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PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del seguente documento:
PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione.
MICHELE SAPONARA, Relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la Giunta riferisce su una richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità avanzata dal deputato Alessandra Mussolini con riferimento ad un procedimento civile pendente nei suoi confronti presso il tribunale di Perugia su iniziativa dei dottori Davide Avitabile e Guido De Maio.
e pertanto, all'unanimità, la medesima ha deliberato di riferire all'Assemblea nel senso che i fatti per i quali è in corso il procedimento concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni (Applausi dei deputati del gruppo di Alleanza nazionale).
PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole Saponara.
Relazione della Giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio sulla richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento civile nei confronti del deputato Mussolini, pendente presso il tribunale di Perugia (Doc. IV-quater, n. 133).
Ricordo che a ciascun gruppo, per l'esame del documento, è assegnato un tempo di 5 minuti. A questo tempo si aggiungono 5 minuti per il relatore, 5 minuti per richiami al regolamento e 10 minuti per interventi a titolo personale.
La Giunta propone di dichiarare che i fatti per i quali è in corso il procedimento concernono opinioni espresse dal deputato Mussolini nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi del primo comma dell'articolo 68 della Costituzione.
Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Saponara.
Gli stessi, componenti della III sezione penale della Corte di cassazione, rispettivamente con funzioni di presidente e di consigliere estensore, si dolgono di alcune dichiarazioni attribuite all'onorevole Mussolini apparse sui quotidiani Il Mattino di Napoli e la Repubblica in data 10 aprile 1999, con riferimento ad una sentenza emanata dalla citata sezione in tema di violenza sessuale. Come risulta dallo stesso atto di citazione la sentenza in questione enunciava «il principio che non costituisce circostanza aggravante nel reato di stupro, bensì elemento costitutivo del reato stesso, l'avere abusato delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa la momento del fatto (nel caso di specie il reo aveva violentato la fidanzata incinta)».
Questo è il passaggio dell'articolo de Il Mattino che gli attori hanno ritenuto diffamatorio: dopo aver illustrato il contenuto della sentenza e dopo aver riportato le dichiarazioni dell'avvocato Tina Lagostena Bassi e dell'onorevole Sandra Fei, che gli attori hanno del pari citato in giudizio, così continua il giornalista: «E Alessandra Mussolini, la più agguerrita contestatrice della sentenza sui jeans, definisce 'una vera provocazione' questo nuovo verdetto e chiede ironicamente 'poteri di emergenza per il Parlamento contro lo strapotere di quei giudici della Cassazione che vogliono cancellare le leggi dello Stato'». Quest'ultimo passo è citato anche dall'articolo sopracitato del quotidiano la Repubblica.
La Giunta ha esaminato la questione nella seduta del 31 maggio 2000, ascoltando, com'è prassi, l'onorevole Mussolini.
Le dichiarazioni in questione - nonché il clamore suscitato dalla sentenza - devono necessariamente ricollegarsi ad un'altra circostanza, che ciascuno degli onorevoli colleghi ricorderà: la vicenda della ben nota sentenza della stessa sezione della Suprema Corte nella quale la medesima, in un caso diverso, ebbe sostanzialmente ad escludere la ricorrenza del reato di violenza sessuale in quanto la vittima, sia pure sotto minaccia, aveva acconsentito a togliere da sé i jeans che indossava. Tale sentenza diede luogo ad una viva e formale protesta da parte di alcune colleghe, tra cui, in prima fila, l'onorevole Mussolini, che, simbolicamente, per solidarietà alla vittima indossarono i jeans nel corso di una seduta della Camera ed intervennero specificamente sul punto.
L'intervista dell'onorevole Mussolini che ha dato luogo alle doglianze dei magistrati attori devono dunque necessariamente ricollegarsi a tale precedente vicenda, che, come si è detto, ebbe direttamente una notevole ricaduta nell'ambito del dibattito parlamentare, e costituisce, in qualche modo, una proiezione e una continuazione di tale intervento, in quanto l'intervistatore ha ritenuto di interpellare l'onorevole Mussolini proprio in quanto coinvolta nella precedente polemica parlamentare che aveva fatto seguito alla precedente sentenza sopra ricordata.
Occorre inoltre mettere in evidenza che le frasi pronunciate dall'onorevole Mussolini non erano rivolte alla persona dei singoli magistrati che hanno ritenuto di iniziare l'azione civile, ma piuttosto costituivano una critica al tenore di una sentenza e ponevano, in generale, il problema dei rapporti tra i vari poteri dello Stato.
In base al complesso degli argomenti sopra riportati è parso alla Giunta che sussistano pienamente i presupposti per l'applicazione della prerogativa dell'insindacabilità
Non vi sono iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione.