Allegato A
Seduta n. 739 del 13/6/2000


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(A.C. 6433 - Sezione 3)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 6433 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 3.
(Tasformazione progressiva dello strumento militare in professionale).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari che si esprimono entro sessanta giorni dalla data di assegnazione del relativo schema, corredato dai pareri previsti dalla legge, un decreto legislativo per disciplinare la graduale sostituzione, entro sette anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, dei militari in servizio obbligatorio di leva con volontari di truppa e con personale civile del Ministero della difesa. Il decreto legislativo sarà informato ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) disciplinare la progressiva riduzione a 190 mila unità dell'organico complessivo delle Forze armate, ad esclusione dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza e del Corpo delle capitanerie di porto, entro il periodo di sette anni di cui all'alinea del presente comma, in modo da:
1) non pregiudicare l'assolvimento delle finalità di cui all'articolo 1;
2) prevedere un rapporto percentuale rispondente alle esigenze ordinativo-funzionali di ciascuna Forza armata tra le seguenti categorie di personale:
I ufficiali in servizio permanente di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490;
II sottufficiali in servizio permanente di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196;


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III) volontari di truppa, parte in servizio permanente ai sensi del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e parte in ferma prefissata, di cui garantire l'immissione anche in deroga all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni;
b) prevedere il soddisfacimento delle esigenze delle Forze armate, nel periodo di sette anni di cui all'alinea del presente comma, ricorrendo ai giovani soggetti alla leva nati entro il 1985, rispettando la progressiva riduzione dell'organico complessivo delle Forze armate ai sensi della lettera a);
c)
disciplinare il progressivo raggiungimento dell'entità dell'organico delle singole categorie indicate alla lettera a), prevedendo anche il transito del personale in esubero rispetto all'organico delle Forze armate nei ruoli di altre amministrazioni in relazione alle esigenze, ai profili di impiego e alla programmazione delle assunzioni da parte delle amministrazioni stesse o, in caso di mancato reimpiego, il collocamento in ausiliaria se con meno di cinque anni dai limiti di età previsti per ciascuna categoria di personale ovvero dai quaranta anni di servizio utile;

d) nell'ambito del progressivo incremento dell'entità dell'organico dei volontari, assicurare per il triennio 2000-2002 un reclutamento di volontari in ferma prefissata nella misura massima di 30.506 unità e l'immissione in servizio permanente di non più di 10.450 volontari ad incremento della consistenza massima fissata dall'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196;
e) prevedere norme riguardanti i volontari in ferma prefissata delle Forze armate, con esclusione dell'Arma dei carabinieri. In particolare il decreto legislativo:
1) prevede il reclutamento di volontari in ferma prefissata di durata di uno o cinque anni, da impiegare sia sul territorio nazionale sia all'estero, modificando in funzione di tali previsioni le corrispondenti disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, nonché la possibilità di differenziare le modalità di reclutamento in relazione alla durata della ferma contratta, di alimentare con i volontari in ferma di un anno i volontari in ferma prefissata di cinque anni e di rimanere in servizio dopo la ferma di cinque anni per due successive rafferme biennali;
2) prevede modalità per consentire, al termine di una ferma minima di cinque anni, l'immissione dei volontari in ferma prefissata nel ruolo dei volontari in servizio permanente, in relazione alle esigenze organiche da soddisfare annualmente;
3) incentiva il reclutamento dei volontari in ferma prefissata di cinque anni prevedendo che le possibilità di accesso dei volontari di truppa in servizio permanente al ruolo dei marescialli dell'Esercito, esclusa l'Arma dei carabinieri, della Marina e dell'Aeronautica, previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, siano incrementate in relazione alla disponibilità di personale con i
requisiti fissati nel medesimo articolo 11 ed in relazione alle carenze organiche;
4) disciplina le modalità per garantire al personale eccedente rispetto alle necessità di organico delle Forze armate ai sensi della lettera a) l'inserimento nel mondo del lavoro:
I) prevedendo iniziative per il sostegno, la formazione professionale, il completamento di cicli di studio ed il collocamento preferenziale sul mercato del lavoro privato, anche attraverso il ricorso a convenzioni tra il Ministero della difesa e le associazioni delle imprese private, l'attivazione di agevolazioni anche finanziarie che favoriscano le assunzioni da parte delle imprese e la società per azioni Sviluppo Italia di cui al decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, e sue controllate;
II) determinando il numero di posti da riservare ai militari volontari che cessano dal servizio senza demerito nei ruoli iniziali dell'Arma dei carabinieri, della Polizia di Stato, del Corpo della Guardia di finanza, del Corpo di polizia penitenziaria,


