Resoconto stenografico dell'Assemblea
Seduta n. 737 del 9/6/2000
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Svolgimento di una interpellanza e di interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di una interpellanza e di interrogazioni.

(Misure per contrastare il fenomeno del doping tra gli atleti)

PRESIDENTE. Cominciamo con l'interrogazione Schmid n. 3-05080 (vedi l'allegato A - Interpellanze ed interrogazioni sezione 1).
Il sottosegretario per la sanità, senatrice Fumagalli Carulli, ha facoltà di rispondere.

OMBRETTA FUMAGALLI CARULLI, Sottosegretario di Stato per la sanità. In Italia, in attesa di definizione autonoma sul piano normativo, gli integratori alimentari ricadono nel campo di applicazione del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111. Tale decreto, che ha dato attuazione alla direttiva 89/398 CEE, disciplina i prodotti dietetici e gli alimenti per la prima infanzia, definiti come prodotti ad una alimentazione particolare. La definizione, quindi, non include gli integratori la cui finalità è soltanto l'integrazione della dieta. Essi si collocano nel campo di applicazione del decreto legislativo n. 111 del 1992, in attesa di sviluppi normativi a livello comunitario.
Questa situazione è stata ribadita dal Ministero della sanità, per un'opportuna informazione di tutti gli operatori del settore, con la circolare del 16 aprile 1996, n. 8, che fa specifico riferimento agli integratori di vitamine e di minerali, agli alimenti arricchiti con tali nutrienti nonché ai prodotti appositamente formulati contenenti altri fattori nutrizionali, quali ad esempio amminoacidi, acidi grassi, fibra alimentare, eccetera.
In mancanza di una situazione normativa specifica, proprio in considerazione delle diverse posizioni in materia assunte dai diversi Stati membri e del numero sempre maggiore di prodotti importati da altri paesi, quali gli Stati Uniti, in cui c'è un uso indiscriminato di integratori alimentari, talvolta contenenti anche sostanze di natura ormonale, è auspicabile una regolamentazione più rigida a livello europeo che contempli la possibilità di maggiori controlli e di più efficaci interventi


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con aggravio delle sanzioni, al fine di scoraggiare eventuali frodi alimentari e possibili negligenze.
Gli integratori alimentari presentano le stesse incognite degli alimenti di consumo corrente importati o prodotti in Italia in cui fa fede ciò che viene dichiarato in etichetta. È quindi responsabilità del produttore o dell'importatore verificare che il prodotto contenga rigorosamente ciò che dichiara in etichetta. Dal punto di vista del controllo ufficiale, vige il decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995 (atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e province autonome sui criteri uniformi per l'elaborazione dei programmi di controllo ufficiale degli alimenti e bevande).
Si segnala che, al fine di divulgare le indicazioni riguardo ai criteri di composizione e di etichettatura, di uniformare gli integratori ed evitare l'inserimento di ingredienti potenzialmente pericolosi per la salute, il Ministero della sanità ha prodotto un disciplinare sugli integratori ed alimenti arricchiti generici, recentemente aggiornato, ed un disciplinare sugli alimenti per sportivi diramato con una circolare (n. 8 del 7 luglio 1999 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 135 dell'11 giugno 1999).
Tale intervento, pur non risolutivo, rappresenta un tentativo sicuramente utile in termini di educazione degli operatori del settore. Uno degli obiettivi prioritari è, infatti, quello di sensibilizzare e di fornire gli strumenti necessari per rendere consapevoli i cittadini delle proprie scelte, al fine di tutelarli da eventuali rischi per la salute.
Dal canto suo, il Ministero del commercio con l'estero ha reso noto che non risulta l'esistenza di accordi conclusi nel quadro dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) che concedano privilegi e impunità a ditte multinazionali, come affermato dagli onorevoli interroganti. Tra gli obiettivi che l'Unione europea sta perfezionando per migliorare la situazione, c'è proprio quello di inserire, tra i temi che saranno affrontati nel nuovo ciclo di negoziati dell'OMC, quello della protezione e della salvaguardia della salute del consumatore mediante il riconoscimento a livello internazionale dell'utilizzazione del principio precauzionale, che consenta l'adozione di misure - anche di carattere commerciale - qualora sussistano fondati sospetti che alcuni prodotti possano essere nocivi per la salute umana ed animale, nonché per l'ambiente.
Rammento, infine, che in data 9 maggio 2000 la Camera dei deputati ha approvato il deferimento del testo legislativo unificato relativo alla disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e alla lotta contro il doping (già approvato dal Senato il 21 luglio 1999) alla XII Commissione (Affari sociali) in sede redigente. Tale testo si propone di dettare una disciplina omogenea delle misure più idonee a fronteggiare le problematiche emergenti in merito al fenomeno del doping. Esso, infatti, intende ad ispirare l'attività sportiva alla promozione della salute individuale e collettiva ed introduce uno specifico concetto di reato; il testo unificato prevede, altresì, un sistema di sanzioni che distingua nettamente il profilo penale (per chi illecitamente fornisce le sostanze citate, anche a titolo gratuito) da quello meramente disciplinare, rimesso agli organismi sportivi. La nuova normativa assicura un sistema di controlli certamente efficace ed affidabile attraverso laboratori accreditati, qualificati sotto il profilo tecnico ed istituzionalmente preposti alla tutela della pubblica salute e, quindi, in posizione di neutralità rispetto al mondo dello sport, a differenza di quanto avveniva fino ad un recente passato.
Tra gli aspetti di maggior rilievo del testo legislativo in questione, vi è l'introduzione nell'articolo 1, comma 1, di una nozione di doping ad un tempo sensibile alla pericolosità del fenomeno e aggiornata in base ai criteri adottati in sede internazionale, in primo luogo dalla convenzione di Strasburgo del Consiglio d'Europa del 16 novembre 1989 contro il doping, ratificata con legge n. 582 del 29 novembre 1995. Sotto questo profilo, va sottolineata l'introduzione in tale accezione di qualsiasi pratica terapeutica nei confronti degli atleti, non giustificata da reali condizioni patologiche e suscettibile


