministri nei casi previsti dall'articolo 31, comma 3, del vigente statuto. Inoltre, ai sensi dell'articolo 31, primo comma, dello statuto, egli provvede al mantenimento dell'ordine pubblico a mezzo della Polizia di Stato, che nella regione dipende dal presidente della regione medesima, e può chiedere l'impiego delle Forze armate. Quest'ultima è una norma di rango costituzionale che i Governi della Repubblica - mi dispiace ribadirlo - in oltre 53 anni non hanno tenuto in alcun conto, tanto che siffatti comportamenti hanno i connotati della violazione della Costituzione. Non si dica
Sono queste considerazioni che nel recente convegno hanno fatto dire ad autorevoli esponenti della regione siciliana che in effetti le norme sulla rimozione non si inquadrano assolutamente nell'architettura complessiva dello statuto siciliano.
Solo per completezza voglio qui ribadire che un'occasione persa è costituita dalla mancata introduzione dell'obbligo di optare per una delle due cariche, nel caso di deputato regionale - ma il discorso si pone anche per il consigliere regionale - nominato assessore. Vicende recenti, che nella regione siciliana hanno fatto assistere a ribaltoni e controribaltoni, forse non si sarebbero verificate ove il deputato regionale chiamato alla carica di assessore avesse avuto l'obbligo di optare tra una delle due cariche: quella di deputato o quella di assessore, quella di consigliere regionale o quella di assessore.
In Sicilia - ma temo che ciò non si sia verificato solo in Sicilia - ogni crisi è finora virtualmente nata il giorno stesso che vedeva nascere il precedente governo, quello in carica, in quanto i deputati esclusi dalla partecipazione alla giunta di governo si sono sempre messi di buzzo buono per disarcionare coloro che avevano avuto la sorte di andare al governo: dico ciò con riferimento ai governi di centro, di destra o di sinistra. È stato un vorticoso circuito nefasto, al quale l'approvazione di questa legge costituzionale, consolidando le formazioni governative, dovrà porre termine.
Le disposizioni della legge costituzionale al nostro esame, di certo peggiorate, a mio giudizio, agli articoli 3, 4 e 5 dal voto del Senato, complessivamente costituiscono un bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto. So che alcuni colleghi dell'opposizione lo ritengono un bicchiere mezzo vuoto. Confido che alla fine il testo venga considerato un bicchiere mezzo pieno, quanto meno con riferimento alla votazione finale - speriamo positiva -, malgrado i dissensi prevedibili sugli articoli 3, 4 e 5, perché le argomentazioni addotte dal relatore sulla asserita validità delle modifiche votate dal Senato francamente non ci convincono.
Con questi proponimenti costruttivi, concludo il mio intervento, sperando che nella dichiarazione di voto finale possa essere più aperto a soluzioni positive.
In questa sede voglio ribadire ancora una volta quanto questo progetto di legge costituzionale rappresenti in termini di modernizzazione, di risposta a problemi di governabilità e di stabilità nelle regioni a statuto speciale. Si tratta di una riforma assolutamente indispensabile anche per arrivare a quel necessario equilibrio istituzionale e politico che è stato determinato dall'approvazione, da parte del Parlamento, della legge per l'elezione diretta dei presidenti delle regioni a statuto ordinario. Questa è una riforma necessaria proprio per ricreare un equilibrio.
Rispetto alla prima delle due osservazioni, credo valga la pena di ricordare che il consiglio regionale e quello provinciale si sono espressi più di una volta nel senso di sollecitare l'approvazione della legge oggi in discussione. Questo significa che il Parlamento ha interpretato correttamente ciò che la comunità locale si aspetta. Quanto alla seconda obiezione, non può sfuggire il fatto che il sistema autonomistico ne esce rafforzato con l'assegnazione di competenze ordinamentali in materia di forma di Governo che prima erano precluse tanto alle province quanto alla regione. In materia elettorale, invece, la competenza viene trasferita più correttamente alle province le quali rappresentano realtà del tutto diverse tra loro, quanto a composizione del corpo elettorale e alle problematiche relative alla presenza delle minoranze linguistiche con caratteristiche proprie nelle due province.
Ciò è tanto più vero se si pensa che anche il legislatore regionale, quando si è cimentato nell'elaborazione di leggi elettorali, sia comunali sia regionali, ha elaborato due distinti sistemi per le due province, chiaramente anche con evidenti problemi di compatibilità costituzionale. Dunque queste critiche non hanno alcun fondamento, né fondamento ha l'obiezione secondo cui la norma transitoria, così come modificata dal Senato, rappresenterebbe un pericoloso vulnus per l'autonomia statutaria della regione e della provincia di Trento. Va detto infatti che questa disposizione rappresenta appunto una norma transitoria o, più correttamente, è una disposizione che contiene in sé una clausola cosiddetta di dissolvenza, nel senso che, se il consiglio provinciale riterrà di approvare una legge elettorale, com'è auspicabile, la norma cadrà automaticamente. Il consiglio provinciale in questo caso potrà dimostrare quanto sa rappresentare ed interpretare le istanze autonomistiche di questa provincia in una materia così delicata. La sensazione è che i rilievi siano mossi più dal timore che siano messe in discussione rendite di posizione personali piuttosto che dalla reale preoccupazione del perseguimento del bene delle popolazioni residenti in Trentino e delle loro istituzioni.
Il dibattito che negli ultimi mesi ha infiammato il mondo politico locale sul futuro della regione prende sostanzialmente le mosse dalla constatazione della crisi della regione, una crisi non solo politica ma che è anche il frutto del compimento dei dettami del secondo statuto di autonomia che ha delineato una regione come semplice cornice istituzionale senza competenze proprie.
La mia difesa del mantenimento di quelle poche potestà residue, che lo statuto di autonomia del 1972 assegna comunque alle province, non rappresenta certo un'operazione intellettualmente onesta e di respiro. È piuttosto sul piano politico che dobbiamo ragionare per reinventare un ruolo per la regione, che passa innanzitutto attraverso la riscoperta delle ragioni di un dialogo e di una collaborazione con l'Alto Adige-Südtirol attraverso la riconquista di una fiducia reciproca e la ricostruzione di quegli elementi comuni che attualmente a fatica si distinguono e che sono il vero fondamento di una comunità regionale partecipata e sentita.
Per questo motivo, convintamente voteremo a favore del testo della proposta di legge costituzionale, così come modificato dal Senato, con la consapevolezza che essa rappresenta davvero una importante opportunità per quelle terre (Applausi).
Dopo il blocco del 2 giugno 1998 dell'attività della Commissione bicamerale e dell'esame del suo progetto da parte della Camera, il Parlamento ha avuto la capacità di riprendere tempestivamente il percorso riformatore. È già nuova Costituzione la riforma che abbiamo introdotto in materia di competenze e di autonomia statutaria delle regioni a statuto ordinario: abbiamo già riformato gli articoli 121, 122, 123 e 126 della Costituzione; sono già in vigore, altresì, le modifiche che introducemmo a suo tempo con legge ordinaria per la forma di Governo e le leggi elettorali dei comuni e delle province: ricorremmo alla legge ordinaria perché la materia non è costituzionalizzata. Così come quella riforma ha portato governabilità e stabilità nella gran parte degli enti locali del nostro paese, anche la riforma che abbiamo introdotto per le regioni a statuto ordinario ha già portato - con enfasi persino eccessiva - ad un rafforzamento di tutte e quindici le regioni a statuto ordinario e garantirà la governabilità e la stabilità necessarie ad impedire, per le stesse, fenomeni analoghi a quelli che il collega Garra giustamente denunciava con riferimento alla regione Sicilia (e non solo, aggiungo io).
Pertanto, il fatto che oggi ci troviamo ad una tappa importante - sebbene non definitiva - della riforma in materia di forma di governo e di legge elettorale dei cinque statuti delle regioni a statuto speciale costituisce un completamento parziale di un disegno riformatore della forma di Stato nel suo insieme, che segnerà comunque un risultato positivo di questa legislatura, che era iniziata con ambizioni - tutti noi lo sappiamo - assai più ampie, ma che si concluderà con un risultato enormemente positivo.