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del Corpo forestale dello Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dei corpi di polizia municipale e nei ruoli civili del Ministero della difesa;
III) rideterminando la percentuale della riserva obbligatoria per l'assunzione presso le amministrazioni civili dello Stato, di cui all'articolo 30 della legge 31 maggio 1975, n. 191, come sostituito dall'articolo 19 della legge 24 dicembre 1986, n. 958;
IV) prevedendo che, qualora la riserva per i volontari nei concorsi per l'assunzione agli impieghi civili di cui al numero III) e per l'accesso ai ruoli iniziali di cui al numero II) non possa operare, integralmente o parzialmente, perché dà luogo a frazione di posto, tale frazione si cumuli con la riserva a concorsi dello stesso tipo banditi dalla stessa amministrazione ovvero ne sia prevista l'utilizzazione nell'ipotesi in cui l'amministrazione proceda ad assunzioni attingendo dalla graduatoria degli idonei;
5) disciplina il trattamento giuridico ed economico dei volontari in ferma prefissata ed in rafferma, armonizzandolo con quello dei volontari in servizio permanente ed adeguandolo ai diversi tempi di prestazione del servizio volontario;
6) prevede che a decorrere dalla data della sua entrata in vigore sia modificata la disciplina di cui ai commi 3, 4, 4-bis e 4-ter dell'articolo 2 del decreto-legge 21 aprile 1999, n. 110, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 1999, n. 186, in corrispondenza delle previsioni da esso recate;
7) detta norme transitorie e di raccordo volte anche a tutelare la posizione del personale in servizio o in corso di arruolamento alla data di entrata in vigore della presente legge e ad armonizzare le previsioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, con quelle del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198;
f) prevedere, al fine di salvaguardare prioritariamente l'impiego operativo dei volontari di truppa, il progressivo affidamento di incarichi amministrativi e logistici a personale civile del Ministero della difesa, nel rispetto delle vigenti procedure e garantendo il soddisfacimento delle esigenze organiche previste dal decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 265, avvalendosi anche di imprese private per lo svolgimento di attività di natura logistica attualmente svolte da personale militare e non connesse al soddisfacimento di esigenze di sicurezza e di difesa delle strutture militari;
g) adeguare la normativa che regola il servizio militare obbligatorio, fermo restando quanto previsto per le modalità di chiamata alla leva o alle armi, nonché per le dispense di cui agli articoli 1 e 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504, in modo da:
1) consentire una gestione unitaria dei giovani disponibili a prestare in armi il servizio di leva, secondo quanto disposto sulla formazione dei contingenti e sulla disponibilità dall'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504;
2) indicare espressamente le norme abrogate in materia di servizio militare obbligatorio, coordinando le restanti norme in vigore con quelle emanate in attuazione della presente legge;
3) prevedere che sia reclutato prioritariamente il personale da assegnare ad enti o reparti dislocati entro cento chilometri dal luogo di residenza ed il personale che risponde per indice di idoneità somatico-funzionale o titolo di studio o precedente occupazione ai profili di incarico delle Forze armate, prevedendo altresì che il Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione e sentite le regioni interessate, assuma iniziative volte a consentire la fruizione gratuita dei mezzi di trasporto per i militari di leva, con particolare riguardo per coloro che non possono essere impiegati entro i cento chilometri dal luogo di residenza, a causa della dislocazione delle unità e delle strutture militari sul territorio nazionale, allo scopo di favorirne il rientro periodico al luogo di residenza;


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h) coordinare le norme vigenti in materia di reclutamento del personale militare femminile;
i) prevedere che, ferme restando le disposizioni vigenti, soddisfatte le esigenze delle Forze armate, ivi comprese quelle delle Capitanerie di porto, a decorrere dal 1o gennaio 2003 e relativamente al periodo di sette anni di cui all'alinea del presente comma, il Ministro della difesa stabilisca, con proprio decreto adottato di concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia e delle finanze, i contingenti autorizzati a prestare servizio di leva nell'Arma dei carabinieri, nella Polizia di Stato, nel Corpo della guardia di finanza, nel Corpo di polizia penitenziaria e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco tenendo conto della progressiva contrazione del contingente di giovani da chiamare alle armi.

