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PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interpellanze e di interrogazioni.
PRESIDENTE. Cominciamo con l'interrogazione Delmastro Delle Vedove n. 3-04810 (vedi l'allegato A - Interpellanze ed interrogazioni sezione 1).
PAOLO GUERRINI, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Signor Presidente, l'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, prevede in modo tassativo che, in caso di omessa dichiarazione da parte del legale rappresentante dell'impresa in ordine all'adempimento degli obblighi di legge e in assenza della certificazione di piena ottemperanza agli obblighi stessi, rilasciata dai competenti uffici, l'impresa sia esclusa dalla partecipazione alla gara per gli appalti.
la possibilità per il soggetto interessato al rilascio di un determinato provvedimento amministrativo o all'erogazione di un servizio di dichiarare egli stesso la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti. In particolare, il soggetto può autocertificare tutti quegli stati, fatti e qualità personali attestabili da parte delle pubbliche amministrazioni ed altri dati personali risultanti da albi e registri. Tali disposizioni hanno carattere di ordinarietà e sono volte a snellire e a semplificare l'attività amministrativa.
PRESIDENTE. L'onorevole Delmastro Delle Vedove ha facoltà di replicare.
SANDRO DELMASTRO DELLE VEDOVE. Signor sottosegretario, non posso dichiararmi soddisfatto della sua risposta perché ritengo che non abbia risposto al mio quesito. L'articolo 17 della legge n. 68 riesce incredibilmente ed inspiegabilmente ad accumulare, da una parte, una dichiarazione del legale rappresentante con la quale si attesta di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro e, contestualmente, esige il deposito di certificazione rilasciata dagli uffici competenti dalla quale risulti l'ottemperanza alle norme della legge. Da una parte, si chiede che sia il titolare o il legale rappresentante della ditta ad attestare di essere in regola ma, contestualmente e cumulativamente, si pretende che apposita certificazione venga rilasciata dagli uffici competenti. Si tratta di un non senso perché, se di grande importanza è la dichiarazione rilasciata dagli uffici competenti, appare inutile l'attestazione o l'autocertificazione di aver ottemperato a questa legge.
articolo 17 contenga un'intrinseca contraddizione ed è per questo che non sono soddisfatto della risposta del sottosegretario.
Il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale ha facoltà di rispondere.
Le norme sulle assunzioni obbligatorie sono dirette a facilitare l'inserimento lavorativo dei soggetti disabili ed hanno carattere di specialità. La legge n. 127 del 1997, cosiddetta Bassanini-bis, in materia di semplificazione amministrativa, ha previsto
Al riguardo ritengo opportuno sottolineare che le norme sulle assunzioni obbligatorie e quelle sulla semplificazione amministrativa sono dirette a realizzare finalità diverse. Non sembra possibile, quindi, applicare la normativa di carattere generale recata dalla legge n. 127 del 1977 alla disciplina speciale sulle assunzioni.
Ritengo, inoltre, che la disciplina sull'autocertificazione non possa essere impiegata per attestare l'ottemperanza agli obblighi previsti dalla legge n. 68 in tema di appalti pubblici, anche in considerazione della mutevolezza delle situazioni aziendali, condizionate da eventi talvolta indipendenti dalla volontà del datore di lavoro.
Altra cosa è autocertificare il proprio stato civile o la propria cittadinanza, altra cosa è autocertificare la sana e robusta costituzione: si tratta di dichiarazioni diverse previste dalla legge a tutela soprattutto dei disabili da inserire nel mondo del lavoro. Pertanto la situazione di piena ottemperanza per la finalità perseguita dalla legge n. 68 nonché per gli interessi giuridicamente tutelati dalla stessa legge deve necessariamente essere verificata dagli organi istituzionalmente preposti all'applicazione della normativa.
Nell'atto di sindacato ispettivo ho evidenziato che addirittura - è un fatto positivo - è possibile presentare l'autocertificazione relativa al certificato del casellario giudiziale, che probabilmente è uno degli elementi più importanti nell'ambito della partecipazione agli appalti, seguito dalla produzione del certificato vero e proprio laddove si diventi aggiudicatari della gara d'appalto.
L'atto di sindacato ispettivo nasce da un'analisi compiuta in ordine a questo problema da una rivista specializzata e mette in luce l'inspiegabilità della presentazione cumulativa dell'autocertificazione dell'ottemperanza alla legge che disciplina il diritto al lavoro dei disabili e contemporaneamente della certificazione rilasciata dagli uffici competenti.
A me pare, in linea con la filosofia complessiva delle leggi Bassanini e con quelli della logica, che non sia possibile cumulare le due autocertificazioni poiché l'una esclude l'altra, non tanto perché siano incompatibili quanto perché gravano inutilmente sotto il profilo burocratico, con un effetto esattamente contrario ai principi ispiratori di tutte le leggi Bassanini che tendono alla semplificazione degli adempimenti amministrativi. È una situazione che «lascia l'amaro in bocca» perché mi sembra che questo