Allegato A
Seduta n. 759 dell'11/7/2000


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(A.C. 7135 - sezione 4)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,
premesso che:
la Commissione europea sollecita il Governo ad avviare la fase di recupero del bonus fiscale ottenuto dagli autotrasportatori italiani negli anni 1992, 1993 e 1994;
il Governo ha presentato al Senato il disegno di legge n. 4527, giudicato, così come presentato, inaccettabile dagli autotrasportatori, che vengono chiamati a dover restituire il bonus fiscale;
le associazioni degli autotrasportatori ne hanno fatto oggetto di vertenza e nella soluzione della stessa si è convenuto di concordare con le associazioni medesime le modifiche da apportare al disegno di legge predisposto,

impegna il Governo

a non proseguire nella richiesta di esame del disegno di legge di cui in premessa se non dopo aver esperito ogni possibile concertazione con le parti interessate.
9/7135/1. Bocchino, Savarese.

La Camera,
premesso che:
il prezzo del gasolio in Italia ha raggiunto un livello difficilmente sostenibile che pone fuori mercato le imprese nazionali di autotrasporto;
la differenza maturata rispetto al prezzo medio europeo è di oltre 200 lire per litro;
così come avvenuto in Francia, Belgio, Spagna ed Olanda, anche gli autotrasportatori italiani hanno chiesto al Governo di sostenere la richiesta del gasolio professionale a livello europeo;
con il gasolio professionale si potrà intervenire con provvedimenti specifici per il settore dell'autotrasporto;

impegna il Governo

a sostenere con la dovuta decisione l'istituzione in Europa del gasolio professionale.
9/7135/2. (Testo così modificato nel corso della seduta) Savarese, Bocchino.


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La Camera,
premesso che:
il Comitato dell'albo degli autotrasportatori ha approvato in data 14 dicembre 1999 la proposta di incremento delle tariffe di trasporto del 7,9 per cento;
il Ministro dei trasporti e della navigazione ha deliberato come incremento nell'anno 2000 la percentuale del 2,5 per cento;
gli autotrasportatori continuano a subire l'incremento costante dei costi, non ultimo di quello del gasolio;

impegna il Governo

e, in particolare, il Ministro dei trasporti e della navigazione, ad avviare nei tempi previsti dalla legge n. 298 del 1974 le procedure che consentono di emanare, con decorrenza dal 1o gennaio 2001, un aumento delle tariffe pari al tasso di inflazione reale maturato nell'anno 2000.
9/7135/3. Galeazzi, Savarese, Bocchino.

La Camera,
premesso che:
il Ministro dei trasporti e della navigazione si è impegnato a presentare e sostenere nella Conferenza Stato-Città la proposta di escludere dall'imposta di pubblicità effettuata sui veicoli la semplice indicazione del nome dell'impresa;
l'indicazione del nominativo dell'impresa costituisce elemento identificativo degli operatori del trasporto ed è un elemento che determina maggior sicurezza sulle strade;
in Europa l'imposta di pubblicità, come in vigore in Italia, non ha paragoni;

impegna il Governo

a sostenere la richiesta di eliminazione dell'imposta di pubblicità laddove siano indicati il nome ed i riferimenti strettamente connessi all'impresa.
9/7135/4. Urso, Savarese, Bocchino.

La Camera,

impegna il Governo

ad attivare efficaci ed immediati controlli su strada e presso le dogane interne e di frontiera intesi:
ad evitare l'ingresso e la circolazione sul territorio italiano di veicoli di paesi terzi non in regola con le norme che disciplinano i trasporti internazionali in materia di autorizzazioni al trasporto internazionale, di pesi e dimensioni dei veicoli e di loro caratteristiche tecniche che ne assicurino la sicurezza della circolazione;
a controllare che alla guida dei veicoli immatricolati in Italia ed in altri Stati membri dell'Unione europea siano utilizzati conducenti in regola con le norme sul lavoro dipendente, contrastando la diffusissima pratica di utilizzare autisti (sovente extracomunitari) non in regola con le norme sul lavoro dipendente;
a contenere nelle trattative bilaterali con Paesi terzi il rilascio di autorizzazioni bilaterali in maniera tale da contribuire ad una bilanciata distribuzione dei traffici tra i vettori italiani e quelli del Paese parte dell'accordo;
ad attivarsi, presso la Commissione CE e gli altri Stati membri interessati al problema, per trovare una soluzione che elimini i gravissimi ostacoli derivanti alla libera circolazione delle merci dalla continua diminuzione di ecopunti, che rischia di escludere i nostri vettori dai trasporti attraverso l'Austria.
9/7135/5. Matteoli, Savarese, Bocchino.


