Risposta. - Con riferimento all'interrogazione in esame si rappresenta quanto segue sulla base delle notizie acquisite presso la competente articolazione ministeriale ed il Consolato Generale d'Italia a Nizza. Il legale di fiducia del predetto Consolato Generale, avvocato Cressin, ha di recente segnalato che il Tribunale di Nizza ha rinviato sine die l'udienza concernente il caso citato dall'interrogante, in attesa che venga istruita la denuncia per usurpazione di identità presentata dalla signora Carmela Rubino. Alfine, peraltro, di accelerare i tempi e di concludere definitivamente l'intricata vicenda, l'avvocato Cressin ha suggerito alla signora Rubino di recarsi almeno fino a Mentone, onde depositare presso le autorità francesi le proprie impronte digitali e chiarire così in modo definitivo l'equivoco in questione.
Risposta. - In relazione all'interrogazione in esame può riferirsi quanto segue sulla base delle notizie acquisite dall'articolazione ministeriale competente.
proventi di eventuali vincite al lotto o ad altre lotterie genericamente parlando;
Risposta. - In relazione ai quesiti posti nel suindicato atto parlamentare si rappresenta che il diritto ad un numero consistente di prestazioni erogate dall'Istituto Nazionale di previdenza Sociale è subordinato al reddito posseduto dall'interessato e l'Istituto, per legge, è tenuto a rilevare annualmente la sussistenza dei requisiti reddituali.
Risposta. - Con riferimento all'interrogazione indicata, si comunica quanto emerso dalle indagini effettuate dalla Direzione Provinciale del Lavoro di Forlì in merito alla situazione di crisi ed alle gravi problematiche occupazionali interessanti lo stabilimento Poligrafico «CAPPELLI» s.r.l., di Rocca San Casciano.
criticità, che si è venuta a creare per i seguenti motivi:
sottoposti a controlli su ogni minimo dettaglio della loro vita privata -:
Risposta. - Con riferimento all'interrogazione indicata dagli accertamenti effettuati dalla Direzione Provinciale del Lavoro Torino presso gli Enti Centrali della FIAT Auto S.p.A. Direzione Personale ed organizzazione e Sorveglianza Industriale, è emerso quanto segue.
Torino perché i fatti accertati configurerebbero reati più gravi.
Risposta. - In relazione ai quesiti posti nel suindicato atto parlamentare si rappresenta quanto riferito dalla Direzione Provinciale del Lavoro di Venezia.
predetti lavoratori interinali è giustificato o dai picchi stagionali dell'attività produttiva o dalla necessità di sostituire i lavoratori assenti per malattia, infortunio e maternità, aventi diritto alla conservazione del posto di lavoro.
Risposta. - Con riferimento all'interrogazione in esame si rappresenta quanto
segue sulla base delle notizie acquisite tramite la Procura Generale della Repubblica dell'Aquila.
Risposta. - Con riferimento all'interrogazione indicata, concernente l'accordo del 1o febbraio c.a., sottoscritto presso questo Ministero, tra il Gruppo COIN e le OO.SS. Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil, si fa presente quanto segue.
sostenuto la selezione per esperto in crimologia clinica, ex articolo 80 legge n. 354/75 e articolo 120 legge n. 431 del 29 aprile 1976, presso il provveditorato regionale della Campania, Dap di Napoli, del ministero della giustizia, in data 26 aprile 1999;
Risposta. - Con riferimento all'interrogazione in esame si rappresenta quanto segue sulla base delle informazioni acquisite presso la competente articolazione ministeriale. L'elenco relativo agli esperti ex articolo 80 L. 354/75 che hanno partecipato alla selezione del 1999 è, allo stato, ancora in fase di predisposizione e quindi il dott. Lamonaca potrà prendere visione della propria posizione in graduatoria, non appena approvata.
Risposta. - Con riferimento all'interrogazione in esame si rappresenta quanto segue sulla base delle informazioni acquisite presso la competente articolazione ministeriale.
Calenzano (Firenze) hanno appreso la notizia del licenziamento di cinquantanove di loro e del trasferimento a Milano di trenta;
Risposta. - In ordine alla interrogazione suindicata, si rappresenta quanto comunicato al riguardo dalla Direzione Provinciale del Lavoro di Firenze.
Risposta. - In ordine al suindicato atto parlamentare si rappresenta quanto Comunicato al riguardo dalla Direzione provinciale del Lavoro di Roma.
sociali, la cessione e l'acquisizione di rami di azienda. Infatti, il 31/12/92 è stato acquisito dalla Alenia, il ramo d'azienda della difesa elettronica (+108 lavoratori), mentre il ramo aziendale «tubi elettronici» è stato conferito alla società ALELCO (-49 lavoratori). Il 14/12/1993, il ramo «ambiente e telesorveglianza» è passato alla SEA (-18 lavoratori). In data 31/12/94, il ramo aziendale «servizi informatici» è stato conferito alla società Elsag Bailey (-18 lavoratori), mentre le «lavorazioni meccaniche ed elettriche» sono passate alla ITEL (-69 lavoratori), infine sempre alla ITEL, il 31/12/95 è avvenuto il passaggio delle «lavorazioni meccaniche e prototipiche» (-11 lavoratori).
rispondere sull'esito del colloquio di lavoro finalizzato alle assunzioni.
Risposta. - In relazione ai quesiti posti nel suindicato atto parlamentare, per la parte di competenza, si rappresenta quanto riferito dalla Direzione Provinciale del Lavoro di Genova.
Risposta. - Con riferimento all'interrogazione indicata, con la quale si chiedono chiarimenti sui contenuti e procedure dei contratti di locazione ad uso non residenziale stipulati dall'Istituto, sulla gestione e redditività del patrimonio immobiliare INPDAP, sulle morosità delle Pubbliche Amministrazione e sulle procedure adottate dall'istituto in occasione del contratto di locazione di un immobile di Roma, sito in Via Nazionale, si fa presente quanto segue.
si precisa che a differenza di quanto accade nel settore privato, le Pubbliche Amministrazioni sono obbligate a seguire procedure amministrative che richiedono la formalizzazione di una rilevante documentazione per poter addivenire alla stipula del contratto; questa documentazione è propedeutica, tra l'altro, al pagamento sia del canone che di qualunque altra somma da corrispondere a titolo di indennità di occupazione dell'immobile per il periodo antecedente il giorno di decorrenza iniziale del contratto di locazione, nonché degli oneri accessori.
rispetto che non può essere calpestato all'interno dei posti di lavoro-:
Risposta. - Con riferimento all'interrogazione indicata in oggetto dagli accertamenti effettuati dalla Direzione Provinciale del Lavoro Torino presso gli Enti Centrali della FIAT Auto SpA Direzione Personale ed organizzazione e Sorveglianza Industriale, è emerso quanto segue.
Risposta. - Con riferimento all'interrogazione in esame, si rappresenta quanto segue sulla base delle informazioni acquisite presso la competente articolazione ministeriale. In ottemperanza a quanto stabilito da una commissione dipartimentale incaricata di individuare il fabbisogno del personale sulla base dei posti di servizio rilevati presso ogni istituto, dal mese di aprile dello scorso anno sono stati assegnati al carcere Ucciardone di Palermo - settore dei colloqui tra i detenuti ed i loro difensori - cinque operatori di Polizia penitenziaria.
Risposta. - In ordine al suindicato atto parlamentare si rappresenta che la legge 24 giugno 1997, n. 196 introduce il cosiddetto «lavoro interinale», che è considerato una deroga al divieto di intermediazione.
Premettendo tutto ciò in relazione, sempre, ad un quadro di riferimento generico, per quanto riguarda la questione affrontata nel suindicato atto parlamentare, si fa presente che la Direzione Provinciale del Lavoro di Genova - Servizio Ispezione, con lettera del 27/9/1999, ha preso atto di alcuni contratti di fornitura di lavoro temporaneo, stipulati fra l'Agenzia Regionale per la Promozione Turistica della Liguria e la ALI Spa, ai sensi della legge n. 196/97. Ha richiesto, quindi, all'Ente medesimo notizie integrative al riguardo, rappresentando, nel
contempo, le proprie perplessità sulla legittimità di quei contratti che, avendo riferimento al pubblico impiego, sarebbero stati stipulati in difetto in ordine alla regolamentazione contrattuale.
Risposta. - In ordine al suindicato atto parlamentare inerente alla situazione occupazionale dei lavoratori della Alenia Marconi Systems si rappresenta che presso questo Ministero, in data 14 gennaio u.s., si è raggiunto un accordo tra la citata società e le segreterie nazionali FIM - FIOM - UILM.
Risposta. - Con riferimento all'interrogazione in esame si comunica quanto segue sulla base delle informazioni acquisite tramite la competente articolazione ministeriale. Al riguardo, il Procuratore della Repubblica di S. Maria Capua Vetere, interpellato per gli opportuni chiarimenti, ha dichiarato che la notizia pubblicata sul quotidiano «La Gazzetta di Caserta» del giorno 11 gennaio 2000 è priva di qualsiasi fondamento, ed ha rappresentato che la notizia stessa è stata smentita dal sostituto dottor Donato Ceglie con lettera inviata a detto quotidiano nella quale quel Pubblico Ministero esclude categoricamente «qualsiasi intervento o interessamento finalizzato a reperire posti letto per ricoverare i degenti o per altri fini».
Risposta. - In merito all'interrogazione indicata, dagli accertamenti svolti dalla Direzione
Provinciale del Lavoro di Roma è risultato che la Stream, per la commercializzazione dei servizi si è avvalsa di una rete di agenzie dislocate sul territorio nazionale con le quali è stato stipulato un accordo per la regolamentazione del rapporto e tale accordo prevede che «l'agente svolgerà la sua attività senza alcun vincolo di subordinazione, e con ogni più ampia libertà circa i modi e i tempi» nella zona identificabile con codici di avviamento postale; «l'agente prende atto che la Società gli fornirà per via telematica un elenco in cui verranno indicati gli indirizzi con numero civico delle unità immobiliari che potrà visitare».
per il rispetto della trasparenza, dei tempi e della legge che regola il concorso per l'accesso alla professione notarile.
Risposta. - Con riferimento all'interrogazione in esame, si rappresenta quanto segue sulla base delle notizie acquisite presso la competente articolazione ministeriale.
Risposta. - In relazione ai quesiti posti nel suindicato atto parlamentare, si rappresenta quanto comunicato al riguardo dalla Direzione Provinciale del Lavoro di Milano.
provveduto a dare esecuzione alla sentenza stessa ridiventando titolare dei rapporti di lavoro con i rimanenti 25 lavoratori, per i quali, in data 20 aprile 1998 ha avviato una procedura di mobilità. In seguito, per il raggiungimento di accordi individuali il numero dei lavoratori posto in mobilità si è ridotto a n. 14.
Risposta. - Con riferimento all'interrogazione in esame, si rappresenta quanto segue sulla base delle informazioni acquisite presso la competente articolazione ministeriale.
dirigenziali, anche n. 5 unità direttive dell'area economica funzionale «C» - posizione economica C3 - si è ritenuto, per far fronte alle suesposte esigenze, di trasferirvi il dottor Benedetti in considerazione sia della professionalità acquisita nella direzione di più istituti penitenziari che del curriculum, tratto dal fascicolo personale dell'interessato.
Risposta. - L'Amministrazione civile dell'Interno ha bandito nell'anno 1995 diversi concorsi pubblici tra cui quello, per esami, a complessivi 984 posti di coadiutore della quarta qualifica funzionale dell'Amministrazione civile dell'Interno, dei quali 53 posti da destinare a sedi della regione Friuli-Venezia Giulia.
dell'elica - avrebbe il desiderio di aggiungere al proprio cognome quello materno;
Risposta. - Con riferimento all'interrogazione in esame, si rappresenta quanto sopra sulla base delle informazioni acquisite presso la competente articolazione ministeriale.
tutte le normative procedurali richieste e di legge, sia concesso il rinnovo della suddetta concessione mineraria, onde scongiurare una evitabile mini occupazione, concedere la possibilità di un proseguio ad una tecnologicamente avanzata linea di produzione, permettere una attività ambientalmente compatibile.
Risposta. - In relazione ai quesiti posti nel suindicato atto parlamentare, per la parte di competenza, si rappresenta quanto riferito dalla Direzione Provinciale del Lavoro di Livorno.
Risposta. - Si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
nelle leggi dello Stato e ha dedicato la sua vita all'educazione dei figli e alla famiglia.
Risposta. - Si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
della Insul per definire i termini del rinnovo del contratto, sono di fatto state ignorate;
Risposta. - In relazione alla vicenda oggetto del suindicato atto parlamentare, si rappresenta quanto comunicato al riguardo dalla Direzione Provinciale del Lavoro di Lecce.
Risposta. - Con riferimento all'interrogazione indicata l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ha fatto presente che, nel contesto di una verifica condotta a livello nazionale sullo stato di attuazione del programma di decentramento territoriale dei servizi dell'INPS e sulle sue prospettive di sviluppo, gli Organi locali dell'Istituto non hanno avanzato proposte per la realizzazione di una nuova Agenzia nel comune di Copertino (Lecce), non ricorrendo per la stessa i presupposti di ordine organizzativo-funzionale previsti dalla vigente normativa in materia.
nel settembre del 1998 la signora Rubino Carmela Maria Giovanna, nata a Catania il 9 luglio 1965, residente in Roma, via Portuense 761, riceveva dal tribunale di prima istanza di Nizza, una ordinanza di rinvio a giudizio con l'accusa di occultamento di refurtiva, detenzione di documenti amministrativi falsi e loro uso connessi (in concorso) con altra persona; a seguito di ciò la signora Rubino, convocata presso il Comando stazione Carabinieri «Bravetta», faceva presente che non si era mai recata a Nizza e che, all'epoca dei fatti si trovava per motivi di lavoro a Roma;
successivamente sporgeva denuncia contro ignoti che avevano usato con documenti falsi le sue generalità ed apprendeva dall'avvocato designato d'ufficio dal tribunale di Nizza che la signora Carmela Rubino era stata arrestata a Nizza;
inviava inoltre copia della denuncia al giudice istruttore, al procuratore della Repubblica del tribunale di Nizza, al consolato italiano a Nizza, allegando fotocopia della propria carta d'identità, mettendosi a disposizione di chiunque, al fine di chiarire l'equivoco e dimostrare la sua totale estraneità ai fatti;
per tre volte ha spedito raccomandate agli organi giudiziari competenti, senza mai ricevere risposta da nessuno, se non da un avvocato, indicato dal Consolato italiano a Nizza, il quale le chiedeva un acconto per la difesa;
mentre è evidente l'estraneità della signora ai fatti essendo tra l'altro, nubile, disoccupata, non in grado, quindi, di sostenere spese per un processo basato su di un palese equivoco e costituente un macroscopico errore giudiziario l'interessata ha scritto alle Autorità italiane tra le quali il Ministro della giustizia chiedendo un interessamento per la vicenda -:
se il Ministro interrogato sia a conoscenza della vicenda esposta;
quali atti e quali iniziative di propria competenza il Ministro interrogato intenda adottare o intraprendere per garantire una assistenza adeguata ad un cittadino italiano che si trovi in questa situazione.
