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a garantire la massima vigilanza sulla comprovata utilità terapeutica per il paziente.
esaminata la proposta di legge n. 6292;
preso atto che la legge 24 dicembre 1993, n. 537, ha introdotto la suddivisione dei medicinali in tre fasce;
preso atto che per i soggetti appartenenti alla fascia c) si registrano effetti penalizzanti, in termini di aggravio di spesa o di scadimento della qualità della vita in caso di insostenibilità di tale aggravio economico da parte del paziente;
preso atto che tale situazione non appare conforme ad equità, soprattutto se si considera che la completa gratuità delle prestazioni sanitarie costituisce nei confronti degli invalidi di guerra un atto risarcitorio dovuto dallo Stato per le infermità riportate nel compimento di un servizio reso a beneficio della collettività nazionale;
preso atto che la XII Commissione (Affari sociali) ha approvato all'unanimità l'estensione della gratuità dei farmaci di fascia c) a tutti i titolari di pensione di guerra direttiva vitalizia, nei casi in cui il medico ne attesti la comprovata utilità terapeutica per il paziente;
9/6292/1. Apolloni, Manzione.