Allegato A
Seduta n. 739 del 13/6/2000


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(A.C. 6433 - Sezione 2)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 6433 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 2.
(Personale militare impegnato nella difesa nazionale).

1. Le finalità di cui all'articolo 1 sono assicurate da:
a) ufficiali in servizio permanente di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490;
b) sottufficiali in servizio permanente, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196;
c) volontari di truppa, distinti in volontari in servizio permanente, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e volontari in ferma volontaria prefissata;
d) personale dell'Arma dei carabinieri;
e) personale del Corpo della Guardia di finanza, nei limiti di cui all'articolo 1 della legge 23 aprile 1959, n. 189;
f) personale reclutato su base obbligatoria, in caso di insufficienza del personale in servizio e del personale cessato dal servizio militare volontario da non più di cinque anni, nei seguenti casi:
1) qualora sia deliberato lo stato di guerra ai sensi dell'articolo 78 della Costituzione;
2) qualora una grave crisi internazionale nella quale l'Italia sia coinvolta direttamente o in ragione della sua appartenenza ad una organizzazione internazionale giustifichi un aumento della consistenza numerica delle Forze armate.

2. Il servizio militare obbligatorio nei casi previsti dalla lettera f) del comma 1 ha la durata di dodici mesi, prolungabili unicamente in caso di deliberazione dello stato di guerra. Non possono essere richiamati in servizio gli appartenenti alle forze di polizia ad ordinamento civile ed al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE

Art. 2.
(Personale militare impegnato nella difesa nazionale).

Al comma 1, sopprimere la lettera e).
2. 7. Rizzi, Alborghetti, Martinelli.

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole da: nei limiti fino alla fine della lettera con le seguenti: con specifiche funzioni di presidio delle frontiere, difesa del territorio dall'immigrazione clandestina e contrasto alle attività della criminalità organizzata.
2. 8. Rizzi, Alborghetti, Martinelli.


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Al comma 1, lettera f) sostituire le parola da: reclutato fino a servizio militare volontario con le seguenti: da reclutare su base obbligatoria, salvo quanto previsto dalla legge in materia di obiezione di coscienza, nel caso in cui il personale in servizio sia insufficiente e non sia possibile colmare le vacanze di organico mediante il richiamo in servizio di personale militare volontario cessato dal servizio.
2. 14. La Commissione.

Al comma 1, lettera f), alinea, dopo le parole: su base obbligatoria aggiungere le seguenti: purché non si sia dichiarato o non si dichiari obiettore di coscienza.
2. 12. Nardini, Malentacchi, Valpiana, Mantovani, Cangemi, De Cesaris.

Al comma 1, lettera f), alinea, dopo le parole: su base obbligatoria aggiungere le seguenti: che non si dichiari obiettore di coscienza.
2. 1. Nardini, Mantovani, Valpiana, Malentacchi, Cangemi.

Al comma 1, lettera f), alinea, sostituire le parole: in caso di insufficienza con le seguenti: in presenza delle circostanze straordinarie indicate nella presente legge qualora si riscontrino insufficienze.
2. 9. Rizzi, Alborghetti, Martinelli.

Al comma 1, lettera f), alinea, sostituire le parole da: nei seguenti casi fino alla fine dell'articolo con le seguenti: qualora sia deliberato lo stato di guerra ai sensi dell'articolo 78 della Costituzione. Non possono essere richiamati in servizio gli appartenenti alle Forze di polizia ad ordinamento civile ed al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
2. 6. Paissan.

Al comma 1, lettera f), numero 2), premettere le parole: in seguito a deliberazione delle Camere,
2. 13. Nardini, Malentacchi, Valpiana, Mantovani, Cangemi, De Cesaris.

Al comma 1, lettera f), numero 2), aggiungere, in fine, le parole: previa deliberazione delle Camere.
2. 10. Rizzi, Alborghetti, Martinelli.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: otto mesi.
2. 11. Rizzi, Alborghetti, Martinelli.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: dieci mesi.
* 2. 2. Nardini, Mantovani, Valpiana, Malentacchi, Cangemi, De Cesaris.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: dieci mesi.
* 2. 3. Giannattasio.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: e i cittadini che abbiano esercitato il diritto di obiezione di coscienza al servizio militare.
2. 4. Chiusoli.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3. I cittadini che hanno esercitato il diritto di obiezione di coscienza di cui al comma 2, nei casi previsti dalla lettera f) del comma 1 del presente articolo sono chiamati a svolgere un servizio civile sostitutivo di durata equivalente al servizio militare, rispondente anch'esso al dovere costituzionale di difesa della patria e ordinato


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ai fini enunciati nei principi fondamentali della Costituzione. Fino alla effettiva costituzione dell'Agenzia per il servizio civile di cui all'articolo 8 della legge 8 luglio 1998, n. 230, l'Ufficio nazionale per il servizio civile, di cui all'articolo 10, comma 7, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, provvederà all'organizzazione e alla gestione del servizio civile sostitutivo previsto per i casi di cui alla lettera f) del comma 1 del presente articolo.
2. 5. Chiusoli.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Comitato parlamentare di controllo e di indirizzo).

1. Nei casi di impiego di truppe italiane fuori dal territorio nazionale o in seguito alla proclamazione dello stato di guerra, è costituito un Comitato parlamentare di controllo e di indirizzo, composto da venti parlamentari, nominati dai presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati d'intesa fra loro, in modo da rappresentare tutti i gruppi parlamentari.
2. Il Governo riferisce al Comitato parlamentare di cui al comma 1 su tutti i provvedimenti conseguenti alla proclamazione dello stato di guerra nonché su tutti i fatti conseguenti all'impiego delle truppe italiane fuori dal territorio nazionale, con particolare riferimento alla condotta tenuta dalle predette truppe nel corso delle operazioni in cui sono impiegate.
3. In seguito alla dichiarazione dello stato di emergenza o di guerra, gli atti e i lavori del Comitato parlamentare di cui al comma 1 sono segreti.
4. Al di fuori dei casi previsti dal comma 3, il Comitato medesimo, su richiesta del Presidente del Consiglio dei ministri, determina di volta in volta gli atti o i lavori che debbano essere dichiarati segreti o riservati.
2. 01. Nardini, Malentacchi, Valpiana, Mantovani, Cangemi, De Cesaris.