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La seduta, sospesa alle 9,10, è ripresa alle 9,20.
PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.
GIOVANNI SAONARA, Relatore per la maggioranza. Signor Presidente, dopo un lungo iter istruttorio giunge all'esame dell'Assemblea il testo unificato delle proposte di legge n. 262 e abbinate, volto a disciplinare la materia delle attività delle discoteche al fine di porre un argine alla drammatica situazione di emergenza derivante dalle conseguenze degli incidenti automobilistici che, ormai da anni, coinvolgono i frequentatori di tali locali.
il quadro normativo nel quale il provvedimento va ad inserirsi, si rammenta che le discoteche e gli esercizi assimilabili rientrano nella categoria dei pubblici esercizi esclusi dalla recente riforma del commercio e attualmente disciplinati dalla legge 25 agosto 1991, n. 287. Più precisamente, le discoteche rientrano nella tipologia di esercizi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), della legge in cui l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande si accompagna ad attività di intrattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari.
determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di trattenimento danzante. In attuazione del citato articolo 3 è stato emanato su proposta dei ministri dell'ambiente e della sanità il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 settembre 1997, recentemente abrogato e sostituito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 aprile 1999, n. 215.
il territorio nazionale, nonché periodi di deroga ad orari omogenei per aree regionali limitrofe.
controversa e richiede pazienza, capacità di dialogo e di approfondimento, è altresì convinto della necessità non tanto e non solo di porsi in ascolto degli operatori del settore e delle esigenze dei consumatori ma anche di rispettare, valorizzare e consolidare il ruolo delle autonomie locali, senza tuttavia rinunciare al ruolo specifico del Parlamento nazionale, considerando la storia, che mi sono permesso di richiamare, che ha caratterizzato il periodo dai primi anni novanta ad oggi.
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore di minoranza, onorevole Giovanardi.
CARLO GIOVANARDI, Relatore di minoranza. Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei che capissimo di cosa stiamo parlando. Fino alla metà degli anni ottanta il fenomeno che ci interessa questa mattina non esisteva nel nostro paese, né
esisteva una sensibile mortalità e traumatologia del sabato sera; fu nel 1988 che la società italiana di medicina di pronto soccorso cominciò a monitorare un fenomeno che si faceva sempre più preoccupante: la verifica, nelle notti del venerdì e del sabato, di una serie impressionante di incidenti stradali, le cui vittime erano giovani dai 18 ai 23-24 anni, che avevano caratteristiche molto simili, tant'è vero che, nella normale produzione scientifica, il fenomeno viene definito mortalità e traumatologia del sabato sera. Moltissimi convegni scientifici sul tema sono stati organizzati.
di quattro persone che stavano tornando al sud dopo aver fatto fare delle visite mediche ai figli è arrivato addosso un bolide a 150 chilometri orari e sono morti tutti! Naturalmente, come si è verificato ormai innumerevoli volte, sulla strada non c'era neanche il segno della frenata perché, quando si afferma che vi sarebbe bisogno di più poliziotti e carabinieri sulle strade, è evidente che si dovrebbe considerare che, anche se si mettessero altri 10 mila agenti delle forze dell'ordine, la tipologia degli incidenti - specialmente quelli che si verificano nelle ore più vicine all'alba - prescinde totalmente dalla presenza delle forze dell'ordine che, magari, come si è verificato tantissime volte, avevano fermato venti chilometri prima o dieci minuti prima dell'incidente quell'autovettura che è uscita di strada a 150 all'ora senza alcun segno di frenata!
(non di tutti i gestori) che, attraverso questo meccanismo, mettono in primo piano il fatturato. Non parlo di tutti i gestori perché in questa battaglia tantissimi gestori di discoteche si sono schierati dalla nostra parte ed hanno firmato accordi (le associazioni di genitori con la SILB, sindacato italiano dei locali da ballo), ammettendo che il nomadismo è la prima causa e il primo motivo di mortalità e che bisogna evitarlo. Essi hanno sottoscritto una delega al Parlamento che è in mio possesso: è stata sottoscritta da tutti i rappresentanti sindacali e con essa i genitori chiedono la chiusura dei locali per le due di notte e i gestori chiedono di chiudere alle quattro, dichiarandosi disponibili ad una mediazione del Parlamento.
cosa andrebbe a fare? Andrebbe verso il nulla, perché i locali sarebbero tutti chiusi. È il fenomeno di massa che porta alla mortalità di massa, il fatto di avere il venerdì e il sabato sera, fino all'alba, centinaia di migliaia di macchine in giro che produce questa così elevata mortalità, così dolorosa.
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.
STEFANO PASSIGLI, Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato e per il commercio con l'estero. Signor Presidente, mi riservo di intervenire in sede di replica.
PRESIDENTE. Constato l'assenza dell'onorevole Chiappori, primo iscritto a parlare: si intende vi abbia rinunziato.
VALENTINO MANZONI. Signor Presidente, signor sottosegretario, onorevoli colleghi, la discoteca, della quale ci occupiamo con il testo di legge al nostro esame, costituisce tra gli svaghi prescelti dai giovani quello più significativo. La sua diffusione è diventata tale oggi da imporsi all'attenzione della pubblica opinione e del legislatore come fenomeno sociale rilevante, soprattutto in senso negativo, essendo emersa una sua innegabile correlazione con alcuni comportamenti devianti come il consumo di alcol e di droga e con gli incidenti di fine settimana, comunemente definiti come stragi del sabato sera.
Sia ben chiaro che il nostro non vuole essere un atteggiamento di ostilità penalizzante nei confronti dell'industria del ballo, perché non ignoriamo i rilevanti interessi economici che essa agita. In Italia vi sono circa 6-7 mila discoteche e night che danno lavoro a circa 70 mila persone per un fatturato di oltre 2 mila miliardi, senza considerare l'indotto. Pertanto una legge che regolamenti l'attività delle discoteche non può prescindere da questa situazione e nel bilanciamento degli interessi in conflitto - da una parte, la salvaguardia del ruolo economico dell'industria del divertimento, dall'altra, l'esigenza di tutela della salute e della preservazione di vite umane, non dimenticando la particolare attenzione privilegiata che riserva la Costituzione al diritto alla salute - occorre trovare un giusto equilibrio con norme calibrate sull'esigenza da soddisfare.
al consumo delle bevande alcoliche e superalcoliche, agli obblighi di vigilanza dei gestori e, infine, agli orari di apertura e chiusura delle discoteche.
orari di attività degli esercizi nulla hanno a che fare, mentre il titolo dell'articolo 6 in esame reca esclusivamente «Disposizioni sugli orari di attività». Gli articoli 3 e 5 della legge n. 287 riguardano ben altra materia: il primo disciplina il rilascio delle autorizzazioni ed il secondo fissa la tipologia dei vari esercizi. Pertanto, onorevoli colleghi, è mio parere che se si voleva e si vuole intervenire, con disposizioni integrative e modificative, sulla disciplina del rilascio delle autorizzazioni e su quella relativa alla tipologia degli esercizi di cui agli indicati articoli 3 e 5, ragioni di chiarezza e di omogeneità del contenuto di ogni norma giuridica avrebbero imposto ed impongono che quelle materie siano trattate con disposizioni autonome e distinte, non certo sotto il titolo di «Disposizioni sugli orari di attività». È questo, onorevoli colleghi, il mio primo rilievo in merito all'articolo 6.
Cosa accadrà se sarà emanato un regolamento che fissa determinati orari? Accadrà che il gestore potrà non tenerne conto e, ove subisca la sanzione prevista dall'articolo 7, potrà opporvisi, adducendo la inefficacia del regolamento ed avrà ragione. Torneremmo quindi, per quanto riguarda gli orari, all'attuale situazione. Viene da chiedersi allora: era proprio necessario imbarcarsi, onorevole relatore, in una complicata e difficile situazione tecnico-giuridica per pervenire alla disciplina degli orari delle discoteche? Non sarebbe stato più giusto, più logico, più conforme a norme di diritto, che alla modifica o integrazione degli articoli 3, 5 e 8 della legge n. 287 del 1991 avesse provveduto direttamente il legislatore, modificando con un'altra legge la normativa, relativa alla disciplina degli orari degli esercizi pubblici (in particolare l'articolo 8)?
PRESIDENTE. Onorevole Manzoni, il tempo a sua disposizione è esaurito da due o tre minuti.
VALENTINO MANZONI. Signor Presidente, doveva intervenire anche il mio collega Mazzocchi!