2. Al fine di incentivare i reclutamenti dei volontari di truppa in ferma prefissata e favorire l'iniziale sostituzione del personale di leva, il Ministero della difesa è autorizzato per l'anno 2000 a immettere in servizio permanente, a valere sul contingente aggiuntivo di cui alla lettera d) del comma 1 del presente articolo, 2531 volontari ad incremento della consistenza massima fissata dall'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196.
3. Al fine di promuovere la formazione culturale e sociale e la qualità della vita del personale di truppa delle Forze armate, con particolare riferimento al personale di leva e durante il periodo di sette anni di cui all'alinea del comma 1, il Ministro della difesa emana direttive volte a:
a) assicurare che siano fornite informazioni sulle principali norme di legge e regolamentari afferenti al servizio militare con specifica indicazione dei relativi diritti e doveri, nonché sui contenuti fondamentali della Costituzione, ricorrendo a tale scopo a lezioni di educazione civica;
b) verificare l'adeguamento delle infrastrutture a standard abitativi rispondenti alle normative sull'igiene, la sicurezza e la prevenzione degli infortuni;
c) garantire l'attuazione delle previsioni di cui all'articolo 30 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, promuovendo inoltre la stipula di convenzioni con le associazioni di categoria interessate per agevolazioni nel settore dei servizi di ristorazione e alberghieri, compreso l'eventuale utilizzo di buoni pasto;
d) prevedere che, ad integrazione di quanto già previsto dal comma 2 dell'articolo 29 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, gli organi di base della rappresentanza, con particolare riferimento alla componente di truppa, coadiuvino i comandi responsabili anche nella elaborazione dei programmi per l'utilizzo delle infrastrutture per l'attività ricreativa, culturale e per il tempo libero.

4. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive al medesimo decreto legislativo, nel rispetto delle modalità e dei princìpi e criteri direttivi indicati nel medesimo comma 1.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE

Art. 3.
(Trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale).

Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.
(Materia della delega al Governo).

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) progressiva riduzione della durata della ferma di leva obbligatoria, portandola


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ad otto mesi nel primo anno successivo all'entrata in vigore del decreto legislativo medesimo ed a sei mesi entro i successivi due anni;
b) suddivisione della ferma di leva in un periodo dedicato all'addestramento e un periodo di attività operativa;
c) previsione che il personale in servizio di leva obbligatoria o prolungata non sia numericamente inferiore al 50 per cento degli effettivi delle Forze armate dello Stato;
d) ripartizione di quote del personale militare professionale fra ufficiali, sottufficiali e volontari in servizio permanente effettivo;
e) transito nella pubblica amministrazione del personale militare professionale in eccedenza rispetto alla quota stabilita ai sensi della lettera d);
f) riduzione, entro un periodo di sei anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, del personale militare a 180.000 unità, con la seguente ripartizione:
1) Esercito: 110.000 unità;
2) Marina: 30.000 unità;
3) Aeronautica: 40.000 unità;
g) affidamento a personale civile degli incarichi di natura burocratica, amministrativa e logistica, e comunque non di specifico carattere militare, nelle strutture centrali e in quelle territoriali.
3. 1. (nuova formulazione) Nardini, Mantovani, Valpiana, Malentacchi, Cangemi, De Cesaris.

Al comma 1, alinea, primo periodo, sostituire le parole: sette anni con le seguenti: cinque anni.

Conseguentemente:
al medesimo comma, lettera
a), sostituire le parole: sette anni con le seguenti: cinque anni;
al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: sette anni con le seguenti: cinque anni.
3. 47. Rizzi, Alborghetti, Martinelli.

Al comma 1, lettera a), alinea, sostituire le parole: 190 mila con le seguenti: 150 mila.
3. 36. Paissan.

