(Sezione 2 - Assegnazione degli incarichi dirigenziali al Ministero dell'industria)
B) Interpellanza:
I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, i Ministri per la funzione pubblica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per sapere - premesso che:
l'instaurazione del «ruolo unico dirigenziale» delle amministrazioni statali, che ha fatto il suo ingresso nell'ordinamento amministrativo italiano col decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150, dovrebbe favorire una distribuzione razionale degli incarichi di dirigenza;
nell'ambito delle procedure inerenti alla scelta dei collaboratori di rango dirigenziale, le autorità d'indirizzo politico debbono vigilare affinché siano salvaguardati l'imparzialità ed il buon andamento dell'amministrazione -:
se l'applicazione concreta del predetto decreto presidenziale, affidata in prima persona ai rappresentanti politici dei vari dicasteri, rischi di prestarsi invece - attraverso la non conferma degli incarichi e l'inserimento «a disposizione» nel ruolo unico - ad epurazioni selvagge ed illegittime, conseguenti ad un'applicazione consapevolmente distorta degli istituti giuridici previsti dal nuovo ordinamento;
se recentemente, in particolare, nel ministero dell'industria il responsabile Pierluigi Bersani abbia inviato (30 settembre 1999) ai propri direttori generali, al proprio capo-gabinetto ed alla funzione pubblica una lettera con la quale egli avrebbe «varato» un'epurazione del genere predetto;
se della menzionata lettera i dirigenti «scacciati» siano stati tardivamente informati alla spicciolata solo nell'ottobre scorso (a lettera già trasmessa), con vistosa irregolarità formale e nessuna garanzia sostanziale;
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se operazioni di tale specie, col pretesto implicito di fare largo ai giovani ed agli acemen (uomini-asso), in realtà consentano al potere governativo di liberarsi proprio di taluni tra i dirigenti più bravi e preparati, colpevoli però di non avere tessere di partito e soprattutto dei partiti al Governo;
se, in particolare, nelle «liste di proscrizione» sia inserito un dirigente molto stimato, ma forse «reo» d'essere anche un responsabile nazionale della Dirstat-Confedir (il sindacato indipendente che rappresenta i dirigenti, i funzionari direttivi e le elevate professionalità dello Stato);
se - difformemente da quanto diffuso attraverso la stampa - i numeri effettivi dei non confermati ammontino in quel dicastero a: due dirigenti generali esclusi, su undici in servizio; dodici dirigenti di seconda fascia scacciati su centotrentadue presenti (quattro presso la direzione generale dell'energia e delle risorse minerarie; due provenienti dalla disciolta Agensud, presso la direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese; altri sette distaccati presso varie amministrazioni);
se l'organico dirigenziale preveda centocinquantaquattro dirigenti di seconda fascia (mentre, prima dell'attribuzione dei nuovi incarichi, ne sarebbero risultati in effettivo servizio soltanto centotrentadue), ma la predetta falcidia abbia ridotto i dirigenti operativi a sole centoventi unità, onde circa il dieci per cento dei dirigenti presenti non sarebbe stato confermato ed oltre il trenta per cento dell'organico resterebbe sguarnito;
se tutti quei dirigenti «non allineati» debbano farsi da parte, senza ragioni apparenti, in favore d'altre persone di varia estrazione e talvolta d'indefinita qualificazione professionale, appena dopo che, nel ministero di via Vittorio Veneto, ai dirigenti «rottamati» sarebbe stato riconosciuto il raggiungimento dell'obiettivo lavorativo assegnato e sarebbe stata loro regolarmente erogata la retribuzione di risultato prevista dal contratto di categoria;
se il ministero dell'industria abbia effettuato la previa ricognizione annuale (contrattualmente prevista) di tutti i posti dirigenziali vacanti, e se di tale ricognizione siano stati informati tempestivamente i sindacati di settore;
se la mancanza o la non considerazione dei presupposti ora citati abbia consentito di mandare al massacro gli «infedeli e scomodi» per fare contemporaneamente spazio a persone votate a garantire personalmente un'obbedienza assoluta a direttive riguardanti materie che «scottano», e se tali presupposti consentano ancora alla cittadinanza d'esser tutelata da possibili manipolazioni;
se l'amministrazione di via Veneto, nello scegliere tra dirigenti da confermare o meno, abbia adottato alcun criterio ufficiale di valutazione ad hoc (anche e soprattutto in termini comparativi) tra tutti i dirigenti di seconda fascia da escludere o confermare, e se lo spoils system applicato - anche per effetto del regolamento istitutivo del ruolo unico - ai dirigenti generali (di prima fascia) in quanto di nomina politica su designazione intuitu personae dell'esponente politico di turno possa automaticamente estendersi agli altri dirigenti (di seconda fascia);
se la menzionata procedura di «non conferma» dei dirigenti, in assenza d'esplicite nonché puntuali e precise disposizioni procedimentali (il citato decreto presidenziale n. 150 del 1999 nulla dice in proposito), infranga la normativa esplicitamente dettata in materia dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per i dirigenti statali, che infatti prevede -per l'assegnazione, la conferma e la revoca degli incarichi dirigenziali - l'espletamento d'una procedura di valutazione comparativa per tutti i dirigenti, fondata - fra l'altro - su criteri di valutazione predeterminati ed obiettivi;
se quei dirigenti siano risultati esclusi dall'implicita motivazione costituita dalla
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presunta esigenza di sopprimere urgentemente i posti di funzione da loro ricoperti, se corrisponda a verità che tali posti non risulterebbero tuttora cancellati, se la sussistenza dei predetti posti lasci ipotizzare una loro copertura con giovani vincitori e idonei di recenti concorsi (cosa che sarebbe parzialmente in atto dal giugno scorso), e se nel frattempo i «vecchi» dirigenti debbano mantenere il posto caldo ai giovani «cavalli di razza», legittimando quella che apparirebbe una persecuzione politica e sindacale;
se, infine, tale comportamento amministrativo non concreti una forma di persecuzione psicologica sul posto di lavoro (mobbing), onde il lavoratore dovrebbe tutelarsi in tutte le competenti sedi giurisdizionali chiamando in causa la responsabilità anche personale di chi l'abbia - a qualunque livello - effettivamente determinata.
(2-02053)
«Tassone, Volontè, Teresio Delfino».
(9 novembre 1999).