(4-26809)
Il predetto legale ha anche precisato che ovviamente a suo tempo - quando cioè sarà fissata dal Tribunale l'udienza per decidere in relazione alla denuncia riguardante l'usurpazione di identità - la signora Rubino riceverà una nuova citazione che, anche in questo caso, sarà seguita dallo stesso difensore.
Il Ministro della giustizia: Piero Fassino.
nel settore della giustizia minorile si registrano forti carenze nella copertura dell'organico degli assistenti sociali, stimata al 60 per cento;
la funzione istituzionale dell'assistente sociale è, in particolare in sede processuale e di comminazione di misure sanzionatorie, quella di far luce sul complesso retroterra familiare e sociale di provenienza del minore, e dare corpo e senso a misure alternative al carcere che si inseriscano in un percorso riabilitativo -:
quali iniziative intenda assumere per garantire la copertura dell'organico degli assistenti sociali nell'amministrazione giudiziaria.
(4-28577)
Il quesito posto dall'interrogante nell'atto in questione, pone l'accento su una problematica già all'attenzione di questo Ministero.
Invero, allo scopo di ridurre le notevoli carenze nella copertura di organico degli assistenti sociali della Giustizia Minorile, l'Amministrazione ha già predisposto le procedure per l'assunzione dei primi 138 vincitori del concorso pubblico per esami a 277 posti, i quali hanno preso servizio, nelle sedi loro assegnate, il 2 maggio 2000.
Si fa presente, altresì, che i restanti 139 candidati risultati vincitori del predetto concorso, saranno assunti non appena gli organi di competenza saranno in condizione di rilasciare a questo Ministero le prescritte autorizzazioni all'assunzione.
Il Ministro della giustizia: Piero Fassino.
ai pensionati dell'Inps stanno arrivando delle lettere di richiesta sui loro redditi formulate sulla base di indicazioni vaghe e generiche che creano non poche perplessità e preoccupazioni;
si tratta di circa 12 milioni di lettere a firma del direttore generale dell'istituto, (si presume in base ad una nuova forma di democrazia diretta), e non, come previsto dalla legge, dal responsabile di settore al quale i pensionati possono rivolgersi per eventuali chiarimenti; lettere peraltro inviate con posta normale e conseguentemente senza alcuna garanzia di ricevimento mentre la mancata risposta può avere pesanti conseguenze economiche per il pensionato;
l'iniziativa si è resa necessaria in attuazione della legge che prevede le prestazione sociali solo a chi è in possesso di determinati requisiti, quali ad esempio il tetto di 18 milioni di reddito per l'integrazione al minimo;
la stragrande maggioranza dei titolari di pensione Inps sono persone anziane e non tutte certamente in grado di poter rispondere con esattezza a quesiti poco precisi e dei quali non comprendono né la ragione né lo scopo dal momento che nella lettera a loro inviata non sono state fornite motivazioni facilmente comprensibili;
rimane pertanto difficile agli interessati sapere a che titolo l'istituto per la previdenza sociale voglia conoscere le modalità del loro risparmio individuale attraverso domande sugli interessi bancari e su quelli postali, sui bot, i cct e addirittura sui
se sia vero che per i singoli è possibile l'autocertificazione è altresì estremamente difficile per persone anziane e spesso disabili ricordare i dati degli anni 1996, 1997 e 1998 e gli stessi sono costretti a richiederli alle banche nelle quali hanno eventuali depositi o i conti correnti;
da parte degli istituti di credito vengono richieste cifre spropositate, fino a 200.000 lire, per fornire i dati richiesti;
l'applicazione della legge viene così configurarsi come un salasso non irrilevante per soggetti spesso al limite della sussistenza;
anche l'Inps sopporta spese non indifferente per la concreta applicazione della legge, gli unici a trarne vantaggio sono, guarda caso, i patronati sindacali che, come noto, per ogni pratica, si tratta di oltre 12 milioni di potenziali «clienti», ricevono un rimborso forfettario dallo Stato -:
se non ritenga opportuno intervenire presso l'Inps per far sì che le motivazioni dell'iniziativa vengano chiaramente esplicitate;
quali passi intenda intraprendere per far sì che l'Abi dia alle banche associate perché applichino commissioni ridotte per un servizio del tutto eccezionale fornito a clienti che hanno con loro un rapporto altamente remunerativo considerata l'enor- me liquidità che viene loro trasmessa.
(4-28053)
Infatti, in relazione alle diverse prestazioni, la normativa prevede la valutazione di tipologie diverse di redditi, in particolare per alcune prestazioni, quali i trattamenti di famiglia, rilevano che i redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, come gli interessi, i premi e i frutti di depositi e conti correnti bancari e postali.
In passato, l'I.N.P.S. ha effettuato verifiche sui redditi attraverso la modulistica reddituale che richiedeva emissione di documentazione cartacea e onerosissime operazioni di acquisizione e gestione. Inoltre, le dichiarazioni rese dagli interessati richiedevano ulteriori verifiche.
Tenuto conto degli sviluppi della tecnologia, delle positive esperienze maturate nell'ambito di sinergie con altri organismi esterni, fornitori di dati per l'I.N.P.S., si è ritenuto opportuno procedere, utilizzando le nuove tecniche di automazione, ad una revisione di tutte le prestazioni legate al reddito, stipulando una convenzione con tutti i soggetti abilitati a certificare redditi (Centri di assistenza fiscale - Dottori commercialisti - Ragionieri iscritti all'albo - Consulenti del lavoro).
Presupposto primario è stata la costituzione di una Banca Dati, in cui far confluire informazioni reddituali aventi, fin dall'origine, carattere di veridicità che consentano all'I.N.P.S. di erogare prestazioni calcolate su dati certi.
Per quanto riguarda i costi dell'operazione l'istituto ha effettuato un'analisi che ha evidenziato la economicità della soluzione adottata legata ad una accresciuta qualità del servizio.
Infatti, da un'analisi comparativa di mercato si è rilevato che i soggetti, abilitati ad effettuare il servizio di cui trattasi, presentavano elementi di affidabilità, professionalità, di disponibilità nei propri archivi di dati da acquisire e di riduzione dei costi. Per tali motivi si è ritenuto di stipulare una convenzione con i sopraddetti soggetti, che consente all'I.N.P.S. di ridurre gli oneri sostenuti con le metodologie tradizionali.
Da questo nuovo sistema deriveranno per l'I.N.P.S. una serie di benefici quali:
certezza e riduzione dei tempi di esecuzione con conseguente abbattimento del volume monetario degli indebiti,
disponibilità di un prodotto di qualità,
semplificazione dei processi di lavoro, in quanto viene ridotta l'acquisizione e la trasmissione dei dati,
snellimento delle attività delle Sedi per quanto riguarda l'afflusso del pubblico e la conseguente gestione della documentazione cartacea e dei relativi oneri di archiviazione,
unificazione delle informazioni reddituali in un unico punto del sistema.
Per quanto riguarda la questione relativa al compenso richiesto dalle Banche per fornire la documentazione attestante l'ammontare dei redditi derivanti da interessi sui depositi bancari e investimenti mobiliari, che, si ribadisce, devono essere dichiarati esclusivamente dai titolari di una o più pensioni che fruiscono di trattamenti di famiglia, l'Istituto si è fatto promotore presso l'Associazione Bancaria Italiana, affinché in considerazione della particolare categoria di richiedenti, sensibilizzi i propri associati a fornire tale servizio gratuitamente e nei tempi atti a consentire ai pensionati il rispetto dei termini prestabiliti.
Inoltre, sempre allo scopo di ridurre i disagi dei pensionati, l'Ente venendo incontro alle richieste avanzate dalle associazioni sindacali di categoria, ha consentito ai predetti soggetti il ricorso all'autocertificazione, prevedendo in particolare quanto segue:
i beneficiari delle maggiorazioni sociali devono autocertificare l'esatto ammontare degli interessi, quale che sia la loro misura,
i pensionati che riscuotono trattamenti di famiglia devono certificare l'esatto ammontare degli interessi, nel caso in cui nel reddito familiare siano compresi anche i redditi esenti da IRPEF, quali pensioni di invalidità civile, pensione o assegno sociale. Se nel reddito familiare non sono compresi redditi esenti da IRPEF, i pensionati possono addirittura evitare di precisare l'esatto ammontare degli interessi, nel caso in cui non superino i due milioni di lire.
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Cesare Salvi.
a Rocca San Casciano (Forlì) è in crisi lo stabilimento tipografico «Cappelli», gloriosa casa editrice che dà lavoro a circa cento dipendenti;
la proprietà, con sede legale in Cuneo e centro distribuzione in Lombardia, è intenzionata a chiudere questo «ramo periferico»;
nel corso di un'affollata riunione presso il teatro di Rocca San Casciano i cittadini hanno espresso la loro preoccupazione per le conseguenze negative che deriverebbero dalla prospettata chiusura della «Cappelli», sia per l'economia della zona che per le maestranze che ben difficilmente troverebbero occasioni di lavoro in un territorio che non offre significative possibilità al riguardo -:
quale sia il suo pensiero in merito a quanto sopra e quali iniziative urgenti intenda porre in essere per garantire i livelli occupazionali esistenti in Rocca San Casciano.
(4-28550)
La società Cappelli ha comunicato alla Direzione Provinciale del Lavoro suddetta, in data 15.3.2000, ai sensi degli artt. 4, 5 e 24 della Legge n. 223/91 e successive modifiche ed integrazioni, l'avvio della procedura di mobilità per l'intero organico aziendale costituito da n. 88 unità.
Il ricorso ai licenziamenti collettivi ed alla messa in mobilità della totalità dei dipendenti occupati presso lo stabilimento in parola, è conseguente alla decisione della proprietà, con sede in Farigliano (CN), di cessare l'attività produttiva in Rocca a causa della situazione strutturale di notevole
l'ingresso sul mercato internazionale di nuovi competitori, quali la Cina ed i Paesi dell'Est Europa, ha determinato un calo significativo dei prezzi che ha ulteriormente penalizzato il settore, già caratterizzato da bassi margini di reddito;
l'introduzione sul mercato europeo e nord-americano delle nuove tecnologie digitali e di internet ha comportato e comporterà sempre di più una riduzione della quantità di carta stampata, i cui riflessi negativi potranno essere contenuti solo attraverso processi di razionalizzazione organizzativa degli assetti produttivi e di innovazione tecnologica tali da consentire il contenimento di costi per unità di prodotto;
l'assetto tecnico produttivo attuale richiederebbe livelli di investimento che non risultano sostenibili dalla situazione patrimoniale e finanziaria della società, che ha registrato, per il 1999, una perdita di circa \P. 200.000.000;
la localizzazione dell'azienda, lontana dai poli editoriali, in relazione al mercato di riferimento del Nord, incide considerevolmente sui costi;
la mancanza di una rete di sub-fornitori locali a vocazione tecnologica non consente una reale innovazione di processo e di prodotto.
Da parte datoriale viene, altresì, precisato che, proprio in ragione delle problematiche sopra evidenziate, l'eccedenza di personale e capacità produttiva non consente il ricorso ad ammortizzatori sociali, in quanto non è prevista la ricollocazione della manodopera eccedente, né a contratti di solidarietà né a forme di flessibilità dell'orario di lavoro.
Da quanto sopra si evince che in caso di cessazione dell'attività dello stabilimento, si renderebbe estremamente difficoltosa una ricollocazione e/o riconversione delle 88 unità interessate, trattandosi, nella quasi totalità, di lavoratori in possesso di una qualificazione e/o specializzazione acquisita nel settore e con un'anzianità anagrafica e di servizio relativamente giovane.
Infatti, nella vallata di Rocca San Casciano e nelle zone limitrofe non esistono realtà aziendali del settore né di dimensioni equivalenti al poligrafico «Cappelli» che vanta una tradizione di gloriosa casa editrice fin dal 1873.
In tale contesto, il ricorso all'istituto della mobilità, ai sensi della legge n. 223 del 1991, porterebbe solo ad attenuare per un breve periodo, ma non ad eliminare le gravi conseguenze sociali che si preannunciano tali da richiedere, così come auspicato dalle Organizzazione Sindacali territoriali, l'intervento di referenti istituzionali al massimo livello per dare una risposta al problema della «ricollocazione imprenditoriale» del Poligrafico Cappelli di Rocca San Casciano.
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Cesare Salvi.
sono apparse notizie su diversi quotidiani nazionali di ieri e di oggi, 23 aprile 1998, riguardanti schedature dei lavoratori all'interno della Fiat;
le notizie riferiscono che, a seguito di un sequestro operato dalla Digos, la magistratura è entrata in possesso di una cinquantina di schede e segnalazioni compilate dal servizio di sorveglianza interna agli stabilimenti;
è emersa l'esistenza di una rete di spionaggio interna agli stabilimenti Fiat, dalle stesse ammissioni di Romiti al processo per i fondi neri;
tali notizie - che sono la conferma di denunce fatte in maniera costante e sistematica in tempi e modi diversi - riferiscono di vere e proprie violazioni del diritto alla privacy a danno di alcuni lavoratori
se sia a conoscenza dei fatti riportati dalla stampa;
se non ritenga opportuno intervenire con l'ausilio di ispettori del lavoro al fine di far effettiva luce su questi fatti e per tutelare i sacrosanti diritti dei lavoratori all'interno delle fabbriche.
(4-17015)
L'indagine svolta non ha evidenziato l'esistenza presso gli archivi FIAT di dati personali non afferenti l'ambito professionale e lavorativo.