Al comma 1, lettera a), alinea, sostituire le parole: 190 mila con le seguenti: 160 mila.
3. 37. Paissan.

Al comma 1, lettera a), alinea, sostituire le parole: 190 mila con le seguenti: 165 mila.
3. 46. Rizzi, Alborghetti, Martinelli.

Al comma 1, lettera a), alinea, dopo le parole: Forze armate, aggiungere le seguenti: secondo un andamento della consistenza del personale in servizio coerente con l'evoluzione degli oneri di cui alla tabella allegata alla presente legge,

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente allegato:

ALLEGATO N. 1
[previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera a)]

ONERI FINANZIARI NETTI COMPLESSIVI (in miliardi)

ANNO
ONERE
2000
43
2001
362
2002
618
2003
649


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ANNO
ONERE
2004
681
2005
717
2006
752
2007
790
2008
830
2009
871
2010
915
2011
960
2012
978
2013
997
2014
1.013
2015
1.031
2016
1.045
2017
1.060
2018
1.078
2019
1.093
2020
1.096

3. 27. La Commissione.

Al comma 1, lettera a), numero 2), alinea, sostituire la parola: prevedere con la seguente: garantire.
3. 40. Giannattasio.

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: 1985 con la seguente: 1988.
3. 6. Giannattasio.

Al comma 1, lettera b), dopo la parola: 1985, aggiungere le seguenti: escludendo tuttavia dall'incorporazione i giovani abili ed arruolati nati prima del 1985, ma ammessi al beneficio del ritardo e quindi aggregati alle classi successive.
3. 45. Rizzi, Alborghetti, Martinelli.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c)
raggiungere l'entità indicata alla lettera a), prevedendo il transito a domanda del personale in esubero rispetto all'organico delle Forze armate nei paritetici ruoli e livelli di altre amministrazioni in relazione alle esigenze, ai profili di impiego ed alla programmazione delle assunzioni da parte delle amministrazioni stesse, o, in caso di mancato reimpiego, il collocamento in ausiliaria se con meno di cinque anni dai limiti di età previsti per ciascuna categoria di personale ovvero dai quaranta anni di servizio utile. Al personale collocato in ausiliaria è attribuito il trattamento di cui all'articolo 43, comma 4, secondo periodo, della legge 19 maggio 1986, n. 224, e successive modificazioni ed integrazioni.
3. 21. Molinari.

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: progressivo raggiungimento aggiungere le seguenti: entro il 2020.

Conseguentemente, alla medesima lettera c), sostituire le parole da: se con meno fino alla fine della lettera con le seguenti: a domanda.
3. 7. Giannattasio.

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: progressivo raggiungimento aggiungere le seguenti: entro il 2020.
3. 41. Giannattasio.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: se con meno di cinque anni dai limiti di età previsti per ciascuna categoria di personale con le seguenti: a domanda.
3. 42. Giannattasio.

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: ovvero dai quaranta anni di servizio utile.
3. 28. La Commissione.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) prevedere l'emanazione di norme e l'individuazione di incentivi di carattere giuridico per il reclutamento, an


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che decorso il periodo di sette anni di cui all'alinea del presente comma, di ufficiali ausiliari delle Forze armate, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, da trarre anche dagli ufficiali di complemento in congedo.
3. 23. La Commissione.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) prevedere la prioritaria assegnazione alle truppe alpine dei volontari provenienti dalle tradizionali zone di reclutamento alpino del nord e del centro Italia.
3. 17. Giovanardi.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) prevedere la prioritaria assegnazione alle brigate alpine dei volontari provenienti dalle tradizionali zone di reclutamento alpino del nord e del centro Italia.
3. 19. Giovanardi.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) prevedere la diminuzione progressiva della durata della ferma di leva, fissandola in nove mesi per gli incorporati nell'anno 2001, otto mesi per gli incorporati nell'anno 2002, sette mesi per gli incorporati nell'anno 2003 e sei mesi per gli incorporati nell'anno 2004 e seguenti, fino alla cessazione del ricorso alla coscrizione obbligatoria.
3. 48. Rizzi, Alborghetti, Martinelli.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole da: di non più di 10.450 volontari con le seguenti: di 10.450 volontari, cui possono essere aggiunti, limitatamente all'anno 2000 ed al fine di incentivare il reclutamento di volontari di truppa in ferma prefissata, altri 2.531 volontari in servizio permanente,
3. 8. Giannattasio.