Debbo aggiungere che da parte della maggioranza del Parlamento vi era non solo la piena disponibilità - come la presidente Jervolino Russo ed il rappresentante del Governo sanno - ma anche il pieno interesse ad approvare già in queste ultime settimane di luglio, prima della sospensione estiva dei lavori, sia pure in forma parziale e stralciata, una parte di riforma più ampia di carattere federale, incidendo sugli altri articoli del titolo V della Costituzione.
Signor Presidente, colgo l'occasione per ricordare che la I Commissione (più precisamente, il Comitato dei nove, che rappresenta la Commissione in aula) ha ricevuto in audizione Ghigo di Forza Italia, presidente della conferenza dei presidenti della regioni e delle province autonome, il quale, insieme al vicepresidente Errani, ci ha chiesto di stralciare alcune parti essenziali della proposta di legge e di portarle immediatamente, entro il mese di luglio, all'esame dell'Assemblea. Contemporaneamente, vi sono stati altri presidenti di regioni (Formigoni e Galan, anch'essi di Forza Italia, come il presidente Ghigo) che, invece, hanno - usiamo un linguaggio giornalistico - sparato a zero nei confronti dell'ipotesi che il presidente Ghigo ci aveva rappresentato a nome dell'unanime conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome: pertanto, vi è qualche forma di schizofrenia da parte di qualcuno (non del presidente Ghigo) in questa vicenda: mentre Ghigo di Forza Italia (in qualità di presidente della citata conferenza) ci ha chiesto lo stralcio della proposta di legge
Ho voluto ricordare questo perché ne resti traccia negli atti parlamentari e perché si capisca come il disegno riformatore, sia pure parziale, che riguarda il titolo V, da una parte, e le leggi costituzionali in materia di statuti speciali previsti dall'articolo 116 della Costituzione, dall'altra, potrebbe - potrà ancora, ma sicuramente avrebbe potuto - essere più ampio, se non vi fossero stati i comportamenti che poco fa ho rilevato con sofferenza, non certo con soddisfazione. Quando si blocca l'autorità riformatrice del Parlamento, sollecitata dalle stesse regioni, credo che vi sia qualche responsabilità o irresponsabilità che avrebbe potuto essere evitata.
Le regioni a statuto speciale hanno, come tutti sappiamo, una peculiarità: ciascuna ne ha una particolare, ma tutte insieme hanno la peculiarità di essere previste dall'articolo 116 della Costituzione, il quale recita: «Alla Sicilia, alla Sardegna, al Trentino-Alto Adige, al Friuli-Venezia Giulia e alla Valle d'Aosta sono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia secondo statuti speciali adottati con leggi costituzionali».
È dunque la Costituzione del nostro paese a prevedere che gli statuti siano adottati e successivamente modificati dal Parlamento con leggi costituzionali. Questo, ovviamente, è un privilegio ed anche un limite: è un privilegio perché solo le regioni a statuto speciale vedono il loro statuto approvato o modificato con legge costituzionale; è obiettivamente anche un limite perché non è immaginabile (il relatore con molta correttezza ha affrontato la questione del carattere pattizio nell'ultima parte del suo intervento) che una qualunque regione imponga al Parlamento la propria posizione: dialoghi, si confronti e discuta con il Parlamento, come è non solo immaginabile ma anche necessario (l'abbiamo sempre fatto).
È dunque inimmaginabile che, con le forme particolari di autonomia previste dall'articolo 116 della Costituzione, una regione possa imporre al Parlamento la propria volontà. Perché questo? Avendo dato autonomia statutaria alle regioni a statuto ordinario, non abbiamo dato loro la possibilità di mutare le proprie competenze. L'attribuzione di ulteriori competenze alle regioni a statuto ordinario - che, a mio giudizio, è auspicabile ed io formulo identico auspicio per le regioni a statuto speciale - è decisa dal Parlamento sotto il titolo «federalismo», quando si modifica l'articolo 117 della Costituzione e gli altri ad esso connessi. È, dunque, il Parlamento che attribuisce alle regioni a statuto ordinario ulteriori competenze; se si immaginasse un carattere rigidamente vincolante e pattizio nel senso sbagliato, su cui giustamente si è soffermato in modo critico il relatore, potremmo immaginare che la Sicilia decidesse di autoattribuirsi competenze - che so io? - in materia di politica estera, di difesa, di ordine pubblico (dico la Sicilia per citare la regione più lontana e la più vicina alle successive elezioni) ed il Parlamento dovrebbe soltanto «prendere o lasciare», approvare o respingere: nell'approvare abdicando alle responsabilità del Parlamento, che è l'espressione della sovranità popolare nel suo insieme, da Pantelleria al Brennero; nel respingere aprendo un conflitto di carattere politico e istituzionale, quello che auspicano Galan e Formigoni, per intenderci (di questo si sta parlando in queste settimane), per arrivare non ad un carattere federale della nostra Repubblica, ma piuttosto ad una sua disarticolazione, ad una contrapposizione. Un piccolo segno di queste vicende lo abbiamo già avuto - lo ripeto - pochi giorni fa nel rapporto con la I Commissione: positivo da una parte e polemico dall'esterno.
Quindi, questa peculiarità delle regioni a statuto speciale è fondamentale: per questo è necessario che oggi si approvi, in una nuova prima lettura, la legge costituzionale
C'è un'ulteriore peculiarità, dentro la peculiarità delle cinque regioni a statuto speciale, rappresentata dalla situazione della regione Trentino-Alto Adige, che io chiamo Trentino-Alto Adige/Südtirol, introducendo anche la denominazione in lingua tedesca, che in sede di Commissione bicamerale avevamo introdotto e che questa Assemblea aveva già approvato, esaminando il progetto di quella Commissione. L'ulteriore peculiarità cui facevo riferimento è determinata dal particolare assetto autonomistico di questa regione, dalle particolari e complesse vicende storiche che l'hanno caratterizzata e dalla particolare attenzione che si è riservata, perfino in sede internazionale - addirittura da parte dell'ONU, all'inizio degli anni sessanta -, alle problematiche della tutela delle minoranze linguistiche in questa regione ed alla complessità del secondo statuto di autonomia, che è stato introdotto con la legge costituzionale del 1971 e con il decreto del Presidente della Repubblica del 1972, ossia l'attuale statuto, dopo il primo, quello del 1948.
Bene, sotto questo profilo dobbiamo dire che cosa il nostro Parlamento ha fatto e che cosa sta facendo. Prima di tutto, abbiamo mantenuto l'unicità dello statuto: si parla sempre della regione e delle province autonome, ma si deve costantemente ricordare che un unico statuto regola le norme fondamentali della regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Abbiamo quindi mantenuto l'assetto «tripolare» di questa autonomia: una regione e due province. Tuttavia, come il relatore ha giustamente ricordato, ormai la stragrande maggioranza delle competenze, sia di quelle direttamente attribuite, sia di quelle trasferite, è in capo alle due province autonome - potremmo parlare del 95 o forse del 98 per cento delle competenze, qualcuno dice anche di più -, quindi abbiamo rovesciato il rapporto tra la regione e le due province. Queste ultime rimangono due enti con un unico statuto, ma poiché, ripeto, la stragrande maggioranza delle competenze sono in capo ai due consigli provinciali, si arriverà all'elezione diretta dei due consigli provinciali, che, sommati, continueranno a formare il consiglio regionale. Non voglio aprire qui la discussione in ordine al giudizio se si sia fatto bene o male, ma il trasferimento della quasi totalità delle competenze dalla regione alle due province autonome - collega Mitolo, dobbiamo ricordarcelo, visto che non ne ha responsabilità lei, come non ce l'ho io - è stato deciso nei precedenti vent'anni dalla Südtiroler Volkspartei, insieme all'allora Democrazia cristiana.
C'è un'ulteriore peculiarità di questa legge costituzionale, per quanto riguarda l'articolo 4, come è stato ricordato dal relatore ed anche, poc'anzi, dall'amico e collega Detomas. In questa legge è inserita, per quanto riguarda la materia elettorale e la forma di governo, una particolare e peculiare tutela della minoranza ladina che, per quanto riguarda in particolare la provincia di Trento, prima non sussisteva. Questa forma di tutela è stata inserita nella logica di una recente sentenza della Corte costituzionale, che ha dichiarato incostituzionale, a causa della mancanza di tale garanzia, una precedente legge elettorale regionale approvata nella precedente legislatura regionale.
In questa proposta di legge costituzionale è stata inserita altresì - grazie alla disponibilità del Presidente della Camera, che in altre circostanze è stato più rigido, ma in questo caso ha fatto un'eccezione per consentire l'approvazione definitiva del testo - l'intera proposta di legge costituzionale, che questa Camera aveva approvato anni fa, in materia di tutela delle minoranze ladina, mochena e cimbra della provincia di Trento. Tale proposta di legge si era arenata al Senato in attesa che fosse approvata la proposta di legge al nostro esame, che la ricomprende. Per questo motivo l'articolo 4, concernente modifiche allo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol, è più complesso degli altri, perché comprende norme particolari di tutela delle minoranze ladina, mochena e cimbra.
Per quanto riguarda la provincia di Trento, si cerca di risolvere il problema, che non ha mai avuto la provincia di Bolzano, di garantire governabilità e stabilità per chiunque governi: oggi governa l'Ulivo, domani - non me lo auguro, ma può accadere - potrà governare il centrodestra. Pertanto, bisogna garantire a chiunque governi governabilità e stabilità, perché ciò rafforza anche il rapporto tra le province di Trento e di Bolzano. La provincia di Bolzano, forte, messa a confronto con la provincia di Trento, debole, rende dispari i rapporti politici ed istituzionali e rende difficile una positiva valorizzazione dell'istituto regionale.
Vi è una norma transitoria introdotta per la provincia di Trento, come ve ne è una per la Sicilia, la Sardegna e per il Friuli-Venezia Giulia - l'avrei auspicata anche per la Valle d'Aosta, ma mi sono adeguato al diverso consenso maggioritario di questo Parlamento: sono sempre leale da questo punto di vista e, quindi, ho ritirato il mio emendamento -, che ha subito una profonda modifica da parte del Senato. Ciò è accaduto al fine di recepire le istanze avanzate a livello autonomistico locale. Era stata chiesta la tutela della minoranza ladina, che non c'era nella prima norma transitoria approvata in Commissione e che fu poi introdotta dalla Camera in prima deliberazione; era stato chiesto l'adeguamento della norma transitoria ai modelli elettorali autonomistici ed abbiamo modificato il modello cosiddetto «Tatarellum» con quello dell'elezione diretta dei sindaci, come si realizza nella provincia autonoma di Trento.
Si è detto e lo ripeto che il consiglio provinciale di Trento, se lo vorrà, avrà tre anni di tempo per cambiare la legge elettorale, qualora non ritenga adeguata quella che abbiamo introdotto. La norma transitoria rappresenta quindi una norma ombrello, una norma paracadute, ma per tre anni - o anche nei cinque anni successivi - e comunque prima delle prossime elezioni, il consiglio provinciale di Trento, se lo riterrà necessario, potrà cambiare il modello elettorale.
È stato introdotto anche l'articolo 7, che rappresenta un «paracadute» per la Sicilia: devo dire che questo «paracadute» non mi entusiasma, ma lo abbiamo introdotto per garantire alla Sicilia di votare, con sei mesi di ritardo, con le nuove norme elettorali o addirittura di annullare le elezioni svoltesi nei sei mesi precedenti. Spero non si verifichi questa seconda ipotesi: la prima potrebbe verificarsi, ma se noi approviamo presto questa
Presidente, mi permetta di svolgere ancora due ulteriori osservazioni, perché vorrei concludere cercando di instaurare un dialogo con chi ha criticato questo testo legislativo. Se non ho visto male, nella tribuna riservata al pubblico credo siano presenti - mi fa piacere, perché lo ritengo un segno di attenzione, seppure critica - un certo numero di consiglieri provinciali delle minoranze sia della provincia di Bolzano sia della provincia di Trento. Vi sono due diverse istanze critiche che arrivano al Parlamento e, se lei mi permette, Presidente, vorrei dimostrare un segno di attenzione. Da Bolzano arriva una critica - sottoscritta anche dai consiglieri Verdi di quella città - alla modifica del regolamento oggi in discussione al consiglio provinciale di Bolzano.
Io dico che condivido questa critica, ma il Parlamento non può interferire in una materia che è di esclusiva competenza del consiglio provinciale di Bolzano. Però, se essa ha un valore politico-parlamentare, dico che condivido questa critica.
La seconda preoccupazione che arriva da Bolzano è il timore di una nuova legge elettorale, successiva all'approvazione di questo statuto, che conculchi i diritti delle minoranze. A tale riguardo - e qui sì il Parlamento può interloquire! - ricordo positivamente che ci sono tre vincoli che abbiamo introdotto per il consiglio provinciale di Bolzano e per nessun altro statuto speciale: il vincolo della proporzionale (che resta solo a Bolzano); il vincolo dei due terzi dei componenti per introdurre eventualmente l'elezione diretta del presidente; il vincolo dei due terzi dei componenti per introdurre eventualmente, non la nomina, ma l'elezione consigliare di eventuali assessori laici o esterni.
Tale preoccupazione, a cui mi associo - mi auguro che non vi sia alcuna manipolazione successiva della legge elettorale che conculchi i diritti delle minoranze, contro cui mi batterei come cittadino prima ancora che come parlamentare - ha però trovato nel Parlamento un ascolto talmente ampio da avere introdotto solo per il consiglio provinciale di Bolzano tre vincoli che, ripeto, non sono previsti in nessun altra parte della legge costituzionale per altre regioni o province.
Per quanto riguarda Trento, vengono sollevate critiche che riguardano l'indebolimento dell'autonomia, una critica alla norma di transizione e una preoccupazione per il futuro della regione.
I colleghi già intervenuti hanno ricordato che qui non c'è un indebolimento dell'autonomia, ma un rafforzamento delle competenze autonomistiche. La norma transitoria l'abbiamo «trentinizzata» al massimo e comunque il consiglio provinciale è sovrano, se deciderà di introdurre una legge elettorale diversa.
Condivido la preoccupazione riguardante la regione, ma proprio perché la condivido si è mantenuto l'ente regione; bisognerà compiere un lavoro costituente per ridefinire la competenza della regione nella nuova fase storica dell'autonomia. Bisognerà quindi fare un lavoro in positivo, che proprio il consiglio regionale del Trentino-Alto Adige/Südtirol - di cui sono qui presenti alcuni eminenti esponenti delle opposizioni che da questo punto di vista avranno un ruolo importante - potrà e dovrà porre al proprio ordine del giorno.
Signor Presidente, concludo ringraziandola per la tolleranza che lei ha avuto nei miei confronti, ma lei capisce che la materia è così complessa e delicata per cui è opportuno che in Parlamento si dialoghi tra di noi con franchezza e visto che oggi ci è stata data questa occasione positiva, è opportuno dialogare anche con rappresentanti delle autonomie che su questo terreno hanno avuto legittimamente posizioni critiche, alle quali però intendiamo dare il più possibile una risposta positiva (Applausi dei deputati dei
Mi occuperò quindi - anche perché provengo da quella regione - soprattutto del Trentino-Alto Adige, ossia dell'articolo 4 della legge in esame, e spero di avere maggiore fortuna di quanto non abbia avuto la mia collega senatrice Pasquali al Senato, perché i grandi problemi istituzionali e politici della regione Trentino-Alto Adige meritano seria e responsabile attenzione. Si tratta in particolare, e lo sottolineo, di problemi di carattere nazionale, che non possono essere confusi nella maniera più assoluta con i problemi riguardanti tutte le altre regioni del nostro paese. Lo dico con riferimento alla storia, al modo con cui è stato varato lo statuto del Trentino-Alto Adige nel 1948, e successive modifiche, nonché con riferimento alle implicazioni che ha avuto in tutti questi anni.
Non a caso oggi i consiglieri regionali di tutte le opposizioni del consiglio regionale del Trentino-Alto Adige manifestano a Roma contro l'approvazione della legge che stiamo discutendo. Con detta manifestazione - cosa degna della massima considerazione - concordano anche i consiglieri della minoranza di lingua tedesca, dell'UFS e dei Freiheitlichen. È un fatto degno di sottolineatura: non era mai accaduto che tutte le minoranze del consiglio regionale e dei due consigli provinciali fossero coalizzate ed unite nel contestare tutta la serie di provvedimenti connessi alla proposta di legge al nostro esame.