PRESIDENTE. Onorevole Manzoni, la sto ascoltando con interesse, ma la prego di sintetizzare il suo intervento perché il tempo a sua disposizione è largamente scaduto.
VALENTINO MANZONI. Se si vuole, dobbiamo abbandonare il contorto e antigiuridico meccanismo previsto dall'articolo 6 e provvedere direttamente noi, in quanto legislatori, alla fissazione degli orari, senza nulla togliere alla durata del divertimento dei giovani e alle ricadute economiche dell'attività delle discoteche. Quante sono le ore di divertimento dei giovani? Dalla mezzanotte fino alle sei del mattino? Bene, anticipiamo l'orario di apertura e di chiusura delle discoteche, lasciando inalterato il numero delle ore per divertirsi. Così, nulla si toglierà ai giovani e nulla si toglierà alle discoteche, ma avremo sicuramente eliminato qualche rischio in più dando, come ho già detto, maggiore tranquillità alle famiglie.
PRESIDENTE. Speriamo di no!
CARLO GIOVANARDI, Relatore di minoranza. Speriamo di sì!
VALENTINO MANZONI. Tra l'altro, onorevoli colleghi, diffido della tempestività e puntualità del Governo e in genere degli organi esecutivi nell'emissione dei regolamenti.
adeguata e compiuta all'angoscioso e angosciante problema delle discoteche. Apprezziamo lo sforzo che è stato fatto per la regolamentazione di alcuni aspetti del problema in oggetto, ma rimangono insoluti quelli più critici relativi ai controlli all'interno dei locali e agli orari di esercizio.
PRESIDENTE. Onorevole Manzoni, lei lo avrà certamente letto, ma in ogni caso se ha tempo rilegga, l'Elogio dei giudici scritto da un avvocato di Piero Calamandrei. Questi, quando veniva interrotto, diceva: «(...) gli è che parlo, ché se leggessi, potrei leggere una riga sì e una riga no». Lo rilegga, è una lettura sempre molto interessante!
VALENTINO MANZONI. Farò tesoro di questo suo suggerimento.
PRESIDENTE. È un libro antico ma bellissimo ed è edito da Le Monnier.
EDO ROSSI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il problema di cui oggi discutiamo e la soluzione che ad esso si intende dare riguardano tutti noi, senza differenza di schieramenti politici. Noi tutti vorremmo dare una soluzione alle stragi del sabato sera e tentiamo di rimuovere le cause che le determinano.
e alle sue conseguenze culturali anche su questo terreno; meglio sarebbe se noi genitori e insegnanti prendessimo coscienza del nostro fallimento, in quanto non abbiamo saputo indicare ai giovani nuove strade nella direzione della solidarietà e del rispetto soprattutto di loro stessi; meglio sarebbe se, anziché discutere come vietare loro di farsi male, mettessimo in campo obiettivi e valori che facciano riscoprire loro il gusto della vita, della serenità, dell'amore e della solidarietà.
PRESIDENTE. Onorevole Rossi, la devo avvertire che il tempo a sua disposizione è esaurito.
EDO ROSSI. Pensavo di avere a disposizione più tempo, signor Presidente.
PRESIDENTE. Ho il dovere regolamentare di farle questa segnalazione, ma le consento di utilizzare qualche altro minuto per concludere il suo intervento.
EDO ROSSI. Per quanto riguarda i difetti del provvedimento, l'articolo 4 introduce divieti di natura assolutamente proibizionista. A che cosa serve vietare la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche ai minori? Significa che ogni volta che vogliono bere gli si chiede di mostrare la carta d'identità? Anche il divieto di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche nelle ultime due ore di apertura dei locali suscita perplessità, perché non è certamente difficile procurarsi tali bevande altrove. Bisognerebbe vietare il consumo di alcolici anche nei bar che si trovano nelle vicinanze dei locali!
concernente l'informazione pubblicitaria rivolta ai giovani a scopo preventivo: anche qui si dice esplicitamente «nei limiti delle risorse disponibili». Ciò significa che non si ha la volontà politica di destinare risorse in tale direzione.
CARLO GIOVANARDI, Relatore di minoranza. Ma non farà 200 chilometri in macchina!
EDO ROSSI. ...il problema non sarà risolto. Se le morti si verificano alle 6 di mattina, perché si è sorpresi dal sonno, ciò avviene sia che si vada in discoteca, sia che si vada in qualsiasi altro posto.
CARLO GIOVANARDI, Relatore di minoranza. Ma se sono chiusi tutti alle 3...
EDO ROSSI. Ma no, si organizzeranno, riapriranno, faranno dei circoli, faranno altre cose.
CARLO GIOVANARDI, Relatore di minoranza. Ma i circoli sono sottoposti alla stessa disciplina!
PRESIDENTE. Niente colloqui, onorevole Giovanardi, per piacere.
EDO ROSSI. Ma c'è una contraddizione nel suo ragionamento, onorevole Giovanardi. Facciamo l'esempio che dice lei e, cioè, chiudiamo le discoteche alle 3 di notte: se, da 800, nell'arco dell'anno, le morti diventassero 400, avremmo risolto una parte del problema, non il problema. Se fosse così, dovremmo arrivare alla conclusione ancora più proibizionista che, per eliminare le altre 400 morti, bisognerebbe chiudere a mezzanotte: questo tipo di ragionamento mi sembra assolutamente sbagliato.
PRESIDENTE. Constato l'assenza dell'onorevole Mazzocchi, iscritto a parlare: s'intende che vi abbia rinunziato.
ANTONIO LORUSSO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho ascoltato con molta attenzione le relazioni svolte dai relatori per la maggioranza e di minoranza; con la stessa attenzione, ho ascoltato anche gli interventi dei miei onorevoli colleghi. Vorrei non ripetermi, perché le argomentazioni concernenti le discoteche sono tutte contenute nelle considerazioni svolte fino a questo momento.
bisogna regolamentare al massimo il flusso dei giovani italiani nelle ore notturne. Vorrei aggiungere, inoltre, che oggi il nostro paese sta vivendo un momento di trasformazione per quanto riguarda il commercio. Lo vediamo con i pubblici esercizi dove è stato in parte liberalizzato l'orario di lavoro; sono stati eliminati i turni di riposo settimanale: anche i negozi di scarpe, di tessuti e di qualsiasi altro genere scelgono gli orari e come operare. Tutto questo credo non valga, però, per quanto riguarda il mondo delle discoteche e il mondo notturno, proprio per il motivo che tutti stiamo discutendo, in quanto è in ballo la vita di giovani e - scusate se lo aggiungo - la vita dei nostri figli, dei nostri nipoti e di tutti coloro i quali in sostanza sono vicini a noi.
PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.
Avverto che il presidente del gruppo parlamentare di Alleanza nazionale ne ha chiesto l'ampliamento senza limitazione nelle iscrizioni a parlare, ai sensi del comma 2 dell'articolo 83 del regolamento.
Ha facoltà di parlare il relatore per la maggioranza, onorevole Saonara.
Le profonde modificazioni intervenute negli ultimi anni - anche rispetto alla data di presentazione delle proposte di legge in questione - nel settore dei locali di intrattenimento, che si sono diversificati comprendendo fattispecie diverse, hanno fatto emergere la necessità di pervenire ad una nuova disciplina della materia in grado di tutelare i diritti e l'integrità dei consumatori e, contemporaneamente, di riqualificare professionalmente gli esercenti.
L'esigenza di una regolamentazione dell'attività e dell'orario di apertura al pubblico delle discoteche, delle sale da ballo e dei locali notturni è stata posta all'attenzione del Parlamento già nelle precedenti legislature. La relazione introduttiva al provvedimento, alla quale rinvio, riassume l'iter seguito sia nell'XI sia nella XII legislatura.
La necessità di contrastare il fenomeno delle cosiddette stragi del sabato sera si riafferma nuovamente nelle undici proposte di legge - dieci di iniziativa parlamentare e una dovuta all'iniziativa del consiglio regionale del Veneto - che sono state unificate nel testo in esame, le quali hanno come finalità la regolamentazione omogenea, a livello nazionale, delle attività di questi locali. Tutte le proposte, pur con soluzioni diverse, stabiliscono limiti orari di apertura e di chiusura degli esercizi in oggetto - con relative deroghe -, regolamentano in maniera diversificata il cosiddetto inquinamento acustico e la vendita di alcolici e superalcolici, disponendo altresì sanzioni di natura pecuniaria, accompagnate anche da ipotesi di chiusura dei locali e di sospensione della licenza in caso di reiterata inosservanza delle disposizioni stabilite. Alcuni testi disponevano anche in merito ad attività di controllo, di prevenzione, di tutela dell'ordine pubblico, nonché di sensibilizzazione e di monitoraggio del fenomeno.
