1. I medicinali attualmente classificati nella classe c), di cui al comma 10 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono erogabili, a totale carico del Servizio sanitario nazionale, nei confronti dei titolari di pensione di guerra diretta vitalizia, nei casi in cui il medico di base ne attesti la comprovata utilità terapeutica per il paziente.
Al comma 1, sopprimere la parola: comprovata.
Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:
Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:
Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:
1. 1. Massidda, Cuccu, Baiamonte, Divella, Filocamo, Guidi, Burani Procaccini, Stagno d'Alcontres.
ART. 1-bis. - 1. Il beneficio di cui all'articolo 1 si applica, con gli stessi criteri, in favore degli handicappati totalmente non autosufficienti.
2. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo si provvede avvalendosi delle risorse indicate dall'articolo 2.
1. 01. Guidi.
ART. 1-bis. - 1. Il beneficio di cui all'articolo 1 si applica, con gli stessi criteri, in favore degli anziani ultrasettantenni.
2. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo si provvede avvalendosi delle risorse indicate dall'articolo 2.
1. 02. Guidi.
ART. 1-bis. - 1. Il beneficio di cui all'articolo 1 si applica, con gli stessi criteri, in favore dei grandi invalidi per servizio provenienti dalle Forze armate e dai Corpi equiparati.
2. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo si provvede avvalendosi delle risorse indicate dall'articolo 2.
1. 03. Giannattasio.