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di modificare le condizioni biologiche dell'organismo, al fine di migliorarne le prestazioni agonistiche, secondo un'esigenza quanto mai avvertita in questi ultimi tempi, anche alla luce di ricorrenti e, purtroppo, tristi vicende sportive fin troppo note.
Il comma successivo definisce doping la somministrazione o l'assunzione di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive. Il comma 3 equipara al doping la somministrazione di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive, finalizzate e comunque idonee a modificare i risultati dei controlli sull'uso dei farmaci e delle sostanze citate.
L'auspicio del Governo è che la legge antidoping sia al più presto approvata anche da questo ramo del Parlamento.

PRESIDENTE. L'onorevole Schmid ha facoltà di replicare.

SANDRO SCHMID. Signor Presidente, mi ritengo parzialmente soddisfatto della risposta del Governo che fa il punto della situazione, in particolare con riferimento al testo unificato, il cui deferimento a Commissione in sede redigente è stato approvato il 9 maggio 2000, che è mirato alla lotta contro il doping in campo sportivo. Concordo sul fatto che questa materia dovrebbe essere oggetto di una normativa più ampia, a livello europeo, ma sarebbe anche opportuno comprendere se, come io credo, nel testo unificato già richiamato si faccia riferimento in maniera esplicita non solo alle sostanze farmaceutiche, ma anche a quelle biologicamente o farmacologicamente attive, riferimento che richiamerebbe proprio la questione degli integratori. Sarebbe meglio, allora, se si parlasse esplicitamente di «integratori», perché questo è il termine più usato e più conosciuto, anche in ambito sportivo.
La cosa tragica è che i due sportivi Ilaria Sighele e Giuliano Battocletti, cui fa specifico riferimento la nostra interrogazione, sono, come tantissimi altri sportivi, vittime inconsapevoli, in quanto risultano come atleti «dopati» a loro insaputa. È stato infatti chiarito fino in fondo che i risultati delle analisi sono da addebitare ad integratori che contenevano sostanze, diciamo così, proibite, non indicate nell'etichetta dei farmaci. Siamo quindi di fronte ad episodi di una gravità straordinaria. Voglio inoltre segnalare qui un fatto che è proprio di questi ultimi giorni: questi atleti, oltre ad essere stati vittime inconsapevoli e quindi ad aver subito danni da ogni punto di vista, si sono addirittura trovati - ripeto, proprio in questi giorni - di fronte ad una sconcertante sanzione comminata dal CONI, che li ha esclusi dalla partecipazione alle prossime Olimpiadi. Ovviamente questo aspetto, essendo così recente, non è indicato nell'interrogazione presentata, quindi mi riservo di presentare un atto urgente rivolto al ministro per i beni e le attività culturali, tuttavia desidero fin d'ora anticipare questo tema alla presenza del sottosegretario Fumagalli Carulli, perché, ripeto, ci troviamo di fronte a fatti di una gravità straordinaria di cui questi atleti sono vittime.
Spero quindi che grazie al testo unificato relativo alla lotta contro il doping - in attesa, ripeto, di una più ampia normativa a livello europeo - il nostro ordinamento possa intervenire in maniera adeguata anche sul controllo di questi integratori, anche allo scopo di verificare che quanto indicato nelle etichette corrisponda effettivamente alla realtà. È necessario, insomma, che anche questi prodotti, come quelli più specificamente farmaceutici, vengano posti sotto controllo.
La ringrazio, sperando che il Governo possa intervenire immediatamente anche per far recedere il CONI dalla decisione di comminare una sanzione assolutamente punitiva e ingiustificata nei confronti di questi due atleti.

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