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La Camera,
in sede di conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 2000, n. 167, recante disposizioni urgenti in materia di autotrasporto;
premesso che:
l'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, prevede che gli operatori economici «qualora i ricavi ... conseguiti in un anno intero non abbiano superato l'ammontare di lire 360 milioni, per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, sono esonerati per l'anno successivo dalla tenuta delle scritture contabili...»;
il limite di 360 milioni di lire di ricavi di cui all'articolo 53 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, appare anacronistico ed inidoneo a caratterizzare la tipologia d'impresa cosiddetta minore;
sembra necessario rivedere il menzionato limite di 360 milioni di lire per tutte le categorie,
in sostanza si ripropongono al presente le medesime istanze che avevano suggerito in passato al legislatore di elevare il limite per l'esonero dalla contabilità ordinaria;
l'articolo 3, primo comma, della legge 29 febbraio 1980, n. 31, modificando l'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ha elevato temporaneamente a lire 480 milioni il limite dei ricavi annui, già fissato in lire 360 milioni dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1977, n. 888, ai fini, rispettivamente, dell'esonero delle imprese dalla tenuta delle scritture contabili ordinarie e della facoltà per le stesse di tenere la contabilità semplificata nell'esercizio di avvio dell'attività;
le ragioni che consigliarono detta elevazione (da 360 a 480 milioni di lire) sono, a loro volta, le stesse che mossero il legislatore nel 1977 ad elevare il limite da 180 a 360 milioni di lire: il perdurare di una congiuntura economica caratterizzata da un elevato tasso di inflazione e l'esigenza di non gravare con eccessivi oneri contabili sulle imprese cosiddette minori che nell'arco degli ultimi tre anni hanno registrato maggiori incrementi in termini monetari ma non una sostanziale crescita della loro potenzialità economica;
al presente oltre al permanere delle condizioni citate va aggiunto il diverso contesto economico nel quale si trovano ad operare le imprese, caratterizzato da un significativo allargamento dei confini di mercato e dalle opportunità offerte dalla «Nuova economia»;
i fattori economici, che interagiscono costantemente tra loro, determinano un sensibile aumento del volume degli scambi a fronte del quale non è possibile registrare un proporzionale trend positivo di crescita di ricchezza reale;
in questo modo imprese con utili ridotti e scarsa propensione all'investimento si trovano ad amministrare i fatti di gestione con strumenti contabili eccessivi e costosi a causa del mero superamento del limite di 360 milioni di lire di ricavi;
la modifica normativa, ancorché orientata a risolvere un problema particolarmente sentito dagli operatori del settore dell'autotrasporto, interesserebbe positivamente tutto l'universo della piccola impresa,

impegna il Governo

ad assumere ogni iniziativa di sua competenza al fine di modificare il limite di ricavi previsto per l'esonero dal regime di contabilità ordinaria da lire 360 milioni a lire 600 milioni di ricavi.
9/7135/6. Mammola.

La Camera in sede di esame dell'A.C. n. 7135;
premesso che,
l'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,


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n. 600 - così come modificato dall'articolo 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 - stabilisce che le società di persone e le imprese individuali di autotrasporto che abbiano conseguito in un anno intero ricavi non superiori a lire 360 milioni per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, ovvero non superiori a lire 1 miliardo per le imprese aventi per oggetto altre attività, sono esonerati dall'applicazione del regime della contabilità ordinaria;
l'articolo 19 dello stesso decreto n. 600 del 1973, nonché le disposizioni contenute nell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996, n. 695, stabiliscono che gli esercenti di arti e professioni possano optare con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, per il regime della contabilità ordinaria, anche in caso di compensi dell'anno precedente non superiori a 360 milioni;
tenuto conto che il limite di 360 milioni non risulta più essere rappresentativo della redditività delle piccole imprese soprattutto nell'ipotesi di svolgimento dell'attività in società di persone;

impegna il Governo

ad emanare un regolamento per incrementare il predetto limite di 360 milioni fino ad un importo almeno pari al ire 600 milioni.
9/7135/6 (Nuova formulazione) Mammola, Savarese, Rogna Manassero di Costigliole, Bosco, Raffaldini, Tuccillo, Riva, Voglino, Teresio Delfino.