Presso la Sede dell'azienda opera l'Ente di Sicurezza Industriale, con ramificazioni nei vari stabilimenti e siti produttivi del gruppo che esercita l'attività di sorveglianza per la tutela del patrimonio aziendale, per la sicurezza degli impianti, per il controllo dell'attività dei lavoratori e la sicurezza degli stessi.
L'Ente è coordinato da un dirigente ed è composto da capi ufficio, capi turno e sorveglianti; è ramificato presso le unità produttive della FIAT con servizi di guardia dislocati prevalentemente sulle porte di accesso degli stabilimenti.
Di norma, quando i sorveglianti sorprendono i lavoratori in comportamenti da loro ritenuti censurabili o scorretti, effettuano comunicazione scritta all'ufficio personale ed al responsabile dello stesso Servizio Sorveglianza. L'Ufficio Personale adotta poi gli eventuali provvedimenti disciplinari del caso.
Alcune comunicazioni, estratte a campione, fanno riferimento a ipotesi di tentati furti o presunti tali.
Nel corso di un sopralluogo effettuato nel palazzo uffici della FIAT AUTO - Enti Centrali, di Torino - è stato trovato un locale seminterrato denominato «bunker», accessibile soltanto ad alcuni sorveglianti.
In tale locale si trova un posto operatore della centrale telefonica per il trattamento delle comunicazioni in arrivo ed in partenza dallo stabilimento di Mirafiori. Tale apparecchiatura consente l'ascolto delle conversazioni telefoniche mediante una procedura di «inclusione» che, se attivata, immette sulla linea un «bip» intermittente per tutta la durata della intercettazione. Tale segnale dovrebbe rappresentare l'avvertimento dell'inclusione.
Il tipo di centralino in questione, è universalmente utilizzato in uffici privati e pubblici, ma le caratteristiche d'inclusione descritte lasciano dubbi circa l'applicabilità dell'articolo 4 della legge 300/70. Nello stesso «bunker» sono altresì installati numerosi monitor, collegati alle rispettive videocamere, in grado di riprendere e registrare varie zone del sito produttivo, tra cui alcuni luoghi di lavoro.
Per tali circostanze è stata trasmessa comunicazione di notizia di reato a carico dei responsabili aziendali, per violazione dell'articolo 4 della L. 300/70.
Sono state richieste le procedure del sistema informatico e dei dati relativi agli archivi del personale, ma non è stata accertata la memorizzazione di informazioni personali extraprofessionali.
La FIAT, a seguito della diffida della Direzione Provinciale del Lavoro di Torino, ha comunicato di aver provveduto allo smantellamento delle telecamere oggetto della succitata comunicazione di notizia di reato.
Le indagini da parte dell'Autorità Giudiziaria sono state svolte dalla Procura della Repubblica presso la Pretura di Torino per presunte violazioni alla suddetta legge. In particolare sono state disposte perquisizioni locali/domiciliari tese ad acquisire oggetti e/o documentazione comprovanti l'espletamento di illecita attività finalizzata alla raccolta di informazioni e controllo dei dipendenti dello stabilimento in parola. Sono state effettuate, inoltre, audizioni di persone informate sui fatti o, comunque, in grado di riferire circostanze utili.
Su istanza dell'Avv. Roberto Lamacchia di Torino, patrocinante del sindacato SLAI COBAS, gli atti dell'inchiesta sono stati trasferiti alla Procura presso il Tribunale di
Detta Procura avrebbe quindi provveduto ad archiviare il procedimento.
Successivamente l'Avv. Lamacchia, avendo acquisito nuovi elementi di prova, ha presentato opposizione al decreto di archiviazione della causa contro la FIAT AUTO S.P.A.
Tale opposizione è stata rigettata in data 21.2.2000 dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Torino, pertanto il relativo procedimento penale è definitivamente archiviato.
Resta pendente il procedimento relativo alla comunicazione di notizia di reato della Direzione Provinciale del lavoro di Torino, per violazioni dell'articolo 4 della legge 300/70, per cui sono stati effettuati dallo stesso Ufficio ulteriori accertamenti in data 10.9.99 e 4.11.99 su richiesta del Sostituto Procuratore della Repubblica presso di Tribunale di Torino.
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Cesare Salvi.
la San Benedetto Spa, con sede a Scorzè (VE) e operante nel settore dell'imbottigliamento di acqua minerale e altre bibite per conto terzi, occupa 800 lavoratori assunti a tempo indeterminato, compresi 54 lavoratori a part-time ciclico, 500 lavoratori a termine (stagionali), circa 25 lavoratori di imprese esterne e dall'anno scorso circa 70 lavoratori con tempi di lavoro diversi nel corso dell'anno, assunti attraverso le agenzie di lavoro temporaneo;
nel novembre 1998 è stato siglato un accordo sindacale che ha inserito per la prima volta elementi di garanzia occupazionale per tutti i lavoratori e le lavoratrici impiegati temporaneamente in azienda: si tratta di una tipologia di contratto a tempo indeterminato, per nove mesi l'anno, meglio definito come «part-time ciclico», sottoscritto successivamente all'Ufficio Provinciale del lavoro di Venezia;
nel corso del 1999 è stato attivato questo strumento contrattuale in via sperimentale con 42 assunzioni (da verificare nel corso dell'anno), con la possibilità di incrementare il numero nel corso dell'anno successivo;
le agenzie di lavoro temporaneo, utilizzate contemporaneamente dall'azienda, stanno telefonando in questi giorni a casa di centinaia di lavoratori e lavoratrici, già in molti anni «stagionali» alla San Benedetto, offrendo lavoro sempre nella stessa azienda, per periodi molto brevi, con stipendi molto più bassi, ma con la grave conseguenza di far perdere loro il diritto di precedenza previsto dalla legge 236/93 e dal contratto collettivo di lavoro aziendale;
le organizzazione sindacali temono (e l'hanno più volte denunciato pubblicamente) che l'azienda fornisca alle agenzie gli elenchi o singoli nominativi di lavoratori, già impiegati alla San Benedetto, aggirando in questo modo sia la legge per cui le agenzie sono sorte, sia il contratto di lavoro aziendale, sia infine gli accordi nazionali -:
quali interventi ispettivi intenda attivare, anche tramite gli uffici periferici, per evitare che la direzione della San Benedetto Spa possa violare la normativa nazionale sul lavoro interinale e i contratti collettivi del lavoro.
(4-28074)
La Società San Benedetto occupa un totale di n. 933 dipendenti, di cui 761 assunti con contratto a tempo indeterminato, n. 172 con contratto a termine. Presso la suddetta azienda, alla data del 16 marzo 2000, risultano utilizzati n. 18 lavoratori interinali, forniti dalla società ADECCO S.p.a. (filiale di Mirano Venezia).
Dagli accertamenti svolti sui contratti di fornitura di lavoro temporaneo, esibiti dalla stessa azienda, è emerso che il ricorso ai
L'utilizzo dei lavoratori interinali è avvenuto a partire da maggio 1999. Si deve precisare che la San Benedetto S.p.a. ha, anche, in corso rapporti di lavoro con contratto a tempo determinato, per un arco temporale compreso tra gennaio e settembre. Nell'ambito dello stesso si registra una intensificazione nei mesi da maggio ad agosto.
Nel corso del 1999 la società in esame è ricorsa ai lavoratori interinali come di seguito riportato:
Da gennaio ad aprile 0 lavoratori maggio 3 " giugno 11 " luglio 14 " agosto 9 " settembre 19 " ottobre 63 " novembre 79 " dicembre 62 "
La maggior parte dei suddetti lavoratori risulterebbe già assunta con contratto a termine, mentre da ottobre a dicembre gli stessi sono utilizzati, con contratto di lavoro interinale, per far fronte alle esigenze stagionali di intensificazione dell'attività produttiva, poiché titolari del diritto di precedenza di cui all'articolo 9-bis della legge 236/93, come richiamato dall'accordo integrativo aziendale stipulato in data 16/10/98.
A tale riguardo, si precisa che la stipula di contratti di fornitura di lavoro temporaneo aventi per oggetto l'utilizzazione di lavoratori già assunti stagionalmente dalla stessa impresa non comporta di per sé alcuna violazione della legge 196/97. La scelta anche nominativa dei singoli lavoratori da impiegare temporaneamente presso l'impresa utilizzatrice può essere rimessa alla libera volontà delle parti, non essendo la fattispecie in esame riconducibile alle ipotesi sanzionatorie, di cui all'articolo 10 della legge 196/97. Queste ultime sono oggetto di tassativa ed espressa previsione.
Per quanto attiene, poi, alla violazione dei cosiddetti diritti di precedenza, di cui al sopra richiamato articolo 9-bis, della citata legge 196/97, si fa presente che tra la società Acqua Minerale San Benedetto S.p.a. e la rappresentanza sindacale unitaria è stato convenuto, in data 13/10/99, ad integrazione dell'accordo del 16/10/98, di riconoscere ai lavoratori interinali che abbiano avuto rapporti di lavoro con l'azienda nei dodici mesi anteriori all'inizio della c.d. «missione», il diritto di priorità in caso di nuove assunzioni.
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Cesare Salvi.
secondo quanto pubblicato dal quotidiano Il Messaggero del 15 gennaio 2000, cronaca di Pescara, la conclusione degli investigatori della Digos chiamerebbe in causa due amministrazioni provinciali e due amministrazioni comunali in carica nel periodo dal 1993 al 1996; sarebbe implicato, quindi, anche l'ex Sindaco di Pescara Prof. Mario Collevecchio, che risulta cognato dell'attuale Procuratore della Repubblica di Pescara, Dott. Enrico Di Nicola -:
se risulti che nei confronti del Procuratore della Repubblica di Pescara sia stata presentata istanza di ricusazione ovvero se sia stata attivata la procedura di astensione ex articolo 52 del codice di procedura penale dal proseguire la sua azione nel procedimento penale n. 15/97 mod. 46 relativo alla realizzazione del Centro Commerciale Genziana dal momento che le indagini sinora espletate hanno accertato ipotesi di responsabilità penale che vedrebbero coinvolto anche un di lui parente.
(4-27924)
In data 11 febbraio 1997 veniva iscritto al Registro Mod. 46 il procedimento n. 15/97 riguardante l'esposto anonimo pervenuto al Presidente della Camera di Commercio di Pescara relativo al cambiamento di destinazione d'uso del terreno Genziana sito nel territorio comunale della detta città.
Il procedimento veniva assegnato al sostituto procuratore, dott. Pietro Mennini, che lo trasmetteva alla D.I.G.O.S. con richiesta di effettuare sommarie investigazioni alfine di acquisire eventuali notizie di reato.
In data 19.11.1997 la DIGOS restituiva il fascicolo con nota informativa sulla vicenda. A seguito di tale nota, previo provvedimento di archiviazione dell'incarto iscritto a Mod. 46 e stralcio, veniva iscritto, in data 20.11.1997, procedimento penale a carico di due soggetti, componenti della Sezione Urbanistica Provinciale di Pescara, in relazione all'ipotizzato reato di abuso d'ufficio continuato.
Nel corso delle indagini preliminari condotte dalla Procura di Pescara, venivano nominati, in data 11.12.1997, due consulenti tecnici con l'incarico di ricostruire ed accertare la regolarità dell'iter amministrativo della pratica da parte del Comune e della Provincia di Pescara, del Servizio Urbanistico della stessa Provincia e degli altri uffici pubblici competenti, relativamente al cambio di destinazione d'uso e rilascio della concessione edilizia per la costruzione del centro commerciale Genziana.
Al suddetto procedimento, n. 4497/97 Mod. 21, venivano riuniti per connessione oggettiva, trattandosi della medesima vicenda, i procedimenti nn. 3202/97 Mod. 21, 4303/97 Mod. 21, 4649/97 Mod. 21 e 2579/99 Mod. 21, tutti assegnati allo stesso dott. Mennini.
Il 5.7.1999 la DIGOS trasmetteva quindi all'Autorità Giudiziaria l'esito degli ulteriori accertamenti svolti, nonché le risultanze dei riscontri compiuti a seguito di una nota trasmessa al Procuratore della Repubblica dal Presidente della Provincia.
Seguiva una richiesta ai consulenti tecnici di integrazione degli accertamenti già espletati al fine di verificare se l'amministrazione comunale di Pescara avesse rilasciato, nello stesso periodo di assunzione del provvedimento a favore della società GENZIANA, altre concessioni per nuove costruzioni.
Al termine delle indagini preliminari il sostituto assegnatario del procedimento formulava, in data 4.3.2000, richiesta di archiviazione vistata dal Procuratore della Repubblica. Su tale richiesta il GIP non si è ancora pronunciato.
Tanto premesso e con riguardo alle doglianze specifiche mosse dall'interrogante, va rilevato anzitutto che tutti i procedimenti relativi alla vicenda, riuniti al procedimento n. 4497/97 Mod. 21 dopo l'archiviazione e lo stralcio dal procedimento Mod. 46 n. 15/97, sono stati assegnati e trattati esclusivamente dal sostituto procuratore dott. Pietro Mennini. Si aggiunge che nessuna istanza di ricusazione (peraltro non prevista dal codice vigente con riguardo ai magistrati del P.M.). è stata presentata nei confronti del Procuratore Capo, dott. Enrico Di Nicola, che non avrebbe potuto neppure attivare la procedura di astensione ai sensi dell'articolo 52 C.P.P., atteso che non ha mai svolto indagini in relazione ad alcuno dei procedimenti riguardanti la vicenda citata nell'atto di sindacato ispettivo, essendosi solo limitato a vistare, secondo prassi, al termine delle indagini preliminari, la richiesta di archiviazione predisposta dal sostituto titolare del fascicolo.
Va anche rilevato che l'ufficio inquirente non ha proceduto ad iscrivere nel registro degli indagati, per oggettiva mancanza dei presupposti che avrebbe potuto legittimare tale iscrizione, né il Sindaco in carica, né ex Sindaci del Comune di Pescara (tra i quali il prof. Mario Collevecchio, che ha ricoperto tale carica per soli 4 mesi e che è in effetti cognato del Procuratore della Repubblica), né Presidenti o ex Presidenti della Provincia di Pescara, né dirigenti o funzionari degli Enti locali responsabili del procedimento amministrativo di concessione edilizia.