Devo ora soffermarmi con attenzione sulla disciplina vigente. Per quanto riguarda
L'apertura e il trasferimento di sede dei pubblici esercizi sono subordinati al rilascio di autorizzazione da parte del sindaco il quale, ai sensi dell'articolo 8 della legge, provvede, altresì, alla determinazione dell'orario minimo e massimo di attività di detti esercizi.
L'articolo 8 della legge n. 287 del 1991, tuttavia, esclude l'applicabilità delle disposizioni in materia di orario contenute nella legge stessa ai locali in cui il trattenimento e lo spettacolo risultino prevalenti sull'attività di somministrazione di alimenti e bevande.
Sulla base di tale impostazione il presupposto del provvedimento di autorizzazione allo svolgimento dell'attività degli esercizi di trattenimento va ricercato nell'articolo 68 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, che disciplina attività diverse da quelle di somministrazione di alimenti e bevande, quali «rappresentazioni teatrali o cinematografiche, accademie, feste da ballo...», nonché nell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, che attribuisce esclusivamente alla competenza dei comuni le funzioni amministrative di cui al regio decreto n. 773 del 1931, tra cui la concessione della licenza per le attività elencate all'articolo 68 del testo unico, riservando al Ministero dell'interno la potestà di impartire direttive ai sindaci, che sono tenuti ad osservarle, per esigenze di pubblica sicurezza.
Anche l'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, attribuisce ai comuni funzioni di determinazione degli orari di apertura e di chiusura dei pubblici esercizi di vendita e di consumo di alimenti e bevande.
Attualmente, la determinazione dell'orario di attività delle discoteche compete al sindaco, essendo stato dichiarato illegittimo il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato in materia il 25 maggio 1990.
Il predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante «direttiva alle regioni a statuto ordinario in materia di orari di apertura e di chiusura di esercizi che esplicano attività di trattenimento e di svago», dopo essere stato impugnato dal comune di Rimini, unitamente agli atti delle regioni Emilia-Romagna e Basilicata adottati in ottemperanza a tale provvedimento, è stato infatti annullato con sentenza n. 507 del 1991 dal TAR dell'Emilia-Romagna. L'annullamento, basato sul presupposto che la disciplina degli orari degli esercizi pubblici notturni sia materia di polizia amministrativa, in quanto di «interesse esclusivamente locale» ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, è stato successivamente confermato dal Consiglio di Stato - con decisione della IV sezione n. 504 del 1992 - che, tuttavia, non ha condiviso l'impostazione del TAR dell'Emilia-Romagna in ordine alla natura dei predetti esercizi notturni, in quanto li ha considerati come esercizi rientranti nella categoria generale del commercio, riconoscendo in tal modo allo Stato la titolarità della funzione di indirizzo e di coordinamento, e quindi del potere di emanazione di direttive in materia di orari di apertura e di chiusura dei locali notturni.
In merito alla questione dell'inquinamento acustico cui sono esposti i frequentatori e i «consumatori» di questi locali, si segnala che la legge-quadro adottata in materia (legge 26 ottobre 1995, n. 447), all'articolo 3, comma 1, lettera h), ha assegnato alla competenza dello Stato la
Il testo unificato delle predette proposte di legge, che perviene adesso all'esame dell'aula, è il frutto dell'ampia istruttoria svoltasi nell'ambito del Comitato ristretto, il quale ha svolto un approfondito lavoro di sintesi e coordinamento delle posizioni espresse dai diversi gruppi.
L'attività istruttoria della Commissione si è incentrata prevalentemente sulle audizioni dei soggetti maggiormente interessati dalla nuova normativa. Si sono pertanto svolte audizioni dei rappresentanti della Conferenza dei presidenti delle regioni, dell'Unione delle province italiane, dell'Associazione nazionale dei comuni italiani, del forum permanente del terzo settore, della fondazione Cesar, nonché della consulta delle associazioni dei consumatori, dell'associazione genitori e del comitato familiari delle vittime degli incidenti stradali. Da ultimo, sono stati altresì auditi i rappresentanti del dipartimento per la solidarietà sociale e dei Ministeri della sanità e dell'interno.
È stato, quindi, adottato un testo sul quale si è lavorato dal 30 giugno in poi. Il 5 aprile scorso, il medesimo testo, modificato dalla Commissione a seguito delle votazioni degli emendamenti, è stato trasmesso alle competenti Commissioni per l'espressione dei prescritti pareri.
Per quanto concerne il merito, l'articolato considera l'esigenza di una regolamentazione dell'attività dei locali non una questione prevalente di ordine pubblico, ma di disciplina di un insieme di attività di notevole rilevanza economica ed anche sociale, posto che tali spazi - se gestiti in modo corretto - sono luoghi di aggregazione, di incontro e di divertimento.
La disciplina dell'attività e dell'orario dei locali è stata, quindi, affrontata tenendo in particolare conto le esigenze economiche e produttive, pur non tralasciando le sottese problematiche sociali. Il fatto di averne parlato in Commissione attività produttive condiziona il tipo di approccio che i testi hanno avuto.
Per quanto concerne i punti salienti del testo in esame, all'articolo 1 sono definite le finalità della legge. L'articolo 2 sancisce l'ambito di applicazione della normativa; l'articolo 3 prevede una serie di limiti per ciò che riguarda i requisiti acustici delle sorgenti sonore, i ritmi di programmazione della musica, nonché indicazioni sul microclima, sui criteri dell'illuminazione e particolari accorgimenti dell'ora di deflusso dai locali.
Gli articoli 4 e 5 contengono rispettivamente le disposizioni per la somministrazione delle bevande - prevedendosi il divieto di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche ai minori di diciotto anni nelle ultime due ore di apertura - e per la sicurezza dei consumatori; particolare rilevanza assume la previsione di un maggiore coordinamento dei gestori dei locali con le forze dell'ordine, in un auspicabile clima di cooperazione, in merito alla vigilanza e alla sicurezza.
L'articolo 6, che è stato certamente il punto di maggiore discussione nella fase preliminare di esame in Commissione, prevede disposizioni in ordine all'orario di attività ed è risultato certamente il punto maggiormente controverso, in virtù del fatto che si sono dovute coniugare due contrapposte esigenze: da una parte, quella di prevedere un orario di esercizio non eccessivamente prolungato e soprattutto uniforme a livello nazionale, dall'altra, la necessità, a mio avviso ugualmente significativa, di rispettare le competenze degli enti territoriali. Si è previsto quindi di non irrigidire la materia degli orari, demandando al Governo, sentita la Conferenza Stato-regioni-città, la potestà di emanare disposizioni speciali rispetto alla disciplina generale della legge 25 agosto 1991, n. 287, in modo da stabilire orari di apertura e di chiusura uniformi su tutto
L'articolo 7 si occupa del sistema sanzionatorio prevedendo che, in caso di esercizio non autorizzato delle attività di intrattenimento, è comminata una sanzione pecuniaria di cento milioni ed è disposta la chiusura a tempo indeterminato dei locali.
L'attività delle altre Commissioni è stata ampia ed approfondita; il ventaglio delle osservazioni a cui rinvio, perché sono tutte riportate nel fascicolo, appare particolarmente significativo. Sottolineo soprattutto i pareri della I Commissione, del Comitato per la legislazione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
Talune Commissioni hanno, invece, espresso non solo osservazioni, ma anche condizioni. Tali condizioni sono opportunamente e dettagliatamente descritte nella relazione di accompagnamento e, in questa sede, desidero dire che la Commissione attività produttive - che, peraltro, ha avuto qualche difficoltà ad organizzare correttamente i lavori nell'ultimo mese e mezzo a causa di vicende, diciamo così, di forza maggiore - non ha ritenuto possibile un integrale recepimento di tali condizioni, anche in considerazione del fatto che alcune di esse riguardano questioni che richiedono specifico approfondimento - che certamente vi sarà nei prossimi giorni - e un'ulteriore fase di riflessione.
Sono state introdotte modifiche volte a recepire, talora anche letteralmente, molte delle condizioni poste dalle Commissioni finanze, lavoro, affari sociali, nonché alcune delle condizioni poste dalla Commissione bilancio e dalla Commissione affari costituzionali.
Quanto alle condizioni alle quali la Commissione non ha invece ritenuto di adeguarsi, va precisato, in primo luogo, che la condizione posta dalla Commissione ambiente comporterebbe una riduzione dell'impatto innovativo della legge che appare troppo significativa e tale da modificarne sostanzialmente l'impianto. Pur comprendendo le ragioni di metodo e di merito che sottostanno a tale richiesta, si ritiene che i nuovi limiti (approvati a maggioranza dalla Commissione) e la loro fissazione direttamente con legge siano più idonei a tutelare l'integrità dei frequentatori delle discoteche. In ogni caso, la questione potrà essere oggetto di un ulteriore approfondimento in occasione dell'esame in Assemblea.
Quanto alle condizioni relative all'articolo 5, commi 2 e 3, poste dal parere della I Commissione, si è ritenuto da una parte che la formulazione definita dalla Commissione, come modificata al fine di recepire la condizione posta dalla VI Commissione, non richiedesse ulteriori interventi chiarificatori; dall'altra, che le misure per rafforzare i livelli di sicurezza stradale in prossimità dei locali siano da mantenere nell'ambito di competenza delle regioni.
Va altresì sottolineato che la Commissione non ha ritenuto di aderire alla richiesta della Commissione bilancio, volta a modificare le sanzioni previste dall'articolo 7, fissando per ciascuna di esse un minimo ed un massimo. La Commissione, infatti, anche in considerazione del fatto che la medesima richiesta è stata avanzata dalla Commissione giustizia come semplice osservazione, e comunque riservandosi un'ulteriore valutazione della questione nel prosieguo dell'iter, ha ritenuto che la determinazione della sanzione in misura fissa sia più rispondente alle esigenze di tutela perseguite dalla proposta.
Per quanto concerne, infine, le condizioni poste dal Comitato per la legislazione, la Commissione ha modificato in più punti il testo al fine di accogliere quanto più possibile la sostanza dei rilievi proposti, in relazione anche e soprattutto al controverso articolo 6. Al riguardo, il testo è stato in ogni caso modificato per meglio definire il rapporto tra la normativa speciale del futuro regolamento e le norme generali recate dalla legge n. 287 del 1991, anche sulla scorta di una specifica osservazione della I Commissione, oltre che del parere reso dal Comitato.
Il relatore, peraltro, pur essendo perfettamente consapevole che la materia è
Da ultimo, signor Presidente, nel ringraziare il sottosegretario Passigli per il cortese ascolto, sottolineo che mi sono voluto attenere alla relazione che accompagna il provvedimento perché la materia è apparentemente non centrale nelle grandi discussioni politiche di questi giorni, ma in realtà complessa in quanto riguarda una serie di aspetti importanti della nostra vita sociale ed economica.
In conclusione, credo sia necessaria, anche da parte dell'esecutivo, molta chiarezza sull'argomento, in ordine soprattutto a due questioni. Nei mesi scorsi sono state annunciate iniziative, soprattutto da parte del Ministero dell'interno, che hanno avuto una qualche rilevanza ed un'eco sui mass media e sui quotidiani. A queste iniziative, peraltro, non hanno fatto seguito atti di indirizzo ufficialmente venuti a conoscenza della Commissione. Credo quindi che l'esecutivo, in occasione della discussione parlamentare di questo provvedimento, debba assumere una posizione decisa rispetto a quelle iniziative e ai protocolli d'intesa che i ministri Jervolino, Turco e Bindi avevano delineato già nel dicembre scorso.
Il secondo rilievo attiene al fatto che il relatore - lo dico al sottosegretario Passigli -, sicuramente forzando le proposte di legge che hanno originato il nostro lavoro, ha inteso ancorarle fortemente alla legge 25 agosto 1991, n. 287, relativa alla questione prevalente della somministrazione di alimenti e bevande. Senatore Passigli, quella legge, che compie nove anni abbondanti, è però ancora priva del regolamento di attuazione, un regolamento complicato perché, come sappiamo, deve essere predisposto d'intesa con le autonomie locali e, soprattutto, con il Ministero dell'interno.
Credo, allora, che l'occasione che deriva dalla discussione delle proposte di legge in esame ci possa in qualche modo aiutare anche a sciogliere questo snodo, importante nella vita economica e sociale del nostro paese; se una legge sui pubblici esercizi attende nove anni un regolamento di attuazione, è del tutto evidente, a mio modesto avviso, che qualcosa si è inceppato. Non so se vi saranno le condizioni per riprendere in esame l'intera materia dei pubblici esercizi; certamente, l'occasione che nasce, che può scaturire da tale dibattito potrebbe essere utile all'esecutivo per chiarire in tempi rapidi la questione e, soprattutto, per dare adeguate certezze non solo agli operatori ma anche ai consumatori.
Signor Presidente, se rileggessimo i lavori di questa legislatura, le esigenze dei consumatori apparirebbero uno degli elementi evidenziati con uno specifico provvedimento legislativo, richiamato anche nel testo predisposto dalla X Commissione, ma anche con una serie di norme e disposizioni che interessano diversi settori; penso, per esempio, all'ampio dibattito sul tema delle assicurazioni. Credo, quindi, che se riuscissimo a ricondurre il nostro lavoro di regolazione delle attività economiche al parametro della sicurezza e dell'integrità dei consumatori, probabilmente aggiungeremmo un piccolo tassello di civiltà giuridica anche al nostro ragionare, al nostro procedere, al nostro essere legislatori nazionali su un tema che al relatore è apparso complesso sin dal primo istante.
Quando, il 25 maggio 1990, il Governo intervenne col decreto poi annullato dal TAR, eravamo già davanti ad un fenomeno che, nella sola Emilia-Romagna, contava un centinaio di ragazzi morti ogni anno e circa 300-400 feriti. L'annullamento di quel decreto, ossia l'aver messo in chiaro che per atto amministrativo la materia non può essere disciplinata, ha causato a cascata ritardi: siamo nel 2000 e questo provvedimento approda in aula solo oggi, dopo che ho presentato la prima proposta di legge in materia nel 1992. Nel frattempo, sull'argomento sono state spese milioni di parole; investite decine di miliardi in campagne pubblicitarie, il cui effetto è stato solo che il fenomeno è andato sempre più aumentando: la cifra realistica che mi sono procurato dalla Società italiana di medicina di pronto soccorso parla, infatti, di circa 6 mila ragazzi morti dal 1988 ad oggi (successivamente spiegherò il meccanismo degli incidenti) e di circa 18 mila feriti, molti dei quali, purtroppo, rimangono permanentemente lesi, perché vi è chi muore subito e chi per tutta la vita subisce le conseguenze di un incidente. È ormai accertato che, tra un anno, se non si farà nulla, conteremo altri 850 morti, perché ormai la situazione si è stabilizzata su un totale di morti che va dagli 800 ai 900 all'anno, in conseguenza di tale fenomeno.
Preciso che non sto parlando di incidenti che avvengono durante la settimana, ma di quell'aliquota di mortalità e di traumatologia collegata al fenomeno delle stragi del sabato sera!
Perché avvengono? Per una questione abbastanza semplice ed elementare: l'organismo umano ha dei limiti; vi è un orologio biologico al nostro interno «datato» da miliardi di anni, da quando esiste il genere umano, tale per cui si alternano i momenti del sonno a quelli in cui si è svegli. Vi è poi un periodo che, da milioni di anni, l'organismo considera collegato al sonno: mi riferisco a quel minimo fisiologico di attenzione che è legato alle ore vicine all'alba. Chiunque abbia fatto il militare lo sa: anche se uno sta a riposo e fa la guardia quando arrivano le ore che vanno dalle quattro alle sei del mattino, è sempre in agguato il colpo di sonno.
In Italia è nato un circuito, quello dei locali notturni e delle discoteche, che sembra fatto apposta (e in qualche modo è fatto apposta) per indurre i giovani ad entrare in un meccanismo nel quale i ragazzi vengono spremuti fino all'osso e che parte dalle prime ore della sera e, nei casi più irresponsabili, che finisce il giorno dopo! Vi sono infatti delle discoteche che chiudono alle tre del mattino; altre che chiudono alle quattro del mattino; altre ancora che chiudono alle sette del mattino e, addirittura, delle discoteche che aprono alle sette del mattino (mi riferisco ai cosiddetti after hours). Tale meccanismo ha messo in moto il fenomeno del nomadismo: d'inverno e d'estate, vi sono centinaia di migliaia di macchine che girano per tutta la notte da un locale all'altro e da una località all'altra, anche distante centinaia di chilometri e - come dimostrano tutte le statistiche - gli incidenti più catastrofici (con maggior numero di morti e feriti, e senza un segno di frenata) si verificano alle sei del mattino!
Tali incidenti - lo voglio sottolineare - coinvolgono peraltro sia i ragazzi sia persone che non hanno nulla a che fare con questo fenomeno: ricordo, ad esempio, che al casello dell'autostrada di Modena all'autovettura di una famiglia meridionale
Il nomadismo, il passaggio da un locale all'altro o da una località all'altra provoca tali conseguenze per il mix della mancanza di sonno, della stanchezza e della fatica all'interno dei locali, delle luci psichedeliche e dei rumori e, qualche volta, del consumo di sostanza etiliche e dell'esigenza di tenersi su. È infatti evidente che una persona che si alza alle otto del mattino che lavora o studia tutto il giorno e poi alle 22 di sera entra in tale circuito, se deve restarvi l'intera notte, cambiando due locali e percorrendo 200 chilometri in macchina, recandosi magari in una discoteca che apre alle 7 del mattino, deve tenersi su per reggere il ritmo di questo meccanismo.
Ho detto un milione di volte che, se fossimo a Venezia, tale fenomeno non comporterebbe assolutamente alcuna conseguenza, poiché alle 6 del mattino un ragazzo uscirebbe e ritornerebbe a casa a piedi e al massimo potrebbe cadere in un canale, senza farsi nulla! Il problema di ordine pubblico - mi dispiace che non sia presente in aula anche il rappresentante del Ministero dell'interno - è non solo di carattere economico e consiste nel fatto che tale meccanismo perverso ogni anno miete centinaia di vittime in relazione diretta con il fenomeno. Mi dispiace, ma sono in dissenso assoluto con il relatore di maggioranza per l'ennesima volta. Infatti, è trascorsa inutilmente la fine degli anni ottanta e l'inizio degli anni novanta senza chiarirci fra noi. Non serve assolutamente a niente demandare il problema alle regioni, ai comuni e agli enti locali. Infatti, è stata la stessa regione Emilia-Romagna, all'inizio degli anni novanta, a dire che non poteva fare nulla perché se avesse disciplinato la materia in un certo modo e le Marche lo avessero fatto in un altro o se il comune di Modena avesse stabilito le tre di notte, ma il comune di Rimini avesse insistito per mantenere l'orario fino alle cinque o alle sei del mattino (sarebbe stato sufficiente che un comune avesse fissato l'orario alle sei del mattino), si sarebbe messo in moto un meccanismo di nomadismo di migliaia e migliaia di giovani che rientrano nel circuito di cui parliamo.
Sto parlando della prima causa di morte dei giovani nel nostro paese. Sto parlando delle tragedie familiari, delle famiglie che hanno perso e di quelle che continuano a perdere i ragazzi, di un fenomeno sociale che crea angoscia, ansia e preoccupazione in milioni di famiglie se solo squilla il telefono nella notte.
Dunque, una società può essere disinteressata ad un fenomeno di questo tipo? Certo è che ognuno fa quello che vuole. Non voglio mandare a letto nessuno! Ognuno organizza la propria notte come gli pare. Noi diciamo soltanto che la morte è il massimo della repressione. Infatti, vorrei capire che cosa potrebbe capitare di peggio ad un ragazzo di diciassette o di diciotto anni di morire a diciotto anni per una moda. Non do la macchina a mio figlio e non gliela compro, però sale con l'amico. Io gli dico di tornare a casa per le due di notte, ma era in una compagnia che andava in discoteca alle sei del mattino. Il ragazzo, a diciassette o a diciotto anni, forse non è in grado di valutare bene e non ha maturato una sua convinzione. Purtroppo, muore prima ancora di maturarla perché ci sono interessi economici giganteschi a monte
Quando voglio che per legge si stabiliscano le tre di notte nei mesi invernali e le quattro nei mesi estivi, non credo di chiedere il coprifuoco, ma penso di dire una cosa che sta bene al novanta per cento dei gestori, ma non sta bene a quelle località come Rimini il cui sindaco dice che per il bene dei ragazzi si chiude alle cinque o alle sei. Per il bene dei ragazzi? Ma se è dimostrato scientificamente che li porta a morire! Infatti, così organizzate le cose, alle cinque del mattino i ragazzi si mettono in macchina per andare incontro a quegli inevitabili e disastrosi incidenti che toccherebbero anche al camionista, al guidatore di pullman se la legge non imponesse loro di non guidare più di sei ore. Perché si dice ad un camionista che dopo sei ore si deve riposare e che non può più guidare e che se la polizia lo «pesca» gli sequestra il camion? Perché chi guida un pullman non può guidare se non è in determinate condizioni? Ed invece, secondo il comune di Rimini, essi dovrebbero continuare a chiudere gli esercizi alle cinque, alle sei e alle sette, a fare gli after hour, quindi a continuare ad alimentare questo circuito causa del quale noi, purtroppo, registriamo questo fenomeno.
Dunque, il problema non è solo di tipo economico, ma va ben più in là. Il problema è capire (e lo voglio capire anche nel corso della votazione degli emendamenti) se il Parlamento, davanti ad un fenomeno agghiacciante di questo tipo si arrenda, si spogli della sua facoltà legislativa dopo che il TAR e il Consiglio di Stato hanno spiegato che con gli atti amministrativi non si va avanti. Occorre capire se si vuole demandare di nuovo al sindaco del comune di Rimini lo scioglimento del bandolo della matassa, per chiarire cioè se si vuole andare avanti esattamente come adesso continuando a far andare le cose esattamente come in questi anni, con un'assoluta indifferenza per gli spaventosi costi umani di questo fenomeno. Non voglio affrontare il problema dal punto di vista economico, ma oltre alle vite umane perdute, vi è anche una struttura sanitaria che non riesce a far fronte al fenomeno. Se andate a Monteporzio Catone presso la sua struttura specializzata, vi diranno dei drammi delle famiglie e dei ragazzi, fortunatamente non morti, ma che hanno riportato lesioni negli incidenti e che non riescono a raggiungere il recupero precoce perché i posti-letto sono sempre occupati.
In assenza di recupero precoce, i ragazzi rimangono per sempre poveri tronchi senza vita, poi la famiglia si accorge che non c'è un'assistenza e che il calvario è per tutta la vita. I costi economici sanitari si ripercuotono, poi, su ogni cittadino: assicurazioni, indennizzi. Mi si dice che, dall'altra parte, ci sono gli interessi dei gestori, che devono fare i propri affari: a me sembra vi possa essere una compatibilità fra i giusti interessi dei gestori di locali notturni, i quali fanno il proprio mestiere, e tutto il resto. Pensate al nord d'Italia, alla nebbia, alla pioggia, alla neve dei mesi che vanno da ottobre alla primavera inoltrata: di notte, in quelle condizioni atmosferiche, mi sembra che le tre siano un orario ragionevole per la chiusura dei locali a Modena, così come a Milano, a Torino o a Rimini. Non riesco a capire perché, d'estate, le quattro del mattino non siano un orario ragionevole. Se tutti chiudessero a quell'ora, anche se vi fosse a gennaio un eroe che, chiuso il locale, decidesse di partire in macchina, di spostarsi da Reggio Emilia fino a Milano,
La nostra scommessa, una scommessa laica, di fronte a tutti i tentativi fino ad ora assolutamente vani di spendere decine di miliardi in campagne pubblicitarie che non sono servite a nulla, in quanto poi sono state contraddette dalle offerte di alcuni gestori, è la seguente: proviamo, vediamo se stabilendo la chiusura per legge alle tre di notte, alla fine dell'anno, invece di 850 morti se ne hanno 400. Se noi salviamo la vita a questi giovani, non abbiamo forse ottenuto un grande risultato? A mio avviso, lo otterremmo anche se salvassimo la vita a un solo ragazzo. Oppure, il dato economico deve sempre prevalere su tutto, anche sulla vita dei nostri ragazzi? È una domanda che faccio a me stesso e che rivolgo all'Assemblea, dal momento che ho presentato alcuni emendamenti e che porrò a tutti i colleghi parlamentari al momento del loro voto.
