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PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del seguente documento:
PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.
FRANCESCO BONITO, Relatore. Signor Presidente, la Giunta riferisce su una richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità avanzata dall'onorevole Nichi Vendola, con riferimento ad un procedimento penale pendente nei suoi confronti presso il tribunale di Reggio Calabria.
due distinti capi di imputazione, entrambi concernenti un'ipotesi di reato di diffamazione col mezzo della stampa nei confronti del dottor Antonino Zumbo, all'epoca dei fatti procuratore della Repubblica presso il tribunale di Messina.
opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni.
PRESIDENTE. Non vi sono iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione.
Relazione della Giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio sulla richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del deputato Vendola, pendente presso il tribunale di Reggio Calabria, per concorso - ai sensi dell'articolo 110 del codice penale - nel reato di cui agli articoli 595, primo, secondo e terzo comma, dello stesso codice e 30, quarto e quinto comma della legge n. 223 del 1990 (diffamazione col mezzo della stampa, aggravata); per concorso - ai sensi dell'articolo 110 del codice penale - nel reato di cui agli articoli 595, primo, secondo e terzo comma, del codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione col mezzo della stampa, aggravata) (Doc. IV-quater, n. 135).
Ricordo che a ciascun gruppo, per l'esame del documento, è assegnato un tempo di 5 minuti (10 minuti per il gruppo di appartenenza del deputato Vendola). A questo tempo si aggiungono 5 minuti per il relatore, 5 minuti per richiami al regolamento e 10 minuti per interventi a titolo personale.
La Giunta propone di dichiarare che i fatti per i quali è in corso il procedimento concernono opinioni espresse dal deputato Vendola nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi del primo comma dell'articolo 68 della Costituzione.
Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Bonito.
In particolare, l'onorevole Vendola risulta essere stato rinviato a giudizio per
Il primo capo di imputazione si riferisce alle seguenti dichiarazioni, rese dal collega nell'ambito del programma radiofonico settimanale del giornale radio Radio-RAI L'inviato speciale del 28 marzo: «Bisogna dire che si ha la sensazione che siano diversi i bugiardi che hanno sfilato dinanzi alla Commissione, come il procuratore della Repubblica Zumbo (...)».
Il secondo capo di imputazione concerne le seguenti dichiarazioni, apparse nell'ambito dell'articolo intitolato «Operazioni di bonifica», pubblicato sul settimanale Centonove del 27 marzo 1998: «Sono molti quelli che hanno mentito all'antimafia; Antonino Zumbo, Diego Cuzzocrea, Angelo Giorgianni, ma il rettore Diego Cuzzocrea merita il titolo di superpinocchio».
Con distinta sentenza del competente giudice per le indagini preliminari, viceversa, è stato dichiarato il non luogo a procedere per altre dichiarazioni rese nello stesso contesto dal collega Vendola, in relazione alle quali il giudice ha ritenuto prevalente, rispetto all'eventuale contenuto lesivo delle medesime, l'esercizio del diritto di critica da parte del deputato interessato.
La Giunta ha esaminato la questione nella seduta del 7 giugno 2000, ascoltando, com'è prassi, l'onorevole Vendola.
Il collega ha precisato che le sue dichiarazioni furono rese a margine di un'attività ispettiva compiuta dalla Commissione antimafia nei mesi di febbraio e marzo 1998 in relazione ad una denunciata situazione di grave irregolarità nella gestione di talune istituzioni nell'ambito della città di Messina, prima tra tutte l'università e la magistratura.
La Commissione svolse una serie di audizioni di esponenti locali, nonché una serie di missioni in loco. Tale attività di indagine condusse alla redazione di una relazione finale, approvata all'unanimità in data 28 aprile 1998. La relazione conteneva valutazioni molto critiche tanto sulla situazione delle istituzioni sopra citate nella città di Messina, quanto sul comportamento dei vari soggetti interessati.
Com'è intuibile, la relazione (e, prima ancora, l'attività di indagine) diede luogo ad un ampio dibattito politico sia a livello locale sia a livello nazionale, nell'ambito del quale diversi componenti la Commissione antimafia resero dichiarazioni analoghe, sia nella forma sia nel contenuto, a quelle del collega Vendola.
Proprio tale contesto di pubblica discussione e pubblico interesse sulla questione ha indotto il giudice a dichiarare il non luogo a procedere per gran parte dei capi di imputazione contestati al collega Vendola, ritenendo, come si è detto, prevalente la considerazione dell'esercizio del suo diritto di critica.
Per le dichiarazioni per le quali, viceversa, è stato disposto il rinvio a giudizio, il giudice ha ravvisato l'assenza del requisito della «continenza», ritenendo che le espressioni adoperate dal collega eccedessero, sul piano formale, l'esercizio del diritto di critica e costituissero una sorta di gratuito accanimento personalistico nei confronti dell'offeso. Il giudice ha omesso di considerare, tuttavia, il collegamento delle opinioni espresse dal collega con quelle rese nell'esercizio delle sue funzioni parlamentari ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.
Dall'esame della sopra citata relazione della Commissione antimafia, nonché dal fatto che le suddette dichiarazioni furono rese a margine dell'attività ispettiva della medesima, deve infatti desumersi un collegamento strettissimo tra le dichiarazioni in questione e l'attività parlamentare, tale da rendere pienamente applicabile la prerogativa di cui al primo comma dell'articolo 68, anche alla luce dei restrittivi parametri di recente enunciati dalla giurisprudenza costituzionale.
È per tali motivi che la Giunta, all'unanimità, ha deliberato di riferire all'Assemblea nel senso che i fatti per i quali è in corso il procedimento concernono