Il Ministro della giustizia: Piero Fassino.
in data 1 febbraio 2000 è stata sottoscritta un'intesa presso il ministero tra il gruppo Coin e le Segreterie nazionali Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs Uil;
tale intesa cita tra gli altri le Rsu dell'azienda, rappresentanze dei lavoratori invece totalmente escluse da ogni contatto;
nel verbale d'intesa si afferma di aver esperito le procedure di consultazione sindacale di cui all'articolo 5 della legge n. 164 del 1975, nonché dell'articolo 1 comma 3 della legge n. 415 del 1994 che ha come referenti principali le rappresentanze dei lavoratori;
se intenda verificare immediatamente quanto sopra e, ove se ne riscontrasse l'esattezza, assumere iniziative adeguate per ripristinare la legalità violata all'interno di un ministero della Repubblica, ad esempio convocando direttamente e personalmente i componenti delle Rsu.
(4-28310)
La Direzione Generale dei Rapporti di Lavoro di questa Amministrazione indisse la riunione a seguito di richiesta del Gruppo COIN S.p.A., al fine di pervenire - sulla base dei risultati raggiunti negli incontri tenuti - ad un accordo con le OO.SS. di categoria, in merito ad un piano di ristrutturazione-riorganizzazione del ramo di azienda della Società STANDA per il settore no-food, acquisito dal Gruppo Coin.
All'incontro erano presenti le strutture nazionali innanzi menzionate, nonché una delegazione di rappresentanti delle strutture territoriali e di filiale.
Nel corso della trattativa in parola tra azienda ed OO.SS., furono tenuti incontri in sede ristretta, secondo modalità di mediazione applicate e riconosciute dalle parti sociali.
Al riguardo, si fa presente che nelle trattative presso la sede ministeriale, il livello di vertice delle strutture sindacali svolge la funzione di raccordo e di sintesi della posizione sindacale. I modi e le forme del coinvolgimento della delegazione dei rappresentanti sindacali territoriali e dei lavoratori attengono all'autonomia organizzativa e di funzionamento di ogni singola organizzazione sindacale. In base a tale autonomia, come avvenuto nel caso specifico, le strutture nazionali azionano i necessari collegamenti con l'intera delegazione.
Tenuto conto di quanto sopra, l'accordo in questione considerò esperita la procedura di consultazione sindacale in merito alla individuazione della CIGS, come uno fra i vari strumenti utilizzabili per la realizzazione del piano di riorganizzazione-ristrutturazione. Ne conseguiva la necessità, come puntualmente indicato nello stesso accordo, di procedere specificamente, nelle sedi competenti, all'esame congiunto per definire tempi, quantità e modalità dell'eventuale ricorso alla CIGS nelle singole unità o filiali.
Si aggiunge, infine, che le segreterie nazionali delle menzionate OO.SS., con nota del 1.3.2000 hanno ribadito di aver aggiornato e coinvolto, nel corso della citata trattativa svolta presso questo Ministero in data 1.2.2000, la delegazione delle strutture sindacali regionali e territoriali e dei delegati presenti.
Con l'occasione, le stesse organizzazioni hanno informato la Direzione Generale dei Rapporti di Lavoro che sono state tenute in tutta Italia, compresa l'area milanese, consultazioni sindacali ed intese, ai sensi delle leggi 164/75 e 451/94, per il ricorso alla CIGS.
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Cesare Salvi.
il dottor Sante Massimo Lamonaca, nato a Canosa (Bari) l'8 dicembre 1969, ha
il dottor Lamonaca è risultato idoneo alla selezione, ma allo stato non conosce la sua posizione in elenco -:
quali siano le modalità con le quali intenda procedere per affidare l'incarico ai candidati risultati idonei alla selezione esposta in premessa.
(4-28324)
Giova, peraltro, segnalare, per completezza d'informazione, che in presenza di vacanze nel ruolo degli esperti, l'incarico viene affidato ricorrendo al personale utilmente collocatosi nelle graduatorie anche degli anni passati, fino a completo esaurimento delle stesse. Allo stato attuale, presso il Provveditorato di Napoli, si sta facendo riferimento alla graduatoria relativa all'anno 1995.
Il Ministro della giustizia: Piero Fassino.
Leone Simionato è un ragazzo di ventisei anni sofferente di una grave forma di obesità che lo ha portato a pesare 220 chili;
in attesa di processo è detenuto da qualche decina di giorni nel carcere Due Palazzi di Padova dove deve quotidianamente affrontare, a causa del suo peso, fortissimi disagi per l'inadeguatezza della struttura che lo ospita;
il giovane ha infatti difficoltà di deambulazione e di alimentazione in quanto non in grado di gestirsi autonomamente e di svolgere alcuna attività ricreativa -:
se il Ministro interrogato non ritenga necessario l'immediato trasferimento di Leone Simionato in una struttura adeguata dove gli venga garantita l'assistenza necessaria.
(4-28853)
Leone Simionato è stato arrestato il 4.2.2000, a seguito di ordinanza di custodia cautelare in carcere n. 10315 del 4.2.2000 emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Padova per diversi reati tra cui ricettazione e truffa ed è stato condotto nella casa circondariale di Padova.
In data 10.3.2000 il detenuto Simionato è stato scarcerato per concessione degli arresti domiciliari.
All'atto dell'ingresso in istituto effettivamente il Simionato pesava 220 Kg. e per tale stato di obesità durante la carcerazione subita nella casa circondariale di Padova è stato sempre sottoposto ad un attento e continuo monitoraggio sanitario ed è stato quotidianamente sottoposto a visita dei medici del SIAS, dal medico incaricato, dallo psicologo e dallo psichiatra ed ha ricevuto il necessario trattamento farmacologico ed alimentare prescritto dai sanitari di detto istituto penitenziario.
Il Ministro della giustizia: Piero Fassino.
in data 27 settembre i lavoratori dell'azienda Uniloy srl - Divisione Comec di
nei giorni precedenti tale data erano avvenuti spostamenti di macchinari e, durante il fine settimana, il trasferimento di tutte le attrezzature;
nel luglio 1999 era stata avviata la procedura di mobilità per sette lavoratori; successivamente era stato siglato un accordo con le rappresentanze sindacali nel quale era sancito il ritiro di tale atto, l'abbassamento dei costi di produzione e l'apertura di un nuovo tavolo di confronto nel mese di settembre;
contemporaneamente all'annuncio del 28 settembre 1999 ai lavoratori di Calenzano è avvenuta la notifica della cessazione delle attività produttive nello stabilimento tedesco a Berlino della Milacron per il trasferimento di parte della produzione in Italia;
il provvedimento del 27 settembre 1999 appare gravissimo e poco giustificato, oltre che per il metodo adottato, che per le conseguenze sull'indotto (oltre trenta ditte esterne lavorano per lo stabilimento di Calenzano) -:
se non ritenga di dovere intervenire per la soluzione di questa vicenda e garantire il mantenimento di tale importante suolo occupazionale.
(4-26123)
In data 30/7/99, presso la citata Direzione, è stato sottoscritto un verbale di accordo, dalle Organizzazioni sindacali, con cui la Società Uniloy Milacron S.r.l. di Calenzano ha ritirato la procedura di mobilità, ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 223/91, attivata per n. 7 lavoratori. Nell'ambito dello stesso accordo si è concordato, a partire dall'1/8/99, di adeguare le maggiorazioni per prestazioni straordinarie, effettuate nello stabilimento di Calenzano a quelle attualmente adottate nello stabilimento di Abbiategrasso e precisamente:
per le prestazioni straordinarie rese dal lunedì al venerdì, la maggiorazione è del 40%,
per le prestazioni straordinarie rese nei giorni di sabato, domenica e festivi, la maggiorazione è del 65%.
Inoltre, l'Azienda si è impegnata a contrarre il numero di ore medie di straordinario e di essere disponibile, entro il mese di settembre 1999, ad un confronto con le Organizzazioni sindacali per il rinnovo del contratto aziendale.
La validità del citato accordo era subordinata all'approvazione da parte dell'assemblea dei lavoratori e gli stessi, in pari data, hanno ratificato l'accordo.
Successivamente, in data 27/9/99 la società in argomento, invece, riapriva la procedura di mobilità per la chiusura dello stabilimento di Calenzano. Il provvedimento interessava n. 59 dipendenti mentre i restanti 24 lavoratori sarebbero stati destinati ad altra sede. Le motivazioni addotte dalla società inerivano ad un programma di razionalizzazione e revisione strategica a livello europeo, che considerava l'evoluzione dei mercati in cui il gruppo stesso opera.
La suddetta procedura è stata annullata dal Tribunale di Prato, con sentenza del 12/10/99.
Successivamente, i lavoratori interessati hanno cercato una soluzione concordata della vicenda, che ha trovato sbocco nell'accordo sindacale sottoscritto in data 21/12/99. Tale accordo prevede la messa in mobilità di 67 lavoratori, in un arco di tempo variamente determinato, nonché la corresponsione di somme di danaro a titolo di incentivazione all'esodo.
L'azienda, inoltre, si è impegnata a favorire forme di ricollocazione dei lavoratori licenziati ed a segnalare le offerte di lavoro a partire dal prossimo mese di giugno, con caratteristiche accettabili dai soggetti interessati.
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Cesare Salvi.
presso la società Elettronica spa di Roma, a partecipazione Finneccanica, leader nel settore della difesa elettronica, si è venuta a creare una grave emergenza occupazionale. Tale situazione, oltre ad aggravare la già precaria realtà dell'area romana (la società è passata dai circa duemila dipendenti della fine degli anni 1980, agli attuali settencentocinquanta), potrebbe comportare, a breve termine, pesanti ripercussioni nell'ambito della sicurezza nazionale. Si ricorda, a tale proposito, che la maggior parte delle navi della nostra Tarina impiega apparati prodotti dalla Elettronica spa;
nel passato, la società è stata ripetutamente inserita nei piani di finanziamento per la difesa (legge n. 808 e finanziamenti erogati ai sensi della legge per il mezzogiorno con l'acquisizione del ramo di difesa elettronica dello stabilimento Alenia di Pomezia), ma, a causa delle forti contrazioni del mercato specifico e per la forte concorrenza internazionale, unita ad una inadeguata gestione di tali risorse, ha fatto sì che non si siano raggiunti risultati sperati;
la situazione di crisi iniziata nel 1985, tramite vari ammortizzatori sociali (cassa integrazione guadagni straordinari), incentivi, prepensionamenti, mobilità lunghe, ricollocazioni, eccetera), si è trascinata fino ad oggi, senza però lasciare intravedere una soluzione di stabilità;
oggi, senza alcun accordo sindacale ed in maniera unilaterale, la società Elettronica sospende dal lavoro novantadue dipendenti tra operai e tecnici altamente specializzati (dei centosettanta esuberi dichiarati), lasciandoli senza alcuna sicurezza e senza alcuna prospettiva -:
come intenda intervenire al fine di porre rimedio ad una situazione diventata ormai insostenibile.
(4-08450)
La società «ELETTRONICA S.p.a.» aveva richiesto, per una parte del personale, relativamente al periodo compreso tra il 10 marzo 1997 ed il 10 marzo 1999, il trattamento di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, per ristrutturazione e riorganizzazione aziendale. Tale programma è stato chiuso anticipatamente in data 12 giugno 1998 e, pertanto, tutto il personale interessato al citato trattamento è stato riammesso in servizio.
Il relativo verbale di accordo con le Organizzazioni sindacali è stato sottoscritto in data 17/4/97, presso questo Ministero. In effetti, come lamenta l'interrogante, al momento della sospensione in Cassa integrazione dei primi 92 lavoratori (10/3/97) l'accordo tra le parti non era stato ancora definito. Le sospensioni interessavano, complessivamente, 115 lavoratori, di cui: 25 impiegati e 26 operai, (effettuate a zero ore a rotazione), mentre 60 impiegati e 4 operai sono, invece stati sospesi «a ore» con riduzione prestabilita dell'orario settimanale. In precedenza, la Società in esame aveva già ottenuto la concessione della Cassa Integrazione Straordinaria per la realizzazione di un piano di riorganizzazione e ristrutturazione, finalizzato all'automazione dei mezzi di progettazione e di produzione, precisamente nel periodo 30/6/86-29/6/88. Successivamente fu concesso un ulteriore periodo di Cassa Integrazione straordinaria, dal 18/11/91 al 19/11/93 con proroga dal 18/11/93 al 17/11/94, per la realizzazione di un programma di riduzione del volume di attività, dovuta alla crisi generalizzata del mercato della «difesa» che ha comportato una eliminazione di tutte quelle attività ritenute non più strategiche. Tali ristrutturazioni hanno determinato una riduzione dell'organico; infatti si è passati dalle 1707 unità in forza alla fine del 1985 alle 1341 del 1988, quindi alle 1362 del 1990 e alle 1064 del 1994, fino ai 754 lavoratori in servizio al momento della concessione dell'ultimo trattamento di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria.
Alla riduzione di organico hanno contribuito, oltre al ricorso agli ammortizzatori
L'organico della società, pertanto, nel 1998, era di 754 unità, attualmente è di 831 dipendenti, a seguito di n. 31 dimissioni, 40 nuove assunzioni e n. 68 dipendenti ripresi in servizio e provenienti dall'ex ITEL, oggi fallita. Di questi ultimi, 5 sono stati reintegrati a seguito delle sentenze del pretore del lavoro.
Il finanziamento ottenuto dalla «ELETTRONICA S.p.a.», dal Ministero dell'Industria, ai sensi della legge 808/85, per l'importo di lire 25 miliardi, riguarda i programmi di investimento da realizzare in collaborazione con aziende non nazionali e prevede un prestito da restituire senza interessi.
Il suddetto finanziamento a tutt'oggi è stato ottenuto per l'importo di L. 9,2 miliardi. Il saldo è previsto a rate costanti entro il 2003. Inoltre, dal bilancio del 1997, risulta che era stato approvato un prestito per L. 34.500 milioni, ex lege 644/94, per lo sviluppo e la realizzazione di prototipi di sistemi di difesa navale, nonché un finanziamento, a tasso agevolato, ex lege 46/82, per circa 10.600 milioni, per lo sviluppo di un sistema di sorveglianza di mezzi mobili. Al riguardo, la società riferisce che l'attività è stata completata e rimane da incassare un saldo pari a 4 miliardi, di cui 2 miliardi per l'anno in corso e 2 miliardi entro il 2001.