La Camera,
esaminato l'A.C. 7135 recante «Disposizioni urgenti in materia di autotrasporto»;
premesso che la Commissione delle Comunità europee, con la decisione 93/946/CEE del 9 giugno 1993 e con la decisione 97/270/CE del 22 ottobre 1996, confermate dalle sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee del 29 gennaio 1998 e del 19 maggio 1999, ha stabilito l'illegittimità del credito di imposta concesso agli autotrasportatori italiani negli anni 1992, 1993 e 1994 chiedendone la restituzione;
considerato che il suddetto credito di imposta è stato dichiarato illegittimo in quanto il Governo italiano non ha notificato l'aiuto alla citata Commissione delle Comunità europee come invece stabilisce l'articolo 93, paragrafo 3, del Trattato istituivo della Comunità europea medesima;

impegna il Governo

a verificare che per i benefici concessi con il presente decreto-legge non sussiste l'obbligo di notifica alla Commissione delle Comunità europee come prevede l'articolo 93, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità stessa e darne comunicazione diretta alle associazione degli autotrasportatori.
9/7135/7. Caparini, Bosco, Chincarini.

La Camera,
esaminato l'A.C. 7135 recante «Disposizioni urgenti in materia di autotrasporto»;
premesso che la Commissione delle Comunità europee, con la decisione 93/946/CEE del 9 giugno 1993 e con la decisione 97/270/CE del 22 ottobre 1996, confermate dalle sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee del 29 gennaio 1998 e del 19 maggio 1999, ha stabilito l'illegittimità del credito di imposta concesso agli autotrasportatori italiani negli anni 1992, 1993 e 1994 chiedendone la restituzione;
considerato che il suddetto credito di imposta è stato dichiarato illegittimo in quanto il Governo italiano non ha notificato l'aiuto alla citata Commissione delle Comunità europee come invece stabilisce l'articolo 93, paragrafo 3, del Trattato istituivo della Comunità europea medesima;


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tenuto conto che presso la VI Commissione finanze e tesoro del Senato è iniziata la discussione dell'A.S. 4527 che contiene disposizioni per recuperare la somma totale di lire 1.803 miliardi, somma questa corrispondente al valore delle imposte non versate relativamente agli anni 1992, 1993 e 1994 più gli interessi;

impegna il Governo

a predispone gli opportuni interventi affinché il recupero delle suddette somme venga concordato con le associazioni di categoria nel rispetto delle disposizioni comunitarie.
9/7135/8. (Nuova formulazione) Bosco, Chincarini, Caparini.

La Camera,
esaminato l'A.C. 7135 recante «Disposizioni urgenti in materia di autotrasporto»;
premesso che:
la legge 24 luglio 1998, n. 245 (Misure urgenti per l'autotrasporto), ha assegnato, al comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori, la somma di lire 114 miliardi per lo svolgimento delle proprie funzioni;
la legge 26 febbraio 1999, n. 40 (Disposizioni urgenti per gli addetti ai settori del trasporto pubblico locale e dell'autotrasporto), ha assegnato allo stesso comitato un'ulteriore somma di lire 140 miliardi;
l'articolo 45, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, attribuisce al comitato la somma di lire 90 miliardi;
considerato che il decreto-legge in esame prevede un aumento di 40 miliardi che saranno gestiti dal comitato stesso;

impegna il Governo

a presentare al Parlamento, entro il 31 dicembre 2000, una relazione relativa all'utilizzo dei fondi assegnati con le leggi di cui in premessa.
9/7135/9. Chincarini, Bosco, Caparini.

La Camera,
esaminato l'A.C. 7135 recante «Disposizioni urgenti in materia di autotrasporto»;
considerato che le disposizioni vigenti in materia di riduzioni di premi INAIL nel settore dell'autotrasporto si riferiscono esclusivamente ai dipendenti delle imprese di autotrasporto per conto di terzi;

impegna il Governo

a predisporre gli opportuni interventi affinché le suddette riduzioni di premi INAIL siano previste anche per gli artigiani appartenenti alla categoria dell'autotrasporto.
9/7135/10. Alborghetti, Bosco, Chincarini, Caparini.

La Camera,
premesso che:
con l'intesa sottoscritta con gli autotrasportatori il Governo si è impegnato ad estendere la spendibilità delle spese non documentabili detraibili fiscalmente alle imprese aventi ricavi superiori ai 360 milioni;
la misura si rende necessaria per non penalizzare la gran parte delle piccole imprese soprattutto quelle a carattere familiare che esercitano l'attività di autotrasporto di merci per conto terzi;

impegna il Governo

ad elevare, a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 1o gennaio 2000 il limite di 360 milioni ad 800 milioni.
9/7135/11. Volontè, Cutrufo, Teresio Delfino, Grillo, Tassone.