Quando si rivolgono a noi i genitori dei ragazzi morti, le associazioni, si deve rispondere - come ho fatto fino ad ora - che purtroppo la Camera non ha ancora preso in esame il provvedimento. Quando dovesse essere bocciata l'idea di una regolamentazione, non sarà possibile dire che il fenomeno è inarrestabile, è un castigo divino e non c'è niente da fare: ognuno si prenderà la propria responsabilità e, se il fenomeno non regolamentato continuerà a dare i tragici risultati che sta dando adesso, ci sarà la responsabilità politica di chi sopravvaluta i dati di tipo economico e ritiene giusto - io non sono d'accordo - che sull'altare o sul fronte del divertimento si possa avere un numero di vittime pari a quello di una vera e propria guerra.
Concludo, riservandomi di utilizzare un minuto per l'eventuale replica, ricordando che nel nostro paese, se muore un ragazzo in Kosovo, magari un volontario di pace, perché coinvolto in un incidente, siamo subissati di interpellanze e interrogazioni parlamentari, di richieste di ritiro delle nostre delegazioni di militari che si trovano in quel paese per svolgere una funzione di pacificazione importante, mentre se ogni settimana muoiono quattro, cinque o dieci ragazzi sul fronte del divertimento, sembra non interessi niente a nessuno.
Non parlo solo per me stesso, ma anche a nome di tante associazioni di famiglie di ragazzi vittime di incidenti, nonché dei ragazzi che hanno condotto con noi questa battaglia - perché non tutti non si accorgono di essere sfruttati da questo sistema - ritenendo di fornire un contributo perché il fenomeno venga almeno attenuato: sono convinto che questa sia una battaglia giusta e credo che, in coscienza, quando i parlamentari si confronteranno con il problema, dovranno dire un sì alla speranza, un sì a questa scommessa. È certo, infatti, che se non si fa niente o si demanda nuovamente il problema agli enti locali, il fenomeno risulterà esattamente inalterato come è stato fino ad oggi e ci dovremo abituare di nuovo, ogni lunedì mattina, a leggere i titoli dei giornali che parlano di cinque ragazzi morti da una parte e dieci dall'altra. Tutti dobbiamo sapere che ciò non è inevitabile perché, con un atto di buona volontà politica, è possibile evitarlo (Applausi dei deputati del gruppo di Alleanza nazionale).
È iscritto a parlare l'onorevole Manzoni. Ne ha facoltà.
Invero, recenti fatti, dei quali si è ampiamente occupata la stampa, hanno evidenziato, soprattutto in questi ultimi tempi, come, accanto alle morti per incidente stradale, vi siano state morti sulla pista da ballo, decine di giovani intossicati e collassati, giunti al pronto soccorso in condizioni disperate, in conseguenza dell'ingerimento di sostanze stupefacenti, in particolare di ecstasy, salvati all'ultimo momento, senza dire dei morti e dei feriti per risse ed accoltellamenti.
Nel nostro paese, secondo una interrogazione presentata il 20 giugno del 1996 dall'onorevole Tortoli di Forza Italia, alla quale l'allora ministro dell'interno diede una risposta del tutto lacunosa, per non dire da Ponzio Pilato, vi sono delle discoteche che, con la prospettiva del facile guadagno, come è stato evidenziato anche dall'onorevole Giovanardi, adottano una programmazione improntata alla trasgressione e all'eccesso senza limite alcuno, detta anche divertimento da sballo, perché organizzano manifestazioni fuori orario, che durano anche ventiquattro ore senza interruzione, con ritmi musicali ossessivi diffusi a volume altissimo e l'uso ininterrotto di luci stroboscopiche. Una situazione, questa, considerata nella sua interezza, di grande allarme sociale, fonte di preoccupazione e di lutti per molte famiglie, oltre che di esposizione al pericolo di incolpevoli cittadini, utenti della strada, essendosi molto spesso verificato che giovani, usciti dalla discoteca, postisi alla guida di autovetture, siano andati a schiantarsi contro altre autovetture con a bordo persone che con la discoteca non avevano avuto nulla a che fare, e che magari percorrevano quelle strade per ragioni di lavoro, di diporto o di altro.
«I controlli su strada,» - ha dichiarato testualmente il dottor Giulio Cazzella, direttore dell'ufficio studi e legislazione del dipartimento della pubblica sicurezza, ascoltato dalla X Commissione nel corso dell'istruttoria sul provvedimento al nostro esame - «per quanto attivamente organizzati ed effettuati, non sono tuttavia sufficienti ad evitare che ogni anno si allunghi pericolosamente la lista delle persone che lasciano la vita o rimangono gravemente ferite per i cosiddetti incidenti del sabato sera né che si estenda pericolosamente l'area di rischio anche per altri fenomeni di alterazione connessi all'esplosione del divertimento di fine settimana».
Se ne dedurrebbe - uso il condizionale - che alcunché vi sarebbe da imputare alle forze di polizia in relazione alla situazione denunciata, anche se - a mio parere - un maggiore e più efficace controllo non guasterebbe. È certo comunque, onorevoli colleghi, che non si può pretendere che tutte le forze di polizia siano dislocate e disseminate, a fine settimana, lungo le strade del territorio nazionale su cui si trovano le settemila discoteche esistenti; ma un maggiore e più efficace controllo va senz'altro previsto, e a questo proposito mi sembra opportuna la disposizione contenuta al comma 3 dell'articolo 5 del testo in esame, dove è previsto l'obbligo delle regioni di valutare la situazione dei percorsi viari di accesso e di deflusso dai locali, onde consentire al Ministero dell'interno di disporre rafforzamenti delle presenze della polizia stradale operativa nelle singole regioni.
A mio sommesso avviso, onorevoli colleghi, ben altri sono gli aspetti deboli, di preoccupazione e di rischio del fenomeno discoteche sui quali il provvedimento in questione o non interviene affatto o interviene debolmente o lo fa addirittura con norme prive di efficacia.
Il testo al nostro esame non realizza pienamente - è questa la mia opinione - questa esigenza, e cercherò di spiegarne il motivo. Nel corso della XII legislatura, la X Commissione del Senato aveva approvato in sede legislativa un progetto di legge contenente norme estremamente chiare e di facile lettura con riferimento agli orari di apertura e di chiusura dei locali, al consumo delle bevande alcoliche, all'intensità rumorosa della musica ed al sistema sanzionatorio nei casi di violazione da parte del gestore. Con l'introduzione e l'aggiunta di disposizioni relative alla vigilanza e al controllo all'interno dei locali per prevenire la circolazione di sostanze stupefacenti ed al rafforzamento e potenziamento dei controlli di polizia sulle strade vicine alle discoteche e con altri accorgimenti sulla temperatura all'interno dei locali, quelle norme avrebbero potuto essere riprese ed adottate in questa legislatura per risolvere la questione.
Nella relazione che accompagnava il testo del Senato, che appare frutto di uno studio profondo del fenomeno, condotto con rigore tecnico e scientifico, si leggono i seguenti significativi passaggi: «Le persone che frequentano fino a notte fonda le discoteche, ballando a ritmi frenetici musiche assordanti fra luci psichedeliche, vengono sottoposte per ore e ore ad un vero bombardamento di stimolazioni uditive e visive che provocano un effetto forte eccitatorio sulla corteccia cerebrale. All'uscita dal locale notturno, con il venir meno delle sopraindicate sollecitazioni, vi è un vero e proprio crollo dell'attività corticale. Se a tale crollo si uniscono la fisiologica diminuzione dei bioritmi umani nelle prime ore del giorno, la stanchezza provocata dal ballo stesso, l'effetto sedativo di bevande alcoliche eventualmente consumate, si può comprendere come si crei un pericolosissimo rischio, non solo di sonno, ma anche di diminuzione dell'attenzione e della critica che è, evidentemente, un fattore che favorisce gli incidenti stradali».
Onorevoli colleghi, da quanto sopra si deduce, senza ombra di dubbio, che un testo di legge che aspiri dignitosamente ad offrire un qualche contributo alla prevenzione delle morti da discoteca e degli altri inconvenienti e fattori di rischio connessi all'attività delle discoteche (dico un qualche contributo perché, a mio parere, una legge nella specifica materia, per quanto ben fatta, potrà solo attenuare ma non eliminare del tutto i fattori di rischio, se non vi è la concomitante azione educativa e pedagogica in ambito familiare e scolastico, nonché in ambito istituzionale); una legge - dicevo - che voglia in qualche modo aggredire il fenomeno deve intervenire sui seguenti aspetti critici, che sono fattori determinanti e scatenanti del processo di trasformazione e sconvolgimento psicofisico del giovane, come evidenziato con argomentazioni scientifiche nella relazione al testo di legge approvato dalla XII Commissione del Senato, nella passata legislatura.