Inoltre, la «Elettronica S.p.a.» ha beneficiato del contributo a fondo perduto, ai sensi della legge 237/93 per l'importo di L. 9,7 miliardi. Dal bilancio dell'esercizio 1998 è risultato altresì che la società in esame ha conseguito un utile pari a L. 2 miliardi, rispetto all'esercizio precedente nel quale aveva sofferto una perdita di L. 21 miliardi circa.
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Cesare Salvi.
risulta all'interrogante che la società Marconi Comunications di Genova, con sede anche a Marcianise (Caserta), abbia effettuato continui colloqui per future assunzioni nella provincia di Caserta;
tra questi colloqui risulta anche che sono stati esaminati appartenenti alle categorie protette;
ad oggi nessuno dei candidati ha saputo nulla circa l'esito del proprio colloquio;
comunque, ogni singolo candidato, risulta all'interrogante, ha cercato di avere informazioni, anche telefonicamente, sulla propria posizione;
la risposta a tali quesiti è stata molte volte reticente e non chiara nei confronti di chi attende un posto di lavoro per sopravvivere;
se la Marconi Comunications abbia ricevuto benefici da leggi dello Stato finalizzate alle assunzioni nelle aree depresse, e di quanto questa ha disposto nel tempo;
se la società benefici di sgravi fiscali per le assunzioni con contratti di formazione lavoro;
se la stessa società risulti inadempiente nei confronti di assunzioni delle categorie protette e se inadempiente, provveda al pagamento delle previste ammende per le non assunzioni;
se sia previsto da specifiche leggi dello Stato il fatto di dover tempestivamente
(4-28244)
La Marconi Comunication S.p.a., con sede principale in Genova, costituisce la filiale italiana del Gruppo Marconi P.L.C., maggiore produttore britannico di macchinari per le telecomunicazioni.
La Marconi Comunication, che controlla in Italia varie società e unità operative con un organico complessivo di circa 6.500 dipendenti, ha realizzato uno stabilimento di produzione di apparati per la telecomunicazione civile in Marcianise (Caserta), denominato Marconi SUD S.p.a.
Il predetto stabilimento ha iniziato la propria attività il 2 gennaio 1992 con appena 15 dipendenti ed ha raggiunto, recentemente, un organico di oltre 1.200 lavoratori.
La società in argomento, nell'intento di inserirsi sul mercato mondiale dei telefoni cellulari di ultimissima generazione, ha annunciato un piano di investimenti in Italia che si concretizzerà nell'assunzione, nei prossimi due anni, di circa 900 lavoratori. Nel contesto di tale progetto ed a seguito, anche, di un notevole incremento produttivo registratosi presso lo stabilimento di Marcianise, nei mesi di dicembre 1999 e gennaio 2000 ha avviato un programma di selezione di personale, in possesso di diploma di perito elettronico, telecomunicazione o informatico, attraverso test psicoattitudinali.
L'Azienda ha visionato preventivamente circa 2000 «curriculum vitae», selezionando per le prove un totale di circa 700 candidati. Tra questi ultimi, soltanto 400 sono stati convocati per un colloquio, presso la Direzione aziendale. A conclusione di tali colloqui, sono stati assunti 300 giovani, di cui 242 con contratti di formazione professionale e a tempo determinato. Al momento, l'Ufficio Personale di Caserta della suddetta azienda, dopo aver esperito le procedure per le assunzioni, è impegnato a trasmettere apposite comunicazioni scritte a tutti i convocati che non sono risultati idonei.
Si fa presente che, nel corso delle selezioni, sono stati convocati anche candidati appartenenti alle categorie protette (legge 482/1968) ed alcuni di essi, in possesso dei requisiti richiesti, sono stati assunti. Al riguardo, si precisa che il personale reclutato in forza di tale legge è composto complessivamente di 52 unità.
Si rappresenta che la Marconi Sud, dalla documentazione esibita dalla filiale di Genova, nel corso degli anni, è stata sottoposta ad accertamenti ispettivi da parte di questa Amministrazione e degli Enti previdenziali di Caserta, dai quali non sono emerse irregolarità contrattuali e previdenziali.
Infine per quanto attiene agli sgravi fiscali, si precisa che l'Azienda in esame, operando nel Mezzogiorno, fruisce delle agevolazioni fiscali previste per tali territori.
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Cesare Salvi.
secondo quanto riportato dalla stampa, in particolare dal quotidiano Ultime Notizie del 29 giugno 1999, i dirigenti nazionali delle rappresentanze di base Inpdap hanno effettuato una clamorosa protesta, giunta fino alla proclamazione di uno sciopero della fame e della sete, per il rifiuto frapposto dalla dirigenza dell'Istituto a permettere di visionare tutti i documenti relativi alla gestione del patrimonio immobiliare dell'Inpdap;
tale richiesta trae spunto dalla vicenda di alcuni contratti ad uso non residenziale, tra i quali uno in via Nazionale a Roma, i cui contenuti hanno sollevato forti perplessità sulla trasparenza delle procedure adottate e sul merito delle clausole dell'articolato, che sono state giudicate, dalla medesima organizzazione sindacale, scandalosamente a favore dell'impresa aggiudicataria del contratto di locazione;
sulla vicenda gli interroganti hanno già presentato l'interrogazione n. 5-06288, che non ha ancora avuto risposta;
la suddetta vicenda dei contratti di locazione contestati rappresenta solo un caso particolare di una complessiva gestione del patrimonio immobiliare inefficiente e inadeguata;
fortissime sono le incongruenze riscontrabili nella gestione, in particolare, del patrimonio ad uso non residenziale;
in particolare si segnalano le rilevanti morosità delle amministrazioni pubbliche e di grandi soggetti privati, la notevolissima superficie di edifici ad uso ufficio e commerciale sfitti, fatto dovuto anche a prezzi di acquisto anomali e gonfiati;
si determina in tal modo un fenomeno anomalo per cui, a fronte di un aumento dei canoni residenziali, il rendimento complessivo del patrimonio continua a scendere;
ciò rende evidente come appaia strumentale la campagna che addebita ai canoni di locazione abitativi troppo bassi la responsabilità della scarsa redditività complessiva del patrimonio;
tale scarsa redditività è alimentata anche dal costo rappresentato dalle società di gestione che riscuotono i canoni e, quindi, ne restituiscono all'Istituto solo una parte, residua, non superiore al 20 per cento di quanto intascato, a causa di tutta una serie di costi, la cui consistenza nonché le procedure per la relativa quantificazione, destano forti perplessità -:
se non ritenga censurabile l'atteggiamento dei dirigenti dell'Inpdap che hanno rifiutato di fornire la documentazione richiesta dalle RdB attraverso l'attivazione delle procedure di cui alla legge n. 241 del 1990;
se non ritenga di dover fornire urgenti chiarimenti circa le procedure e i contenuti dei contratti di locazione ad uso non residenziale contestati, in particolare di quello relativo ad uno stabile in via Nazionale a Roma;
se non ritenga opportuno fornire un quadro informativo complessivo circa la gestione del patrimonio immobiliare dell'Inpdap, in particolare con riguardo alla redditività del patrimonio ad uso non residenziale, alla morosità delle Amministrazioni pubbliche e di altri grandi gruppi privati, alla quantità del patrimonio ad uso non residenziale sfitto, ai costi sostenuti relativamente alle società di gestione.
(4-24862)
Per quanto riguarda il predetto immobile l'INPDAP ha reso noto di aver sospeso gli effetti degli atti connessi alla messa a reddito dello stesso e del relativo contratto di locazione, in attesa delle valutazioni di competenza degli Organi esterni ai quali erano stati segnalati i fatti.
L'istituto ha poi rappresentato che la Procura Regionale della Corte dei Conti ha escluso il danno erariale discendente dal contratto originario affermando, anzi, che le iniziative all'epoca assunte per la messa a reddito dell'immobile vanno positivamente apprezzate.
L'Ente ha comunque attivato procedure di rinegoziazione del contratto in questione, al fine di assicurare non soltanto il dovuto regime di legittimità e di correttezza, ma anche e soprattutto la salvaguardia degli interessi economici.
In ordine alla problematica sollevata circa la scarsa redditività del patrimonio immobiliare INPDAP locato alle Pubbliche Amministrazioni, attesa anche l'incidenza di rilevanti costi rappresentati dalle Società di Gestione, si fa presente che tali immobili sono gestiti direttamente dall'Istituto.
Per quanto attiene allo stato della gestione locativa con le Pubbliche Amministrazioni
La Corte dei Conti non ammette a registrazione il mandato con il quale si provvede al versamento periodico dell'indennità di occupazione, riservando il pagamento per l'intero periodo, in sede di contestuale approvazione del nuovo contratto stipulato e dell'atto di riconoscimento del debito, per il periodo precedente.
In caso di occupazione dell'immobile per un periodo abbastanza lungo, l'importo dell'indennità da corrispondere può raggiungere somme di notevole entità le quali, tuttavia, non possono considerarsi vere e proprie morosità essendo soltanto posticipato il momento del loro pagamento totale.
Allo scopo di garantire la massima azione di vigilanza sulle entrate e sull'osservanza dei termini contrattuali, è stato disposto il decentramento delle attività a livello, delle strutture provinciali, sì da realizzare la più stretta tutela degli interessi dell'Ente mediante rapporti a carattere locale.
Nello stesso tempo si è già iniziato ad attivare specifiche procedure informatiche per il monitoraggio della realtà patrimoniale del settore pubblico e per disporre costantemente di flussi di dati certi, esposti in tempo reale.
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Cesare Salvi.
il quotidiano l'Unità del 23 aprile 1998, dà notizia della denuncia, da parte della Fiom piemontese, di ripetuti atti di spionaggio della vita privata di lavoratori dipendenti della Fiat Auto;
i gravissimi atti illegali e illegittimi sarebbero stati compiuti da una struttura organizzata per l'indagine e lo spionaggio nei confronti dei dipendenti, con tanto di perquisizioni dei cassetti e rapporti sulle inclinazioni e abitudini individuali strettamente personali;
attività di spionaggio svolta in maniera indifferenziata nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori, di rappresentanti sindacali e politici, tanto da ledere la personalità e i diritti in quanto lavoratori sul luogo del lavoro, e la dignità in quanto cittadini;
i fatti suesposti, sono di inaudita nefandezza, né pare plausibile la giustificazione fornita dall'azienda secondo la quale «mai nessuno ha ordinato agli addetti del servizio di sorveglianza di effettuare controlli di questo tipo sui dipendenti» dal momento che i rapporti dei «sorveglianti», venivano inviati ai superiori oltreché essere riportati in schede individuali. Schedature che contenevano ad esempio le informazioni seguenti:
1) «La informiamo di aver rinvenuto nella scrivania del sopra citato dipendente circa trenta volantini come in allegato»;
2) «Nel cassetto del dipendente sopra citato è stata rinvenuta una scatola di profilattici marca "Settebello Hatù" con all'interno tre confezioni da tre pezzi ciascuna. La scatola ne conteneva quindici, per cui sei sono già stati usati»;
tale prassi, ove confermata, costituirebbe reato penale sia per la violazione dello Statuto dei lavoratori, sia alla recente legge sul rispetto del «privato» cittadino,
se e quali iniziative intendano esercitare perché tale prassi cessi e perché siano individuati e puniti severamente i responsabili.
(4-17051)
L'indagine svolta non ha evidenziato l'esistenza presso gli archivi FIAT di dati personali non afferenti l'ambito professionale e lavorativo.
Presso la Sede dell'azienda opera l'Ente di Sicurezza Industriale, con ramificazioni nei vari stabilimenti e siti produttivi del gruppo che esercita l'attività di sorveglianza per la tutela del patrimonio aziendale, per la sicurezza degli impianti, per il controllo dell'attività dei lavoratori e la sicurezza degli stessi.
L'Ente è coordinato da un dirigente ed è composto da capi ufficio, capi turno e sorveglianti; è ramificato presso le unità produttive del la FIAT con servizi di guardia dislocati prevalentemente sulle porte di accesso degli stabilimenti.
Di norma, quando i sorveglianti sorprendono i lavoratori in comportamenti da loro ritenuti censurabili o scorretti, effettuano comunicazione scritta all'ufficio personale ed al responsabile dello stesso Servizio Sorveglianza. L'Ufficio Personale adotta poi gli eventuali provvedimenti disciplinari del caso.
Alcune comunicazioni, estratte a campione, fanno riferimento a ipotesi di tentati furti o presunti tali.
Nel corso di un sopralluogo effettuato nel palazzo uffici della FIAT AUTO - Enti Centrali, di Torino - è stato trovato un locale seminterrato denominato «bunker», accessibile soltanto ad alcuni sorveglianti.
In tale locale si trova un posto operatore della centrale telefonica per il trattamento delle comunicazioni in arrivo ed in partenza dallo stabilimento di Mirafiori. Tale apparecchiatura consente l'ascolto delle conversazioni telefoniche mediante una procedura di «inclusione» che, se attivata, immette sulla linea un «bip» intermittente per tutta la durata della intercettazione. Tale segnale dovrebbe rappresentare l'avvertimento dell'inclusione.
Il tipo di centralino in questione, è universalmente utilizzato in uffici privati e pubblici, ma le caratteristiche d'inclusione descritte lasciano dubbi circa l'applicabilità dell'articolo 4 della legge n. 300/70. Nello stesso «bunker» sono altresì installati numerosi monitor, collegati alle rispettive videocamere, in grado di riprendere e registrare varie zone del sito produttivo, tra cui alcuni luoghi di lavoro.
Per tali circostanze è stata trasmessa comunicazione di notizia di reato a carico dei responsabili aziendali, per violazione dell'articolo 4 della legge n. 300/70. Sono state richieste le procedure del sistema informatico e dei dati relativi agli archivi del personale, ma non è stata accertata la memorizzazione di informazioni personali extraprofessionali.
La FIAT, a seguito della diffida della Direzione Provinciale del Lavoro di Torino, ha comunicato di aver provveduto allo smantellamento delle telecamere oggetto della succitata comunicazione di notizia di reato.
Le indagini da parte dell'Autorità Giudiziaria sono state svolte dalla Procura della Repubblica presso la Pretura di Torino per presunte violazioni alla suddetta legge. In particolare sono state disposte perquisizioni locali/domiciliari tese ad acquisire oggetti e/o documentazione comprovanti l'espletamento di illecita attività finalizzata alla raccolta di informazioni e controllo dei dipendenti dello stabilimento in parola. Sono state effettuate, inoltre, audizioni di persone informate sui fatti o, comunque, in grado di riferire circostanze utili.