Ho letto i resoconti della discussione svoltasi al Senato e non mi sorprende - come, del resto, non mi sorprende quanto è stato sostenuto in questa sede - che il valore del modello di autonomia scaturito dall'accordo tra gentiluomini, De Gasperi e Gruber, sia esaltato. Sta di fatto, cari colleghi, che in cinquant'anni detto modello è stato modificato in maniera sostanziale, in particolare, nel 1972, sotto la spinta del terrorismo. Oggi viene presentata addirittura una proposta di legge che, di fatto, riduce la nostra regione a pura finzione giuridica. Ti ho ascoltato con molta attenzione, collega Boato; non è da oggi che ripeti certi temi come, peraltro, stiamo facendo anche noi.
La volontà dei contraenti dell'accordo viene superata ampiamente e si ha un bel dire che l'autonomia deve essere applicata con spirito dinamico - questa sarebbe una delle tante manifestazioni di spirito dinamico -; la dinamicità deve essere sostenuta relativamente ad alcune manifestazioni, non certo per spogliare e annullare un principio di fondo che aveva dominato la contesa e l'accordo tra De Gasperi e Gruber.
Basti ricordare come proprio il problema della determinazione territoriale dell'autonomia sia stato uno dei principali nella trattativa che ha portato alla conclusione dell'accordo De Gasperi-Gruber. Chi ha letto i documenti ufficiali di quella trattativa non può non ricordare gli interventi dell'ambasciatore Carandini con Gruber, con Schmid e, soprattutto, l'intervento finale e decisivo di De Gasperi; tali interventi sono quanto mai chiari e non si prestano ad interpretazioni equivoche. «La regione si articola nelle due province»: questo è il cosiddetto assetto tripolare; l'assetto tripolare che avete fissato adesso, caro collega Boato, è una pura finzione giuridica, lo ripeto per l'ennesima volta. Cosa significa che esiste la regione ma che essa è costituita dai due consigli provinciali quando si riuniscono insieme? Lo statuto originario prevedeva qualcosa di sostanzialmente differente, ossia che la regione si articolava nelle due province; era la regione a determinare le province, non viceversa. Alla regione veniva attribuita una funzione ben precisa; con il provvedimento in esame il consiglio regionale dovrebbe riunirsi in due sessioni ordinarie per discutere di quisquilie, certamente non di temi ed argomenti essenziali per la vita della regione.
L'assetto tripolare, scaturito dal primo statuto e conservato nel secondo con il «pacchetto», aveva una giustificazione nel patto De Gasperi-Gruber, oltre ad un preciso valore giuridico e tecnico; esso aveva, soprattutto, un valore politico: in quella fase storica a De Gasperi premeva realizzare al confine nord dell'Italia un assetto il più possibile equilibrato, dimostrando l'intenzione di tutelare ampiamente la minoranza di lingua tedesca, ma senza trascurare il problema delle necessarie garanzie per il gruppo linguistico italiano. Ecco il punto: dove sono in questo momento le garanzie per il gruppo linguistico italiano? Se dessimo alla Volkspartei - perché di questo si tratta - i poteri previsti dal provvedimento in esame, credo che avremmo da temere, come dicevi anche tu.
Questo ovviamente ci preoccupa, come deve preoccupare anche voi!
Le garanzie necessarie per il gruppo linguistico italiano sicuramente potevano essere ottenute con l'istituzione della regione autonoma del Trentino-Alto Adige come, di fatto, è stato fino ad oggi, perché indubbiamente la minoranza di lingua italiana si sente più tutelata in un quadro nel quale vi è una maggioranza ben definita che non solo riconosce la sovranità dello Stato, ma che la può sostenere e guidare nel confronto, sempre assai difficile, con il gruppo di lingua tedesca rappresentato quasi esclusivamente dalla Volkspartei. Del resto, non ci possiamo dimenticare che lo stesso Gruber, quando iniziarono il dibattito e la contesa alla conferenza di pace, pretendeva l'autonomia per la provincia di Bolzano, con soli ventuno comuni della provincia di Trento e di tre della provincia di Belluno (Cortina d'Ampezzo, Colle Santa Lucia e Livinallongo). Quel tentativo fu frustrato proprio dall'intervento di De Gasperi, che viceversa pretese un quadro più esteso dell'autonomia e pretese che il quadro fosse quello del Trentino-Alto Adige, di tutta la regione, anche per mantenere la stessa provincia di Bolzano e la minoranza di lingua tedesca più legata ad una realtà politica complessa, ad una realtà regionale complessa finché volete, ma dove chi predominava era la maggioranza di lingua italiana.
Noi oggi siamo condannati a subire una situazione in cui non vi è possibilità di alternativa. Noi non avremo mai la possibilità di eleggere un governo provinciale in cui sia possibile un'alternanza. Siamo costretti a subire uno statuto in una situazione nella quale ci ritroviamo in minoranza assoluta in eterno: naturalmente, non possiamo accettarlo e ci battiamo perché il Parlamento e le forze politiche che lo compongono si rendano conto della necessità di modificare tale situazione. E questa sarebbe stata un'ottima occasione per un intervento finalizzato a rafforzare la posizione precedente e a rovesciare, invece, i desiderata della parte avversaria.
Si ha un bel dire che con questo statuto si garantisce la governabilità del Trentino e si assicura che la regione possa continuare ad esistere: non credo che valga la pena di spendere altre parole per osservare che una regione che non ha competenze, che praticamente non incide sull'attività politica più importante e specifica, rappresentata dall'amministrazione del territorio, non conta niente. Non si può negare, d'altra parte, che con questo provvedimento ponete la provincia di Trento in una situazione di estrema difficoltà:
Il provvedimento in esame, quindi, a nostro avviso, rappresenta un vulnus rispetto non solo all'accordo De Gasperi-Gruber ma anche a tutta quella politica che tendeva all'integrazione, quindi a far sì che le minoranze di lingua tedesca e le altre minoranze avessero la possibilità di integrarsi con la nostra comunità. Oggi, viceversa, si favorisce il processo di «ritedeschizzazione» dell'Alto Adige, che sicuramente non possiamo accettare. Ne è prova l'atteggiamento della Volkspartei, per esempio, sulla toponomastica: ricordo alla Commissione affari costituzionali ed alla sua gentile presidente che la stessa Commissione aveva votato qualche tempo fa una risoluzione nella quale si sottolineava l'esigenza del rispetto dello statuto di autonomia e del bilinguismo nella toponomastica; ebbene, sa qual è stata la risposta, signor Presidente? Il presidente Durnvalder ha presentato una proposta di legge, la cui discussione avverrà a partire da settembre-ottobre, in base alla quale si cancella la maggior parte dei toponomi italiani e non si prevede assolutamente il bilinguismo per tutti i toponomi; quindi, in sostanza, se ne infischiano tranquillamente del dettato della Costituzione, dello statuto e della risoluzione della Commissione affari costituzionali.
È un'altra manifestazione da cui si evince che, procedendo su questa strada, si rafforza il potere arrogante e presuntuoso di una minoranza che, fino a prova contraria, dovrebbe tenere ben presenti e rispettare le decisioni degli organi di questo Parlamento, se non altro. Da cinquant'anni ignora lo statuto proprio in materia di toponomastica; dovrebbe varare una legge per il riconoscimento dei toponimi di lingua tedesca e non lo fa; insomma, continua per la sua strada, anche grazie agli aumentati poteri e ai vantaggi che vengono ad essa offerti proprio da questo provvedimento, che prevede un rafforzamento dei poteri della provincia e, quindi, della Volkspartei. È una strada antica che, è inutile negarlo, è revanscista, sostenuta sempre da uno spirito che non mi perito di definire irredentistico. Tutto ciò approfittando delle nostre debolezze e di un malinteso senso di democrazia, nel quale noi abbondiamo perché, ad ogni costo, vogliamo concedere alle minoranze, e in particolare alla minoranza di lingua tedesca in Alto Adige, ogni sorta di privilegio e di sostegno, senza mai compiere un atto che ponga i nostri concittadini di fronte alle proprie responsabilità e metta finalmente un fermo al desiderio di eccedere nella pretesa di sempre maggiori diritti senza ottemperare anche ai più elementari doveri nel resto dell'Italia.
Credo sia necessario tenere presente la situazione che si è determinata in seno ai consigli provinciali di Trento e Bolzano, dove è vero che si è tenuto conto di certe risoluzioni, ma si è pur sempre trattato di risoluzioni della maggioranza...