Mi riferisco, onorevoli colleghi, all'intensità del volume della musica ed alle sue modalità di diffusione, alle modalità di uso delle luci stroboscopiche, alla temperatura all'interno dei locali, alle modalità di deflusso dei frequentatori e alle informazioni sulle conseguenze derivanti dall'ingerimento di sostanze stupefacenti,
Ebbene, il testo in esame, ad eccezione degli ultimi due aspetti citati, che sono i più delicati e abbisognevoli di precisa regolamentazione (l'obbligo di vigilanza a carico dei gestori, quanto meno come deterrente per evitare la circolazione di ecstasy o altre sostanze all'interno dei locali, e gli orari di apertura e chiusura delle discoteche), rispettivamente disciplinati dagli articoli 5 e 6 del testo unificato, fornisce per gli altri aspetti or ora elencati una regolamentazione, per quanto ci riguarda, adeguata, accettabile e condivisibile. In Commissione, non è mancato il nostro contributo su quegli aspetti, nonché sulle altre problematiche, seppure su queste ultime i nostri suggerimenti non siano stati presi in considerazione.
I punti sui quali non sono d'accordo e che, a mio avviso, vanno emendati, riguardano i commi 1 e 2 dell'articolo 5 (disposizioni per la sicurezza dei consumatori) e l'intero articolo 6 (disposizioni sugli orari di attività). In ordine all'articolo 5, poiché è consentito ai frequentatori - come previsto dal precedente articolo 4 - il consumo di bevande alcoliche e superalcoliche, tranne che nelle ultime due ore di apertura, non riesco a spiegarmi la ragione per la quale dalla originale formulazione dell'articolo sia stata eliminata la parte che faceva obbligo ai gestori di installare nei locali, entro un certo lasso di tempo dall'entrata in vigore della legge, apparecchiature omologate per la misurazione del tasso alcolemico e della relativa idoneità alla guida, ai sensi della legislazione vigente.
Signor relatore, onorevoli colleghi, sarei ben lieto di rivedere il mio giudizio se mi si dimostrasse che quella disposizione appare superflua o che, se inserita, potrebbe risultare penalizzante e nociva sotto il profilo economico ed occupazionale per l'attività in genere delle discoteche.
Sempre con riferimento all'articolo 5, ricordo che il primo comma prevede l'obbligo per i gestori di vigilare affinché all'interno dei locali non circoli la droga e di segnalare alla competente autorità di pubblica sicurezza l'eventuale presenza di soggetti in possesso di sostanze stupefacenti. Quest'obbligo fu inserito in Commissione in accoglimento di un mio emendamento, presentato dopo la richiesta dell'onorevole Rossi di riapertura dei termini per la presentazione di ulteriori emendamenti a seguito del raccapriccio, dell'allarme sociale, dello sgomento e dello sdegno pubblico suscitati dalle morti e dalle intossicazioni per ecstasy di alcuni giovani, nell'autunno scorso, dentro e fuori le discoteche. Quest'obbligo, però, è come se non esistesse, perché non è sanzionato, come si evince dalla lettura dell'articolo 7, che prevede sanzioni solo per le violazioni degli obblighi di cui agli articoli 3 e 4 e non anche di quelli di cui all'articolo 5. La verità è, onorevoli colleghi, onorevole sottosegretario, che, come sempre accade in questo paese, passato il momento della rabbia collettiva e del risentimento generale, il dolore e le emozioni conseguenti a luttuosi episodi rimangono fatti privati, che interessano quasi esclusivamente gli affetti di chi rimane coinvolto.
Per quanto concerne l'articolo 6, relativo agli orari di attività, ho fortissimi dubbi e perplessità che con il meccanismo ivi previsto si arriverà alla fissazione di orari di apertura e chiusura dei locali uniformi per tutto il territorio nazionale. Sicuramente, comunque, non vi si arriverà in tempi brevi. L'articolo in parola prevede, infatti, l'emanazione di un regolamento con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali - passaggio complicatissimo -, recante disposizioni integrative e modificative degli articoli 3, 5 e 8 della legge 25 agosto 1991, n. 287. Innanzitutto non capisco assolutamente perché il previsto regolamento dovrebbe integrare e modificare anche gli articoli 3 e 5 dell'indicata legge n. 287, che con gli
Secondo rilievo: ritengo che, in via generale, con un regolamento, che è norma di rango inferiore, non possa integrarsi e modificarsi una legge, che è norma di rango superiore. È la prima volta, signor Presidente - lei è un giurista e queste cose le sa -, che mi capita di leggere una simile assurdità.
Inoltre, con l'articolo 6 si fa una confusione incredibile, perché, per l'integrazione e la modifica degli articoli 3, 5 e 8 della legge n. 287 del 1991, si è invocata la disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 17 della legge n. 400 del 1988 che, con riferimento alle disposizioni della citata legge n. 287 del 1991, sta come «un cavolo a merenda». Infatti, un regolamento emanato ai sensi del comma 2 dell'articolo 17 della legge n. 400 del 1988 non può modificare o integrare le disposizioni di cui agli articoli 3, 5 e 8 della legge n. 287 del 1991, perché mancano le condizioni necessarie. Non lo può fare, in sostanza, perché le disposizioni generali regolatrici della materia relative all'insediamento e all'attività dei pubblici esercizi di cui alla legge n. 287 del 1991 non prevedono l'emanazione di un regolamento con funzioni di integrazione o modificazione degli articoli di quella legge o che comunque deroghi a questi stessi articoli. Solo in presenza di queste condizioni è possibile invocare lo strumento del regolamento ai sensi del comma 2 dell'articolo 17 della legge n. 400 del 1988. La disposizione di cui al citato comma 2, nella sua formulazione chiara e semplice, non lascia spazio a dubbi interpretativi, perché - scusate se mi ripeto - essa consente l'emanazione di un regolamento di delegificazione in ordine ad una determinata materia, ma quando questa stessa materia è disciplinata da una legge con disposizioni di carattere generale, che autorizzano l'emanazione di un regolamento, ed il regolamento stesso abbia funzioni di abrogazione delle norme di quella stessa legge e non di integrazione o modifica, come previsto dal comma 1 dell'articolo 6 del provvedimento al nostro esame. Diversamente, non avremmo una delegificazione, ma una confusione ed un concorso tra norme di rango inferiore e norme di rango superiore, cosa che non è possibile.
Onorevoli colleghi, se provate a leggere quanto stabilito dalla legge n. 287 del 1991 non troverete alcuna norma che preveda l'emanazione di un regolamento per abrogare disposizioni di quella stessa legge; vi è l'articolo 12, che prevede l'emanazione di un regolamento, ma si tratta di un regolamento di esecuzione e, per giunta, da emanarsi ai sensi del comma 3 dell'articolo 17 della legge n. 400 del 1988, diverso da quello previsto al comma 2 dell'articolo 17, invocato a sproposito al comma 1 dell'articolo 6 del provvedimento.
La conseguenza dell'errato richiamo a questo tipo di regolamento per integrare e modificare gli articoli 3, 5 e 8 della legge n. 287 del 1991 è che, ove fosse approvata la disposizione di cui all'articolo 6 del provvedimento al nostro esame, non avremmo alcuna nuova disciplina degli orari delle discoteche, essendo pacifico, in dottrina ed in giurisprudenza, che, se il regolamento non rispetta i limiti e le condizioni stabilite o viene emanato in assenza di tali condizioni, non ha alcun valore normativo.
In conclusione, onorevoli colleghi, si vuole o non si vuole fissare con una norma valida un orario accettabile di apertura e chiusura delle discoteche, valevole per tutto il territorio nazionale e tale da portare un minimo di tranquillità in tante famiglie e al contempo non sia di penalizzazione dal punto di vista economico dell'attività delle discoteche?
Signor Presidente, ho già esaurito tutto il tempo a disposizione del gruppo di Alleanza nazionale?
Spesso si dice che i giovani hanno le loro abitudini. Ma cari amici le abitudini si cambiano! Anche oggi i fumatori saranno costretti a cambiare le loro abitudini...
Signor Presidente, siamo ancora in attesa, a distanza di quasi due anni dall'approvazione della legge relativa al sottocosto, del suo regolamento di attuazione. Siamo ancora in attesa, dopo più di un anno, del regolamento attuativo relativo alla normativa concernente la disciplina degli interventi nei settori dell'industria aeronautica, spaziale e dei prodotti elettronici con impiego duale (la legge n. 140 del 1999). Non è stato ancora emanato il regolamento di esecuzione previsto dall'articolo 12 della legge n. 287 del 1991, e ciò a distanza di ben nove anni, come del resto lei stesso ha detto, onorevole relatore, tant'è vero che al comma 3 dell'articolo 6 del testo in esame viene previsto un nuovo termine.
