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PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del seguente documento:
PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.
MICHELE SAPONARA, Relatore. Onorevoli colleghi, la Giunta riferisce su una richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità avanzata dal deputato Sandra Fei con riferimento ad un procedimento civile pendente nei suoi confronti presso il tribunale di Perugia (atto di citazione dottori Davide Avitabile e Guido De Maio).
A seguito di tale sentenza i quotidiani Il Mattino e la Repubblica raccolsero le dichiarazioni, oltre che dell'onorevole Fei, dell'avvocato Tina Lagostena Bassi e dell'onorevole Alessandra Mussolini.
PRESIDENTE. Non vi sono iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione.
Relazione della Giunta per le autorizzazioni a procedere sull'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento civile nei confronti del deputato Fei, pendente presso il tribunale di Perugia (Doc. IV-quater, n. 140)
Ricordo che a ciascun gruppo, per l'esame del documento, è assegnato un tempo di cinque minuti (10 minuti per il gruppo di appartenenza del deputato Fei). A questo tempo si aggiungono 5 minuti per il relatore, 5 minuti per richiami al regolamento e 10 minuti per interventi a titolo personale.
La Giunta propone di dichiarare che i fatti per i quali è in corso il procedimento concernono opinioni espresse dal deputato Fei nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi del primo comma dell'articolo 68 della Costituzione.
Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Saponara.
Gli stessi, componenti della III sezione penale della Corte di cassazione, rispettivamente con funzioni di presidente e di consigliere estensore, si dolgono di alcune dichiarazioni attribuite all'onorevole Fei apparse sui quotidiani Il Mattino di Napoli e la Repubblica, in data 10 aprile 1999, con riferimento ad una sentenza emanata dalla citata sezione in tema di violenza sessuale. Come risulta dallo stesso atto di citazione la sentenza in questione enunciava «il principio che non costituisce circostanza aggravante nel reato di stupro, bensì elemento costitutivo del reato stesso, l'avere abusato delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto (nel caso di specie il reo aveva violentato la fidanzata incinta)».
Le dichiarazioni dell'onorevole Fei consistevano in particolare nelle seguenti frasi: «contro questo manipolo di magistrati pronti a tutto pur di andare contro i principi stabiliti dalla legge sulla violenza sessuale bisognerebbe affidarsi alle Nazioni Unite».
Con riferimento alle dichiarazioni dell'onorevole Mussolini, la Camera ha già deliberato nella seduta del 6 giugno 2000, che i fatti per i quali è in corso il procedimento concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni.
La Giunta ha esaminato la questione riguardante l'onorevole Fei nella seduta del 28 giugno 2000.
Le dichiarazioni in questione - nonché il clamore suscitato dalla sentenza - devono necessariamente ricollegarsi ad un'altra circostanza, che ciascuno degli onorevoli colleghi ricorderà: la vicenda della ben nota sentenza della stessa sezione della Suprema corte nella quale la medesima ebbe sostanzialmente ad escludere la ricorrenza del reato di violenza sessuale in quanto la vittima, sia pure sotto minaccia, aveva acconsentito a togliere da sé i jeans che indossava.
Tale sentenza diede luogo ad una viva e formale protesta da parte di alcune colleghe, tra cui, in prima fila, l'onorevole Fei, che, simbolicamente, per solidarietà alla vittima, indossarono i jeans nel corso di una seduta della Camera ed intervennero specificamente sul punto.
Le dichiarazioni dell'onorevole Fei - di tono evidentemente paradossale - che hanno dato luogo alle doglianze dei magistrati attori devono dunque necessariamente ricollegarsi a tale precedente vicenda, che, come si è detto, ebbe direttamente una notevole ricaduta nell'ambito del dibattito parlamentare, e costituisce, in qualche modo, una proiezione e una continuazione di tale intervento, in quanto l'intervistatore ha ritenuto di interpellare l'onorevole Fei proprio in quanto coinvolta nella precedente polemica parlamentare che aveva fatto seguito alla sentenza sopra ricordata.
Occorre inoltre mettere in evidenza che le frasi pronunciate dall'onorevole Fei - al pari di quelle dell'onorevole Mussolini, delle quali la Camera si è già occupata - non erano rivolte alla persona dei singoli magistrati che hanno ritenuto di iniziare l'azione civile, ma piuttosto costituivano una critica al tenore di una sentenza e ponevano, in generale, il problema dei rapporti tra i vari poteri dello Stato.
In base al complesso degli argomenti sopra riportati, è parso alla Giunta che sussistono pienamente i presupposti per l'applicazione della prerogativa dell'insindacabilità e pertanto, all'unanimità, la medesima ha deliberato di riferire all'Assemblea nel senso che i fatti per i quali è in corso il procedimento concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni.