Voi invece proseguite sulla stessa strada, convinti di essere nel giusto. Credo di dover concludere ricordando che nella nostra storia grandi uomini hanno lasciato il segno. Uno di questi è Guicciardini, il quale ammoniva che più i popoli chiedono e più loro si concede, più pretendono.
È quanto è accaduto in questi cinquant'anni. In parole più semplici, l'appetito vien mangiando: non ci sono santi e non c'è barba di democrazia che tenga e che insegni! Se non si pone un freno e se non si arriva finalmente ad un incontro decisivo per poter definire i limiti delle concessioni nei confronti di certe minoranze, ci ritroveremo purtroppo a dover prendere atto di determinati avvenimenti che possono capitare da un momento all'altro. Non a caso, signor sottosegretario, signor Presidente, la Volkspartei non ha mai cancellato dal suo statuto l'articolo 2, che riguarda il diritto - come lo chiamano loro - all'autodeterminazione. Si considerano cittadini dello Stato italiano, ma la loro patria è l'Austria: non dimentichiamolo mai.
Sulla base di queste considerazioni, signor Presidente, signor sottosegretario, riteniamo ancora una volta di dover porre la questione dello stralcio di questo articolo della legge e sicuramente voteremo contro l'articolo 4 della proposta di legge (Applausi dei deputati dei gruppi di Alleanza nazionale e di Forza Italia).
Che vi sia necessità di fare presto deriva non solo dal fatto che siamo a fine legislatura, ma soprattutto dal fatto che le regioni a statuto ordinario - altri colleghi lo hanno già ricordato - hanno già rinnovato i propri consigli eleggendo direttamente i propri presidenti e, quindi, la riforma degli articoli 121, 122, 123 e 126 della Costituzione ha già trovato la sua applicazione, confermando la bontà di quell'intervento riformatore.
Il relatore ha riferito le motivazioni, che noi Democratici di sinistra condividiamo, relative all'urgenza e alla necessità delle modifiche delle leggi costituzionali che hanno approvato gli statuti speciali concernenti l'elezione diretta del presidente delle regioni, ad eccezione della Valle D'Aosta e della provincia autonoma di Bolzano, per ragioni riconducibili all'esigenza di governabilità e di stabilità, collegate alle altrettanto necessarie esigenze di modernizzazione e flessibilità. Tutto ciò in un contesto di autonomia in merito alla forma di governo ed alle leggi elettorali, con un rafforzamento complessivo degli organi regionali in una più ampia ottica di riforma in senso federalista dello Stato.
Trova conferma la struttura data al provvedimento dalla Camera dei deputati, con l'approvazione da parte della nostra Assemblea avvenuta il 25 novembre 1999. Viene ribadita una «decostituzionalizzazione» delle materie riguardanti la forma di governo, le norme sull'elezione dei consigli, i casi di ineleggibilità e di incompatibilità, l'esercizio del diritto di iniziativa popolare delle leggi e del referendum.
Le disposizioni costituzionali che verranno inserite negli statuti saranno tali da proteggere la disciplina regionale da eventuali interventi della legislazione ordinaria.
Per quanto riguarda la regione Trentino-Alto Adige, la riserva di competenza è attribuita direttamente ai consigli provinciali,
Noi intervenimmo già, all'esito dei lavori della Commissione bicamerale per le riforme costituzionali della seconda parte della Costituzione - se ben ricordo, era aprile o maggio del 1998 - su quello che doveva divenire il nuovo articolo 56 della Costituzione dove si affrontava, con un emendamento specifico, discusso in seno alla Commissione e portato poi in aula per volontà di alcuni deputati - tra cui chi sta parlando -, il problema della necessità di superare la formulazione «si articola», che certo non è una dizione casuale che non abbia complicanze di carattere costituzionale. Già allora questa Camera, con la quasi totale maggioranza e condivisione dell'Assemblea (va dato merito alla coerenza dell'onorevole Mitolo il quale però fu lasciato solo anche dal suo partito), votò l'inversione della tripolarità nell'ambito della costruzione del sistema autonomistico del Trentino-Alto Adige: non è più la regione che dà vita alle due province, bensì le due province che danno vita alla regione nella consacrazione e nella consapevolezza che ormai i motori dell'autonomia sono i due consigli provinciali, sono le due province.
I resoconti stenografici sono a nostra disposizione e dimostrano quanto affermo senza ombra di dubbio. Poi possiamo anche ricrederci, il che è umano e fa parte delle debolezze o della forza dell'uomo, ma questo è ciò che avvenne allora. La stessa univocità di intenti si è manifestata nel novembre dello scorso anno quando l'Assemblea di Montecitorio ha approvato questo testo che è stato poi modificato dal Senato.
Si pongono a tal uopo le premesse per la preparazione e l'adozione del terzo statuto di autonomia che accompagna il nuovo sistema di convivenza tra le due comunità della provincia autonoma di Trento e di Bolzano. Per il consiglio provinciale di Bolzano, alla luce di questa peculiarità, si è previsto di mantenere e ribadire nello statuto il vincolo relativo al mantenimento del sistema proporzionale per un più compiuta rappresentanza della realtà politica e sociale. Oltre a questo paletto fondamentale, l'Assemblea, a grande maggioranza e con il contributo fattivo di Forza Italia, del collega Frattini, che è qui presente, ha definito altri due paletti, richiamati dal collega Boato. Mi riferisco alla possibilità da parte di quel consiglio anche di darsi un sistema di elezione; quella legge elettorale però deve avere il consenso dei due terzi del consiglio provinciale di Bolzano, il che vale (con un'articolazione ancora più restrittiva) anche per la possibilità di elezione di assessori esterni. Non vengono nominati dal presidente, come avviene in tutta la parte rimanente del territorio nazionale, ma eventuali assessori esterni sono eletti dal consiglio provinciale con procedure particolari che tengono in considerazione la composizione linguistica di questa realtà specifica con la presenza delle tre composizioni linguistiche (l'italiana, la tedesca e la ladina). Si tratta di paletti fondamentali e meditati attraverso un lungo lavoro all'interno della Commissione e del Comitato ristretto, un lavoro che ha avuto inizio nell'aprile-maggio 1999, che ha trovato la sua conclusione nell'aula di Montecitorio nel novembre 1999 e che è stato approvato, con una serie di modifiche, dal Senato nel giugno di quest'anno. È un testo che intendiamo riconfermare.
Noi abbiamo tenuto in debita considerazione la peculiarità e la necessità di difendere questa situazione specifica. Brevemente vorrei richiamare i principi contenuti nella proposta di modifica degli statuti della regione a statuto differenziato al nostro esame: nel rispetto della Costituzione e dei principi dell'ordinamento giuridico dello Stato, l'assemblea del consiglio regionale stabilisce le modalità di elezione del consiglio nonché del presidente della giunta e degli assessori. Le dimissioni contemporanee della metà più
Per quanto riguarda la Valle d'Aosta, sappiamo il perché: da oltre 10 anni non vi è il vincolo del sistema proporzionale. Invece, per quanto riguarda la provincia di Bolzano, valgono le ovvie ragioni che ho appena citato. Tale norma transitoria stabilisce che sin quando non sarà adottata la nuova disciplina elettorale e la nuova forma di governo, il presidente della giunta sarà eletto a suffragio universale diretto contestualmente al rinnovo del consiglio regionale. Al riguardo, richiamo in toto le argomentazioni del collega Boato, secondo cui non si tratta di invasione del sistema autonomistico, bensì di una maggiore dotazione di competenze: questo sistema consentirà al consiglio provinciale di Trento di uscire dall'impasse in cui è caduto e far sì che tale autonomia, con le sue specialità, le sue competenze e le sue dotazioni finanziarie, sia in grado di uscire compiutamente da una situazione di grande instabilità ed avere quella capacità di governo richiesta dalla nostra popolazione.
Per la regione Trentino-Alto Adige, l'innovazione più rilevante consiste nell'attribuzione ai due consigli provinciali delle competenze relative alla legge elettorale. Viene altresì confermato il recepimento delle disposizioni relative alla valorizzazione e tutela delle minoranze linguistiche ladina e di lingua tedesca del Trentino che la Camera dei deputati ha approvato anteriormente all'approvazione in prima lettura della proposta di legge in esame, il 25 novembre 1999.
