Resoconto stenografico dell'Assemblea
Seduta n. 746 del 22/6/2000
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La seduta, sospesa alle 10,55, è ripresa alle 11,10.

Svolgimento di interpellanze urgenti.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interpellanze urgenti.
Onorevole D'Amico, vorrei ricordarle che quando c'è seduta il Governo deve garantire la sua presenza in aula negli orari stabiliti. Questa è un'esigenza prioritaria nel rispetto dell'istituzione parlamentare.
Segnalerò anche al Presidente della Camera quanto accaduto questa mattina, perché i sottosegretari o i ministri chiamati a rispondere agli atti di sindacato ispettivo devono essere in aula nel momento in cui si svolge questo tipo di attività.

(Applicazione da parte degli enti locali del canone di depurazione delle acque reflue)

PRESIDENTE. Cominciamo con l'interpellanza Mazzocchin n. 2-02475 (vedi l'allegato A - Interpellanze urgenti sezione 1).
L'onorevole Mazzocchin ha facoltà di illustrarla.

GIANANTONIO MAZZOCCHIN. Signor Presidente, signor sottosegretario, com'è noto, presso molte commissioni tributarie di tutta Italia sono pendenti numerosi ricorsi di cittadini che contestano la legittimità dei criteri di applicazione, da parte degli enti locali, del canone di depurazione delle acque reflue. I ricorrenti ritengono contraria allo spirito della legge n. 319 del 1976 la richiesta di un canone da parte dei comuni a quei cittadini che sono costretti, a causa dell'inadeguatezza degli impianti comunali, a sostenere in proprio i costi di esercizio. Nonostante ciò, sono costretti a pagare un canone, ora trasformato in tariffa. Su tale questione non c'è mai stata una convergenza univoca da parte dei Ministeri competenti, per cui si è ancora in una situazione di incertezza complessiva.
Ancora più fondata appare la contestazione dei cittadini dal momento in cui recenti disposizioni hanno trasformato la natura del canone da tributaria a tariffaria, a conferma che il pagamento dovrebbe rivestire carattere di corrispettivo dovuto nel caso di un servizio prestato. Nonostante alcune precisazioni che il Ministero delle finanze ha comunque fornito, nel comune di Selvazzano, in provincia di Padova, ad esempio, sono recentemente arrivati avvisi di liquidazione relativi a mancati pagamenti per gli anni a partire addirittura dal 1991.
La domanda che ritengo importante rivolgerle è se il Ministero non ritenga illegittima, almeno sino al 31 dicembre 1998 - termine che discrimina tra i due regimi, tariffario e di canone -, la pretesa dei canoni di depurazione nei casi in cui gli utenti siano stati costretti a provvedere a proprie spese allo svuotamento, allontanamento e smaltimento delle proprie fosse biologiche a causa dell'inadeguatezza del sistema fognario comunale che non convoglia al depuratore, ma, nella maggior parte dei casi, scarica in corsi d'acqua superficiali o nei fiumi.
Chiedo, inoltre, se non si ritenga che a partire dal 1o gennaio 1999 la tariffa del canone vincoli il pagamento all'offerta effettiva del servizio. Si sa, infatti, che molti comuni richiedono il pagamento di questa tariffa anche senza svolgere il relativo servizio; considerata la disomogeneità interpretativa degli enti locali, è opportuno, a mio avviso, emanare specifiche direttive ministeriali.
Chiedo, infine, se non si ritenga necessario modificare e approfondire la disciplina applicabile alla decadenza e alla prescrizione relativa alla riscossione da parte degli enti locali del canone di depurazione per gli anni antecedenti al 1999.


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Sarò grato al sottosegretario se sarà in grado di darmi una risposta possibilmente non formale.

PRESIDENTE. Il sottosegretario di Stato per le finanze ha facoltà di rispondere.