Su istanza dell'Avv. Roberto Lamacchia di Torino, patrocinante del sindacato SLAI COBAS, gli atti dell'inchiesta sono stati trasferiti alla Procura presso il Tribunale di Torino perché i fatti accertati configurerebbero reati più gravi.
Detta Procura avrebbe quindi provveduto ad archiviare il procedimento.
Successivamente l'Avv. Lamacchia, avendo acquisito nuovi elementi di prova, ha presentato opposizione al decreto di archiviazione della causa contro la FIAT AUTO SpA.
Tale opposizione è stata rigettata in data 21.2.2000, dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Torino, pertanto il relativo procedimento penale è definitivamente archiviato.
Resta pendente il procedimento relativo alla comunicazione di notizia di reato della Direzione Provinciale del lavoro di Torino, per violazioni dell'articolo 4 della legge n. 300/70, per cui sono stati effettuati dallo stesso Ufficio ulteriori accertamenti in data 10.9.99 e 4.11.99 su richiesta del Sostituto Procuratore della Repubblica presso di Tribunale di Torino.
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Cesare Salvi.
l'esiguo organico degli agenti di polizia penitenziaria del carcere Ucciardone di Palermo penalizza il diritto alla difesa dei cittadini ivi detenuti nel momento che il servizio della sala avvocati, a fronte di circa settecento detenuti è assicurato da cinque soli agenti che si alternano anche nei turni di notte e dei giorni festivi per coprire gli altri servizi dell'istituto;
tale situazione impedisce di fatto ai difensori di svolgere il loro mandato non riuscendo più i pochi agenti rimasti ad assicurare il servizio della sala avvocati e consentire l'espletamento del fondamentale diritto di difesa del colloquio del detenuto con il proprio difensore -:
quali iniziative e quali provvedimenti intenda assumere il Ministro per ripristinare un efficiente servizio nel delicato settore della sala avvocati del carcere Ucciardone, assicurando un numero di agenti adeguato alla popolazione carceraria e alle richieste di colloquio della avvocatura palermitana.
(4-28234)
Peraltro, per una serie di fattori contingenti, quali l'aumento della morbilità tra il personale ed il trasferimento dei detenuti del circuito dell'Alta sicurezza da una sezione prossima alla sala colloqui ad un'altra sezione da essa molto distante, il servizio relativo ai colloqui stessi, per i primi dieci giorni dello scorso mese di febbraio, ha registrato un allungamento dei tempi di attesa da parte degli avvocati.
Attualmente, il potenziamento del servizio, reso possibile dall'invio presso la struttura palermitana di 25 unità in servizio di missione e la presenza di un sovrintendente con funzioni di coordinamento, hanno permesso di adottare nuove misure organizzative inerenti alla predisposizione dei turni degli addetti al settore, facendo registrare un ulteriore miglioramento della qualità del servizio, così come riscontrato da parte degli stessi avvocati.
Dagli accertamenti compiuti non sono, invece, emersi casi in cui detenuti dell'Ucciardone non abbiano potuto fruire di una piena difesa da parte dei loro difensori per cause addebitabili a carenze gestionali dell'istituto.
Al riguardo deve rilevarsi che se tali casi si fossero effettivamente verificati, considerata la loro gravità, sarebbero stati portati sicuramente a conoscenza dell'Autorità Giudiziaria.
Il Ministro della giustizia: Piero Fassino.
da circa due anni opera in Liguria l'Agenzia regionale di promozione turistica, istituita dalla regione per lo sviluppo e l'incentivazione del turismo, nonché per recuperare, con appropriati interventi, quei margini di mercato che le altre cinque Aziende di promozione turistica, peraltro tuttora operanti, non erano in grado di garantire;
l'attività dell'Agenzia regionale di promozione turistica è già stata, in più occasioni, al centro di contestazioni e critiche tanto che alcune interrogazioni sono state presentate in consiglio regionale;
risulta da documenti ufficiali della regione Liguria che da qualche tempo la direzione provinciale del lavoro di Genova sta svolgendo ispezioni presso l'agenzia regionale di promozione turistica per violazioni delle norme, di cui alla legge 23 ottobre 1960, n. 1369, concernenti il divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro;
da notizie raccolte in questi giorni, sia da organizzazioni di categoria sia dai sindacati, sembra che le ragioni che hanno indotto l'ispezione siano fondate e che occorre che le verifiche siano concluse al più presto onde riportare rapidamente la situazione dell'agenzia in questione alla regolarità attraverso una radicale riorganizzazione -:
se, come sembra, risultino fondati i motivi che hanno indotto la direzione provinciale del lavoro di Genova a verificare la regolarità del funzionamento dell'agenzia in ottemperanza alle norme legislative già ricordate in premessa;
se non ritenga opportuno invitare la direzione provinciale del lavoro di Genova ad accelerare la conclusione dell'ispezione ed a comunicarne urgentemente i risultati per obbligare la regione ad assumere le conseguenti determinazioni.
(4-27312)
Il suindicato provvedimento dedica al lavoro interinale undici articoli, improntati alla ricerca di un equilibrio fra: completezza della normativa primaria nella definizione dei principali aspetti, correlati alle garanzie e tutele che la delicata materia richiede; attribuzione alla contrattazione collettiva di ampi spazi in coerenza con la dialettica legislazione - contrattazione collettiva propria dell'ordinamento italiano; deferimento ad atti di normativa secondaria per i profili di completamento del quadro attuativo. Il lavoro «interinale» individua un rapporto trilaterale tra impresa fornitrice, lavoratore temporaneo e impresa utilizzatrice.
Per quanto attiene i profili di immediata operatività della disciplina del lavoro temporaneo nella Pubblica Amministrazione si pongono dei problemi attuativi, in ordine ai quali l'orientamento di questo Ministero, come manifestato con la circolare n. 141 del 1997 è di ritenere che la citata legge n. 196 del 1997 legittima il ricorso alla fornitura di lavoro interinale, oltre che nelle ipotesi definite dalla contrattazione collettiva, nei casi:
di temporanea utilizzazione in qualifiche non previste dai normali assetti produttivi aziendali;
di sostituzione dei lavoratori assenti, fatte salve le ipotesi di cui all'articolo 1, comma 4.
L'Agenzia Regionale per la Promozione Turistica, con lettera del 23/11/1999, ha fatto presente che, «pur nella convinzione di aver correttamente operato ed in attesa di maggior chiarezza sulla materia», ha provveduto ad interrompere il ricorso alla fornitura di lavoro interinale.
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Cesare Salvi.
in data 3 dicembre 1999 il Ministro del lavoro ha emanato un comunicato inerente la vertenza Alenia Marconi Sistem dal quale si evince la persistenza di differenti posizioni delle parti sui punti qualificanti della trattativa e nel quale si rinvia la prosecuzione del confronto ad una tavolo più generale, in sede di Presidenza del Consiglio;
dopo aver atteso per oltre una settimana, Fim, Fiom, Uilm Nazionali hanno annunciato tale inspiegabile ritardo;
la mancanza di una data certa di convocazione da parte del Governo ha prodotto un'accentuazione dello stato di incertezza e di preoccupazione da parte di tutti i lavoratori dell'Alenia Marconi Sistem;
Fim, Fiom, Uilm Nazionali hanno invitato tutti i lavoratori a mantenere lo stato di mobilitazione, utilizzando forme di lotta articolata, con iniziative mirate al coinvolgimento delle istituzioni locali -:
se sia a conoscenza di tali fatti;
se intenda fissare alla luce di quanto esposto, una data di convocazione al fine di contribuire alla positiva conclusione della vertenza Alenia Marconi Sistem ed evitare quindi lo stato di mobilitazione di tutti i lavoratori con tutte le conseguenze che questa comporterebbe.
(4-27680)
La vicenda prende avvio dalla determinazione, assunta dalla società in esame, di attuare un processo di riorganizzazione in grado di riposizionare la parte industriale italiana, in maniera tale da consolidare e sviluppare i siti produttivi esistenti. Il piano industriale predisposto dalla Alenia Marconi Systems Spa, sottoposto all'attenzione dei componenti sindacali, prevedeva un esubero di personale, tra operai ed impiegati, pari a 600 unità per i vari siti produttivi compresi sul territorio nazionale.
Tale piano industriale non è stato condiviso dalle rappresentanze sindacali, che auspicavano la mediazione del Ministero del Lavoro, con la contestuale partecipazione del Ministero dell'Industria, atteso che la società in esame è partecipata dalla società «Finmeccanica Spa» del Gruppo IRI. Sono seguiti, pertanto numerosi incontri presso questa Amministrazione, presente anche la componente del Ministero dell'Industria, a conclusione dei quali è stato raggiunto l'accordo suindicato che prevede, per lo stabilimento di Giugliano (NA), un esubero di 80 lavoratori, dei quali già 5 si sono dimessi previo incentivo, 35 lavoratori sono stati collocati in Cassa Integrazione Straordinaria dal 18 gennaio 2000 e, degli stessi 40 saranno posti in mobilità a partire dal 1 marzo ed entro il 31 dicembre 2000.
Per lo stabilimento di Bacoli Fusaro è previsto un esubero di 230 unità delle quali: 44 sono state poste in Cassa Integrazione Straordinaria (32 dal 18 gennaio 2000 e 12 dal 1o febbraio 2000), n. 137 saranno poste in mobilità a scaglioni nel periodo dal 1o marzo 2000 al 31 dicembre 2000.
Delle rimanenti 49 unità, 17 si sono già dimesse previa incentivazione e si prevede che adotteranno tale decisione altri 32 lavoratori.
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Cesare Salvi.
sulla Gazzetta di Caserta dell'11 gennaio 2000, è stato pubblicato un articolo riguardante la carenza di posti letto nell'ospedale Moscati di Aversa;
in detto articolo si precisa il giovedì antecedente, per reperire posti all'interno dei reparti specialistici e per permettere ai pazienti di ricoverarsi, «si è reso necessario l'intervento del pubblico ministero Donato Ceglie»;
rileva l'interrogante che alla magistratura competono l'accertamento e la repressione dei reati e non anche attività di carattere amministrativo quali sono senza dubbio quelle inerenti alla determinazione dei posti letto disponibili ed al ricovero dei pazienti in un nosocomio -:
se i fatti esposti in premessa corrispondano a verità;
se non ritenga di dover avviare approfonditi accertamenti in merito a quanto sopra esposto e di promuovere, all'esito, l'irrogazione di adeguati provvedimenti disciplinari.
(4-28044)
Alla luce di quanto sopra appare evidente che nel caso di specie non sussistono i presupposti per intraprendere alcuna iniziativa di carattere amministrativo nei confronti del dottor Donato Ceglie, nel senso auspicato dall'interrogante.
Il Ministro della giustizia: Piero Fassino.
il mondo delle comunicazioni è in continua evoluzione, grazie ad uno sviluppo tecnologico e ad una preparazione tecnica del personale che a volte supera ogni più ottimistica previsione;
la televisione digitale anche se animata da una martellante pubblicità e stimolata da ingenti capitali dello sport e dei contratti in esclusiva delle squadre di calcio stenta a decollare per via degli alti costi del servizio;
il personale di rappresentanza utilizzato dalla società Stream del gruppo Telecom Italia è stato sul territorio nazionale il precursore di quel servizio al pubblico dedito alla promozione della tv digitale, sia questa offerta via cavo o per via etere con il decoder e la parabola satellitare;
l'associazione Laut (Libera associazione utenti telecomunicazioni), attenta a valutare le politiche aziendali in difesa della qualità del servizio si è offerta come rappresentante di coloro che operano nel settore delle telecomunicazioni e quindi anche degli operatori della televisione digitale;
la Società Stream a fronte di numerose vicende inerenti la sua filosofia commerciale ha legato a sé dei collaboratori per mezzo di un contratto occasionale stipulato negli anni 1997, 1998 e 1999;
tale contratto è una semplice «lettera di autorizzazione per l'occasionale» composta da sette punti che instaurano un rapporto diretto tra prestatore d'opera e la società Stream;
di fatto tale contratto non ha mai rappresentato nelle sue modalità la relazione effettiva e diretta del lavoratore con la società Stream, poiché questi era assoggettato ad orari di presenza ben definiti e non riportati nelle clausole contrattuali;
come evidenziato dal rappresentante della Laut signor Pasquale Scalise, contrattato in qualità di lavoratore occasionale di Stream i responsabili diretti dell'azienda signor Della Bona, responsabile per la città di Roma ed il signor Plaitano, responsabile per la regione Lazio erano a conoscenza delle notevoli discrepanze contrattuali nel richiedere l'obbligo della presenza ed impegnando quindi tutta la mattinata di lunedì nella sede predisposta, dove venivano forniti gli indirizzi dei clienti da visitare durante la settimana successiva, prestabiliti dalla Stream, nonché per presenziare agli aggiornamenti tecnici del settore. Il tutto senza che le modalità contrattuali prevedessero una tale procedura;
il signor Scalise, come tanti altri collaboratori inseriti nell'organico con le medesime modalità contrattuali sono a tutt'oggi in possesso del tesserino di riconoscimento rilasciato dal competente ufficio di pubblica sicurezza su accordo con la società Stream Telecom, necessario per svolgere il servizio di presentazione direttamente presso il domicilio dell'utenza;
nonostante le modalità contrattuali prevedessero la piena libertà dei collaboratori nel contattare direttamente la clientela, nella realtà invece gli stessi avevano l'obbligo di contattare esclusivamente i nominativi forniti dalla Stream riducendo così fortemente gli eventuali guadagni sulle provvigioni;
i contratti stipulati con la clientela assegnata nominalmente da Stream e poi successivamente decaduti per le inadempienze contrattuali della stessa per motivi esclusivamente tecnici, non sono stati riconosciuti come unità lavorative e quindi non corrisposti economicamente ai collaboratori;
agli stessi «prestatori d'opera» è stata spedita una lettera raccomandata di Stream in data 30 giugno 1999 e pervenuta agli interessati soltanto il 30 luglio 1999 che revocava senza alcuna motivazione la relazione di collaborazione;
per alcuni dei collaboratori di Stream la collaborazione è perdurata per periodi continuativi superiori ai 18 mesi;
i profitti del loro operato sono sempre stati di altissimo profitto per l'azienda Stream;
alla luce dei fatti sopra esposti non si capisce come mai se, del personale così capace e temprato, edotto della più maturata esperienza nel settore della tv digitale viene estromesso dall'attività lavorativa, dall'altra parte la stessa azienda cerca nuovo personale da inserire nel suo organico come dimostrato dall'annuncio economico pubblicato sul quotidiano La Repubblica del 10 giugno 1999;
a tutt'oggi 27 settembre 1999 al signor Scalise e i suoi colleghi non è stato corrisposto il saldo finanziario del lavoro svolto fino alla data della stipula dell'ultimo contratto effettuato -:
se quanto esposto sia conforme ai contratti che impegnano gli enti concessionari di società televisive e se siano state attivate ispezioni ministeriali circa il rispetto delle norme contrattuali previste per la collaborazione occasionale;
se non sia il caso di adottare provvedimenti di propria competenza nella salvaguardia dell'occupazione del personale specializzato nel settore della televisione digitale viste le difficoltà oggettive che questo ha nel decollare quale mezzo di grande informazione e progresso per il terzo millennio.