Per quanto riguarda la provincia di Bolzano, il consiglio provinciale è eletto con sistema proporzionale. Al riguardo, mi ripeto: l'eventuale legge che preveda l'elezione diretta del presidente della giunta provinciale di Bolzano deve essere approvata con la maggioranza dei due terzi dei componenti il consiglio provinciale. Analoga disposizione disciplina l'eventuale elezione di assessori esterni alla giunta provinciale.
Il Senato della Repubblica ha approvato il testo al nostro esame con modifiche il 22 giugno scorso. Le modifiche riguardano, come ha già ricordato il relatore, la soppressione della lettera q) del primo comma dell'articolo 3, nonché l'analoga disposizione della lettera p) del primo comma dell'articolo 5, la riscrittura completa del terzo comma dell'articolo 4 e, infine, l'aggiunta dell'articolo 7.
Signor Presidente, non nascondo le perplessità in merito alla soppressione della lettera q) del primo comma dell'articolo 3 e della lettera p) del primo comma dell'articolo 5, che introducono il concetto della previa intesa con le regioni Sardegna e Friuli-Venezia Giulia, relativamente alla disciplina finanziaria. Comunque, l'impegno assunto dal Governo di sostenere le suddette modifiche in una sede propria (ossia nell'ambito della riforma costituzionale dello Stato in senso federale) risulta convincente. La riformulazione del terzo comma dell'articolo 4 trova la sua ragion d'essere nell'articolazione di una normativa che non soffrisse di eccezioni nella sua pratica applicabilità, oltre che per il recepimento delle richieste del sistema autonomistico locale. In tale contesto, il Senato ha ritenuto necessario riformulare integralmente il comma 3 dell'articolo 4 introducendo, nel rispetto dell'impostazione generale del testo in esame, nuovi contenuti. Più precisamente, si definisce un unico collegio elettorale e
Come si può facilmente constatare, gli interventi emendativi effettuati dal Senato della Repubblica non sono solo circoscritti, ma anche condivisibili e sicuramente condivisi dai Democratici di sinistra, che non hanno presentato alcun emendamento e voteranno contro tutti gli emendamenti presentati al testo, formulati unicamente dalle forze politiche dell'opposizione.
D'altronde, colleghi, è evidente che se non completeremo l'iter della prima approvazione, di cui all'articolo 138 della Costituzione, prima della sospensione estiva dei nostri lavori, quasi sicuramente questa proposta di riforma degli statuti speciali non diverrà legge costituzionale nell'attuale legislatura, con grave - e, mutuando una terminologia giuridica - irreparabile danno per quelle comunità che sino ad ora hanno avuto poteri e competenze differenziate: esse si troverebbero per tali ragioni in ritardo con il processo riformatore, al punto di configurare una specialità in negativo.
Come tutti sappiamo, 52 anni fa veniva approvato con legge costituzionale il primo statuto di autonomia per la regione Trentino-Alto Adige, in base all'accordo De Gasperi-Gruber: quella circostanza è stata più volte richiamata dal collega Mitolo, al quale vorrei dire soltanto una cosa. In quest'aula quest'oggi sono risuonate parole analoghe a quelle che ho avuto la possibilità di leggere nella relazione di minoranza dell'allora segretario del MSI Almirante, svolta nel 1971 all'esito della discussione di quella legge costituzionale.
Pensavo che ventinove anni non fossero trascorsi invano, invece trovo ancora argomentazioni di forte stampo nazionalistico, che tra l'altro sono state ribadite in quest'aula in occasione dell'esame del disegno di legge sulla minoranza linguistica slovena. Penso sia necessario che tutti compiamo uno sforzo maggiore per rispettare ed attuare fino in fondo l'articolo 6 della Costituzione, attuando una normativa nel rispetto delle minoranze linguistiche.
La travagliata storia di quell'esperienza ha portato, dopo venticinque anni, al superamento sostanziale della formula regionale disegnata nel 1948. Vi è un articolo specifico in quello statuto che ci dice che il legislatore costituzionale volle che la regione arrivasse a queste conseguenze: basta leggerlo, basta volerlo interpretare correttamente. Quanto è accaduto non è frutto di interventi extraspaziali, ma della puntuale applicazione della volontà del legislatore costituzionale del 1971, che ha trasformato il primo statuto in uno che desse maggiore autonomia e forza al contesto provinciale rispetto a quello regionale.
Nel 1972 veniva approvato il secondo statuto di autonomia, che ha configurato la regione come la conosciamo oggi, ossia un ente dotato di residuali competenze legislative ed amministrative, radicalmente svuotato di peso politico ed istituzionale, che ha posto completamente in capo alle due province di Trento e Bolzano.
Dall'approvazione del secondo statuto è trascorso più di un quarto di secolo e l'attuale sistema è ormai giunto al capolinea, dopo la chiusura del cosiddetto «pacchetto» avvenuta nel 1992, che ha rappresentato il completamento delle condizioni di base dell'autonomia della provincia di Bolzano a tutela delle minoranze in essa residenti e la definitiva trasformazione
La Südtiroler Volkspartei, partito di maggioranza assoluta in provincia di Bolzano, ha dovuto costatare l'impossibilità politica di perseguire il suo intento di superamento del quadro regionale anche nell'ottica di una sua inopportunità nel momento in cui l'Italia è compiutamente entrata nel sistema europeo e si va verso la costruzione di un'Europa ove gli Stati nazionali perdono volutamente potestà e potere al fine di costruire gli Stati uniti d'Europa.
È necessario ripensare il quadro regionale, soprattutto come livello di cooperazione indispensabile tra le due province, i cui organi siano costituiti da un'unione funzionale di stampo confederale degli organi provinciali riuniti per deliberare politiche comuni in determinate materie. Questo è tornato ad essere il tema su cui ricostruire un'unità di intenti al fine di prepararsi al meglio, sia dal punto di vista istituzionale che di organizzazione complessiva, per competere in una realtà profondamente modificata e che dovrà vedere queste cooperazioni capaci di aprirsi compiutamente alle novità ed alle innovazioni che il terzo millennio ci prospetta.
I Democratici di sinistra hanno sostenuto e votato il testo di riforma oggi al nostro esame sia alla Camera che al Senato e si accingono a fare altrettanto ora perché le modifiche che esso contiene agli statuti delle regioni a statuto differenziato sono fortemente volute ed appartengono alla cultura riformatrice di questo partito.
Noi, Democratici di sinistra, continueremo la nostra strada convinti che i Governi Prodi, D'Alema ed ora Amato siano stati non solamente amici per le autonomie speciali, ma abbiano contribuito alla loro ulteriore promozione, completandone il quadro di poteri e competenze, sia con interventi di delega nei numerosi provvedimenti legislativi, sia condividendo gran parte del lavoro svolto dalle commissioni paritetiche con l'emanazione dei conseguenti decreti legislativi.
Per questi motivi, sicuramente da parte dei Democratici di sinistra vi sarà ampio sostegno, volontà di dialogo, ma anche fermezza nel portare a termine questo importante disegno di riforma costituzionale (Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-l'Ulivo).
Colleghi, vi è un problema sull'ordine dei lavori. La Presidenza ha un breve impegno istituzionale alle 17,35. Chiedo dunque all'onorevole Fontan, che è il prossimo iscritto a parlare, se ritenga di poter esaurire il suo intervento nella mezz'ora che ci separa da quell'impegno.
Le regioni a statuto speciale sono cinque, ma ciascuna di esse ha una propria autonomia, una propria specialità, questa è la base di tutto. Voi, invece, mettendo insieme tutte le cinque regioni e cercando, nei limiti del possibile, di uniformare quei cinque sistemi, andate a cozzare contro il principio basilare della specialità, il che vuol dire che ogni regione ha una sua storia, una sua cultura ed un suo modello. Questa è la specialità! Voi, imponendo un sistema elettorale, al di là del tipo di sistema che avete scelto, andate esattamente contro il principio di specialità.
Del resto, è stato confermato dal relatore che questa fretta di omogeneizzare è derivata dalla volontà di evitare le voci contrarie. Infatti il relatore ha ammesso che probabilmente se si fosse provveduto statuto per statuto, regione per regione, i «no» sarebbero prevalsi sui «sì», per cui sarebbe stato estremamente difficile portare a casa il risultato che si voleva raggiungere, cioè quello di ingabbiare le uniche istituzioni in cui in Italia vi è un barlume di autonomia.