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La Camera,
premesso che:
il Governo ha presentato al Senato il disegno di legge n. 4527 che detta le norme per il recupero del credito di imposta concesso sotto forma di bonus fiscale negli anni 1992, 1993, 1994 agli autotrasportatori italiani;
il Governo, come ha riconosciuto ieri nella sua relazione il sottosegretario ai trasporti onorevole Giordano Angelici, si è impegnato a concordare con le associazioni degli autotrasportatori le modifiche al testo presentato;
la situazione dell'autotrasporto resta di grave precarietà causa l'elevata differenza esistente tra il prezzo del gasolio, corrisposto in Italia, e quello medio europeo che non sarà sanata dallo stanziamento delle somme messe a disposizione per gli anni a venire;
il Governo ha riconosciuto, anche se con notevole ritardo, la necessità di perseguire la strada che a livello europeo altri Paesi, come la Francia, il Belgio, la Spagna, l'Olanda hanno intrapreso per sostenere l'istituzione del gasolio professionale per l'autotrasporto;

impegna il Governo

a sostenere l'istituzione in Europa del gasolio professionale a livello europeo e ad assumere iniziative di sua competenza al fine di rinviare la discussione del disegno di legge n. 4527 fintanto che non saranno concordate le opportune modifiche.
9/7135/12 (nuova formulazione) . Cutrufo, Teresio Delfino, Volontè, Grillo, Tassone.

La Camera,
poiché il volume di affari di 360 milioni limita la tenuta delle scritture contabili obbligatorie per la contabilità ordinaria, e tale importo sembra inadeguato ed inidoneo a caratterizzare le imprese minori,
poiché la categoria degli autotrasporti in conto terzi affronta direttamente i costi immediati dell'attività, anche della committenza anticipando le somme a copertura dei costi con la diretta conseguenza delle «gonfiature» del volume di affari,

impegna il Governo

ad elevare l'attuale limite di 360 milioni per l'esonero dal regime di contabilità ordinaria per la tenuta delle scritture contabili obbligatorie, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, per le aziende di autotrasporto per conto terzi.
9/7135/13. Ciapusci.

La Camera,
in sede di conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 2000, n. 167 recante disposizioni urgenti in materia di autotrasporto,
premesso che,
il comitato dell'albo degli autotrasportatori ha approvato in data 14 dicembre 1999 la proposta di incremento delle tariffe di trasporto del 7,9 per cento;
il ministro ha deliberato come incremento nell'anno 2000 la percentuale del 2,5 per cento;
gli autotrasportatori continuano a subire l'incremento costante dei costi non ultimo quello del gasolio,

impegna il Governo

ad avviare nei tempi previsti dalla legge n. 298 del 1974 le procedure che gli consentano di emanare con decorrenza dal 1/1/2001 un aumento delle tariffe pari al tasso di inflazione reale maturato nell'anno 2000.
9/7135/14. Giovine, Mammola.


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La Camera,
in sede di conversione in legge del decreto legge 22 giugno 2000, n. 167 recante disposizioni urgenti in materia di autotrasporto, considerata la necessità di armonizzare le procedure autorizzative nonché le regole di comportamento di tutti i vettori che agiscono sul territorio nazionale indipendentemente dalla nazionalità di appartenenza,

impegna il Governo

ad attivare efficaci ed immediati controlli su strada e presso le dogane interne e di frontiera intesi:
ad evitare l'ingresso e la circolazione sul territorio italiano di veicoli di paesi terzi non in regola con le norme che disciplinano i trasporti internazionali in materia di autorizzazioni al trasporto internazionale, di pesi e dimensioni dei veicoli e di loro caratteristiche tecniche che ne assicurino la sicurezza della circolazione,
a controllare che alla guida dei veicoli immatricolati in Italia ed in altri Stati membri siano utilizzati conducenti in regola con le norme sul lavoro dipendente, contrastando la diffusissima pratica di utilizzare autisti (sovente extracomunitari) non in regola con le norme sul lavoro dipendente,
a contenere nelle trattative bilaterali con paesi terzi il rilascio di autorizzazioni bilaterali in maniera tale da contribuire ad una bilanciata distribuzione dei traffici fra i vettori italiani e quelli del paese parte dell'accordo;
a sollecitare la Commissione CEE e gli altri Stati membri interessati al problema, per trovare una soluzione che elimini i gravissimi ostacoli derivanti alla libera circolazione delle merci dalla continua diminuzione di ecopunti che rischia di escludere i nostri vettori dai trasporti attraverso l'Austria.
9/7135/15. Becchetti, Mammola.