Al comma 1, lettera e), numero 1), dopo le parole: di durata di uno o cinque anni aggiungere le seguenti: sulla base di identici requisiti psichici, fisici e attitudinali,
3. 24. La Commissione.

Al comma 1, lettera e), numero 1), sostituire le parole da: , modificando in funzione fino alla fine del punto, con le seguenti:
I) modificando, in funzione di tali previsioni, le corrispondenti disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196;
II) consentendo di differenziare le modalità di reclutamento in relazione alla durata della ferma contratta, ad eccezione dei requisiti psico-fisico-attitudinali da mantenere identici ed inalterati per i volontari a ferma prefissata di cinque anni e di un anno;
III) permettendo l'alimentazione dei volontari in ferma prefissata di cinque anni con i volontari in ferma di un anno, da considerare dotati di titolo preferenziale nell'attuazione di detto passaggio;
IV) concedendo, dopo il passaggio alla ferma di cinque anni, la possibilità di rimanere in servizio per due rafferme biennali;
3. 9. Giannattasio.

Al comma 1, lettera e), numero 1), sostituire le parole: per due successive rafferme biennali con le seguenti: per successive rafferme biennali fino al trentaquattresimo anno di età.
3. 44. Giannattasio.


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Al comma 1, lettera e), numero 2), dopo le parole: di cinque anni, aggiungere le seguenti: comprensivi dell'anno in servizio prestato in ferma prefissata annuale,
3. 10. Giannattasio.

Al comma 1, lettera e), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
2-bis) prevedere che per l'accesso alla ferma prefissata di cinque anni, per le rafferme biennali e per il transito nei ruoli dei volontari in servizio permanente, costituiscano titoli da valutare l'espletamento, senza demerito, della ferma di un anno e le qualifiche e specializzazioni acquisite durante tale periodo.
3. 25. La Commissione.

Al comma 1, lettera e), numero 3), sopprimere le parole: ed in relazione alle carenze organiche.
3. 26. La Commissione.

Al comma 1, lettera e), sostituire il numero 4) con il seguente:
4) disciplina le modalità per favorire l'inserimento nel mondo del lavoro del personale eccedente rispetto alle necessità di organico delle Forze armate di cui alla lettera a), attraverso iniziative per la formazione professionale e il completamento dei cicli di studio.
3. 38. Paissan.

Al comma 1, lettera e), numero 4), sostituire l'alinea con il seguente: disciplina le modalità per favorire l'inserimento nel mondo del lavoro del personale eccedente rispetto all'organico delle Forze armate ai sensi della lettera a), nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio previsti per gli interventi indicati al presente numero:
3. 29. La Commissione.

Al comma 1, lettera e), numero 4), sopprimere i punti I), II), III) e IV).
3. 3. Nardini, Mantovani, Valpiana, Malentacchi, Cangemi.

Al comma 1, lettera e), numero 4), punto I), sopprimere le parole da: e la società per azioni fino alla fine del punto.
3. 34. La Commissione.

Al comma 1, lettera e), numero 4), sopprimere i punti II), III) e IV).
3. 4. Nardini, Mantovani, Valpiana, Malentacchi, Cangemi.

Al comma 1, lettera e), numero 4), punto II), sostituire la parola: determinando con la seguente: confermando.
3. 11. Giannattasio.

Al comma 1, lettera e), numero 4), punto III), sostituire la parola rideterminando con le seguenti: riducendo del 50 per cento.
3. 15. Nardini, Mantovani, Valpiana, Malentacchi, Cangemi, De Cesaris.

Al comma 1, lettera e), numero 4), sopprimere il punto IV).
3. 49. Nardini, Malentacchi, Valpiana, Mantovani, Cangemi, De Cesaris.

Al comma 1, lettera e), numero 5), dopo le parole: trattamento giuridico ed economico aggiungere le seguenti: dei militari in servizio di leva e.
Conseguentemente, al medesimo numero 5), sopprimere la parola: volontario.
3. 12. Giannattasio.