(4-25885)
Tali unità immobiliari erano state segnalate dalla Società Telecom che aveva effettuato i lavori di cablaggio per la ricezione dei programmi satellitari. L'articolo 14 di detto accordo prevede che l'agente potrà avvalersi dell'opera di incaricati alla vendita che saranno seguiti e formati dall'agente medesimo che assume l'obbligo di coordinare l'attività, nel rispetto delle direttive della Società e di quanto precisato nel regolamento Stream.
Il responsabile del personale ha dichiarato in proposito che il sig. Pasquale Scalise era un venditore con contratto di autorizzazione alle vendite la cui attività è stata regolamentata come da «Lettera di autorizzazione per l'occasionale».
Tale documento autorizzava il venditore ad effettuare autonomamente presso privati consumatori dimostrazioni finalizzate alla vendita di contratti Stream senza alcun vincolo di subordinazione con carattere di mera occasionalità e saltuarietà.
Lo stesso responsabile ha precisato, altresì, che i Sigg. Daniele Della Bona e Marcello Plaitano sono dipendenti della Stream SpA con il compito di gestire e coordinare esclusivamente i rapporti con le agenzie sul territorio.
La posizione contributiva degli agenti è stata regolarizzata presso l'Enasarco fino all'anno 1997. Nell'anno 1998 la Stream, a seguito della modifica di strategie aziendali ha mutato la propria politica commerciale di vendita, avvalendosi prevalentemente di negozi e installatori.
Conseguentemente si è ridotta l'attività con le agenzie il cui rapporto cesserà definitivamente con il saldo delle spettanze dovute, anche in relazione delle provvigioni in corso di maturazione.
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Cesare Salvi.
la recente riforma della legge che regola l'accesso alla professione notarile, al fine di accelerare i tempi di svolgimento dei relativi concorsi, ha abbassato il limite di età da 50 a 40 anni;
in stretta correlazione con tale modifica ha previsto l'obbligo di svolgimento annuale del concorso notarile, introducendo la preselezione informatica che ha ridotto da 5000 a 1500 il numero dei partecipanti alle prove scritte agevolando in tal modo la correzione degli elaborati;
nonostante ciò da oltre quattro mesi dallo svolgimento delle prove scritte del concorso in oggetto risulta siano stati corretti solamente un quinto degli elaborati. In particolare alla data del 10 aprile 1999 e a quella del 17 luglio 1999 risulta che la commissione di esami si sia riunita solo 24 volte correggendo in tal modo solo 310 elaborati contro i 1500 candidati ammessi, controllando in tal modo solo 28 candidati -:
se non ritenga necessario che venga osservata la normativa vigente e che quindi sia al più presto bandito un nuovo concorso essendo ormai trascorso dall'ultimo bando l'anno previsto dalla legge;
se non ritenga, altresì, utile ed inderogabile che venga accelerata la correzione degli scritti per evitare un inopportuno accavallamento con il prossimo concorso e rispettare i nuovi tempi di legge che giustificano le innovazioni in premessa;
per sapere, infine, quali iniziative intenda adottare il Ministro della giustizia
(4-25915)
La correzione degli elaborati è terminata il 22 febbraio 2000 e sono stati ammessi alle prove orali n. 167 candidati tra coloro che hanno partecipato alle prove scritte del concorso notarile.
Gli esami orali sono iniziati il giorno 3 aprile scorso e saranno conclusi entro il 12 giugno 2000.
È stato inoltre pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Speciale - Concorsi ed esami del 20 dicembre 1999 il nuovo bando di concorso per 200 posti di notaio, che tiene conto delle modifiche introdotte col decreto ministeriale 10 novembre 1999 n. 456.
Il Ministro della giustizia: Piero Fassino.
nel giugno 1994 il Cash and Carry della Rinascente Spa di via Nazionale delle Puglie a Cittadella di Casoria (Napoli) fu venduto alla società Gala Srl, che dopo otto mesi chiuse per fallimento;
nel 1996 e 1997 i lavoratori fecero ricorso al pretore del lavoro (ex articolo 700) in quanto dimostrarono come la dismissione fosse stata fatta in frode alla legge. Infatti il pretore condannò la Rinascente Spa a versare mensilmente ai lavoratori stessi l'importo pari all'ultimo stipendio percepito;
il 31 dicembre 1997 la Rinascente Spa, unilateralmente, ha sospeso a tutti i lavoratori il pagamento dell'assegno di sostentamento;
nel febbraio 1998 il tribunale fallimentare ha annullato il contratto di compravendita del Cash and Carry tra la Rinascente e Gala;
recentemente i lavoratori si sono rivolti alla procura della Repubblica per denunziare il comportamento, che ritengono inqualificabile, della Rinascente -:
se siano a conoscenza di quanto esposto e come intendano adoperarsi per prevenire e tutelare maggiormente i diritti dei cittadini lavoratori nelle varie tipologie di chiusure attività, fallimenti, dismissioni che si concretizzano, come nelle vicende esposte comunque nella perdita del posto di lavoro.
(4-16567)
Il Tribunale di Napoli, sezione fallimentare, con sentenza n. 509, del 20 gennaio 1998, ha dichiarato la nullità della vendita intervenuta tra la Rinascente Spa e la GA.LA Srl, in data 31 maggio 1994. A ciò doveva conseguire il ripristino dei rapporti di lavoro per i 65 dipendenti della Rinascente Spa.
Dei predetti 65 lavoratori, presenti alla data della cessione, n. 21 sono stati ricollocati in diverse unità del Gruppo, in applicazione di un accordo sindacale sottoscritto in data 24 febbraio 1995. Quarantadue dei restanti quarantaquattro dipendenti hanno proposto ricorsi ex articolo 700 del codice di procedura civile, invocando la nullità dell'atto di cessione sopra citato, per ottenere la reintegrazione provvisoria nel posto di lavoro. A favore di quaranta di loro, i diversi pretori interessati hanno emesso ordinanze di accoglimento, con la condanna al pagamento di somme di denaro commisurate alla retribuzione. Nel corso del giudizio, diciannove lavoratori hanno transatto la causa, rinunciando agli effetti dell'ordinanza e risolvendo il rapporto di lavoro.
La Rinascente, a seguito della suindicata sentenza del Tribunale di Napoli, che ha dichiarato nullo il contratto di cessione alla Gala srl, nel proporre appello ha contestualmente
Si precisa che, successivamente, sono state concluse ulteriori transazioni e, pertanto, il numero dei lavoratori per i quali è ancora pendente il contenzioso, aperto sia per la legittimità del trasferimento (articolo 2112 c.c.) che per il licenziamento, si è ridotto a dieci.
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Cesare Salvi.
il carcere di Regina Coeli da diversi anni ha come direttore amministrativo il dottor Anacleto Benedetti;
detto funzionario, nell'amministrazione penitenziaria, ha acquisito esperienza e soprattutto stima da parte del personale carcerario;
con provvedimento ministeriale il suindicato direttore è stato trasferito a Volterra a dirigere un carcere di secondo ordine con circa 150 detenuti;
tale provvedimento ha provocato unanime dissenso da parte di tutti gli agenti di polizia penitenziaria che, in una manifestazione organizzata dall'Organizzazione sindacale autonoma polizia penitenziaria (Osapp), il 28 febbraio 2000 innanzi alla sede del ministero della giustizia, hanno vivamente protestato sia su questo trasferimento che sui problemi di disorganizzazione delle carceri italiane;
tale disorganizzazione è provocata da una prassi ormai consolidata che vede la magistratura di sorveglianza ordinare spostamenti di unità di polizia penitenziaria dai reparti detentivi;
il trasferimento del dottor Benedetti è stato provocato da un articolo di stampa sul decesso per suicidio di un detenuto, tra l'altro neanche avvenuto nell'istituto -:
se il Ministro della giustizia non ritenga opportuno questo ingiustificato trasferimento che va a punire un corretto e bravo funzionario dello Stato premiando invece la protesta di alcuni settori che, soprattutto nelle carceri di Regina Coeli e di Rebibbia, stanno prendendo il sopravvento contro la Polizia penitenziaria e che, inspiegabilmente, trovano ascolto presso alcuni organi esterni all'amministrazione del personale quali la magistratura di sorveglianza.
(4-28746)
Il dottor Anacleto Benedetti è stato trasferito dall'istituto di Roma «Regina Coeli» non alla Casa di Reclusione di Volterra, come erroneamente sostenuto dall'interrogante, bensì all'Istituto Superiore di Studi Penitenziari.
Tale trasferimento è stato dettato prevalentemente dall'esigenza di potenziare i quadri direttivi di quest'ultima struttura le cui competenze, per effetto dell'attuazione della legge delega n. 266 del 1999, e del contratto integrativo per i lavoratori del Ministero della Giustizia 1998-2000, sono destinate ad intensificarsi attesa la necessità di far fronte all'organizzazione dei percorsi di riqualificazione per un rilevante numero di unità di personale dell'Amministrazione penitenziaria, nonché dei corsi di formazione per le oltre 700 unità che andranno a confluire nel ruolo direttivo ordinario e speciale della Polizia penitenziaria.
Atteso, pertanto, che il D.P.C.M. 27 aprile 1999 concernente la «rideterminazione delle dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali, delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria» prevede all'Istituto Superiore di Studi Penitenziari, oltre alle due unità
Al riguardo si rappresenta che il predetto funzionario, reso edotto dell'intenzione dell'Amministrazione di effettuare siffatta movimentazione, ha dato il suo pieno consenso al trasferimento presso la sede dell'istituto superiore.
Il Ministro della giustizia: Piero Fassino.
quali siano i motivi per i quali non siano ancora state effettuate le assunzioni per i 53 posti assegnati al Friuli-Venezia Giulia nell'ambito del concorso pubblico per esami (complessivi 984 posti) per l'accesso al profilo professionale di coadiutore della quarta qualifica funzionale dell'amministrazione civile dell'interno pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 43 del 6 giugno 1995, svoltosi nel marzo (prove scritte) e luglio 1997 (prove orali), i cui risultati con relativa graduatoria ufficiale sono stati pubblicati sul Bollettino ufficiale n. 7 del personale del ministero dell'interno (emesso il 14 maggio 1999), richiamato negli avvisi della Gazzetta Ufficiale n. 81, serie speciale, del 12 ottobre 1999;
quali passi intendano svolgere le amministrazioni interessate per rimediare sollecitamente al fatto segnalato, che crea un ingiusto danno - oltre che delusione e disagio - ai vincitori del concorso, ed in quale lasso temporale prevedibilmente ciò possa realizzarsi.
(4-27521)
La procedura relativa al suddetto concorso si è conclusa nel mese di giugno 1998.
L'effettiva assunzione in servizio dei vincitori è subordinata all'autorizzazione del Consiglio dei Ministri, secondo la procedura di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 nonché all'articolo 22 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 in materia di assunzioni di personale delle amministrazioni pubbliche.
Il Consiglio dei Ministri ha finora autorizzato l'assunzione di personale in misura nettamente inferiore alle richieste inoltrate; pertanto l'Amministrazione ha proceduto ad assumere i vincitori del concorsi definiti in data anteriore e destinati a sedi di servizio la cui copertura dei posti risultava più pressante.
Da ultimo, la richiesta concernente l'assunzione dei 53 vincitori del concorso in questione è stata inserita nel piano di programmazione del reclutamento di personale per il primo trimestre 1999, in relazione al quale è stata autorizzata, con d.P.R. 22 settembre 1999, l'assunzione di sole 20 unità.
Tuttavia a seguito di rinunce, decadenze e dimissioni di alcuni vincitori di concorsi relativi ad altre regioni si sono resi disponibili ulteriori posti e pertanto si prevede di assumere, entro i primi mesi dell'anno 2000, anche i vincitori del suddetto concorso.
Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Fumagalli Carulli.
la signora Immacolata Mioni, nata a Trieste il 12 ottobre 1925 e ivi residente, figlia di Oreste Mioni e di Anna Ressel, essendo da parte materna discendente di Josef Ressel - inventore dell'elica, nato a Chrudim (Boemia) e vissuto a Trieste, città in cui anche avvenne il primo esperimento
la stessa inoltrò domanda in tal senso al Presidente della Repubblica tramite il ministero della giustizia presentando tutti i documenti richiesti in data 9 giugno 1997;
non fu possibile reperire il certificato storico in quanto l'inventore Ressel morì nell'anno 1857 e nonostante infinite ricerche all'anagrafe, non fu possibile risalire a quel periodo poiché l'archivio ora esistente ha inizio dall'anno 1860;
a seguito di richiesta del ministero, la signora Mioni presentò lettere, fotografie e dediche di autorità cittadine e straniere ed infine in data 29 marzo 1999 il notaio Gruner stilò un atto notorio da cui risulta, attraverso testimoni, che la stessa è discendente di Josef Ressel;
il 20 settembre 1999 fu trasmesso al ministero della giustizia, su richiesta dello stesso, un certificato di morte di Anna Ressel, madre della richiedente, ma da allora nulla quest'ultima seppe -:
quale sia lo stato della pratica in oggetto e se il ministero competente voglia o possa definirla positivamente ed in modo sollecito.