La Camera,
in sede di conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 2000, n. 167 recante disposizioni urgenti in materia di autotrasporto,
premesso che:
la Commissione europea sollecita il Governo ad avviare la fase di recupero del bonus fiscale ottenuto dagli autotrasportatori italiani negli anni 92-93-94,
il Governo ha presentato un disegno di legge giudicato così come presentato, inaccettabile dagli autotrasportatori che vengono chiamati a dover restituire il bonus fiscale;
le associazioni degli autotrasportatori ne hanno fatto oggetto della vertenza e che nella soluzione della stessa si è convenuto di concordare con le associazioni stesse le modifiche da apportare al disegno di legge predisposto,

impegna il Governo

a non proseguire nell'esame della discussione del disegno di legge fino alla conclusione delle modifiche da apportare ad esso con le associazioni di categoria.
9/7135/16. Gagliardi, Mammola.

La Camera,
in sede di conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 2000, n. 167 recante disposizioni urgenti in materia di autotrasporto,
premesso che:
il prezzo del gasolio in Italia ha raggiunto un livello difficilmente sostenibile che pone fuori mercato le imprese nazionali di autotrasporto,
la differenza maturata rispetto al prezzo medio europeo è di oltre 200 lire al litro,


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così come avvenuto in Francia, Belgio, Spagna ed Olanda, anche gli autotrasportatori italiani hanno chiesto al Governo di sostenere la richiesta del gasolio professionale a livello europeo,
con il gasolio professionale si potrà intervenire con provvedimenti specifici per il settore dell'autotrasporto;

impegna il Governo

a sostenere con la dovuta decisione l'istituzione in Europa del gasolio professionale.
9/7135/17. (Testo così modificato nel corso della seduta)Floresta, Mammola.

La Camera,
in sede di conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 2000, n. 167 recante disposizioni urgenti in materia di autotrasporto,
premesso che:
il ministro dei trasporti si è impegnato a presentare e sostenere nella Conferenza Stato - Città la proposta di escludere dall'imposta di pubblicità effettuata sui veicoli, la semplice indicazione del nome dell'impresa;
l'indicazione del nominativo dell'impresa costituisce elemento identificativo degli operatori del trasporto ed è un elemento che determina maggior sicurezza sulle strade,
in Europa l'imposta di pubblicità, come in vigore in Italia non ha paragoni,

impegna il Governo

a sostenere la richiesta di eliminazione dell'imposta di pubblicità laddove siano indicati il nome ed i riferimenti strettamente connessi all'impresa.
9/7135/18. Di Luca, Mammola.

La Camera,
in sede di conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 2000, n. 167 recante disposizioni urgenti in materia di autotrasporto,
premesso che:
la diversificazione delle modalità del trasporto delle merci nel nostro paese, pur concordemente indicata negli ultimi decenni quale unico mezzo possibile per abbattere i vincoli allo sviluppo specie nelle aree meridionali, per ridurre inquinamento ambientale e mortalità sulle strade, non è stata mai resa concretamente possibile per la mancanza di idonei interventi di sostegno dei Governi all'incremento dei traffici marittimi e di cabotaggio;
l'incremento dei traffici commerciali e del trasporto merci sulle cosiddette «autostrade del mare» è stato di scarsa consistenza rispetto alle attese ed alle potenzialità della flotta commerciale e dei porti nazionali,

impegna il Governo

ad includere nei disegni di legge finanziaria, di bilancio e collegati per il 2001 opportune forme di sostegno economico per lo sviluppo del trasporto combinato delle merci e per il cabotaggio marittimo.
9/7135/19. Niccolini, Mammola.

La Camera,
riunita per l'esame dell'A.C. n. 7135;
rilevato che secondo la normativa attualmente in vigore, la revisione dei camion rimorchi avviene ogni due anni presso gli ispettorati per la motorizazione siti esclusivamente nei capoluoghi di provincia;
ritenuto che tale obbligo è causa di forti disagi per chi non proviene dal capoluogo


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di provincia, bensì da un comune distante decine e decine di chilometri;
considerato che per i rimorchi provenienti da paesi di montagna risulta alquanto difficoltoso percorrere tratti montuosi per raggiungere la città, oltre che obiettivamente svantaggioso visto l'enorme spreco di tempo;

impegna il Governo

a consentire che la revisione dei rimorchi del peso inferiore ai 35 quintali possa essere effettuata presso le officine autorizzate, come avviene per le autovetture.
9/7135/20. Apolloni, Manzione.