Non è un caso che il Senato (ovviamente, dietro la fortissima spinta dei DS, perché sappiamo benissimo come la pensa in materia finanziaria il senatore Villone) abbia eliminato la procedura finanziaria che era stata introdotta dalla Camera, ritornando evidentemente indietro (non lo dico solo io, ma anche la maggioranza). Se un passo avanti era stato compiuto per quanto riguarda gli statuti della Sardegna e del Friuli-Venezia Giulia, prevedendo modifiche statutarie in materia di finanza e patrimonio «d'intesa» con la regione - il che voleva dire che lo Stato centrale non poteva introdurre modifiche se non c'era un accordo chiaro, preciso e trasparente con queste regioni, sempre a statuto speciale (questo non va mai dimenticato, mentre qui mi sembra che abbiate proprio dimenticato che avete a che fare con regioni a statuto speciale) -, è chiaro che questo «d'intesa» che la sinistra ha fatto forzatamente eliminare al Senato per tornare alla situazione precedente rappresenta un segnale preciso di come questa maggioranza di centrosinistra e di come questo Governo intendono affrontare la questione del federalismo.
Caro sottosegretario Franceschini, questa è la prova provata - se mai ce ne fosse bisogno - che questa maggioranza e questo Governo possono dire e fare di tutto, ma se si parla di federalismo, in particolare di quello fiscale, si deve raggiungere un accordo totale con le regioni prima che il Parlamento apporti qualsiasi modifica. Tutti si stanno riempiendo la bocca di questi argomenti in questi giorni, voi per primi, ma siete stati voi a cancellarlo.
Per non parlare dell'articolo 7. Avete stabilito con norma costituzionale (sto svolgendo un ragionamento di principio) che con l'entrata in vigore di una legge, seppur di rango costituzionale, si possa cancellare, eliminare un consiglio regionale: questo è di una gravità inaudita! Dov'è la sovranità popolare a cui vi richiamate? Dove sono i vostri costituzionalisti? Ritengo che anche uno studente al primo esame di giurisprudenza conosca bene i principi che voi, quali massimi rappresentanti di un sistema istituzionale di una Repubblica fondata, fino a prova contraria, sulla sovranità popolare, avete
Il relatore ha concluso dicendo che questa legge darà grande sviluppo alle autonomie, anzi, favorirà «l'autonomia differenziata» (ho annotato le sue parole).
Mi sembra che ci stiamo prendendo in giro, perché con questa legge si elimina la differenziazione che già c'era, in quanto le cinque regioni a statuto speciale avevano cinque sistemi elettorali diversi: qui stava la differenziazione nel solco della specialità e voi l'avete eliminata! Pertanto, quanto è stato detto è un falso.
Svolgerò alcune osservazioni in merito all'articolo 4, oggetto di principale discussione, in quanto è stato modificato dal Senato. L'onorevole Detomas ha affermato che è necessario arrivare ad un «necessario equilibrio». Ha ragione, ma c'è un piccolo problema: il necessario equilibrio cui si era arrivati finora in Trentino-Alto Adige, con tutti i problemi che ancora ci sono, viene rotto proprio da questa proposta di legge. Apprezzo la volontà del collega Detomas, ma mi spiace constatare che, di fatto, si vada in senso contrario a questo equilibrio. Infatti, l'equilibrio nell'ambito della tripolarità della regione Trentino-Alto Adige viene a saltare.
L'onorevole Detomas ha altresì affermato che bisogna fare riferimento alla volontà della maggioranza istituzionale in loco. Qui c'è molto da precisare. Prima di tutto, mentre vi sto parlando la maggioranza regionale che sta spingendo per l'approvazione di questa proposta di legge non c'è più, tanto per essere chiari. Inoltre, se andiamo a vedere i numeri ci accorgiamo allora che le maggioranze favorevoli sia a livello regionale sia soprattutto a livello della provincia di Trento sono, allo stato, risicatissime.
L'onorevole Detomas ha anche detto che bisogna difendere le competenze e che non è sicuramente un atteggiamento intelligente quello di arroccarsi a difesa della regione, perché bisogna trovare un nuovo sistema, nuove competenze per la regione. Un bellissimo ragionamento! Ma mentre l'onorevole Detomas sta cercando di trovare una via intelligente per salvaguardare la regione, intanto le toglie l'unica competenza vera, giuridicamente attribuita e di fatto esercitata. Anche in questo caso ci troviamo dinanzi ad una piena contraddizione. Se toglie quella competenza che è la principale, mi piacerebbe poi sapere con quale altra competenza, tra quelle che restano alla regione, la vuole sostituire.
Ho ascoltato l'onorevole Boato, il quale si bea del fatto che è stata mantenuta l'unicità dello statuto. Ciò non vuole dire assolutamente niente. Per adesso è stata mantenuta l'unicità, anche se il progetto di divisione della regione va avanti indipendentemente dall'unicità. Ma qual è la prospettiva? Il collega Mitolo si è chiesto: è sufficiente mantenere l'unicità giuridica perché sta scritto così su una norma di rango costituzionale, oppure ci vuole ben altro perché tale unicità abbia un suo contenuto? Non c'è dubbio che questo è un processo ed ha ragione l'onorevole Boato quando afferma che a suo tempo la DC e la Südtiroler Volkspartei hanno sostanzialmente svuotato, nell'ambito dei loro accordi - l'una ha
Si ricordi la sinistra e si ricordi il collega Boato che questa legge rappresenta un ulteriore passo in quella direzione. Né più né meno! In caso contrario la Südtiroler Volkspartei ovviamente non sarebbe mai stata d'accordo. Questo è dunque un ulteriore passo verso lo smembramento della regione, verso due province o due regioni. Quindi la linea non è assolutamente cambiata. Se vogliamo, è cambiato il partner: prima c'era la DC, adesso c'è l'Ulivo. È questo il vero e reale cambiamento, ma nulla di più! Nella sostanza, la linea va avanti; va avanti come un caterpillar.
In secondo luogo, egli afferma che «il contesto regionale in cui due province assurgono al ruolo di motore dell'economia viene conservato e viene valorizzato con l'ancoraggio internazionale». Anche questo è falso: non vi è dubbio che un'ipotesi di divisione della regione in due provincie separate ridurrà l'autonomia di entrambe; sicuramente l'autonomia della provincia di Trento sarà molto più ridotta rispetto a quella della provincia di Bolzano, dove vi sono condizioni tali da offrire più forza e più elementi per mantenere quest'autonomia.
In terzo luogo, l'onorevole Olivieri dichiara che «la riforma è il presupposto fondamentale affinché il consiglio regionale possa presentare in questa legislatura un disegno di riforma che dia un volto alla nuova regione». Cosa significa? Tutto ciò non è assolutamente necessario, perché si sarebbe potuto trovare un sistema di legge elettorale. Peraltro, tre anni fa era già stato trovato; ricordo all'Assemblea e a coloro che leggeranno il resoconto stenografico della seduta
Presidente X e presidente Y al ballottaggio: chi vuole vincere? Chi è d'accordo con noi due o tre, avrà i nostri voti.
Concludendo il mio intervento, ribadisco il giudizio negativo sulle modifiche apportate al provvedimento in esame per le ragioni indicate. Anch'io aderisco alla richiesta di stralcio, che faremo domani quando affronteremo la questione finanziaria. Spero che anche gli altri gruppi del Polo la appoggino e che la maggioranza la valuti in un certo modo; in caso contrario, ovviamente, faremo tutto il possibile per evitare che il provvedimento venga approvato.
La seduta è sospesa.
Vorrei rivolgermi dunque alla sua cortesia (e mi rivolgerò a quella del Presidente Violante) affinché il fatto rimanga assolutamente eccezionale, perché non so in quale norma regolamentare sia previsto che il Presidente dell'Assemblea, quando ha un impegno, non si faccia sostituire da un altro Vicepresidente, ma sospenda la seduta senza che questo fatto sia stato preventivamente reso noto. Dire che si ha un impegno istituzionale di breve durata un quarto d'ora prima - mi consenta signor Presidente - non ci permette di organizzare i nostri lavori. Volevo dirglielo con semplicità, ma con ferma schiettezza.
È iscritto a parlare l'onorevole Frattini. Ne ha facoltà.