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Al comma 1, lettera e), numero 5), dopo le parole: ferma prefissata aggiungere la seguente: quinquennale.
3. 30. La Commissione.

Al comma 1, lettera e), sopprimere il numero 7).
3. 5. Nardini, Mantovani, Valpiana, Malentacchi, Cangemi.

Al comma 1, lettera f), dopo la parola: avvalendosi aggiungere le seguenti: nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio.

3. 31. La Commissione.

Al comma 1, lettera g), dopo il numero 2 aggiungere il seguente:
2-bis) apportare alla legge 8 luglio 1998, n. 230, le modifiche necessarie ad armonizzarla con quanto previsto dalla presente legge e prevedere che tali modifiche entrino in vigore decorso il periodo di sette anni di cui all'alinea del presente comma; prevedere, in particolare, che gli obiettori di coscienza dopo tale periodo possano essere ammessi ai concorsi per l'accesso ai corpi di polizia municipale;
3. 20. Spini.

Al comma 1, lettera g), numero 3), sostituire le parole: a consentire la fruizione gratuita con le seguenti: ad agevolare la fruizione.
3. 32. La Commissione.

Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, il seguente numero:
4) disporre che il personale reclutato nelle zone tradizionali di reclutamento alpino del nord e centro Italia debba essere a richiesta assegnato alle brigate alpine.
3. 16. Giovanardi.

Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, il seguente numero:
4) disporre che il personale reclutato nelle zone tradizionali di reclutamento alpino del nord e centro Italia debba essere a richiesta assegnato alle truppe alpine.
3. 18. Giovanardi.

Al comma 1, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:
g-
bis) adeguare la normativa che regola il diritto all'obiezione di coscienza al servizio militare, di cui alla legge 8 luglio 1998, n. 230, recante nuove norme in materia di obiezione di coscienza, in modo da:
1) disciplinare l'esercizio del diritto di obiezione di coscienza, di cui all'articolo 1 della legge 8 luglio 1998, n. 230, per tutti i cittadini maggiorenni di ambo i sessi, con le limitazioni previste dall'articolo 2 della stessa legge n. 230 del 1998;
2) prevedere espressamente che l'esercizio del diritto di obiezione di coscienza comporti l'esonero dal reclutamento obbligatorio previsto per i casi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), della presente legge, in base ad una dichiarazione da presentare antecedentemente alla pubblicazione del bando di reclutamento obbligatorio;
3) prevedere un'adeguata attività di diffusione e informazione a vari livelli in merito alla normativa che disciplina l'obiezione di coscienza.
3. 35. Chiusoli.

Al comma 1, lettera i), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al personale di cui alla presente lettera si applicano le misure previste dal numero 4) della lettera e) del presente comma.
3. 22. Ascierto.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Con il decreto legislativo di cui al comma 1, al fine di mantenere inalterata


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l'operatività e l'efficacia dell'Arma dei carabinieri, della polizia di Stato, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo della polizia penitenziaria e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il Governo disciplinerà la progressiva riduzione dei contingenti di leva autorizzati a prestare servizio nelle relative strutture attraverso la loro contestuale e graduale sostituzione con altrettanto personale effettivo, anche mediante ricorso al reclutamento a domanda dei volontari in ferma breve di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e di quelli in ferma prefissata di uno o cinque anni congedati senza demerito o in rafferma, secondo quanto previsto dagli articoli 11 e 12 del regolamento recante norme per l'ammissione dei volontari delle Forze armate nelle carriere della difesa, delle forze di polizia, dei vigili del fuoco e del corpo militare della Croce rossa italiana, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332.
3. 50. Gasparri, Ascierto.

Sopprimere il comma 2.
3. 13. Giannattasio.

Al comma 3, alinea, sopprimere le parole: e durante il periodo di sette anni di cui all'alinea del comma 1.
3. 14. Giannattasio.

Al comma 3, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
a-bis) assicurare il miglioramento degli standard di addestramento e di formazione tecnica e culturale del personale delle Forze armate per adeguarli alle esigenze inerenti alla partecipazione a missioni internazionali.
3. 39. Paissan.