(4-28529)
In relazione all'istanza di cui trattasi, si comunica anzitutto che, con decreto del Ministro della Giustizia del 4 aprile 2000, sono state autorizzate le pubblicazioni della domanda relativa all'aggiunta del cognome materno «Ressel», per come richiesto dall'interessata Immacolata Mioni, che dovrà ora curare le formalità preliminari prescritte dall'articolo 155 del R.D. 9 luglio 1939, n. 1238, sull'Ordinamento dello stato civile.
Il Ministero delle Finanze, opportunamente interpellato al riguardo, ha espresso il parere che la copia del provvedimento suindicato e quella del successivo decreto presidenziale non sono inquadrabili nel trattamento di esenzione previsto dall'articolo 17 della tabella allegato B al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni; la signora Immacolata Mioni dovrà pertanto osservare i prescritti adempimenti di natura fiscale.
Successivamente ad essi, la copia in bollo del decreto potrà essere inviata alla competente articolazione ministeriale unitamente alla prova delle pubblicazioni e alle marche necessarie per l'emissione del relativo decreto presidenziale; incombenze queste che costituiscono il presupposto indispensabile per la trasmissione del suddetto decreto.
Il Ministro della giustizia: Piero Fassino.
dal novembre del 1997 l'Eurelba srl facente parte del Gruppo minerario Eurit spa, attende il rinnovo della concessione mineraria riguardante la località di San Rocco in comune di Marciana (Livorno);
trattasi di attività produttiva legata al ciclo delle «ceramiche avanzate» con riscontri occupazionali che gli ammortizzatori sociali non riescono più ad assicurare e con gravi rischi di perdite di posti di lavoro ulteriori nelle altre miniere sinergiche elbane di Porto Azzurro e Rio Marina;
su richiesta del Ministro dell'ambiente, la società in questione ha provveduto a sottoporre l'intera area alla procedura di valutazione di impatto ambientale, depositandola presso la regione Toscana il 1 febbraio 2000;
tali risultanze sono state illustrate alla stampa, ai cittadini ed agli amministratori elbani il 15 febbraio 2000 -:
quali iniziative immediate si intendano assumere affinché, esaurite regolarmente
(4-29194)
La società Eurelba s.r.l., con sede in Marciana, ha chiesto nel corso del 1997 al Ministero dell'industria il rinnovo della concessione mineraria, già ottenuta nel 1982.
Il rilascio di tale concessione ha subito forti rallentamenti a causa della procedura particolarmente complessa, per la quale occorrono i pareri di molti Enti, secondo quanto riferito dalla stessa ditta. L'ultimo atto richiesto all'Azienda in argomento è il «documento di impatto ambientale», depositato dalla stessa il 1o febbraio 2000, presso la Regione Toscana, come previsto dall'iter procedurale. Alcune difficoltà furono poste, a suo tempo, dal Parco Nazionale dell'Arcipelago, per gli aspetti di estetica ambientale e non per problemi di inquinamento.
Il rinnovo della concessione suddetta si rileva particolarmente urgente per le inevitabili ripercussioni negative sulla stessa attività dell'azienda e del Gruppo minerario locale, a punto che vi è il rischio di una crisi irreversibile.
Si ritiene opportuno precisare, per una migliore comprensione delle problematiche connesse all'occupazione e all'economia locale, che l'Eurelba svolge in Marciana un'attività mineraria inerente all'escavazione e alla successiva macinazione di minerali utilizzati per le ceramiche tradizionali (dalle porcellane alle mattonelle) e per le ceramiche avanzate (materiale usato quale base per lo shuttle, per la costruzione di parti dell'automobile Ferrari, per protesi, ecc...)
L'Eurelba fa parte dell'Eurit S.p.a., gruppo minerario che, attraverso i prodotti ricavati dalle miniere di Porto Azzurro (fedspato sodico) e di Rio Marina (serpentino e olivina), unitamente a quelli di Marciana (fedspato sodico), provvede ad assemblare i vari minerali e a preparare le miscele, a seconda dei settori specifici, come richiesto dal mercato.
L'Eurit S.p.a. è parte, a sua volta, del Gruppo Colorobbia, che vanta 19 stabilimenti in tutto il mondo, di cui 5 in Italia (n. 3 ad Empoli - FI e n. 2 a Sassuolo, con un fatturato di circa 1000 miliardi, per n. 1.200 dipendenti).
Fin dal 1997, con il manifestarsi delle prime difficoltà per il rilascio della concessione mineraria, l'attività di escavazione nella miniera di Marciana è stata bloccata e i 7 lavoratori, ivi impiegati, sono stati utilizzati nella attività di messa in sicurezza della miniera fino al dicembre 1998. Dal gennaio 1999 è stata sospesa l'intera attività e si è fatto ricorso alla Cassa Integrazione ordinaria per tutti i 7 lavoratori interessati, mentre è cessata l'attività per i 9 lavoratori che trasportavano il materiale da Marciana a Porto Azzurro, sede dell'Eurit.
Ripercussioni negative si sono avute oltre che per le imprese terziste, che impiegano 14 dipendenti, per la movimentazione del materiale di escavazione di Marciana, anche per il resto dell'attività mineraria dell'Eurit in Porto Azzurro e Rio Marina. Infatti, a Rio Marina 4 artigiani che trasportavano l'olivina a Porto Azzurro hanno cessato la loro attività, in quanto il materiale presente nelle scorte era più che sufficiente per la preparazione delle miscele con il fedspato sodico, proveniente da Marciana, che andava ormai esaurendosi, anche come scorta, per la sospensione dell'escavazione di detta miniera. Inoltre, l'attività mineraria di Porto Azzurro, dove operavano 24 addetti, rischia di crollare, attesa la stessa connessione esistente tra i 3 punti minerari (Porto Azzurro, Rio Marina e Marciana) coinvolti nella escavazione, macinazione e miscelatura di minerali diversi ma costituenti ciascuno materia indispensabile di uno stesso processo produttivo.
Un'ultima considerazione per completare lo scenario economico ed occupazionale locale, coinvolto nel problema in esame, è data dall'entità delle operazioni del traghettamento del materiale ricavato dalle imprese minerarie dell'Elba. Sono, infatti, interessate al trasporto n. 40 corse giornaliere (20 in andata e 20 in ritorno) per l'intero anno, con una spesa a favore delle Compagnie di Navigazione interessate (Toremar e Navarna) di circa 2 miliardi.
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Cesare Salvi.
una notizia di qualche giorno fa, apparsa sui maggiori quotidiani della Capitale, si riferiva al licenziamento, di due lavoratrici, dal loro posto di lavoro - supermercato «Emmepiù» di via Ombrine - a Fiumicino. Entrambe, madri rispettivamente di una bambina di un anno e mezzo e di una di quattro mesi, le quali svolgevano la loro azione di protesta incatenate dinanzi al supermercato;
da quanto riportato dagli organi di stampa la causa del licenziamento delle due lavoratrici sarebbe da attribuire proprio alla loro recente maternità; infatti, il nuovo acquirente subentrato, rilevando la struttura del supermercato, avrebbe dovuto rispettare la promessa di mantenere in organico tutti i vecchi dipendenti;
sembrerebbe, inoltre, che alle due madri fosse stato fatto firmare un secondo contratto a tempo determinato, i cui termini prevedevano un rinnovo automatico dell'accordo al suo scadere -:
quali iniziative di propria competenza intenda adottare affinché sia assicurata una effettiva tutela delle donne lavoratrici.
(4-26716)
Con riferimento all'interrogazione indicata si fa presente che dagli accertamenti effettuati dalla Direzione Provinciale del Lavoro di Roma è emerso che la Srl EMME PIÙ, a seguito dell'intervento della FISASCAT-CISL, ha provveduto a revocare il provvedimento di licenziamento adottato nei confronti delle lavoratrici Claudia Antonelli e Rosita Guerra e, quindi, le stesse sono occupate presso la società in parola.
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Cesare Salvi.
la signora Luigia Ianeselli Tommasi, secondo la normativa vigente nel 1962 che dava diritto all'integrazione al minimo raggiunta l'età pensionabile, ha versato, per sei anni, i contributi lavorativi, e per altri nove anni, la cosiddetta «volontaria» per il raggiungimento dei quindici anni di contributi;
raggiunta l'età pensionabile, la signora Ianeselli, si è vista recapitare un assegno di lire 250.000 dall'Inps: una somma pari ad un terzo tra il maturato e l'integrazione al minimo;
tutto ciò per effetto di un provvedimento del Governo Amato del 30 dicembre 1992, che non le riconosce più il diritto all'integrazione, in quanto, il coniuge è titolare di una pensione annua pari a 40 milioni lordi;
la signora Ianeselli ha lasciato il suo lavoro per dedicarsi all'educazione dei figli, certa che versando i contributi volontari per nove anni, avrebbe percepito la pensione con l'integrazione al minimo -:
poiché casi come questo mettono in evidenza come il mancato coordinamento fra norme diverse produca oggettive e gravi ingiustizie a danno del cittadino, quali iniziative il Governo intenda assumere per sanare questa evidente ingiustizia che delude le aspettative di chi ha riposto fiducia
(4-26206)
Con riferimento all'interrogazione in esame l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ha comunicato quanto segue.
Il decreto legislativo n. 503/1992, modificando la preesistente normativa, ha legato il diritto all'integrazione al trattamento minimo delle pensioni non soltanto all'ammontare dei redditi personali ma anche, nel caso di persone coniugate, al reddito del coniuge.
I limiti di reddito che consentono l'integrazione al trattamento minimo in misura totale o parziale vanno, per le pensioni liquidate con decorrenza successiva al 1994, da \P. 28.115.100 a \P. 37.486.800. Oltre quest'ultimo importo, pari a quattro volte il trattamento minimo, (articolo 2, comma 14 legge n. 335/1995) è esclusa l'integrazione al trattamento minimo.
La norma in questione, che riguarda tutti coloro che percepiscono pensioni di importo inferiore al limite stabilito dalla legge, è ritenuta da più parti sperequativa nei confronti, soprattutto di alcune categorie di cittadini, tra cui quelle donne che, avendo lasciato un lavoro retribuito per curare la famiglia hanno continuato a versare contributi volontari allo scopo di raggiungere il minimo di pensione ed eventualmente beneficiare di una integrazione al minimo.
Si fa presente che l'istituto del trattamento minimo è stato introdotto nell'ordinamento previdenziale dall'articolo 10 della legge n. 218/52, con lo scopo di assicurare alle pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi un livello «minimo» di sussistenza, qualora l'importo delle pensioni fosse inferiore all'importo minimo fissato dalla legge.
Poiché tale istituto, anche se ha una fondamentale portata sociale, incide, però, significativamente sulla finanza pubblica, l'ordinamento giuridico sulla materia si è modificato nel tempo alla ricerca di soluzioni che da un lato salvaguardassero l'essenza dell'istituto stesso, contemperando anche le esigenze di ordine finanziario.
A partire dal 1983 il diritto all'integrazione al trattamento è stato legato all'ammontare del reddito percepito dall'interessato e successivamente, all'ammontare del reddito del coniuge.
Su questa ultima disposizione la stessa Corte Costituzionale, cui la questione è stata sottoposta, non ha ravvisato profili di illegittimità costituzionale.
Si fa presente, tuttavia, che è all'esame della Commissione lavoro della Camera il disegno di legge n. 6250/C, già approvato dal Senato, che contiene modifiche in merito ai criteri per l'erogazione del trattamento minimo, in particolare per le categorie penalizzate dalla disciplina del richiamato decreto legislativo n. 503/92.
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Cesare Salvi.
Antonio Greco è dipendente del Gruppo Insud spa, con sede di lavoro a Otranto (Lecce) presso una società collegata;
il 31 dicembre 1993 è scaduto il Ccal non disdettato nei termini di legge in quanto il Greco era stato licenziato il 31 luglio 1993, reintegrato poi con ordinanza del pretore del lavoro in data 31 dicembre 1993;
l'azienda, in mancanza di «formale disdetta», ha ritenuto il contratto rinnovato sino al 31 dicembre 1996;
il medesimo contratto rinnovato è stato disdettato nei termini;
le reiterate richieste, avanzate dal 1996 ad oggi presso l'ufficio del personale
il Greco ha inviato analoga richiesta tramite un legale anche all'ufficio provinciale del lavoro per ricercare una via bonaria di accordo contrattuale;
egli ha rivolto istanza anche al presidente del collegio sindacale della Insud per cui il Greco è sottoposto a provvedimento disciplinare per non aver rispettato la scala gerarchica aziendale;
quali iniziative si intendano adottare al fine di favorire il rinnovo e l'applicazione del Ccal al Greco equiparandolo normativamente ed economicamente a tutti gli altri dipendenti del gruppo Insud -:
quali iniziative intendano adottare affinché sia fermato l'iter dell'ingiustificato provvedimento disciplinare in corso in quanto il lavoratore avendo rispettato in toto la scelta gerarchica aziendale, ha utilizzato le proprie prerogative democratiche di richiesta di un diritto incontestabile, peraltro affermato con l'ordinanza pretorile innanzi richiamata, di reintegrazione nel posto di lavoro e nelle mansioni precedentemente svolte e relativi diritti acquisiti.
(4-22134)
In data 20 gennaio 2000, è stato indetto l'incontro tra il sig. Greco Antonio e le Società Insud e Terra d'Otranto, davanti alla competente Commissione, al fine di raggiungere una conciliazione della controversia, secondo il disposto dell'articolo 410 del codice di procedure civile, come modificato dal decreto legislativo n. 80/1998.
Si rappresenta che il suddetto giorno nessuna delle parti si è presentata e, pertanto, la controversia è stata considerata «abbandonata».
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Cesare Salvi.
con delibera n. 09 del 3 marzo 1998 il comune di Copertino (Lecce) ha richiesto l'apertura di un centro operativo Inps in Copertino per il bacino di utenza ex comprensorio U.s.l. Le/1 (comuni di Copertino, Leverano, Veglie, Carmiano, Porto Cesareo), impegnandosi a mettere a disposizione idonei locali per almeno 6 anni, al fine di ottenere con sollecitudine l'istituzione del centro operativo;
a tale richiesta sinora non è stata data alcuna risposta -:
se il Ministro interrogato non ritenga di doversi attivare al fine di favorire l'istituzione della sede Inps richiesta, consentendo ai cittadini di Copertino e dei paesi limitrofi di poter finalmente fruire di servizi in materia previdenziale evitando così gli attuali notevoli disagi.
(4-27763)
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Cesare Salvi.