Allegato A
Seduta n. 745 del 21/6/2000


Pag. 9


...

(A.C. 6224 - sezione 3)

ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 6224 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 3.
(Centri di assistenza doganale).

1. I centri di assistenza doganale (CAD) di cui al decreto-legge 30 dicembre 1991, n.417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n.66, e disciplinati dal decreto del Ministro delle finanze 11 dicembre 1992, n.549, sono muniti dall'Amministrazione finanziaria di un timbro speciale conforme a quello di cui all'allegato 62 del regolamento (CEE) n.2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, da utilizzare per la certificazione dei documenti emessi.
2. Ai CAD si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, e di cui all'articolo 2.
3. I CAD, obbligatoriamente muniti di collegamento telematico con gli uffici dell'amministrazione doganale, possono anche acquisire e trasmettere gli elenchi di cui al comma 3 dell'articolo 2, dopo averne asseverata la conformità dei dati.
4. L'autorizzazione all'esercizio dei CAD prevede la loro ammissione alle procedure semplificate di accertamento di cui all'articolo 76 del codice doganale comunitario di cui al regolamento (CEE) n.2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, e agli articoli 253 e seguenti del regolamento (CEE) n.2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, alle condizioni e con le modalità dagli stessi previste.
5. I CAD, in attuazione delle procedure semplificate, possono presentare le merci, oltre che negli spazi e nei luoghi destinati all'effettuazione delle operazioni doganali di cui all'articolo 17 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.43, anche presso i luoghi, i magazzini o i depositi dei soggetti per conto dei quali di volta in volta essi operano e presso i quali le merci si trovano giacenti, semprechè tali luoghi, magazzini o depositi siano siti nell'ambito territoriale di competenza della circoscrizione doganale presso la quale sono accreditati ad operare.
6. Con provvedimento del direttore generale del dipartimento delle dogane e imposte indirette, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati i casi e le modalità di esercizio della facoltà di cui al comma 5. Fino alla data di emanazione del predetto provvedimento i CAD già in attività continuano ad operare in conformità alle disposizioni di cui ai disciplinari emanati dalla circoscrizione doganale di competenza.
7. I CAD sono autorizzati a riscuotere i diritti portuali secondo le modalità che saranno fissate dalle Amministrazioni competenti.


Pag. 10

8. I CAD sono abilitati a svolgere attività quali enti per le ispezioni della Comunità europea di cui al regolamento (CE) n.3287/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994.
9. Il direttore generale del dipartimento delle dogane e delle imposte indirette può abilitare altri soggetti, in posseso dei necessari requisiti di professionalità, a presentare le merci secondo le modalità previste al comma 5.