Allegato A
Seduta n. 739 del 13/6/2000


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DISEGNO DI LEGGE: DELEGA AL GOVERNO PER LA RIFORMA DEL SERVIZIO MILITARE (6433) E ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE: SCALIA; SIMEONE; BAMPO ED ALTRI; SBARBATI E LA MALFA; GASPARRI ED ALTRI; LAVAGNINI E TASSONE; SPINI ED ALTRI; ROMANO CARRATELLI ED ALTRI; BERTINOTTI ED ALTRI; MARCO RIZZO E GRIMALDI (327-458-1721-2267-3767-4842-5218-5366-5699-6459).

(A.C. 6433 - Sezione 1)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 6433 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.
(Compiti delle Forze armate).

1. Le Forze armate sono al servizio della Repubblica.
2. L'ordinamento delle Forze armate deve garantire il rispetto dei princìpi di cui agli articoli 11 e 52 della Costituzione.
3. Compito prioritario delle Forze armate è la difesa dello Stato.
4. Le Forze armate hanno altresì il compito di operare al fine della realizzazione della pace e della sicurezza, in conformità alle regole del diritto internazionale ed alle determinazioni delle organizzazioni internazionali delle quali l'Italia fa parte.
5. Le Forze armate concorrono alla salvaguardia delle libere istituzioni e svolgono compiti specifici in circostanze di pubblica calamità e in altri casi di straordinaria necessità ed urgenza.
6. Le Forze armate sono organizzate su base obbligatoria e su base professionale secondo quanto previsto dalla presente legge.
7. L'articolo 1 della legge 11 luglio 1978, n. 382, e l'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 1986, n. 958, sono abrogati.

EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
(Compiti delle Forze armate).

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Finalità della difesa nazionale).

1. La difesa nazionale ha lo scopo di garantire in modo permanente l'unità della Repubblica, la sovranità, l'indipendenza e l'integrità dello Stato, il libero esercizio dei poteri costituzionali, la protezione della vita e dell'incolumità dei cittadini.
2. L'organizzazione della difesa nazionale è conforme ai principi fissati dall'articolo 11 della Costituzione, ed è regolata dalle leggi dello Stato, dai trattati internazionali di cui il Parlamento abbia autorizzato la ratifica ai sensi dell'articolo 80


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della Costituzione, nonché dalla carta delle Nazioni Unite.
1. 1. Nardini, Mantovani, Valpiana, Malentacchi, Cangemi.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

1. La coscrizione obbligatoria è sospesa tranne nei casi previsti dalla presente legge.
2. Le Forze armate, oltre a svolgere i compiti previsti dall'articolo 1 della legge 11 luglio 1978, n. 382, possono operare, previa delibera delle Camere, anche all'estero, a tutela della pace e della sicurezza, in conformità al diritto internazionale ed alle determinazioni delle organizzazioni internazionali alle quali l'Italia appartiene.
1. 5. Giannattasio.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. L'ordinamento e l'attività delle Forze armate sono conformi agli articoli 11 e 52 della Costituzione e alla legge.
1. 6 (Nuova formulazione) .Paissan.

Al comma 3, sostituire le parole: la difesa dello Stato con le seguenti: concorrere a garantire l'unità della Repubblica, la sovranità, l'indipendenza e l'integrità dello Stato, il libero esercizio dei poteri costituzionali, la protezione della vita e dell'incolumità dei cittadini.
1. 2. Nardini, Mantovani, Valpiana, Malentacchi, Cangemi, De Cesaris.

Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. Le Forze armate concorrono, assieme ai volontari del Servizio civile nazionale, al fine della realizzazione della pace e della sicurezza internazionale, in conformità all'articolo 11 della Costituzione.
1. 7. Paissan.

Al comma 4, premettere le parole: Nel rispetto dei principi sanciti dall'articolo 11 della Costituzione e dalla Carta delle Nazioni unite.
1. 10. Nardini, Malentacchi, Valpiana, Mantovani, Cangemi, De Cesaris.

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le Forze armate non possono comunque partecipare ad atti di aggressione verso paesi sovrani o a bombardamenti indiscriminati che possono pregiudicare deliberatamente l'incolumità delle popolazioni civili.
1. 11. Nardini, Malentacchi, Valpiana, Mantovani, Cangemi, De Cesaris.

Al comma 5, sostituire le parole da: e svolgono compiti fino alla fine del comma con le seguenti: ed alla protezione civile del territorio e della popolazione nazionale, nonché, in presenza delle opportune deliberazioni del Governo e del Parlamento, allo svolgimento di interventi di protezione civile a beneficio di Stati esteri.
1. 9. Rizzi, Alborghetti, Martinelli.

Al comma 5, sostituire le parole da: svolgono compiti fino alla fine del comma con le seguenti: al bene della collettività nazionale nei casi di pubblica calamità.
1. 8. Paissan.

Sopprimere il comma 6.
1. 3. Nardini, Mantovani, Valpiana, Malentacchi, Cangemi.

Al comma 6, sostituire le parole da: su base obbligatoria fino alla fine del comma con le seguenti: in base agli obblighi sanciti dall'articolo 52 della Costituzione e regolamentati dalla presente legge.
1. 4. Nardini, Mantovani, Valpiana, Malentacchi, Cangemi.


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Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Composizione della difesa nazionale)
.

1. La struttura della difesa nazionale si articola in una componente armata, costituita dalle Forze armate e dai corpi militari dello Stato nonché dalle formazioni mobilitate, ed una componente non armata, costituita da strutture operative dell'organizzazione della difesa popolare non violenta.
1. 01. Nardini, Mantovani, Valpiana, Malentacchi, Cangemi, De Cesaris.