Onorevoli colleghi, con questi chiari di luna e dinanzi a questo testo noi riteniamo che non si possa dare una risposta
Faremo dipendere il nostro voto dalle modifiche che saranno o meno apportate in ordine a questi due punti. Signor Presidente, la ringrazio e le chiedo scusa se ho parlato oltre il tempo che avevo a disposizione.
È iscritto a parlare l'onorevole Edo Rossi. Ne ha facoltà.
In questa sede, siamo legislatori, ma - come l'onorevole Giovanardi ricordava - siamo anche genitori e siamo, quindi, doppiamente coinvolti: come rappresentanti del popolo e come genitori.
Ho tentato di fare una valutazione delle cause che determinano questo fenomeno e ho trovato che sono molto diverse. In primo luogo, il venerdì e il sabato sera cambia lo stile di vita dei giovani che per tutta la settimana conducono una vita dai ritmi regolari, scandendo i tempi naturali della veglia e del sonno. Il venerdì e il sabato sera scatta, invece, un meccanismo per il quale si ritiene che il costume di vita debba cambiare.
Si ricorre all'assunzione di sostanze stupefacenti per poter reggere il ritmo, con tutte le conseguenze ad essa connesse.
Un terzo problema riguarda la permanenza per ore in luoghi dove alcol, luci e suoni alterano le normali condizioni di vita. Si pensi, poi, al trasferimento da un locale ad un altro distante, magari, decine di chilometri; ciò è sintomatico anche di una condizione di disagio e di instabilità. Bisognerebbe forse affrontare il tema del trasporto pubblico collettivo tra città e luoghi di maggiore frequentazione, ma credo sia necessario che ci interroghiamo anche su un altro fatto: la ricerca da parte dei giovani di un divertimento che considero effimero, fatto di luci e di suoni sempre più forti, di modifica della propria condizione psicofisica ricorrendo all'alcol e alla droga, fatto di «sballo», cioè di una fuga momentanea dalla realtà.
Prima di esaminare questa proposta di legge, dovremmo forse interrogarci su tali questioni. La società moderna offre una realtà di vita già di per sé drogata: la velocità dei consumi, i tempi di vita e di lavoro scanditi dal mercato e dalle sue regole barbare, la violenza perpetrata su uomini e ambiente, il tutto condito con la ricerca della competizione individuale e collettiva per emergere e sentirsi realizzati. Sono tutte condizioni dalle quali i giovani tentano di fuggire.
Dal punto di vista sociologico, ritengo questa scelta sbagliata, ma riesco a comprenderla perché i giovani vedono davanti a loro un futuro precario, di valori violenti quali, ad esempio, la giustificazione della guerra e dei bombardamenti «terapeutici». Dal punto di vista politico, meglio sarebbe se si rimuovessero le cause di tale disagio, anziché fuggirle; meglio sarebbe se, come sta avvenendo in Italia e nel mondo dopo Seattle, avanzasse la contestazione e la protesta; meglio sarebbe se il mondo intellettuale riprendesse la via della critica al modello capitalistico
Se queste sono problematiche così intense ed impegnative, con tutte le loro contraddizioni, una legge che interviene sul versante della categoria dei lavoratori può dare ad esse delle risposte? Se il disagio è sociale, motivato dal tentativo di fuga dalla realtà dei giovani, una legge che interviene sul bene consumo può dare risposte? Le risposte non rischiano di essere assolutamente parziali e tali da non rimuovere le cause del fenomeno? Se noi genitori abbiamo abdicato al nostro ruolo di educatori, non solo comportamentali ma anche di valori, è possibile che sia lo Stato, attraverso una legge fatta di divieti, a sostituirsi a noi e alla nostra funzione educativa? Se la società in cui viviamo lancia messaggi sbagliati e indica riferimenti contraddittori, una legge che interviene alla fine di questo processo si può considerare necessaria ed utile? Dall'analisi dei problemi e dalle discussioni in sede di Commissione ho ricavato sempre più l'impressione che si vada alla ricerca di una giustificazione della coscienza e non della soluzione del problema e della rimozione delle sue cause.
Il testo in esame ha qualche pregio ma anche molti difetti. Quanto ai pregi, in primo luogo esso migliora gli ambienti in cui si recano i giovani. L'articolo 3 tenta di regolamentare l'uso delle luci e le temperature, in modo che il sovraffollamento degli ambienti ed il calore siano controllati, così come l'intensità del volume della musica.
L'articolo 5, inoltre, stabilisce che i gestori dei locali hanno l'obbligo di segnalare all'autorità di pubblica sicurezza l'eventuale presenza di spacciatori e di vigilare affinché nei locali non circolino e non vengano assunte droghe. Se i gestori dei locali non rispettano questi obblighi, dovrebbe essere prevista una sanzione. Tra l'altro, il consumo di sostanze stupefacenti o psicotrope è già disciplinato per legge, per cui l'obbligo stabilito dall'articolo 5 per i gestori dei locali non ha motivo di esistere.
Per quanto riguarda i servizi di vigilanza, vi è la questione dei cosiddetti «buttafuori», che dovrebbero svolgere funzioni che sono di altra natura ed attengono alla polizia istituzionale. Il comma 3 dell'articolo 5 dispone rafforzamenti della polizia stradale operativa nelle singole regioni nell'ambito dell'organico complessivo attualmente previsto. Domanda: è necessaria una legge per stabilire che bisogna intensificare la vigilanza nelle strade mantenendo lo stesso organico? Non mi sembra sia necessaria una nuova legge, è sufficiente un atto di indirizzo. Lo stesso vale per la questione
Per quanto concerne gli orari, rilevo molto velocemente che il collega Giovanardi ha svolto un ragionamento la cui conclusione è la chiusura delle discoteche alle 3 di notte: onorevole Giovanardi, lei pensa veramente che chi la notte non vuole dormire o ha deciso di fare altre cose, qualora le discoteche vengano chiuse, andrà a dormire? No, si organizzerà in altro modo e, quindi, ...
Concludo con altre due considerazioni, Presidente. Il provvedimento in esame presenta contenuti di difficile applicazione, alcuni con intento chiaramente repressivo della libertà individuale. Poco si fa in materia di prevenzione, perché non vi sono i soldi, niente si dice sull'organizzazione del trasporto collettivo da svolgere in condizioni di sicurezza; secondo me, questo era un tema che poteva fornire una risposta al peregrinare del sabato sera. Il provvedimento in esame, come dicevo all'inizio del mio intervento, assomiglia un po' ad una foglia di fico che tenta di coprire la parte sconcia di un corpo nudo con tante ferite, conseguenza delle tante violenze subite sul piano culturale, sociale e dei valori. Come tutte le leggi con contenuti repressivi, anche questo provvedimento contiene norme di divieto senza indicare chi debba svolgere tali controlli e, soprattutto, ignorando consapevolmente le difficoltà dell'amministrazione pubblica ad esercitare i controlli stessi.
Signor Presidente, con i nostri emendamenti tenteremo di dare un contributo, di modificare i contenuti più repressivi e proibizionisti; se tali emendamenti verranno respinti, il nostro atteggiamento sarà di assoluta contrarietà.
È iscritto a parlare l'onorevole Lorusso. Ne ha facoltà.
In linea di massima, sono d'accordo con l'onorevole Giovanardi, in quanto
Credo che oggi, oltre al discorso sulle discoteche, si stia sottovalutando un altro tipo di attività notturna, della quale nessuno fino a questo momento ha parlato: mi riferisco al mondo dei pub. È vero che un ragazzo si reca in discoteca per ballare e per stordirsi, ma è altrettanto vero che quella del pub è in sostanza un'attività collaterale a quella della discoteca, perché vi sono i «dischi-pub». Quindi, anche questa attività comporta uno spostamento notturno di giovani da una parte all'altra. Sono pertanto fermamente convinto che, per la vita del cittadino italiano e dei nostri ragazzi - poiché nelle relazioni è stata espressa una volontà in tal senso -, dobbiamo portare al più presto in Parlamento questo provvedimento per far sì che tutti assieme si possa trovare una soluzione giusta che dia rispetto a tutti (Applausi dei deputati dei gruppi di Alleanza nazionale e misto-CCD).