NATALE D'AMICO, Sottosegretario di Stato per le finanze. Con l'interpellanza urgente testé enunciata, gli onorevoli interpellanti hanno denunciato l'avvenuta presentazione di numerosi ricorsi contro la presunta illegittimità dei criteri di applicazione da parte degli enti locali del canone di depurazione delle acque reflue. In particolare, viene denunciata la situazione del comune di Selvazzano Dentro, in provincia di Padova, in relazione agli avvisi di liquidazione relativi ai mancati pagamenti per gli anni a partire dal 1991. Sono chiesti interventi diretti a chiarire se debbano essere considerate illegittime le pretese dei canoni dovuti fino al 31 dicembre 1998 a causa dei servizi inadeguati predisposti dal comune, nonché dei canoni dovuti a partire dal 1o gennaio 1999 che, a seguito della trasformazione in tariffa, sarebbero vincolati all'effettiva prestazione del servizio.
Gli onorevoli interpellanti chiedono, inoltre, l'emanazione di direttive ministeriali agli enti gestori per la modifica del contratto di fornitura idrica allo scopo di ricomprendervi anche il servizio di raccolta, di allontanamento e di smaltimento delle acque reflue, nonché di evitare la disomogenea interpretazione della normativa da parte degli enti locali, con particolare riferimento ai termini di prescrizione e di decadenza per la riscossione del canone di depurazione relativo agli anni antecedenti al 1999.
Al riguardo si ribadisce quando già precisato in sede di risposta all'interrogazione n. 5-06864 citata nel testo dell'interpellanza e cioè che, per i rapporti fino al 31 dicembre 1998, il canone di pagamento conserva natura tributaria e la disciplina pubblicistica è quella prevista dagli articoli 16 e seguenti della legge 10 maggio 1976, n. 319; mentre, per i rapporti sorti successivamente al 1o gennaio 1999, la legge 5 gennaio 1994, n. 36, recante nuove disposizioni in materia di risorse idriche, ha introdotto profonde modifiche alla disciplina giuridica del canone per il servizio di fognature e di depurazione. Più precisamente, detta legge ha introdotto il concetto di servizio idrico integrato e ha disciplinato i criteri per la determinazione della relativa tariffa a corrispettivo. Pertanto, in luogo del precedente canone, la prestazione pecuniaria a carico degli utenti è costituita da un corrispettivo. La tariffa di contenuto privatistico è disciplinata dalle norme del codice civile. Detta tariffa è applicata dal soggetto gestore nel rispetto della convenzione del relativo disciplinare.
In relazione ai termini di prescrizione e di decadenza del diritto dell'ente comunale, ovvero della società concessionaria dei servizi di depurazione e di fognatura, a procedere alla riscossione coattiva delle somme non corrisposte dagli utenti, occorre far riferimento, per le prestazioni dei servizi resi in epoca antecedente al 1o gennaio 1999, all'articolo 290 del testo unico della finanza locale (regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175), con la conseguenza che, in linea generale, il termine per procedere alla liquidazione, all'accertamento e alla riscossione è triennale. Invece, con riferimento ai rapporti scaturenti dalle prestazioni dei servizi di depurazione e di fognatura sorti successivamente al 1o gennaio 1999, ai sensi della disposizione di cui agli articoli 13, 14 e 15 della legge n. 36 del 1994, si applicano i termini di prescrizione quinquennale di decadenza previsti rispettivamente dagli articoli 2948 e 2964 e seguenti del codice civile. Ciò posto, si rileva che all'amministrazione finanziaria non spetta alcun specifico potere di supremazia gerarchica e funzionale nei confronti dei comuni per ottenere il loro adeguamento alle interpretazioni ministeriali in materia di tributi locali. I comuni, infatti, nell'ambito dei principi del federalismo fiscale possono formare liberamente il proprio convincimento, indipendentemente dall'indirizzo applicativo impartito dal Ministero


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delle finanze. Ne consegue che la sede naturale in cui la fattispecie può trovare soluzione è quella giurisdizionale. I contribuenti possono cioè ricorrere, come in effetti risulta essere avvenuto, contro i provvedimenti di accertamento innanzi al giudice competente per ottenere il risarcimento dei propri diritti, di cui viene lamentata la lesione.
Per quanto concerne infine la necessità di diffondere istruzioni agli enti gestori relativi alla modifica del contratto di fornitura idrica, allo scopo di ricomprendervi anche il servizio di raccolta, allontanamento e smaltimento delle acque reflue, si osserva che, a seguito della trasformazione del canone in un'entrata di carattere patrimoniale, la questione non assume più rilievo tributario.

PRESIDENTE. L'onorevole Mazzocchin ha facoltà di replicare.

GIANANTONIO MAZZOCCHIN. Naturalmente sono assolutamente convinto che quanto riferito sia tecnicamente perfetto, solo che non mi sembra rispondente non tanto ai requisiti di legge - che probabilmente sono del tutto rispettati - quanto alle aspettative di uniformità di comportamento tra i comuni italiani. Accade infatti che determinati comuni richiedano ai cittadini il versamento di certe imposte, mentre altri no. Questo è un problema che indubbiamente rimane. Sono grato per la precisa indicazione degli articoli cui si può fare riferimento per continuare in questa azione, ma ritengo che almeno da un punto di vista generale il Ministero, benché certo non obbligato (non è un ente sovraordinato al comune), potrebbe dare informazioni utili ed indicazioni ai comuni affinché queste diseguaglianze non continuino a perpetrarsi a danno di cittadini, i quali in qualche caso si trovano in una posizione di contrasto e senza alcuna possibilità di difesa, neanche da parte del Ministero, quando vengono sottoposti a richieste di pagamenti per servizi non resi.

PRESIDENTE. Lo svolgimento della successiva interpellanza Collavini n. 2-02487, a causa dell'assenza del sottosegretario per l'interno, Gianfranco Schietroma, è rinviato alla ripresa pomeridiana.
È così terminata la fase antimeridiana dedicata al sindacato ispettivo.
Sospendo la seduta fino alle 15.

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