Voglio che i colleghi della sinistra sappiano che dico queste cose, come ho fatto in Commissione, non per una petizione di principio: quella norma l'avevo votata e ci eravamo astenuti sull'articolo 4, relativo al Trentino-Alto Adige; oggi, però, quella norma non posso votarla più, perché è un arretramento rispetto ad un risultato su cui lo schieramento di maggioranza aveva concordato. Oggi, quindi, mi domando: come fanno a dire che va bene lo stesso? È un punto di grandissimo rilievo per lo sviluppo dell'autonomia!
Si pone, inoltre, la questione di fondo, che è stata già toccata, relativa all'autonomia del Trentino-Alto Adige: in proposito, qualche riflessione più approfondita debbo svolgerla.
L'autonomia è per me un valore in quanto tale, non è un valore perché avvantaggia qualche schieramento, perché consente di vincere ad uno schieramento che si aspetta di vincere. È, quindi, un valore in sé, che però deve servire a tutti quelli che abitano nella terra in cui l'autonomia esiste. Ecco perché, nella storia del Trentino-Alto Adige, il ruolo della regione ha due grandi pilastri: uno, l'ancoraggio internazionale, come è stato ricordato, l'accordo De Gasperi-Gruber; l'altro, il principio del consenso. Quest'ultimo è un principio forte, importante quanto l'ancoraggio internazionale dello statuto regionale.
Parliamo, allora, del primo aspetto: affermando che non più la regione, ma le singole province hanno competenza autonoma sulle regole elettorali, possiamo dire qualsiasi cosa, ma non possiamo negare che, con questa attribuzione dei sistemi e della legislazione elettorale alle due province, abbiamo introdotto una spaccatura netta nell'istituto regionale, che francamente qualunque rivendicazione autonomistica non riesce in qualche modo a contraddire. Per quale ragione? Perché la cornice regionale è garantita dall'ancoraggio internazionale e si fondava proprio sull'unità di alcune, poche, regole; ma certamente tra quelle poche regole vi è il principio della legge elettorale a livello regionale.
È un principio di fondo, rispetto al quale, a mio avviso, si determina un arretramento con la disposizione ancora una volta improvvidamente (mi permetto di dirlo con grandissimo rispetto per il Senato) introdotta dall'altro ramo del Parlamento. Abbiamo una norma transitoria che disciplina puntualmente, particolareggiatamente, persino il procedimento elettorale, e tutti sappiamo che la norma, pur essendo transitoria, è destinata a durare per un periodo transitorio lungo; quindi, come tutti i colleghi sanno, le prossime elezioni saranno celebrate con la norma transitoria dettata da Roma, che introduce un principio nello statuto di autonomia, laddove finora quello statuto di autonomia aveva riconosciuto al territorio, alla regione, la prerogativa costituzionale di darsi norme elettorali.
Non solo attribuiamo tali norme elettorali alle province, colpendo al cuore l'istituto regionale, ma prevediamo che, per ora, una delle due province, Trento, subirà l'affronto di vedersi scrivere da
Molti colleghi, tra i quali anche Detomas, hanno fornito diversi argomenti sul principio del consenso, che, colleghi, è una delle regole fondamentali sulle quali si regge un'autonomia come questa. Dunque, parliamo del consenso: è stato detto che il consiglio regionale era d'accordo, ma mi permetto di dire - e non credo di essere smentito - che il consiglio regionale su questa norma transitoria non è stato sentito. Siccome essa rappresenta un grave vulnus all'autonomia, credo che, dal momento che essa rappresenta uno dei punti fondamentali di critica, il principio del consenso non sia stato rispettato.
Veniamo ai consigli provinciali. A Trento, i voti favorevoli sono stati 17, quelli contrari 15; il consiglio è composto di 35 membri, quindi vi è stata la maggioranza. So bene che in democrazia è così, ma per «la regola delle regole» mi sarei aspettato, in democrazia, che il parere favorevole l'avesse dato almeno la maggioranza assoluta del consiglio provinciale. Vi sono stati due voti di scarto e non vi è stata la maggioranza assoluta: 17 sì su 35 componenti. Veniamo a Bolzano, che conosco abbastanza bene: ha votato sì un solo partito, colleghi, che ha la maggioranza assoluta - è vero, in democrazia è così - ma si tratta pur sempre di un solo partito che ha detto sì a questo schema di attribuzione. Tutti gli altri, compresi quelli che sono nella giunta con la Volkspartei, hanno votato no, inclusi quelli del centrosinistra, quindi qualcosa nella democrazia dell'Alto Adige sta accadendo. Chiedo almeno di non sminuire la questione: non passiamola sottogamba, come se si trattasse di un ampliamento dell'autonomia.
Colleghi, mentre noi a Roma discutiamo, a Bolzano quel famoso partito unico di maggioranza assoluta sta tentando di modificare il regolamento del consiglio provinciale in modo che, quando avrà ottenuto la competenza sulla legge regionale, avendo la famosa maggioranza assoluta - che è di un solo partito, ma tant'è - riuscirà a cambiare il regolamento consiliare, a mettere in discussione e ad approvare da solo una legge elettorale che, magari, cambia i collegi per l'elezione provinciale. Ebbene, contro tali ipotesi sono insorti tutti i partiti - tutti quelli che non siano la Volkspartei - di destra, di sinistra e di estrema sinistra, compresi gli altri partiti di lingua tedesca. Ci sarà un motivo se ciò ha riguardato tutti questi partiti insieme, compreso quello dei Verdi, che l'onorevole Boato rappresenta in questa sede dicendo parole sempre alte sulle libertà. Proprio il suo partito ha votato ed ha fatto un appello al Presidente di questa Camera perché quell'ipotesi non passi. In quell'appello si dice che essa incide negativamente sull'andamento dei lavori sull'articolo 4. Signor Presidente, signor sottosegretario, lo dico con parole più dure: io non sono convinto che mettendo nelle mani di un solo partito, uno solo, sia pure di maggioranza assoluta, avremo affidato la regola delle regole in mani buone e controllabili. Le minoranze, infatti, hanno diritto di essere ascoltate e non c'è ostruzionismo quando c'è un monocolore di maggioranza assoluta, quando le minoranze chiedono di avere più prerogative di quelle hanno in questo Parlamento, dove sono assai bene rappresentate. Lì non lo sono affatto. Ecco perché riteniamo che il principio del consenso non possa portare a che due minoranze politiche - perché di questo si tratta, anche se sono maggioranze numeriche - determinino una riforma di così ampia portata.
Allora, siamo per lo stralcio di questa disposizione; siamo comunque per la riduzione della norma transitoria, che va eliminata.
Se questo non fosse possibile, ne risentirebbe negativamente l'intero articolo 4. Noi insisteremo anche per il ripristino dell'intesa con le regioni su un principio così importante come quello dell'autonomia finanziaria. Non credo che si possa consentire questo attacco, che è un attacco forte - lo credo fermamente -, alle autonomie.
Ecco le ragioni per cui io, rispettando la posizione che, a nome del gruppo, ha preso il collega Garra, se quelle disposizioni rimarranno, sicuramente, a titolo personale, sarò contrario a questo articolo e sicuramente cercherò - lo dico al collega Garra - di convincere ulteriormente altri colleghi che si tratta di una questione di libertà di tutti.
In questo Parlamento vi sono minoranze, e noi le tuteliamo e le garantiamo; ma c'è una comunità italiana che vive a Bolzano, che è minoranza e che non ha diritto di parola, perché, quando chiede di esaminare nel merito in commissione una riforma del regolamento consiliare, il presidente del consiglio provinciale, dottor Thaler, la mette o tenta di metterla all'ordine del giorno dell'assemblea, bypassando le commissioni, che si oppongono. È una disposizione che mi impressiona e mi impaurisce quella che dà queste potestà a coloro che ritengono che la democrazia, nelle regole più importanti e più alte, sia quella dei numeri.
In quest'aula nessuno si sognerebbe di dire che la regola delle regole si fa con un colpo di maggioranza, tanto è vero che stiamo discutendo a lungo tra maggioranza e opposizione. Perché dovremmo dare una cambiale in bianco a chi sta dando questa cattiva prova anche negli adempimenti preliminari? Ecco le ragioni critiche della mia contrarietà (Applausi dei deputati dei gruppi di Forza Italia e di Alleanza nazionale).