Al comma 3, lettera c), dopo la parola: promuovendo aggiungere le seguenti: nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio a tal fine disponibili.
3. 33. La Commissione.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
5. Il comma 2 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504, è sostituito dal seguente:
«2. I cittadini che sono espatriati, ai sensi dell'articolo 9, prima dell'entrata in vigore della presente normativa e comunque prima del compimento del 24o anno di età, possono rimpatriare dopo il compimento del 25o anno di età e dopo il raggiungimento di tale età sono dispensati dal compiere la ferma di leva, salvo l'obbligo di rispondere alle eventuali chiamate della loro classe.»
3. 2. Tassone.

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

Art. 3-bis. (Preferenze nell'assegnazione di personale alle truppe alpine)

1. Al fine di preservare l'identità ed il radicamento territoriale delle truppe alpine, nell'assegnazione del personale al Comando truppe alpine una priorità è accordata a coloro che risiedono da almeno cinque anni nei comuni montani delle regioni dell'arco alpino. Il regime di preferenza riguarda i militari di ogni ordine e grado.
3. 06. Rizzi, Alborghetti, Martinelli.

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Modifiche allo status degli obiettori di coscienza).

1. Al termine del periodo transitorio di cui all'articolo 3 della presente legge, nel


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quale le Forze armate potranno fare ancora ricorso al personale in ferma obbligatoria di leva, cessano di avere efficacia i vincoli e i divieti di cui all'articolo 15 della legge 8 luglio 1998, n. 230, posti a carico di coloro che abbiano ottenuto il beneficio di essere ammessi allo status di obiettori di coscienza.
3. 07. Rizzi, Alborghetti, Martinelli.

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

1. La durata della ferma di leva obbligatoria, fissata in dieci mesi, può essere volontariamente prolungata commutandola in ferma annuale, previa richiesta da avanzare entro 40 giorni dalla data di incorporazione, senza oneri aggiuntivi.
2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1 si fa fronte nell'ambito delle risorse già stanziate nell'apposito capitolo del bilancio della difesa.
3. 01. Pistone.

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, al personale militare in servizio di leva obbligatoria è corrisposta, in aggiunta ai trattamenti in vigore e per l'intera durata del servizio effettivamente prestato, una indennità mensile per l'addestramento e l'uso delle armi pari a lire 350.000 mensili.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a complessive lire 150 miliardi per l'anno 2000 e lire 350 miliardi per il biennio 2001-2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. 02. Pistone.

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, al personale militare in servizio di leva è corrisposta, in aggiunta ai trattamenti in vigore e per l'intera durata del servizio effettivamente prestato, una indennità mensile per l'addestramento e l'uso delle armi pari a lire 180.000 mensili.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 100 miliardi per il 2000 e a lire 160 miliardi per ognuno dei successivi anni 2001 e 2002 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. 05. Ruffino, Ruzzante.

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

1. A decorrere dal 1o gennaio 2001 al personale militare in servizio di leva obbligatorio è corrisposta, in aggiunta al trattamento economico in vigore, una indennità mensile per l'addestramento e l'uso delle armi pari a lire 180.000 mensili.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a complessive lire 168 miliardi per l'anno 2001, lire 121 miliardi per l'anno 2002 e lire 170 miliardi per gli anni successivi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello


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stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando:
a) per l'anno 2001 quanto a lire:
130 miliardi, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
22 miliardi l'accantonamento relativo al Ministero della difesa;
8 miliardi l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno;
8 miliardi l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione;
b) per l'anno 2002 quanto a lire:
90 miliardi l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro; del bilancio e della programmazione economica;
19 miliardi l'accantonamento relativo al Ministero della difesa
6 miliardi l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno;
6 miliardi l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.
3. 03. Pistone.

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

1. Nel periodo transitorio per la sospensione della leva ai militari di truppa in servizio di leva è corrisposta, in relazione ai rischi conseguenti all'addestramento al combattimento, all'uso delle armi ed ai disagi connessi alla condizione militare, una indennità pari al 50 per cento dell'assegno mensile di cui all'articolo 2, comma 4-bis, lettera b), punto 1), della legge 19 giugno 1999, n. 186, previsto per il personale in ferma volontaria di un anno, rapportata ai giorni di effettivo servizio.
3. 04. Molinari.